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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/12/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/12/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa OS SS MM, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 914/2023 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, Via Risorgimento n. 165, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.
IT SE
ATTRICE
CONTRO
, , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Capo d'Orlando via F. Crispi n.39, presso lo studio dell'avv. COLLOVA'
IE che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
C.F. , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, C.F. E
[...] C.F._4 Controparte_4
C.F. , elettivamente domiciliate in Messina, Via
[...] C.F._5
Risorgimento n. 165, rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. IT
SE
INTERVENUTE avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Sono comparsi: l'avv. Giuseppe Saitta, nell'interesse dell'attrice e delle intervenute e l'avv. Rosa Ventura, in sostituzione dell'avv. Collovà, per la convenuta
[...]
i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, Controparte_1 dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato in data 07.07.2023, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Patti premettendo che: Controparte_1
- in data 25/11/2022 era deceduta in , nata a [...] il Controparte_5
03.10.1927, vedova e senza figli;
- con scheda testamentaria datata 17/06/2017 la de cuius aveva disposto a favore di il legato di alcuni immobili di sua proprietà siti in S. Angelo Controparte_1 di Brolo e nel contempo aveva istituito eredi universali le nipoti, “germani ”; CP_5
- le nipoti della figlie dell'unica sorella premorta, sono l'attrice e le sorelle CP_5
, e Persona_1 Persona_2 Controparte_2
- con atto in Notar del 14/02/2023, l'attrice unitamente Persona_3
alla sorella venuta in Italia, aveva accettato l'eredità legittima;
Per_1
- la de cuius era vissuta in Francia sino all'età di quasi 50 anni e nel 1974, avendo sposato il dott. , si era trasferita a S. Angelo di Brolo dove aveva Controparte_6
vissuto fino alla morte;
- nell'anno 2010 la de cuius, avendo subito un grave deterioramento delle condizioni di salute, era stata ricoverata presso una casa di riposo del luogo, ove aveva vissuto in stato di progressiva incoscienza fino alla sua morte;
- nella casa di riposo era stata assistita, oltreché dal personale medico e paramedico, anche da che aveva diretto, fino all'anno 2016, la predetta casa di riposo;
Persona_4
- nel periodo suddetto (2010-2022) raramente era stata visitata dalla CP_5
che aveva solo svolto qualche piccola pratica in suo favore, avendo, poi, CP_1 mostrato il suo totale disinteresse sia durante la sua degenza ospedaliera che durante le funzioni funebri. Fatta questa premessa e ritenendo che il testamento a firma di del CP_5
17.06.2017 pubblicato per atto in Notar di Tortorici in data 09.12.2022 Persona_5
Rep. N.10, Raccolta n.78 , fosse nullo per difetto di autografia e per assoluta incapacità della testatrice, l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la nullità del predetto testamento e, per l'effetto, che venisse accertato che alla de cuius, , non era succeduta CP_5
bensì le figlie della sorella e comunque . Controparte_1 Parte_1
In ogni caso chiedeva l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.c. per incapacità naturale di e chiedeva, altresì, autorizzarsi la cancellazione CP_5 della trascrizione eseguita in favore di Controparte_1
Con comparsa di risposta del 4.12.2023, si costituiva in giudizio CP_1
, la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 di , posto che la stessa non aveva dato prova di essere la nipote della de Parte_1 cuius e che, per stessa ammissione contenuta nell'atto introduttivo, ella non CP_5 si riconosceva erede in base all'indicazione contenuta nel testamento di cui chiedeva la nullità; specificava che la legittimazione attiva non poteva ravvisarsi neanche per effetto dell'atto prodotto di accettazione dell'eredità legittima, sia perché la stessa doveva ritenersi invalida, stante la presenza del testamento, sia perché comunque non era stata validamente eseguita.
Sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio, attesa la mancata citazione in giudizio da parte dell'attrice degli altri asseriti eredi dalla stessa indicati nell'atto di citazione.
Nel merito, la convenuta rilevava l'infondatezza della domanda così per come azionata, che, visti i motivi di impugnazione del testamento, avrebbe dovuto qualificarsi come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con onere della prova totalmente a carico di parte attrice.
