CASS
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/09/2025, n. 30081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30081 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE FILIPPO CASA Sent. n. sez. 2050/2025 CC - 12/06/2025 R.G.N. 14372/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 26/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO lette le conclusioni del PG, Marilia Di Nardo, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
1. Con ordinanza in data 26/03/2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, avanzate da ST EL ND, condannato in espiazione di pena residua pari ad anni tre, mesi undici e giorni ventitré di reclusione in relazione a condanna per reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non vi fosse certezza in ordine alla regolarità del contratto di locazione dell’appartamento dove il condannato intendeva andare a vivere;
ha rilevato che la compagna del condannato che si era dichiarata disponibile ad accogliere non si era resa reperibile dagli operatori e che dagli accertamenti risultava che ND non aveva alcuna attività lavorativa né domicilio.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di EL ND e, con un unico motivo, ha lamentato mancanza, carenza e contraddittorietà di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza, dall’informativa in atti del Commissariato di P.S. competente in data 13/03/2025 risulta che la compagna del condannato, EN NA RI, aveva dichiarato la sua disponibilità ad accoglierlo con dichiarazione scritta, aveva allegato contratto di locazione e documentato la propria attività lavorativa. Sicché l’affermazione del Tribunale di sorveglianza in ordine all’insussistenza di prova dell’esistenza di un domicilio dove scontare la misura alternativa risulta non aderente agli atti.
3. Il Procuratore Generale, Marilia Di Nardo, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30081 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 12/06/2025 2. Con l’unico motivo di ricorso si lamentano carenza e contraddittorietà di motivazione e, nella sostanza, il travisamento della prova riguardo all’esistenza di un domicilio dove il condannato avrebbe potuto scontare la misura alternativa alla detenzione, perché dall’informativa in atti del Commissariato di P.S. competente in data 13/03/2025 risulterebbe che la compagna di ND, EN NA RI, aveva dichiarato la sua disponibilità ad accoglierlo con dichiarazione scritta, aveva allegato contratto di locazione e documentato la propria attività lavorativa. Ebbene, il ricorso non ottempera compiutamente al principio secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01). L’unica censura alla quale è affidato il ricorso richiama genericamente due informative, consultabili da questo Collegio, perché inserite nel fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione, ma anche documenti asseritamente allegati ad esse o di cui vi sarebbe attestazione. Di questi documenti, in tesi decisivi per far emergere le carenze motivazionali e i travisamenti in cui il provvedimento impugnato sarebbe incorso, il ricorrente, tuttavia, non ha fatto specifica allegazione. Orbene, dalla lettura, in particolare, della nota della Questura di Milano in data 13/03/2025 emerge che «interpellata sulla volontà di ospitare l’ND TA OS al fine della concessione del beneficio di una misura alternativa alla detenzione, la RI EN NA riferiva di rendersi disponibile, rilasciando dichiarazione scritta». Sebbene nella nota si indichi tra gli allegati «copia del contratto di locazione ad uso abitativo», nella documentazione che accompagna la suddetta informativa si rinvengono solo degli avvisi di pagamento che si riferiscono ad un generico “contratto” non meglio individuabile e di cui, peraltro, non risulta neppure l’effettivo pagamento. Nella relazione comportamentale redatta a cura dell’area pedagogica della Direzione della casa circondariale di Milano San Vittore in data 18/03/2025 si sottolineano «le evidenze risultanti dall’indagine sociale che fanno sospettare un quadro di non regolarità del rapporto di locazione della compagna del ristretto che si è detta disponibile ad accoglierlo, ma che non ha prodotto alcuna adeguata documentazione circa l’adeguatezza del domicilio». Dalla relazione risultano anche gli esiti dell’indagine sociale dell’UEPE competente, dalla quale «si evince che la signora Brandicci, intestataria di un alloggio MM sito in via Ciriè, 2 a Milano, nuovamente contattata dall’assistente sociale, ha comunicato di non essere al momento ancora in possesso del contratto di locazione». A fronte di queste dettagliate notizie ricavabili dagli stessi atti ai quali fa riferimento il ricorrente, appare congrua e aderente alle risultanze l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove sottolinea l’assoluta incertezza circa la regolarità del contratto di locazione dell’appartamento dove il condannato intendeva andare a vivere e valuta questo dato come incompatibile con la concessione del beneficio richiesto, unitamente al fatto che, pur essendovi prova di un’attività lavorativa svolta dalla sua 2 compagna, non vi era prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte di ND. Poiché nemmeno successivamente la compagna del condannato ha dato corso all’impegno di fornire prova del contratto di locazione e della disponibilità di un immobile adeguato dove ospitare il condannato, resta decisamente smentita l’asserzione rivestita da doglianza con la quale la difesa sostiene che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto della prova di questa circostanza, in realtà mai effettivamente provata. La censura risulta quindi manifestamente infondata.
