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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 27/02/2026, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3424/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE ME SC, Presidente
PE LE, EL
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15816/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22223-2025 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI
PETROLIO) 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 22224-2025 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22257-2025 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI
PETROLIO) 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 22258-2025 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1443/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il sig. Ricorrente_1, rappto e difeso dagli avvocati Difensore_1 ed Nominativo_1, impugna l'avviso di pagamento n. 22223/2025, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. 22224/2025 , l'avviso di pagamento n. 22257/2025 ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. 22258/2025, tutti notificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli 2, in data 21 maggio 2025, in materia di riconoscimento dell'agevolazione dell'accisa sul gasolio per l'autotrazione.
La parte ricorrente eccepisce l'insussistenza dei presupposti di legge per il disconoscimento delle accise chieste a rimborso con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate per indebita compensazione e per irregolarità amministrative.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli 2, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 esercita l'attività di trasportatore su strada di merci con la ditta individuale M.T. Menna Trasporti di Ricorrente_1, iscritta al Registro elettronico nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento CE n.1071/2009. Gli atti impugnati traggono origine dai processi verbali di constatazione (PVC) emessi dall'Ufficio all'esito dell'attività di verifica in ufficio eseguita sulle dichiarazioni relative all'anno 2019. Con tali
PVC l'Ufficio disconosceva il diritto all'agevolazione per l'inidoneità delle fatture differite esibite ed evidenziava altresì che le richieste di documenti formulate dall'Ufficio prima della notifica dei PVC erano rimaste inevase.
Nello specifico, al ricorrente veniva contestata l'inidoneità delle fatture differite perché carenti delle indicazioni imprescindibili per il riconoscimento dell'agevolazione in esame, ossia dell'indicazione dei buoni di consegna recanti la quantità di carburante acquistato, il relativo prezzo, la data del rifornimento, il numero di targa e la denominazione del gestore, come invece richiesto dalla normativa di dettaglio di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972, in combinato disposto con l'art. 1 del d.P.R. 472/1996. Il ricorrente evidenzia che non tutte le fatture elettroniche differite trasmesse dai vari operatori recano tutte le indicazioni sopra menzionate;
anzi, molte fatture elettroniche riportano soltanto il mese di riferimento e la targa del veicolo rifornito. Tuttavia, il ricorrente si duole dell'illegittimità del recupero effettuato dall'Ufficio sulla scorta dei
“buoni di consegna”, recanti, a suo dire, tutti gli elementi sufficienti a descrivere l'operazione di rifornimento di carburante ai fini del successivo godimento del beneficio fiscale. Il motivo di doglianza non è fondato. In via preliminare, la Corte osserva che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 21, comma 4, lett. a), del d.P.R. 633/1972, secondo cui: “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”, nonché dall'art. 1 del d.P.R. 472/1996, il quale stabilisce che “il documento previsto dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”, oltre che dall'art. 3 del d.P.R. 277/2000, che specifica l'ulteriore documentazione richiesta per la fruizione dell'agevolazione (targa, chilometraggio, titolo di possesso, ecc., del veicolo effettivamente utilizzato per i trasporti). Da ultimo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 precisa che “nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche la sola indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472”. Dal combinato disposto delle norme testé richiamate emerge, dunque, la possibilità, ai fini del godimento del beneficio fiscale in questione, di emettere fatture differite che contengano, tuttavia, il richiamo a un'altra documentazione univoca e inequivoca comprovante l'effettivo acquisto di carburante per autotrazione. Il contribuente ritiene di aver provato, mediante il deposito delle fatture differite e dei buoni di consegna a esse allegati, i litri di gasolio acquistati, il prezzo unitario pagato e le targhe dei singoli automezzi per i quali il carburante è stato acquistato. Tuttavia, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto asserito dal contribuente, ciò che difetta è il richiamo, nelle fatture differite, ai singoli buoni di consegna, i quali dovrebbero essere caratterizzati da un proprio numero identificativo, peraltro non presente: i buoni allegati risultano, infatti, privi di un numero identificativo. In altri termini, è la genericità delle fatture differite, non conformi al modello descritto nella menzionata normativa, a rendere infondato il preteso diritto al rimborso delle accise, né a tale carenza può supplire la prova dei pagamenti del gasolio, avvenuti mediante carte elettroniche, posto che tali modalità di pagamento comportano comunque l'emissione di una valida fattura. La mancanza, in generale, di un numero di riferimento dei buoni e la mancata indicazione dello stesso in fattura impediscono di collegare i buoni alle fatture per le quali veniva presentata istanza. Le fatture differite devono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e gli eventuali buoni di consegna devono essere redatti al momento del rifornimento, non successivamente. La Corte ritiene dirimente, ai fini della presente controversia, la violazione del combinato disposto della normativa in materia e, in particolare, dell'art. 3 del d.P.R. 277/2000, il quale richiede, per il riconoscimento del beneficio, non solo la prova della quantità di gasolio consumata, ma anche che essa sia stata utilizzata da automezzi appartenenti a una determinata categoria, in uno specifico periodo e in presenza di determinate condizioni, imponendo la produzione di documenti attestanti la sussistenza di tutti i requisiti predetti. In presenza di vizi della documentazione probatoria si incorre, pertanto, nella perdita del beneficio, e tale vizio si ravvisa nella mancata espressa e analitica indicazione dei buoni di consegna nelle fatture differite.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese di lite compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US DE ME SC, Presidente
PE LE, EL
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15816/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22223-2025 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI
PETROLIO) 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 22224-2025 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22257-2025 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI
PETROLIO) 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 22258-2025 ACCISE NON ARMONIZZATE (OLI E
BITUMI DI PETROLIO) 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1443/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il sig. Ricorrente_1, rappto e difeso dagli avvocati Difensore_1 ed Nominativo_1, impugna l'avviso di pagamento n. 22223/2025, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. 22224/2025 , l'avviso di pagamento n. 22257/2025 ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni n. 22258/2025, tutti notificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli 2, in data 21 maggio 2025, in materia di riconoscimento dell'agevolazione dell'accisa sul gasolio per l'autotrazione.