La convenuta forniva una rappresentazione dei fatti diversa da quella narrata dall'attrice, precisando che la de cuius parlava correttamente l'italiano, non si CP_5 fidava di molte persone eccetto la che le nipoti avevano da sempre vissuto in CP_1
Francia e solo la nipote si era preoccupata di visitarla in un paio di occasioni. Per_1
Rappresentava inoltre che la aveva avuto solo problemi di natura fisica e non CP_5 psichica;
pertanto, deduceva l'infondatezza della richiesta di invalidità del testamento ex art. 591 c.c. per l'asserita incapacità della testatrice e l'irrilevanza dei documenti forniti al riguardo da parte attrice.
In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda, per tutti i motivi citati, con condanna dell'attrice per lite temeraria e invocava, altresì, la condanna al risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene immobile a lei legato, in conseguenza del comportamento adottato dall'attrice.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, in data 26.01.2024 intervenivano le germane dell'attrice, , e Persona_1 Persona_2 CP_2
le quali aderivano – per quanto di rispettiva ragione – al contenuto dell'atto
[...] introduttivo del giudizio proposto da e contestavano quanto dedotto e Parte_1 chiesto da . Controparte_1
Con le memorie integrative ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. del 6.5.2024 le Pt_1 producevano la documentazione comprovante la loro legittimazione attiva e precisavano le domande così come segue: “l) In primis, esse disconoscono il testamento Pt_1 olografo di , (pubblicato il 9.12.2022 e prodotto nei loro confronti) e CP_5 dichiarano di non conoscere, ai sensi dell'art. 214, 2° comma, c.p.c., la scritturazione e la sottoscrizione della suddetta . 2) In subordine - qualora il Giudice CP_5 ritenesse di uniformarsi ad una interpretazione estensiva della decisione di cui si è detto
(n. 12307 del 15.6.2015 del S.C.) - che invece, come osservato, non si adatta al caso di specie - le sorelle propongono l'azione di accertamento negativo della Pt_1 provenienza della grafia del suddetto testamento da , sua autrice apparente CP_5 contestando l'autenticità della sottoscrizione e dell'intero testo del documento, privo del requisito essenziale dell'autografia; e si fanno carico della relativa prova mediante
l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica;
3) in estremo subordine, le germane impugnano il testamento suddetto, ai sensi dell'art. 591, 2° comma, n. Pt_1
3, c.c., per incapacità di intendere e di volere della testatrice, da dimostrare mediante
l'esperimento di un'adeguata consulenza tecnica psichiatrica (cui sono strumentali la certificazione sanitaria già prodotta e la deposizione testimoniale, che sarà successivamente articolata nei termini). Conclusivamente l'attrice e le intervenute insistono nell'accoglimento delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio, aggiungono che: il Tribunale accolga la domanda sub 2), dichiari la nullità del testamento olografo di e trasmetta gli atti relativi alla sua falsità CP_5 all'autorità competente;
qualora il Tribunale accolga la domanda sub 3), dichiari
l'annullamento del suddetto testamento olografo. In ogni caso di esito vittorioso dell'azione proposta (sub 1, 2 o 3) dichiari estesa la successione legittima ai beni immobili legati alla , attribuendo detti beni in parti eguali ad esse sorelle CP_1
e pronunci l'invalidità della trascrizione dell'acquisto di proprietà eseguita in Pt_1 favore della . Con condanna della suddetta AG al pagamento delle CP_1 spese processuali.”.
Nel corso del giudizio la convenuta faceva rilevare che nel procedimento instaurato presso l'intestato Tribunale dal curatore dell'eredità giacente di , recante CP_5
R.G.V.G. n. 788/2023, ai fini dell'esperimento dell'actio interrogatoria di cui all'art. 481
c.c., le avevano fatto decorrere inutilmente il termine assegnato dal giudice per Pt_1 dichiarare se accettare o meno l'eredità e che, pertanto, le stesse erano decadute dal suddetto diritto;
precisava, inoltre, che l'ordinanza con cui era stato assegnato il termine citato era stata confermata in sede di reclamo da parte del Tribunale di Patti in composizione collegiale e che, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia resa in sede di reclamo;
per tali motivi, la convenuta reiterava l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire delle
Pt_1
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive sino a dieci giorni prima.
