Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3972/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di FO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20/01/2025, alle ore 10:30, all'udienza del Giudice dott. Alessio Marfe', è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTI
Sono presenti:
l'Avv. Battista Stefania, per l'attore, il quale conclude riportandosi alle conclusioni già rasse- gnate e alle richieste in atti, domandando la revoca dell'ordinanza istruttoria;
l'Avv. Dell'Osso Simona per il convenuto, per delega dell'Avv. Russi Vittorio, il quale con- clude riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti discutono la causa e si riportano ai propri atti ed alle conclusioni rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessio Marfe', pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3972/2022 r.g.a.c.
TRA
1
n. 40 in Cerignola, presso lo studio dell'Avv. Battista Stefania, dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., elett.te dom.ta al Corso Vittorio Emanuele n. 60 in Bari, presso lo studio dell'Avv.
Russi Vittorio, dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costi- tuzione e risposta;
- CONVENUTA
E
(c.f.: ; CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
e al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni su- CP_1
biti a seguito del sinistro che si sarebbe verificato a bordo dell'imbarcazione tender di pro- prietà di assicurata con la il CP_1 Controparte_1
18/08/2012, nelle acque a largo del porto di Trani.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda.
è rimasto contumace. CP_1
La causa, previo rigetto delle richieste di prova avanzate dalle parti, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere integralmente respinta.
In virtù del principio della ragione più liquida, si ritiene di procedere all'immediato esame nel merito della domanda giudiziale, tralasciando ogni valutazione riguardo alle ecce- zioni sollevate dalla convenuta compagnia assicurativa. L'esame nel merito delle pretese atto- ree, infatti, come si dirà, è in grado di comportare di per sé solo il rigetto della domanda in esame e di assorbire ogni altra questione sollevata. Come è noto, infatti, il principio della ra- gione più liquida consente al giudice di esaminare previamente una questione di più celere e
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semplice accertamento, in deroga al normale iter di esame delle questioni previsto dall'art. 276 c.p.c. e con precedenza rispetto ad altra questione, seppure logicamente preliminare
(Cass. S.U. 9936/2014).
Nel caso di specie, la domanda attrice non può essere accolta per difetto di prova, ciò rendendo del tutto superfluo l'esame di ogni altra questione.
Ed invero, a mente dell'art. 2697 c.c. l'attore deve provare i fatti posti a fondamento della sua domanda mentre il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve provare le circostanze sulle quali l'eccezione si fonda;
tuttavia, nel rapporto tra la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e quella dei fatti estintivi del medesimo, ha carattere logicamente preliminare la prima, con la conseguenza che - salvo che i fatti allegati in giudizio non siano contestati dalla con- troparte - l'attore dovrà provarne l'esistenza.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice (doc. 1 produzione di parte) risulta che si recò al Pronto Soccorso soltanto il giorno 21/08/2012, Parte_1
addirittura tre giorni dopo il sinistro, riferendo circostanze incompatibili con quelle poste a fondamento della presente domanda giudiziaria (in base alla quale l'uomo sarebbe caduto ro- vinosamente urtando il bacino e la schiena mentre era trasportato a bordo dell'imbarcazione tender condotta dal proprietario a causa della forte velocità e della pericolosa CP_1
condotta di guida tenuta dal conducente).
Nel rapporto di pronto soccorso allegato in atti, infatti, si legge: “riferisce caduta ac- cidentale a domicilio domenica 19.08 riportando trauma in regione lombare”.
Il paziente riferì, quindi, come causa del trauma, di una “caduta accidentale”, avvenu- ta “a domicilio” e il giorno 19 agosto e quindi il giorno successivo a quello in cui si sarebbe trovato a bordo dell'imbarcazione.
Anche nel paragrafo sulla anamnesi di cui alla cartella clinica n. 33792/2012 della
Azienda Ospedaliero-Universitaria di FO Divisione di Neurochirurgia (doc. 3 produzione di parte), è indicato che il paziente riferì di una caduta accidentale in data 19/08/2012.
Si legge altresì nel certificato del 19/09/2013 a firma del dott. della U.O. di Per_1
Neurochirurgia OO.RR. di FO (doc. n. 14 produzione di parte), che “Il sig. Parte_2
[...
, in data 19/08/2012, a seguito di caduta accidentale, riportava un trauma lombare”.
