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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Francesca Vullo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in VIA ROMA 6, 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. REA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] ON C.F._1
ON (VA).
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
VIA CARDUCCI 26, 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MINEO
FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
Revocatoria ordinaria
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 652/2024 del Tribunale di
Busto Arsizio pubblicata in data 15/05/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e così giudicare:
In via principale: accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.652/2024 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio, Terza Sezione Civile, Giudice dott. Angelo Farina, nell'ambito del giudizio ordinario RG 1232/2023, pubblicata in data 15.5.2024 e notificata in data 19.5.2024, e dichiarare, ai sensi dell'art.2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della creditrice
[...]
, dell'atto di iscrizione di ipoteca volontaria iscritta in data 10 Parte_2
aprile 2018 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri
46184/7584 in forza di scrittura privata denominata “costituzione di ipoteca” autenticata dal notaio di Garbagnate Milanese il 9.4.2018 (repertorio Persona_1
31410, raccolta 22905) sui seguenti beni immobili:
*quota dell'intero in Comune di ON, via Fiume 11: due box ad uso autorimessa entrambi posti al piano sotterraneo primo (cantinato), il tutto censito in detto comune come segue:
-Foglio SA/10, mappale 58, subalterno 7, via Fiume 11, piano S1, categoria C/6, classe
5, mq. e superficie catastale 14, rendita catastale euro 39,77, quota dell'intero;
pagina 2 di 10 -Foglio SA/10, mappale 58, subalterno 5, via Fiume 11, piano S1, categoria C/6, classe
5, mq. e superficie catastale 14, rendita catastale euro 39,77, quota dell'intero;
*quota di 1/2 in Comune di ON, via Giovanni Randaccio 24 e precisamente: vano ad uso deposito posto al piano terra e vano ad uso deposito posto al piano primo sottostrada, il tutto censito al catasto Fabbricati di detto comune come segue.
, mappale 120, subalterno 7, via Giovanni Randaccio 24, piano T, CP_3
categoria C/2, classe 5, mq. 47, superficie catastale mq. 59, rendita catastale euro
87,38;
, mappale 121, subalterno 12, via Giovanni Randaccio 24, piano S1, CP_3
categoria C/2, classe 5, mq. 20, superficie catastale mq. 25, rendita catastale euro
37,18;
*quota di 1/2 in Comune di ON, via Giovanni Randaccio 24 e precisamente: appartamento posto al piano primo composto da 4 locali, cucina, ripostiglio, tre balconi
e servizi, il tutto censito al catasto Fabbricati di detto comune come segue.
, mappale 121, subalterno 17, via Giovanni Randaccio 24, piano 1, CP_3
categoria A/3, classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 120, escluse aree scoperte mq.
116, rendita catastale euro 469,98; ed in particolare con riferimento al bene - già oggetto di decreto di trasferimento in favore della moglie del sig. nell'ambito della procedura esecutiva ON
immobiliare avanti il Tribunale di Busto Arsizio RG 121/2022 - identificato come segue:
*quota di 1/2 in Comune di ON, via Giovanni Randaccio 24 e precisamente: unità immobiliare posta al piano secondo composto da complessivi 6,5 vani catastali, il tutto censito al catasto Fabbricati di detto comune al Foglio SA/3, mappale 121, subalterno
19, via Giovanni Randaccio 24, piano 2, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 120, escluse aree scoperte mq. 116, rendita catastale euro 469,98.
- ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Milano 2 competente per ON. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
pagina 3 di 10 CONCLUSIONI PER Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c., per le ragioni esposte in sede di costituzione nel presente giudizio;
2) nel merito: confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 652/2024 del
15.05.2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio-Terza Sezione Civile, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) in ogni caso: con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
4) in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con la comparsa di costituzione e risposta e con le memorie ex art. 183, comma
VI c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- rigettava la domanda proposta da avente ad Parte_2
oggetto la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria posto in essere il 09/04/2018 da in favore di ON
; Controparte_2
- rigettava la domanda riconvenzionale sollevata da con cui Controparte_2
chiedeva la condanna di alla corresponsione, in Parte_2
suo favore, delle somme incassate qualora le fosse stato attribuito il ricavato dell'assegnazione dell'immobile pignorato;
- condannava alla rifusione dell'80% delle spese Parte_2
di lite in favore di e compensava il residuo. Controparte_2
pagina 4 di 10 - dichiarava irripetibili le spese sostenute da , vista la contumacia. ON
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Il 5/12/2013 (di seguito: la erogava alla società Parte_2 Pt_2
un finanziamento, di cui (di Parte_3 ON
seguito: il IG. ) si costituiva fideiussore per una somma pari a euro 150.000,00. _1
Il 5/05/2015 il Tribunale di Como emetteva il decreto ingiuntivo n. 1001/2015 con cui ingiungeva alla società debitrice e al IG. , quest'ultimo nei limiti della predetta _1
fideiussione, il pagamento di un importo pari a euro 205.183,62 oltre interessi.
