Articolo 3 della Legge 5 luglio 1995, n. 298
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26 luglio 1995
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 61.000.000 per l'anno 1994, in L. 54.000.000 per l'anno 1995 e in L. 61.000.000 annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 luglio 1995