In via preliminare, sulla richiesta di astensione del magistrato assegnatario del presente procedimento, avanzata dall'attrice, va rilevato che il Presidente del Tribunale si
è già pronunciato con provvedimento dell'1.4.2025, sicché non sussistono neppure ragioni di opportunità per l'astensione della sottoscritta dalla trattazione del procedimento.
Ancora in via preliminare, avuto riguardo alle contestazioni sul punto, va chiarito che la presente azione va qualificata come accertamento negativo dell'autografia e, dunque, dell'autenticità del testamento olografo.
Al riguardo, appaiono privi di pregio i rilievi formulati dalle sulla base dei Pt_1 quali si tratterebbe di un'azione di mero disconoscimento di scrittura privata. Ed invero, come sostenuto da pacifica giurisprudenza, “il testamento olografo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private, in quanto tale negozio, pur gravitando nell'orbita delle scritture private, non può essere equiparato, in modo semplicistico, ad una qualsiasi scrittura proveniente da terzi, destinata, come tale,
a rappresentare, quoad probationis, un'ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa” (cfr. Cass. ord. 24749/2019 e Cass. Civ., n. 18363/2018).
Ne deriva che, l'onere della prova sorge in capo alle parti che impugnano il testamento.
Ciò posto, in merito alla legittimazione attiva e alla titolarità delle si espone Pt_1 quanto segue.
La produzione documentale offerta dalle attrici appare idonea a dimostrare in capo alle stesse la qualità potenziale di eredi;
ciò va desunto, altresì, da quanto emerso nei procedimenti collegati al presente e, in particolare in quello di cui al n. r.g.v.g. 788/2023 in cui il curatore dell'eredità giacente, dopo avere riscontrato la qualità di eredi in capo alle ha promosso actio interrogatoria nei loro riguardi. Pt_1
Ciò posto, tuttavia, va rilevato che l'inutile decorso del termine assegnato ai sensi dell'art. 481 c.c. ha determinato la decadenza in capo alle dal diritto di accettare Pt_1
l'eredità.
Orbene, l'actio interrogatoria è finalizzata ad evitare che la situazione successoria resti indefinita per tutto il tempo in cui sussiste il diritto di accettare l'eredità.
La perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità, atteso che una volta scaduto il termine, la posizione giuridica del chiamato si estingue e la delazione passa agli ulteriori chiamati, se vi sono.
Dunque, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità in modo definitivo, non diventa erede e non può più acquisire la qualità di erede in alcun modo. Quindi non ha legittimazione ad agire, dato che non può più conseguire alcun vantaggio diretto dalla caducazione del testamento.
Vale la pena di precisare che, com'è noto, la legittimazione ad impugnare il testamento non sussiste solo in capo all'erede; la legge, infatti, richiede un interesse giuridico concreto ed attuale derivante dalla delazione ereditaria da cui si evinca che il soggetto attivo possa trarre un vantaggio diretto dall'invalidità del testamento. Dunque, essendo le decadute dal diritto di accettare l'eredità e, quindi, non Pt_1 avendo più titolo per agire come eredi lese, l'unica circostanza da cui si possa rinvenire la sussistenza della legittimazione attiva in capo alle germane risiede nell'eventuale sussistenza di un altro interesse autonomo.
Nel caso di specie, tuttavia, non si rinvengono ulteriori e diversi interessi rappresentati dalle da cui si possa trarre la sussistenza della legittimazione attiva Pt_1 in capo alle stesse.
Sempre in merito al difetto di legittimazione attiva, in ragione delle eccezioni formulate nelle memorie conclusive da parte delle va altresì chiarito che Pt_1
l'accettazione “dell'eredità legittima” posta in essere dalle stesse (con atto pubblico in
Notar è da ritenersi tamquam non esset per molteplici ragioni e, Persona_3 conseguentemente, non è idonea a prevalere sugli esiti dell'actio interrogatoria.