Sulla base di tale provvedimento la pignorava la quota pari ad 1/5 dello stipendio Pt_2
del IG. , tuttavia, la sua pretesa creditoria non veniva soddisfatta. _1
In data 17/11/2020 il IG. e la IG.ra , sua moglie, _1 Parte_4
stipulavano una convenzione matrimoniale con cui svincolavano dal fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. - costituito il 4/03/2013 e comprensivo di tutti i loro beni immobili - la quota di ½ di proprietà del IG. dell'immobile sito a ON (VA), in via _1
Giovanni Randaccio n. 24, censito al Catasto Fabbricati di detto comune come segue: foglio SA/3, mappale 121, sub. 19, piano 2, categoria A/3, classe 2, vani 6.5, superficie catastale mq. 120, escluse aree scoperte mq, 116, rendita catastale euro 469,98 (v. doc n.
8 fascicolo di primo grado del IG. ). _1
Il 24/08/2021, dopo aver avuto contezza di tale fatto, la iscriveva ipoteca Pt_2
giudiziale su tale bene che veniva sottoposto a pignoramento in data 18/03/2022; si incardinava così la procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Busto
Arsizio (rg. 121/2022).
Dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. era emersa l'esistenza di una ipoteca volontaria iscritta il 10/04/2018 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 e costituita il 9/04/2018, previo consenso della moglie, dal IG. in favore del padre _1
; in particolare, l'ipoteca era stata apposta tutti i beni immobili Controparte_2
confluiti nel fondo patrimoniale del 2013 - tra cui anche quello oggetto del pagina 5 di 10 pignoramento di cui sopra - per un valore pari a euro 100.000,00, ed era strumentale a garantire la restituzione di una somma pari a euro 70.000, mutuata da Controparte_2
al figlio . ON
Alla luce del fatto che tale somma non era stata ancora restituita, posto che la scadenza era stata fissata per il 9/04/2023, il padre interveniva nella procedura Controparte_2
esecutiva con ricorso ex art. 499 e 564 c.p.c.
In data 24/11/2022 il G.E. accoglieva l'istanza proposta dalla moglie del IG. _1
avente ad oggetto l'assegnazione della quota pignorata al marito.
All'udienza del 17/01/2023, fissata per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 499
c.p.c., non compariva, di conseguenza la pretesa creditoria del padre ON
si intendeva riconosciuta. Controparte_2
La in attesa della definizione del progetto di riparto delle somme versate in Pt_2
seguito all'assegnazione di cui sopra, chiedeva al Tribunale di Busto Arsizio di:
- in via principale, dichiarare, in conformità all'art 2901 c.c., l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di ipoteca volontaria costituito il 9/4/2018 da ON
in favore del padre , e, per l'effetto, ordinare la trascrizione della Controparte_2
sentenza revocatoria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
veniva dichiarato contumace mentre si costituiva in ON Controparte_2
giudizio chiedendo all'Ill. Tribunale di:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile le domande attoree per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- nel merito, rigettare le domande attoree e, in via riconvenzionale, condannare l'attrice al pagamento, in suo favore, delle somme incassate nell'ipotesi in cui il progetto di distribuzione le avesse attribuito il ricavato dell'assegnazione dell'immobile oggetto di pignoramento;
- condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio. pagina 6 di 10 Il giudice di prime cure, preliminarmente accertando la sussistenza dell'interesse ad agire, riteneva la domanda attorea infondata per insussistenza della prova dell'eventus damni, dunque, in data 15/05/2024 con sentenza n. 652/2024 rigettava tale domanda, con assorbimento degli ulteriori requisiti che non erano stati esaminati;
veniva rigettata altresì la domanda riconvenzionale sollevata dal convenuto in ragione della pendenza della procedura esecutiva.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello. Parte_2
Gli argomenti dell'appellante possono essere ricondotti a 2 motivi di appello.
