TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 8319/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Daniela Ferraro;
ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4,
c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e
11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o,
1 non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue:
“…ESAME OBIETTIVO:
… APPARATO OSTEO-ARTICOLARE = Artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale. Deambulazione e passaggi posturali autonomi con appoggio monolaterale. Non dolente la digitopressione delle apofisi spinose del rachide. Moderatamente limitati i movimenti articolari del rachide. Non dolenti i punti di degli sciatici. Pt_2
ESAME NEUROLOGICO = Iniziale vasculopatia cerebrale cronica con sfumato/lieve decadimento cognitivo. Le pupille sono normoreagenti al riflesso fotomotore diretto ed a quello consensuale nell'occhio controlaterale. Assenza di nistagmo spontaneo e di troclea dentata. Nulla di patologicamente rilevante a carico dei nervi cranici. Lievi oscillazioni al test di Romberg. assente. Riflessi tendinei ed osteo-periostei ubiquitariamente normo elicitabili e CP_2 simmetrici. Presenza di riflessi cutanei normali;
assenti riflessi di difesa e riflessi cutanei anormali…
ESAME PSICHIATRICO = Sindrome ansioso-depressiva. Sufficientemente lucida, collaborante al dialogo e orientata nel tempo e nello spazio. Facies composita con espressione emotiva non sempre in sintonia con i contenuti del colloquio. Linguaggio apparentemente sviluppato rispetto al grado socio scolare;
assenza di disartria nelle parole test. Associazioni critiche e spirito d'iniziativa mediocri. Affettività apparentemente organizzata nelle sue componenti generali. Mediocre controllo dell'emotività e degli istinti fondamentali…
DOCUMENTAZIONE SANITARIA ACQUISITA E DEGNA DI NOTA
Non si ritengono scientificamente attendibili le visite geriatriche del 04/01/2023 ASL CE a firma del Dott. e del 20/09/2023 ASL Salerno a firma del Dott. , in Persona_2 Persona_3 quanto il quadro clinico certificato non è nemmeno lontanamente sovrapponibile a quanto rilevato in occasione del mio esame obiettivo: la Sig.ra è apparsa perfettamente lucida e Parte_1 orientata nel tempo e nello spazio, al contrario di quanto riportato in tali certificati (condizioni generali scadute, disorientata nel tempo e nello spazio […] declino cognitivo grave). Una tale discrepanza non sarebbe possibile per patologie di natura cronica;
dunque, è presumibile che in quelle specifiche occasioni del 04/01/2023 e 20/09/2023 la Sig.ra si trovasse in una Parte_1 condizione di natura acuta e quindi non degna di nota per il quesito in esame. Allo stato attuale, infatti, la vasculopatia cerebrale cronica è senza dubbio presente, tuttavia, clinicamente si presenta con sfumato/iniziale decadimento cognitivo, mostrando un corretto orientamento temporo-spaziale e lucidità al dialogo.
CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE
Iniziale vasculopatia cerebrale cronica con sfumato declino cognitivo, artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale in esiti di artroprotesi di ginocchio bilaterale (a dx nel 2015 e a sn nel 2016), sindrome ansioso-depressiva.
VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
2 Scopo dell'attuale consulenza tecnica, dopo aver accertate le infermità da cui è affetta la ricorrente,
è quello di verificare se, a causa delle medesime, sia permanentemente e totalmente inabile con
“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua”, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11/02/1980 n° 18 e successive modifiche ed integrazioni.
Ulteriore scopo è di verificare se tali meiopragie determino un quadro di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 104/92.
La richiamata Legge n° 18 / 1980 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, ai sensi degli articoli
2 e 12 della Legge 30/03/1971 n° 118, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua. Tale disposto è stato riconfermato dall' articolo 1, comma 2, della Legge 21/12/1988 n° 508. A tenore dell'articolo 6 del D. Lgs. 23/11/1988 n° 509, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, devono essere considerati invalidi civili anche i cittadini ultrasessantacinquenni allorchè presentino difficoltà persistenti allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della loro età.
Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato da “Iniziale vasculopatia cerebrale cronica con sfumato declino cognitivo, artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale in esiti di artroprotesi di ginocchio bilaterale (a dx nel 2015 e a sn nel 2016), sindrome ansiosodepressiva”.
In sede di valutazioni medico-legali il quadro patologico da cui è affetta è tale da rendere
“Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le Parte_1 funzioni ed i compiti propri della sua età (L509/88.124/98) grave 100%” SENZA diritto all'indennità di accompagnamento essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e deambulare autonomamente.
Inoltre, appare evidente che tali condizioni, non determinano uno svantaggio sociale e una riduzione dell'autonomia personale tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Per tale motivo, non sussiste diritto ai benefici richiesti quale portatore di handicap grave ma si ritiene portatore di handicap ai sensi dell'Art.3 Comma 1
L.104/92.
Si concorda dunque con i giudizi espressi dalla Commissione Medica di Prima Istanza.
Tali giudizi sono da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (01/06/2023).
CONCLUSIONI Par
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n.36, è affetta da “Iniziale vasculopatia cerebrale cronica con sfumato declino cognitivo, artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale in esiti di artroprotesi di ginocchio bilaterale (a dx nel 2015 e a sn nel 2016), sindrome ansiosodepressiva”. 1) Per effetto delle predette infermità, è da ritenersi “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L509/88.124/98)
3 grave 100%” SENZA diritto all'indennità di accompagnamento essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e deambulare autonomamente.
2) Non sussiste diritto ai benefici richiesti quale portatore di handicap grave ma si ritiene portatore di handicap ai sensi dell'Art.3 Comma 1 L.104/92.
3) Tali giudizi sono da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (01/06/2023)”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998,
Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto deve dichiararsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 -rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
5