La disciplina prevista in materia successoria garantisce, in linea generale, un'ampia tutela delle volontà del de cuius e, conseguentemente, regola in maniera differente rispetto al resto della disciplina negoziale il regime di invalidità del testamento, in ragione del fatto che lo stesso è un atto fenomenicamente non ripetibile dopo la morte del testatore e nel quale, fino a prova contraria da accertarsi con le forme di legge, sono contenute le volontà specifiche del de cuius.
Per tale ragione, l'art. 457, comma 2, c.c. prevede un rapporto di sussidiarietà tra la successione legittima e quella testamentaria, specificando che “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.
Nel caso di specie, il testamento del 17.6.2017 regola integralmente la successione dei beni facenti capo alla de cuius, con la conseguenza che non sussiste la successione legittima neanche per parte dei beni ereditari. Dunque, l'accettazione “dell'eredità legittima” è, come detto, tamquam non esset (cfr. sul punto anche il decreto del 21.6.2024 della Corte d'Appello di Messina, I sez. reso nel procedimento R.G.V.G. 1162/2023). Ne deriva che la stessa non può assumere nessun effetto giuridico valido, nemmeno sotto forma di accettazione tacita idonea a determinare la superfluità dell'actio interrogatoria.
A ciò si aggiunga che, l'accettazione dell'eredità legittima resa presso il notaio del 14.2.2023 da parte dalle germane e Persona_3 Per_1 Parte_1
non è comunque idonea a determinare una qualunque forma di accettazione da
[...] parte delle in quanto la stessa è affetta da nullità per violazione dell'art. 475, Pt_1 comma 3, c.c. il quale dispone che “parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità”.
A ben vedere, infatti, la predetta accettazione si riferisce solo a parte dei beni ereditari
- ovvero agli immobili oggetto di legato che, proprio in forza di quest'ultimo, non rientrerebbero comunque nella successione ereditaria delle - e non ricomprende i Pt_1 restanti beni immobili e mobili facenti sempre parte del patrimonio della de cuius e della cui sussistenza l'attrice era edotta, atteso che a questi diversi beni fa espressamente rimando nell'atto introduttivo. (cfr. pagina n. 2 dell'atto di citazione, in cui
[...]
dichiara che la de cuius “ha disposto in favore di Parte_1 Controparte_1 il legato di alcuni immobili di sua proprietà, siti in Sant'Angelo di Brolo;
mentre ha istituito eredi (immobili in Italia, depositi bancari in Italia e all'estero, nonché una villa in Francia) le “sue nipoti germani ”). CP_5
L'invalidità e inefficacia della predetta accettazione si ricava, altresì, da quanto sostenuto dalle stesse più volte nei loro atti di causa e reiterato, da ultimo, anche Pt_1 nelle memorie conclusive, ovvero che le stesse “hanno rinunziato alla disposizione testamentaria con dichiarazioni notarili” (cfr. memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. e comparsa conclusionale dell'attrice e delle intervenute).
In sintesi, e in conclusione, pur volendo prescindere dal fatto che l'accettazione è tamquam non esset per violazione dell'art. 457, comma 2 c.c., la suddetta accettazione è, in ogni caso, nulla per difetti propri della stessa, in applicazione del citato art. 475, comma
3, c.c..
Inoltre, si evidenzia che non risultano prodotti nel presente giudizio gli atti del
3.11.2023 e del 2.11.2023, “autenticati rispettivamente dal Notaio e dal Persona_6
Notaio . Pertanto, anche in merito alle germane Persona_7 Persona_2
e va rilevato il difetto di legittimazione ad agire.
[...] Controparte_2
Alla luce dei superiori rilievi, merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alle formulata dalla convenuta. Pt_1
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla in ragione della CP_1 relativa carenza probatoria. Infine, non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per una condanna delle ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in mancanza di prova del danno sofferto per effetto Pt_1 dell'azione giudiziaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 914/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata da e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara il difetto di legittimazione attiva e ad agire di Parte_1 Persona_1
, e
[...] Persona_2 Controparte_2
Condanna l'attrice e le intervenute in solido al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Letto in udienza alle ore 13:00.
Il Giudice
OS SS MM
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/12/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa OS SS MM, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 914/2023 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, Via Risorgimento n. 165, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.