1. erronea valutazione circa l'insussistenza del pregiudizio. Secondo parte appellante, il giudice di prime cure ha errato nell'attribuire la caratteristica di pregiudizialità al fondo patrimoniale anziché all'atto di ipoteca volontaria, specificando che l'attitudine lesiva di quest'ultimo si concretizza nel momento in cui il vincolo del fondo patrimoniale viene meno;
2. mancata valutazione degli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria. Parte appellante lamenta il mancato esame degli ulteriori requisiti a fondamento dell'azione revocatoria, in particolare, deduce che non essendovi stata la prova del credito sulla base del quale l'ipoteca sarebbe stata iscritta, il giudice avrebbe dovuto ritenere pregiudizievole l'iscrizione di tale atto, in conformità all'art. 2901
2°comma c.c.
viene dichiarato contumace in appello mentre si ON Controparte_2
costituisce in appello contestando tutto quanto dedotto ex adverso.
All'udienza dell'8/05/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere trattati unitariamente e l'appello si ritiene fondato per le argomentazioni che seguono.
pagina 7 di 10 Il giudice di prime cure ha adottato una concezione statica di eventus damni, ovverosia ha valutato tale elemento con riguardo alla situazione debitoria per come si è cristallizzata al momento in cui l'atto dispositivo è stato compiuto;
nel caso di specie, egli ha ritenuto che l'atto di ipoteca volontaria non fosse pregiudizievole posto che al momento della sua costituzione, in data 09/04/2018, la non avrebbe comunque Pt_2
potuto esperire alcuna azione esecutiva sul patrimonio del IG. , giacché era _1
gravato dal vincolo derivante dal fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.; mentre ha valutato lo svincolo del bene immobile sito in ON, frutto della convenzione matrimoniale del 2020, quale pericolo sopravvenuto e dunque irrilevante.
Tale impostazione non può condividersi.
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la sussistenza della pregiudizialità in una prospettiva dinamica, tenendo conto dei possibili mutamenti futuri ordinariamente prevedibili, quali ad esempio il venir meno del vincolo a seguito di divorzio o scioglimento volontario;
scioglimento che peraltro si è verificato, seppur in maniera parziale, tramite la convenzione del 2020, rendendo evidente, dunque, l'attitudine lesiva dell'atto di ipoteca volontaria nei confronti del soddisfacimento della pretesa creditoria della Banca.
Questo principio relativo all'interpretazione dell'eventus damni è altresì confermato dalla Cassazione, la quale ha affermato che: “In tema di azione revocatoria ordinaria,
l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come “eventus damni” (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare
pagina 8 di 10 l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria”(cfr.
Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023).
Accertata la pregiudizialità dell'atto di ipoteca, si ritiene altresì sussistente la scientia damni, sia in capo a , il quale era ben conscio del fatto che l'ipoteca ON
avrebbe potuto diminuire la sua garanzia patrimoniale in caso di svincolo immobiliare dal fondo patrimoniale, sia in capo a , che proprio in qualità di padre non CP_2
poteva non conoscere tale situazione.
Per questi motivi
l'appello avente ad oggetto la revoca dell'atto di ipoteca volontaria va accolto e la sentenza di primo grado va riformata.
L'esito del gravame, con la soccombenza integrale di e di ON CP_2
, comporta il rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi a favore della
[...] Pt_2
spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 652/2024,
[...]
pubblicata in data 15/05/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di
[...]
dell'atto di ipoteca volontaria costituito da Parte_2 _1
in favore di , mediante scrittura privata autenticata
[...] Controparte_2
il 9/04/2018 e iscritta il 10/04/2018 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 46184/7584;
2. condanna gli appellati e al ON Controparte_2
rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di appellante, così liquidate: Parte_2
pagina 9 di 10 a. quanto al primo grado, liquidate in euro 7.250,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
b. quanto al secondo grado, liquidate in euro 6.500,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
3. ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
Registri immobiliari di Milano 2 competente per ON.
Così deciso in Milano il 8/05/2025
Il Presidente est. rel.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr. Francesca Vullo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in VIA ROMA 6, 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. REA CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] ON C.F._1
ON (VA).