La parte ricorrente eccepisce l'insussistenza dei presupposti di legge per il disconoscimento delle accise chieste a rimborso con conseguente illegittimità delle sanzioni irrogate per indebita compensazione e per irregolarità amministrative.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Napoli 2, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. Ricorrente_1 esercita l'attività di trasportatore su strada di merci con la ditta individuale M.T. Menna Trasporti di Ricorrente_1, iscritta al Registro elettronico nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento CE n.1071/2009. Gli atti impugnati traggono origine dai processi verbali di constatazione (PVC) emessi dall'Ufficio all'esito dell'attività di verifica in ufficio eseguita sulle dichiarazioni relative all'anno 2019. Con tali
PVC l'Ufficio disconosceva il diritto all'agevolazione per l'inidoneità delle fatture differite esibite ed evidenziava altresì che le richieste di documenti formulate dall'Ufficio prima della notifica dei PVC erano rimaste inevase.
Nello specifico, al ricorrente veniva contestata l'inidoneità delle fatture differite perché carenti delle indicazioni imprescindibili per il riconoscimento dell'agevolazione in esame, ossia dell'indicazione dei buoni di consegna recanti la quantità di carburante acquistato, il relativo prezzo, la data del rifornimento, il numero di targa e la denominazione del gestore, come invece richiesto dalla normativa di dettaglio di cui al comma 4, lett. a), dell'art. 21 del d.P.R. 633/1972, in combinato disposto con l'art. 1 del d.P.R. 472/1996. Il ricorrente evidenzia che non tutte le fatture elettroniche differite trasmesse dai vari operatori recano tutte le indicazioni sopra menzionate;
anzi, molte fatture elettroniche riportano soltanto il mese di riferimento e la targa del veicolo rifornito. Tuttavia, il ricorrente si duole dell'illegittimità del recupero effettuato dall'Ufficio sulla scorta dei
“buoni di consegna”, recanti, a suo dire, tutti gli elementi sufficienti a descrivere l'operazione di rifornimento di carburante ai fini del successivo godimento del beneficio fiscale. Il motivo di doglianza non è fondato. In via preliminare, la Corte osserva che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 21, comma 4, lett. a), del d.P.R. 633/1972, secondo cui: “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”, nonché dall'art. 1 del d.P.R. 472/1996, il quale stabilisce che “il documento previsto dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti”, oltre che dall'art. 3 del d.P.R. 277/2000, che specifica l'ulteriore documentazione richiesta per la fruizione dell'agevolazione (targa, chilometraggio, titolo di possesso, ecc., del veicolo effettivamente utilizzato per i trasporti). Da ultimo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 precisa che “nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche la sola indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472”. Dal combinato disposto delle norme testé richiamate emerge, dunque, la possibilità, ai fini del godimento del beneficio fiscale in questione, di emettere fatture differite che contengano, tuttavia, il richiamo a un'altra documentazione univoca e inequivoca comprovante l'effettivo acquisto di carburante per autotrazione. Il contribuente ritiene di aver provato, mediante il deposito delle fatture differite e dei buoni di consegna a esse allegati, i litri di gasolio acquistati, il prezzo unitario pagato e le targhe dei singoli automezzi per i quali il carburante è stato acquistato. Tuttavia, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto asserito dal contribuente, ciò che difetta è il richiamo, nelle fatture differite, ai singoli buoni di consegna, i quali dovrebbero essere caratterizzati da un proprio numero identificativo, peraltro non presente: i buoni allegati risultano, infatti, privi di un numero identificativo. In altri termini, è la genericità delle fatture differite, non conformi al modello descritto nella menzionata normativa, a rendere infondato il preteso diritto al rimborso delle accise, né a tale carenza può supplire la prova dei pagamenti del gasolio, avvenuti mediante carte elettroniche, posto che tali modalità di pagamento comportano comunque l'emissione di una valida fattura. La mancanza, in generale, di un numero di riferimento dei buoni e la mancata indicazione dello stesso in fattura impediscono di collegare i buoni alle fatture per le quali veniva presentata istanza. Le fatture differite devono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e gli eventuali buoni di consegna devono essere redatti al momento del rifornimento, non successivamente. La Corte ritiene dirimente, ai fini della presente controversia, la violazione del combinato disposto della normativa in materia e, in particolare, dell'art. 3 del d.P.R. 277/2000, il quale richiede, per il riconoscimento del beneficio, non solo la prova della quantità di gasolio consumata, ma anche che essa sia stata utilizzata da automezzi appartenenti a una determinata categoria, in uno specifico periodo e in presenza di determinate condizioni, imponendo la produzione di documenti attestanti la sussistenza di tutti i requisiti predetti. In presenza di vizi della documentazione probatoria si incorre, pertanto, nella perdita del beneficio, e tale vizio si ravvisa nella mancata espressa e analitica indicazione dei buoni di consegna nelle fatture differite.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
spese di lite compensate.