IT SE
ATTRICE
CONTRO
, , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Capo d'Orlando via F. Crispi n.39, presso lo studio dell'avv. COLLOVA'
IE che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
C.F. , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
, C.F. E
[...] C.F._4 Controparte_4
C.F. , elettivamente domiciliate in Messina, Via
[...] C.F._5
Risorgimento n. 165, rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. IT
SE
INTERVENUTE avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Sono comparsi: l'avv. Giuseppe Saitta, nell'interesse dell'attrice e delle intervenute e l'avv. Rosa Ventura, in sostituzione dell'avv. Collovà, per la convenuta
[...]
i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, Controparte_1 dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato in data 07.07.2023, conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Patti premettendo che: Controparte_1
- in data 25/11/2022 era deceduta in , nata a [...] il Controparte_5
03.10.1927, vedova e senza figli;
- con scheda testamentaria datata 17/06/2017 la de cuius aveva disposto a favore di il legato di alcuni immobili di sua proprietà siti in S. Angelo Controparte_1 di Brolo e nel contempo aveva istituito eredi universali le nipoti, “germani ”; CP_5
- le nipoti della figlie dell'unica sorella premorta, sono l'attrice e le sorelle CP_5
, e Persona_1 Persona_2 Controparte_2
- con atto in Notar del 14/02/2023, l'attrice unitamente Persona_3
alla sorella venuta in Italia, aveva accettato l'eredità legittima;
Per_1
- la de cuius era vissuta in Francia sino all'età di quasi 50 anni e nel 1974, avendo sposato il dott. , si era trasferita a S. Angelo di Brolo dove aveva Controparte_6
vissuto fino alla morte;
- nell'anno 2010 la de cuius, avendo subito un grave deterioramento delle condizioni di salute, era stata ricoverata presso una casa di riposo del luogo, ove aveva vissuto in stato di progressiva incoscienza fino alla sua morte;
- nella casa di riposo era stata assistita, oltreché dal personale medico e paramedico, anche da che aveva diretto, fino all'anno 2016, la predetta casa di riposo;
Persona_4
- nel periodo suddetto (2010-2022) raramente era stata visitata dalla CP_5
che aveva solo svolto qualche piccola pratica in suo favore, avendo, poi, CP_1 mostrato il suo totale disinteresse sia durante la sua degenza ospedaliera che durante le funzioni funebri. Fatta questa premessa e ritenendo che il testamento a firma di del CP_5
17.06.2017 pubblicato per atto in Notar di Tortorici in data 09.12.2022 Persona_5
Rep. N.10, Raccolta n.78 , fosse nullo per difetto di autografia e per assoluta incapacità della testatrice, l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la nullità del predetto testamento e, per l'effetto, che venisse accertato che alla de cuius, , non era succeduta CP_5
bensì le figlie della sorella e comunque . Controparte_1 Parte_1
In ogni caso chiedeva l'annullamento del testamento ai sensi dell'art. 591, comma 2, c.c. per incapacità naturale di e chiedeva, altresì, autorizzarsi la cancellazione CP_5 della trascrizione eseguita in favore di Controparte_1
Con comparsa di risposta del 4.12.2023, si costituiva in giudizio CP_1
, la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 di , posto che la stessa non aveva dato prova di essere la nipote della de Parte_1 cuius e che, per stessa ammissione contenuta nell'atto introduttivo, ella non CP_5 si riconosceva erede in base all'indicazione contenuta nel testamento di cui chiedeva la nullità; specificava che la legittimazione attiva non poteva ravvisarsi neanche per effetto dell'atto prodotto di accettazione dell'eredità legittima, sia perché la stessa doveva ritenersi invalida, stante la presenza del testamento, sia perché comunque non era stata validamente eseguita.
Sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio, attesa la mancata citazione in giudizio da parte dell'attrice degli altri asseriti eredi dalla stessa indicati nell'atto di citazione.
Nel merito, la convenuta rilevava l'infondatezza della domanda così per come azionata, che, visti i motivi di impugnazione del testamento, avrebbe dovuto qualificarsi come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con onere della prova totalmente a carico di parte attrice.