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
VIA CARDUCCI 26, 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. MINEO
FRANCESCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
Revocatoria ordinaria
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 652/2024 del Tribunale di
Busto Arsizio pubblicata in data 15/05/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e così giudicare:
In via principale: accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.652/2024 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio, Terza Sezione Civile, Giudice dott. Angelo Farina, nell'ambito del giudizio ordinario RG 1232/2023, pubblicata in data 15.5.2024 e notificata in data 19.5.2024, e dichiarare, ai sensi dell'art.2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della creditrice
[...]
, dell'atto di iscrizione di ipoteca volontaria iscritta in data 10 Parte_2
aprile 2018 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 ai n.ri
46184/7584 in forza di scrittura privata denominata “costituzione di ipoteca” autenticata dal notaio di Garbagnate Milanese il 9.4.2018 (repertorio Persona_1
31410, raccolta 22905) sui seguenti beni immobili:
*quota dell'intero in Comune di ON, via Fiume 11: due box ad uso autorimessa entrambi posti al piano sotterraneo primo (cantinato), il tutto censito in detto comune come segue:
-Foglio SA/10, mappale 58, subalterno 7, via Fiume 11, piano S1, categoria C/6, classe
5, mq. e superficie catastale 14, rendita catastale euro 39,77, quota dell'intero;
pagina 2 di 10 -Foglio SA/10, mappale 58, subalterno 5, via Fiume 11, piano S1, categoria C/6, classe
5, mq. e superficie catastale 14, rendita catastale euro 39,77, quota dell'intero;
*quota di 1/2 in Comune di ON, via Giovanni Randaccio 24 e precisamente: vano ad uso deposito posto al piano terra e vano ad uso deposito posto al piano primo sottostrada, il tutto censito al catasto Fabbricati di detto comune come segue.
, mappale 120, subalterno 7, via Giovanni Randaccio 24, piano T, CP_3
categoria C/2, classe 5, mq. 47, superficie catastale mq. 59, rendita catastale euro
87,38;
, mappale 121, subalterno 12, via Giovanni Randaccio 24, piano S1, CP_3
categoria C/2, classe 5, mq. 20, superficie catastale mq. 25, rendita catastale euro
37,18;
*quota di 1/2 in Comune di ON, via Giovanni Randaccio 24 e precisamente: appartamento posto al piano primo composto da 4 locali, cucina, ripostiglio, tre balconi
e servizi, il tutto censito al catasto Fabbricati di detto comune come segue.
, mappale 121, subalterno 17, via Giovanni Randaccio 24, piano 1, CP_3
categoria A/3, classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 120, escluse aree scoperte mq.
116, rendita catastale euro 469,98; ed in particolare con riferimento al bene - già oggetto di decreto di trasferimento in favore della moglie del sig. nell'ambito della procedura esecutiva ON
immobiliare avanti il Tribunale di Busto Arsizio RG 121/2022 - identificato come segue:
*quota di 1/2 in Comune di ON, via Giovanni Randaccio 24 e precisamente: unità immobiliare posta al piano secondo composto da complessivi 6,5 vani catastali, il tutto censito al catasto Fabbricati di detto comune al Foglio SA/3, mappale 121, subalterno
19, via Giovanni Randaccio 24, piano 2, categoria A/3, classe 2, vani 6,5, superficie catastale mq. 120, escluse aree scoperte mq. 116, rendita catastale euro 469,98.
- ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Milano 2 competente per ON. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi”.
pagina 3 di 10 CONCLUSIONI PER Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c., per le ragioni esposte in sede di costituzione nel presente giudizio;
2) nel merito: confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 652/2024 del
15.05.2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio-Terza Sezione Civile, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
3) in ogni caso: con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
4) in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado con la comparsa di costituzione e risposta e con le memorie ex art. 183, comma
VI c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così disponeva:
- rigettava la domanda proposta da avente ad Parte_2
oggetto la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di ipoteca volontaria posto in essere il 09/04/2018 da in favore di ON
; Controparte_2
- rigettava la domanda riconvenzionale sollevata da con cui Controparte_2
chiedeva la condanna di alla corresponsione, in Parte_2
suo favore, delle somme incassate qualora le fosse stato attribuito il ricavato dell'assegnazione dell'immobile pignorato;
- condannava alla rifusione dell'80% delle spese Parte_2
di lite in favore di e compensava il residuo. Controparte_2
pagina 4 di 10 - dichiarava irripetibili le spese sostenute da , vista la contumacia. ON
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Il 5/12/2013 (di seguito: la erogava alla società Parte_2 Pt_2
un finanziamento, di cui (di Parte_3 ON
seguito: il IG. ) si costituiva fideiussore per una somma pari a euro 150.000,00. _1
Il 5/05/2015 il Tribunale di Como emetteva il decreto ingiuntivo n. 1001/2015 con cui ingiungeva alla società debitrice e al IG. , quest'ultimo nei limiti della predetta _1
fideiussione, il pagamento di un importo pari a euro 205.183,62 oltre interessi.
