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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8640/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.07.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giulio Tredici del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Gambolò (PV) il 10/06/1961 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Giulio Tredici del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a LO (BG) il 27 luglio 1995 (Comune di LO, atto n. 15, Parte II, Serie A, anno 1995) In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 1946/2024 pubblicata il 21/11/2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
- (C.F. ) nata a Segrate il 26/07/1996, residente Parte_3 CodiceFiscale_3
a Milano in Via Giuseppe Broggi n. 22, cittadina italiana,
- (C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_4 CodiceFiscale_4
a Milano in via Giuseppe Broggi n. 22, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale a Milano in via Giuseppe Broggi n. 22 sarà occupata e goduta esclusivamente dalla signora insieme ai figli e Parte_1 Parte_3 [...]
. Parte_4
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non chiedere reciprocamente alcunché.
3) Disporre che l'immobile adibito a casa coniugale venga assegnato alla signora
[...]
con obbligo a carico del signor a liberarlo dai propri beni Pt_1 Parte_2 ed effetti personali entro 30 giorni dalla data di omologa delle presenti condizioni di separazione.
4) Il Signor assumerà residenza autonoma, che provvederà a Parte_2 comunicare senza ritardi alla signora Parte_1
5) Gli eventuali assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla madre.
6) Le parti si danno il reciproco assenso all'indipendente ottenimento del rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 13.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LO (BG) in data 23 luglio 1995 tra e;
Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vigevano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.06.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.07.2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giulio Tredici del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Gambolò (PV) il 10/06/1961 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Giulio Tredici del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a LO (BG) il 27 luglio 1995 (Comune di LO, atto n. 15, Parte II, Serie A, anno 1995) In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 1946/2024 pubblicata il 21/11/2024 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
- (C.F. ) nata a Segrate il 26/07/1996, residente Parte_3 CodiceFiscale_3
a Milano in Via Giuseppe Broggi n. 22, cittadina italiana,
- (C.F. ) nato a [...] il [...], residente Parte_4 CodiceFiscale_4
a Milano in via Giuseppe Broggi n. 22, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale a Milano in via Giuseppe Broggi n. 22 sarà occupata e goduta esclusivamente dalla signora insieme ai figli e Parte_1 Parte_3 [...]
. Parte_4
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non chiedere reciprocamente alcunché.
3) Disporre che l'immobile adibito a casa coniugale venga assegnato alla signora
[...]
con obbligo a carico del signor a liberarlo dai propri beni Pt_1 Parte_2 ed effetti personali entro 30 giorni dalla data di omologa delle presenti condizioni di separazione.
4) Il Signor assumerà residenza autonoma, che provvederà a Parte_2 comunicare senza ritardi alla signora Parte_1
5) Gli eventuali assegni familiari saranno percepiti integralmente dalla madre.
6) Le parti si danno il reciproco assenso all'indipendente ottenimento del rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 13.11.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LO (BG) in data 23 luglio 1995 tra e;
Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Vigevano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18.06.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG