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1 ottobre 2018
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9 febbraio 2021
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23 gennaio 2026
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19 giugno 2026
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Art. 324-quinquies. (Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole) 1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, I'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e' stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1.
(45)
------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri". -------------- AGGIORNAMENTO (82)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209)) .
6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1.
(45)
------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri". -------------- AGGIORNAMENTO (82)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Commentario • 1
- 1. Il sistema sanzionatorio nel settore assicurativo: principi e tuteleDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 28 settembre 2023 · 0.9800092
SOMMARIO: Con il presente articolo si cerca di fornire una panoramica in merito all'attività di vigilanza dell'Ivass a fronte della violazione delle regole di condotta da parte degli intermediari, a seguito della modifica della normativa settoriale avvenuta per mezzo del Decreto legislativo 21 maggio 2018, tramite l'art. 1 co. 54 e ss. In particolare, il contributo si concentra principalmente sulle modifiche apportate al Regolamento Ivass 39 del 2 agosto 2018 e all'art. 324 e ss. del Codice delle assicurazioni private. Da un lato offre un approfondimento delle sanzioni applicabili agli intermediari, sia di natura amministrativa pecuniaria che disciplinare. E in quest'ultimo caso viene …
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/01/2026, n. 1636Provvedimento: Pubblicato il 28/01/2026 N. 01636/2026 REG.PROV.COLL. N. 10050/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41; contro Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Binda, Antonella Altomonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento - …Leggi di più...
- IVASS·
- art. 324 d.lgs. 209/2005·
- sanzione amministrativa·
- art. 10-bis Legge 241/1990·
- violazione di legge·
- art. 24 Costituzione·
- art. 73 c.p.a.·
- art. 8 Regolamento IVASS n. 39/2018·
- art. 9 Regolamento IVASS n. 39/2018·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- mancanza di contraddittorio·
- art. 43 c.p.a.·
- art. 54 Regolamento IVASS n. 40/2018·
- Regolamento UE 20·
- Legge n. 689/1981