La convenuta forniva una rappresentazione dei fatti diversa da quella narrata dall'attrice, precisando che la de cuius parlava correttamente l'italiano, non si CP_5 fidava di molte persone eccetto la che le nipoti avevano da sempre vissuto in CP_1
Francia e solo la nipote si era preoccupata di visitarla in un paio di occasioni. Per_1
Rappresentava inoltre che la aveva avuto solo problemi di natura fisica e non CP_5 psichica;
pertanto, deduceva l'infondatezza della richiesta di invalidità del testamento ex art. 591 c.c. per l'asserita incapacità della testatrice e l'irrilevanza dei documenti forniti al riguardo da parte attrice.
In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda, per tutti i motivi citati, con condanna dell'attrice per lite temeraria e invocava, altresì, la condanna al risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene immobile a lei legato, in conseguenza del comportamento adottato dall'attrice.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, in data 26.01.2024 intervenivano le germane dell'attrice, , e Persona_1 Persona_2 CP_2
le quali aderivano – per quanto di rispettiva ragione – al contenuto dell'atto
[...] introduttivo del giudizio proposto da e contestavano quanto dedotto e Parte_1 chiesto da . Controparte_1
Con le memorie integrative ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. del 6.5.2024 le Pt_1 producevano la documentazione comprovante la loro legittimazione attiva e precisavano le domande così come segue: “l) In primis, esse disconoscono il testamento Pt_1 olografo di , (pubblicato il 9.12.2022 e prodotto nei loro confronti) e CP_5 dichiarano di non conoscere, ai sensi dell'art. 214, 2° comma, c.p.c., la scritturazione e la sottoscrizione della suddetta . 2) In subordine - qualora il Giudice CP_5 ritenesse di uniformarsi ad una interpretazione estensiva della decisione di cui si è detto
(n. 12307 del 15.6.2015 del S.C.) - che invece, come osservato, non si adatta al caso di specie - le sorelle propongono l'azione di accertamento negativo della Pt_1 provenienza della grafia del suddetto testamento da , sua autrice apparente CP_5 contestando l'autenticità della sottoscrizione e dell'intero testo del documento, privo del requisito essenziale dell'autografia; e si fanno carico della relativa prova mediante
l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio grafologica;
3) in estremo subordine, le germane impugnano il testamento suddetto, ai sensi dell'art. 591, 2° comma, n. Pt_1
3, c.c., per incapacità di intendere e di volere della testatrice, da dimostrare mediante
l'esperimento di un'adeguata consulenza tecnica psichiatrica (cui sono strumentali la certificazione sanitaria già prodotta e la deposizione testimoniale, che sarà successivamente articolata nei termini). Conclusivamente l'attrice e le intervenute insistono nell'accoglimento delle domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio, aggiungono che: il Tribunale accolga la domanda sub 2), dichiari la nullità del testamento olografo di e trasmetta gli atti relativi alla sua falsità CP_5 all'autorità competente;
qualora il Tribunale accolga la domanda sub 3), dichiari
l'annullamento del suddetto testamento olografo. In ogni caso di esito vittorioso dell'azione proposta (sub 1, 2 o 3) dichiari estesa la successione legittima ai beni immobili legati alla , attribuendo detti beni in parti eguali ad esse sorelle CP_1
e pronunci l'invalidità della trascrizione dell'acquisto di proprietà eseguita in Pt_1 favore della . Con condanna della suddetta AG al pagamento delle CP_1 spese processuali.”.
Nel corso del giudizio la convenuta faceva rilevare che nel procedimento instaurato presso l'intestato Tribunale dal curatore dell'eredità giacente di , recante CP_5
R.G.V.G. n. 788/2023, ai fini dell'esperimento dell'actio interrogatoria di cui all'art. 481
c.c., le avevano fatto decorrere inutilmente il termine assegnato dal giudice per Pt_1 dichiarare se accettare o meno l'eredità e che, pertanto, le stesse erano decadute dal suddetto diritto;
precisava, inoltre, che l'ordinanza con cui era stato assegnato il termine citato era stata confermata in sede di reclamo da parte del Tribunale di Patti in composizione collegiale e che, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia resa in sede di reclamo;
per tali motivi, la convenuta reiterava l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire delle
Pt_1
Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive sino a dieci giorni prima.