Sulla base di tale provvedimento la pignorava la quota pari ad 1/5 dello stipendio Pt_2
del IG. , tuttavia, la sua pretesa creditoria non veniva soddisfatta. _1
In data 17/11/2020 il IG. e la IG.ra , sua moglie, _1 Parte_4
stipulavano una convenzione matrimoniale con cui svincolavano dal fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. - costituito il 4/03/2013 e comprensivo di tutti i loro beni immobili - la quota di ½ di proprietà del IG. dell'immobile sito a ON (VA), in via _1
Giovanni Randaccio n. 24, censito al Catasto Fabbricati di detto comune come segue: foglio SA/3, mappale 121, sub. 19, piano 2, categoria A/3, classe 2, vani 6.5, superficie catastale mq. 120, escluse aree scoperte mq, 116, rendita catastale euro 469,98 (v. doc n.
8 fascicolo di primo grado del IG. ). _1
Il 24/08/2021, dopo aver avuto contezza di tale fatto, la iscriveva ipoteca Pt_2
giudiziale su tale bene che veniva sottoposto a pignoramento in data 18/03/2022; si incardinava così la procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Busto
Arsizio (rg. 121/2022).
Dalla relazione notarile ex art. 567 c.p.c. era emersa l'esistenza di una ipoteca volontaria iscritta il 10/04/2018 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 e costituita il 9/04/2018, previo consenso della moglie, dal IG. in favore del padre _1
; in particolare, l'ipoteca era stata apposta tutti i beni immobili Controparte_2
confluiti nel fondo patrimoniale del 2013 - tra cui anche quello oggetto del pagina 5 di 10 pignoramento di cui sopra - per un valore pari a euro 100.000,00, ed era strumentale a garantire la restituzione di una somma pari a euro 70.000, mutuata da Controparte_2
al figlio . ON
Alla luce del fatto che tale somma non era stata ancora restituita, posto che la scadenza era stata fissata per il 9/04/2023, il padre interveniva nella procedura Controparte_2
esecutiva con ricorso ex art. 499 e 564 c.p.c.
In data 24/11/2022 il G.E. accoglieva l'istanza proposta dalla moglie del IG. _1
avente ad oggetto l'assegnazione della quota pignorata al marito.
All'udienza del 17/01/2023, fissata per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 499
c.p.c., non compariva, di conseguenza la pretesa creditoria del padre ON
si intendeva riconosciuta. Controparte_2
La in attesa della definizione del progetto di riparto delle somme versate in Pt_2
seguito all'assegnazione di cui sopra, chiedeva al Tribunale di Busto Arsizio di:
- in via principale, dichiarare, in conformità all'art 2901 c.c., l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di ipoteca volontaria costituito il 9/4/2018 da ON
in favore del padre , e, per l'effetto, ordinare la trascrizione della Controparte_2
sentenza revocatoria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
veniva dichiarato contumace mentre si costituiva in ON Controparte_2
giudizio chiedendo all'Ill. Tribunale di:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile le domande attoree per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- nel merito, rigettare le domande attoree e, in via riconvenzionale, condannare l'attrice al pagamento, in suo favore, delle somme incassate nell'ipotesi in cui il progetto di distribuzione le avesse attribuito il ricavato dell'assegnazione dell'immobile oggetto di pignoramento;
- condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio. pagina 6 di 10 Il giudice di prime cure, preliminarmente accertando la sussistenza dell'interesse ad agire, riteneva la domanda attorea infondata per insussistenza della prova dell'eventus damni, dunque, in data 15/05/2024 con sentenza n. 652/2024 rigettava tale domanda, con assorbimento degli ulteriori requisiti che non erano stati esaminati;
veniva rigettata altresì la domanda riconvenzionale sollevata dal convenuto in ragione della pendenza della procedura esecutiva.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello. Parte_2
Gli argomenti dell'appellante possono essere ricondotti a 2 motivi di appello.