3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FILIPPO CASA 3
1. Con ordinanza in data 26/03/2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, avanzate da ST EL ND, condannato in espiazione di pena residua pari ad anni tre, mesi undici e giorni ventitré di reclusione in relazione a condanna per reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che non vi fosse certezza in ordine alla regolarità del contratto di locazione dell’appartamento dove il condannato intendeva andare a vivere;
ha rilevato che la compagna del condannato che si era dichiarata disponibile ad accogliere non si era resa reperibile dagli operatori e che dagli accertamenti risultava che ND non aveva alcuna attività lavorativa né domicilio.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di EL ND e, con un unico motivo, ha lamentato mancanza, carenza e contraddittorietà di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza, dall’informativa in atti del Commissariato di P.S. competente in data 13/03/2025 risulta che la compagna del condannato, EN NA RI, aveva dichiarato la sua disponibilità ad accoglierlo con dichiarazione scritta, aveva allegato contratto di locazione e documentato la propria attività lavorativa. Sicché l’affermazione del Tribunale di sorveglianza in ordine all’insussistenza di prova dell’esistenza di un domicilio dove scontare la misura alternativa risulta non aderente agli atti.
3. Il Procuratore Generale, Marilia Di Nardo, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30081 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 12/06/2025 2. Con l’unico motivo di ricorso si lamentano carenza e contraddittorietà di motivazione e, nella sostanza, il travisamento della prova riguardo all’esistenza di un domicilio dove il condannato avrebbe potuto scontare la misura alternativa alla detenzione, perché dall’informativa in atti del Commissariato di P.S. competente in data 13/03/2025 risulterebbe che la compagna di ND, EN NA RI, aveva dichiarato la sua disponibilità ad accoglierlo con dichiarazione scritta, aveva allegato contratto di locazione e documentato la propria attività lavorativa. Ebbene, il ricorso non ottempera compiutamente al principio secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01). L’unica censura alla quale è affidato il ricorso richiama genericamente due informative, consultabili da questo Collegio, perché inserite nel fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione, ma anche documenti asseritamente allegati ad esse o di cui vi sarebbe attestazione. Di questi documenti, in tesi decisivi per far emergere le carenze motivazionali e i travisamenti in cui il provvedimento impugnato sarebbe incorso, il ricorrente, tuttavia, non ha fatto specifica allegazione. Orbene, dalla lettura, in particolare, della nota della Questura di Milano in data 13/03/2025 emerge che «interpellata sulla volontà di ospitare l’ND TA OS al fine della concessione del beneficio di una misura alternativa alla detenzione, la RI EN NA riferiva di rendersi disponibile, rilasciando dichiarazione scritta». Sebbene nella nota si indichi tra gli allegati «copia del contratto di locazione ad uso abitativo», nella documentazione che accompagna la suddetta informativa si rinvengono solo degli avvisi di pagamento che si riferiscono ad un generico “contratto” non meglio individuabile e di cui, peraltro, non risulta neppure l’effettivo pagamento. Nella relazione comportamentale redatta a cura dell’area pedagogica della Direzione della casa circondariale di Milano San Vittore in data 18/03/2025 si sottolineano «le evidenze risultanti dall’indagine sociale che fanno sospettare un quadro di non regolarità del rapporto di locazione della compagna del ristretto che si è detta disponibile ad accoglierlo, ma che non ha prodotto alcuna adeguata documentazione circa l’adeguatezza del domicilio». Dalla relazione risultano anche gli esiti dell’indagine sociale dell’UEPE competente, dalla quale «si evince che la signora Brandicci, intestataria di un alloggio MM sito in via Ciriè, 2 a Milano, nuovamente contattata dall’assistente sociale, ha comunicato di non essere al momento ancora in possesso del contratto di locazione». A fronte di queste dettagliate notizie ricavabili dagli stessi atti ai quali fa riferimento il ricorrente, appare congrua e aderente alle risultanze l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove sottolinea l’assoluta incertezza circa la regolarità del contratto di locazione dell’appartamento dove il condannato intendeva andare a vivere e valuta questo dato come incompatibile con la concessione del beneficio richiesto, unitamente al fatto che, pur essendovi prova di un’attività lavorativa svolta dalla sua 2 compagna, non vi era prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte di ND. Poiché nemmeno successivamente la compagna del condannato ha dato corso all’impegno di fornire prova del contratto di locazione e della disponibilità di un immobile adeguato dove ospitare il condannato, resta decisamente smentita l’asserzione rivestita da doglianza con la quale la difesa sostiene che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto della prova di questa circostanza, in realtà mai effettivamente provata. La censura risulta quindi manifestamente infondata.
3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FILIPPO CASA 3