Infine, nel verbale di accertamento dell'invalidità civile INPS del 2014 (doc. n. 21 produzione di parte), nei dati anamnestici, si legge di un “Intervento di stabilizzazione verte- brale in agosto 2012 a seguito di trauma lombare … per caduta accidentale”.
E' pertanto evidente, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dall'attore ai sanitari in
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diverse sedi e momenti, che i danni da lui lamentati siano stati in realtà causati da una caduta accidentale avvenuta a domicilio domenica 19/08/2012 e non, invece, dall'incidente che, se- condo quanto riportato nell'atto di citazione, sarebbe avvenuto a bordo dell'imbarcazione di proprietà e condotta da il 18/08/2012. CP_1
Sul punto, deve rimarcarsi come il certificato medico rilasciato presso una struttura pubblica ospedaliera è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichia- razioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza (Cass. 18868/2015 e Cass. 6045/2000).
In altre parole, ai sensi dell'art. 2700 c.c., la cartella clinica, il verbale di pronto soc- corso e gli altri certificati ospedalieri presenti in atti fanno piena prova del fatto che l'attore abbia reso quelle dichiarazioni ai medici di turno. Né parte attrice ha provato di aver presenta- to querela di falso in danno dei medici che hanno redatto quei certificati poiché - in ipotesi - avrebbe reso agli stessi dichiarazioni differenti.
Sebbene poi questo Giudice non ignori che il paziente interessato ben potrebbe dimo- strare di avere riferito ai sanitari circostanze non veritiere, tale prova non è stata fornita nel corso del giudizio, in cui parte attrice ha omesso qualunque deduzione in merito, nonostante l'apposita eccezione della compagnia assicurativa convenuta (cfr. Cass. 10569/2001, nella quale si chiarisce che della veridicità o meno delle dichiarazioni rese può essere fornita prova con qualsiasi mezzo, non essendo tale veridicità delle dichiarazioni rese coperta dal valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2700 c.c.).
Parte attrice, infatti, non ha contestato la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti alle quali, quindi, deve essere attribuito un valore probatorio privi- legiato stanti la loro spontaneità ed il fatto che sono state rese nell'immediatezza dei fatti.
L'attore non ha fatto specifiche deduzioni volte a contraddire il contenuto dei referti o a spiegare perché siano state fatte quelle dichiarazioni.
Sebbene sia riportato nell'atto di citazione che “nei giorni seguenti il verificarsi dell'incidente in parola ha patito dolori … che hanno perfino causato la per- Parte_1
dita di equilibrio con sbandamento e caduta in terra avvenuta presso la propria abitazione il giorno seguente l'incidente allorquando lo stesso si è alzato dal letto”, l'attore non ha avan- zato richieste di prova rispetto a tale circostanza, che rappresenta pertanto un fatto indimostra- to, e che, comunque, non spiegherebbe la ragione per cui l'attore, al contrario di quanto av- viene con la presente azione giudiziaria, avrebbe imputato il danno, nelle dichiarazioni fatte ai sanitari, alla caduto avvenuta a domicilio e non invece al reale e primigenio fattore causale
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costituito dall'incidente in mare. Le prove richieste dall'attore, infatti, non riguardavano le di- chiarazioni rese ai sanitari e non erano volte in alcun modo a spiegare le ragioni che avrebbe- ro indotto l'attore a rendere dichiarazioni tanto contrastanti con i fatti che a suo dire sarebbero realmente accaduti.
Ad ogni modo, date le risultanze documentali, le prove orali richieste sarebbero state incapaci, di per sé sole, di superare il valore probatorio della documentazione ospedaliera (per un caso molto simile a quello in esame, v. Cass. n. 3139/2017, che conferma la sentenza gra- vata, la quale aveva ritenuto non adempiuto l'onere probatorio ricadente sull'attore, che non aveva provato la sua versione dei fatti in modo esaustivo attraverso le testimonianze, dato che queste ultime erano state rese inattendibili proprio dalla medesima parte attrice, in ordine al fatto che il sinistro era stato causato da un veicolo, in quanto la stessa parte, appunto, non aveva smentito le proprie dichiarazioni rese nel primo referto ai medici di turno, di aver ripor- tato un “trauma accidentale”).
La domanda va, pertanto, rigettata.
3. Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore della convenuta compagnia assicurativa, spese che si liquidano in dispositivo in virtù del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, secondo il criterio del disputatum - tabella da euro 260.000 ad euro 520.000 - con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per quelle istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.170,00, per compenso, oltre rimbor-
[...]
so spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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