1. erronea valutazione circa l'insussistenza del pregiudizio. Secondo parte appellante, il giudice di prime cure ha errato nell'attribuire la caratteristica di pregiudizialità al fondo patrimoniale anziché all'atto di ipoteca volontaria, specificando che l'attitudine lesiva di quest'ultimo si concretizza nel momento in cui il vincolo del fondo patrimoniale viene meno;
2. mancata valutazione degli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria. Parte appellante lamenta il mancato esame degli ulteriori requisiti a fondamento dell'azione revocatoria, in particolare, deduce che non essendovi stata la prova del credito sulla base del quale l'ipoteca sarebbe stata iscritta, il giudice avrebbe dovuto ritenere pregiudizievole l'iscrizione di tale atto, in conformità all'art. 2901
2°comma c.c.
viene dichiarato contumace in appello mentre si ON Controparte_2
costituisce in appello contestando tutto quanto dedotto ex adverso.
All'udienza dell'8/05/2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere trattati unitariamente e l'appello si ritiene fondato per le argomentazioni che seguono.
pagina 7 di 10 Il giudice di prime cure ha adottato una concezione statica di eventus damni, ovverosia ha valutato tale elemento con riguardo alla situazione debitoria per come si è cristallizzata al momento in cui l'atto dispositivo è stato compiuto;
nel caso di specie, egli ha ritenuto che l'atto di ipoteca volontaria non fosse pregiudizievole posto che al momento della sua costituzione, in data 09/04/2018, la non avrebbe comunque Pt_2
potuto esperire alcuna azione esecutiva sul patrimonio del IG. , giacché era _1
gravato dal vincolo derivante dal fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.; mentre ha valutato lo svincolo del bene immobile sito in ON, frutto della convenzione matrimoniale del 2020, quale pericolo sopravvenuto e dunque irrilevante.
Tale impostazione non può condividersi.
Il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la sussistenza della pregiudizialità in una prospettiva dinamica, tenendo conto dei possibili mutamenti futuri ordinariamente prevedibili, quali ad esempio il venir meno del vincolo a seguito di divorzio o scioglimento volontario;
scioglimento che peraltro si è verificato, seppur in maniera parziale, tramite la convenzione del 2020, rendendo evidente, dunque, l'attitudine lesiva dell'atto di ipoteca volontaria nei confronti del soddisfacimento della pretesa creditoria della Banca.
Questo principio relativo all'interpretazione dell'eventus damni è altresì confermato dalla Cassazione, la quale ha affermato che: “In tema di azione revocatoria ordinaria,
l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come “eventus damni” (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare
pagina 8 di 10 l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria”(cfr.
Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023).
Accertata la pregiudizialità dell'atto di ipoteca, si ritiene altresì sussistente la scientia damni, sia in capo a , il quale era ben conscio del fatto che l'ipoteca ON
avrebbe potuto diminuire la sua garanzia patrimoniale in caso di svincolo immobiliare dal fondo patrimoniale, sia in capo a , che proprio in qualità di padre non CP_2
poteva non conoscere tale situazione.
Per questi motivi
l'appello avente ad oggetto la revoca dell'atto di ipoteca volontaria va accolto e la sentenza di primo grado va riformata.
L'esito del gravame, con la soccombenza integrale di e di ON CP_2
, comporta il rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi a favore della
[...] Pt_2
spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 652/2024,
[...]
pubblicata in data 15/05/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di
[...]
dell'atto di ipoteca volontaria costituito da Parte_2 _1
in favore di , mediante scrittura privata autenticata
[...] Controparte_2
il 9/04/2018 e iscritta il 10/04/2018 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Milano 2 ai n.ri 46184/7584;
2. condanna gli appellati e al ON Controparte_2
rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di appellante, così liquidate: Parte_2
pagina 9 di 10 a. quanto al primo grado, liquidate in euro 7.250,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
b. quanto al secondo grado, liquidate in euro 6.500,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
3. ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
Registri immobiliari di Milano 2 competente per ON.
Così deciso in Milano il 8/05/2025
Il Presidente est. rel.
Alberto Massimo Vigorelli
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