In via preliminare, sulla richiesta di astensione del magistrato assegnatario del presente procedimento, avanzata dall'attrice, va rilevato che il Presidente del Tribunale si
è già pronunciato con provvedimento dell'1.4.2025, sicché non sussistono neppure ragioni di opportunità per l'astensione della sottoscritta dalla trattazione del procedimento.
Ancora in via preliminare, avuto riguardo alle contestazioni sul punto, va chiarito che la presente azione va qualificata come accertamento negativo dell'autografia e, dunque, dell'autenticità del testamento olografo.
Al riguardo, appaiono privi di pregio i rilievi formulati dalle sulla base dei Pt_1 quali si tratterebbe di un'azione di mero disconoscimento di scrittura privata. Ed invero, come sostenuto da pacifica giurisprudenza, “il testamento olografo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private, in quanto tale negozio, pur gravitando nell'orbita delle scritture private, non può essere equiparato, in modo semplicistico, ad una qualsiasi scrittura proveniente da terzi, destinata, come tale,
a rappresentare, quoad probationis, un'ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa” (cfr. Cass. ord. 24749/2019 e Cass. Civ., n. 18363/2018).
Ne deriva che, l'onere della prova sorge in capo alle parti che impugnano il testamento.
Ciò posto, in merito alla legittimazione attiva e alla titolarità delle si espone Pt_1 quanto segue.
La produzione documentale offerta dalle attrici appare idonea a dimostrare in capo alle stesse la qualità potenziale di eredi;
ciò va desunto, altresì, da quanto emerso nei procedimenti collegati al presente e, in particolare in quello di cui al n. r.g.v.g. 788/2023 in cui il curatore dell'eredità giacente, dopo avere riscontrato la qualità di eredi in capo alle ha promosso actio interrogatoria nei loro riguardi. Pt_1
Ciò posto, tuttavia, va rilevato che l'inutile decorso del termine assegnato ai sensi dell'art. 481 c.c. ha determinato la decadenza in capo alle dal diritto di accettare Pt_1
l'eredità.
Orbene, l'actio interrogatoria è finalizzata ad evitare che la situazione successoria resti indefinita per tutto il tempo in cui sussiste il diritto di accettare l'eredità.
La perdita del diritto di accettare l'eredità ex art. 481 c.c. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all'eredità, atteso che una volta scaduto il termine, la posizione giuridica del chiamato si estingue e la delazione passa agli ulteriori chiamati, se vi sono.
Dunque, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità in modo definitivo, non diventa erede e non può più acquisire la qualità di erede in alcun modo. Quindi non ha legittimazione ad agire, dato che non può più conseguire alcun vantaggio diretto dalla caducazione del testamento.
Vale la pena di precisare che, com'è noto, la legittimazione ad impugnare il testamento non sussiste solo in capo all'erede; la legge, infatti, richiede un interesse giuridico concreto ed attuale derivante dalla delazione ereditaria da cui si evinca che il soggetto attivo possa trarre un vantaggio diretto dall'invalidità del testamento. Dunque, essendo le decadute dal diritto di accettare l'eredità e, quindi, non Pt_1 avendo più titolo per agire come eredi lese, l'unica circostanza da cui si possa rinvenire la sussistenza della legittimazione attiva in capo alle germane risiede nell'eventuale sussistenza di un altro interesse autonomo.
Nel caso di specie, tuttavia, non si rinvengono ulteriori e diversi interessi rappresentati dalle da cui si possa trarre la sussistenza della legittimazione attiva Pt_1 in capo alle stesse.
Sempre in merito al difetto di legittimazione attiva, in ragione delle eccezioni formulate nelle memorie conclusive da parte delle va altresì chiarito che Pt_1
l'accettazione “dell'eredità legittima” posta in essere dalle stesse (con atto pubblico in
Notar è da ritenersi tamquam non esset per molteplici ragioni e, Persona_3 conseguentemente, non è idonea a prevalere sugli esiti dell'actio interrogatoria.
La disciplina prevista in materia successoria garantisce, in linea generale, un'ampia tutela delle volontà del de cuius e, conseguentemente, regola in maniera differente rispetto al resto della disciplina negoziale il regime di invalidità del testamento, in ragione del fatto che lo stesso è un atto fenomenicamente non ripetibile dopo la morte del testatore e nel quale, fino a prova contraria da accertarsi con le forme di legge, sono contenute le volontà specifiche del de cuius.
Per tale ragione, l'art. 457, comma 2, c.c. prevede un rapporto di sussidiarietà tra la successione legittima e quella testamentaria, specificando che “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”.
Nel caso di specie, il testamento del 17.6.2017 regola integralmente la successione dei beni facenti capo alla de cuius, con la conseguenza che non sussiste la successione legittima neanche per parte dei beni ereditari. Dunque, l'accettazione “dell'eredità legittima” è, come detto, tamquam non esset (cfr. sul punto anche il decreto del 21.6.2024 della Corte d'Appello di Messina, I sez. reso nel procedimento R.G.V.G. 1162/2023). Ne deriva che la stessa non può assumere nessun effetto giuridico valido, nemmeno sotto forma di accettazione tacita idonea a determinare la superfluità dell'actio interrogatoria.
A ciò si aggiunga che, l'accettazione dell'eredità legittima resa presso il notaio del 14.2.2023 da parte dalle germane e Persona_3 Per_1 Parte_1
non è comunque idonea a determinare una qualunque forma di accettazione da
[...] parte delle in quanto la stessa è affetta da nullità per violazione dell'art. 475, Pt_1 comma 3, c.c. il quale dispone che “parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità”.
A ben vedere, infatti, la predetta accettazione si riferisce solo a parte dei beni ereditari
- ovvero agli immobili oggetto di legato che, proprio in forza di quest'ultimo, non rientrerebbero comunque nella successione ereditaria delle - e non ricomprende i Pt_1 restanti beni immobili e mobili facenti sempre parte del patrimonio della de cuius e della cui sussistenza l'attrice era edotta, atteso che a questi diversi beni fa espressamente rimando nell'atto introduttivo. (cfr. pagina n. 2 dell'atto di citazione, in cui
[...]
dichiara che la de cuius “ha disposto in favore di Parte_1 Controparte_1 il legato di alcuni immobili di sua proprietà, siti in Sant'Angelo di Brolo;
mentre ha istituito eredi (immobili in Italia, depositi bancari in Italia e all'estero, nonché una villa in Francia) le “sue nipoti germani ”). CP_5
L'invalidità e inefficacia della predetta accettazione si ricava, altresì, da quanto sostenuto dalle stesse più volte nei loro atti di causa e reiterato, da ultimo, anche Pt_1 nelle memorie conclusive, ovvero che le stesse “hanno rinunziato alla disposizione testamentaria con dichiarazioni notarili” (cfr. memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. e comparsa conclusionale dell'attrice e delle intervenute).
In sintesi, e in conclusione, pur volendo prescindere dal fatto che l'accettazione è tamquam non esset per violazione dell'art. 457, comma 2 c.c., la suddetta accettazione è, in ogni caso, nulla per difetti propri della stessa, in applicazione del citato art. 475, comma
3, c.c..
Inoltre, si evidenzia che non risultano prodotti nel presente giudizio gli atti del
3.11.2023 e del 2.11.2023, “autenticati rispettivamente dal Notaio e dal Persona_6
Notaio . Pertanto, anche in merito alle germane Persona_7 Persona_2
e va rilevato il difetto di legittimazione ad agire.
[...] Controparte_2
Alla luce dei superiori rilievi, merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alle formulata dalla convenuta. Pt_1
Va, invece, rigettata la domanda risarcitoria avanzata dalla in ragione della CP_1 relativa carenza probatoria. Infine, non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per una condanna delle ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in mancanza di prova del danno sofferto per effetto Pt_1 dell'azione giudiziaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 914/2023, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata da e, per l'effetto, Controparte_1 dichiara il difetto di legittimazione attiva e ad agire di Parte_1 Persona_1
, e
[...] Persona_2 Controparte_2
Condanna l'attrice e le intervenute in solido al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Letto in udienza alle ore 13:00.
Il Giudice
OS SS MM