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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 226/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BARBIERI RICCARDO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: pagamento Congedo Parentale Straordinario Retribuito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29 gennaio 2024 deduceva: Parte_1
a) di essere dipendente a tempo indeterminato dal 05.04.2022 della società “Averno Trasporti s.a.s. di
RA IO & C.” e di lavorare presso la sede secondaria di tale azienda, sita in Brescia (doc. 2);
CP_ b) di convivere con la propria madre, riconosciuta dall' sia in data 06.05.2020 sia in data
03.01.2022, portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, legge n. 104/1992
(docc.
1.1 e 1.2); c) che, a fronte di un aggravamento delle condizioni fisiche della madre conseguite ad un infortunio
CP_ occorsole nel mese di maggio 2022, aveva presentato all' in data 19.08.2022 ed in data 22.02.2023 due distinte domande di congedo parentale straordinario;
d) che l' convenuto aveva accolto entrambe le domande appena menzionate, concedendo un CP_1
periodo straordinario di congedo decorrente complessivamente dal 29.08.2022 al 01.03.2024 (doc. 3);
e) che tuttavia il proprio datore di lavoro, nonostante la regolare notifica di apposito atto di diffida
(doc. 4), non gli aveva mai riconosciuto nulla a tale titolo, interrompendo anzi la corresponsione della retribuzione e la consegna dei cedolini paga;
f) che pertanto aveva chiesto in data 09.08.2023 e, nuovamente, in data 26.09.2023 direttamente all' convenuto il pagamento della prestazione (docc. 5 e 6); CP_1
CP_ g) che, ciononostante, l' non gli aveva sino ad ora corrisposto nulla;
h) che, secondo i calcoli effettuati dal patronato, gli sarebbe spettato l'importo pari ad euro 37.203,52 quale indennità per il periodo di congedo concessogli.
CP_ Il ricorrente chiedeva, quindi, di condannare l' al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 37.203,52 – o al diverso importo ritenuto di giustizia – a titolo di indennità per il congedo parentale straordinario retribuito per il periodo compreso tra il 29.08.2022 ed il 01.03.2024.
CP_
2. Si costituiva ritualmente l' chiedendo il rigetto del ricorso stante la mancata produzione in sede amministrativa, da parte del ricorrente, della documentazione necessaria ad avviare il procedimento, come prevista dal messaggio Hermes n. 28997 del 18.11.2010 (doc. 1 memoria, doc. 7 ricorso), ed in particolare del verbale con cui il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro avrebbe dovuto previamente accertare l'inadempimento del datore. L' eccepiva altresì tanto l'omessa CP_1 ottemperanza di parte attrice all'onere di provare l'effettivo mancato pagamento della prestazione, quanto la correttezza dei conteggi prodotti in giudizio.
3. All'udienza del 27.03.2025 l' dava atto di aver accolto in autotutela la domanda del CP_1
ricorrente e di aver già provveduto al pagamento della prestazione richiesta;
parte ricorrente chiedeva un rinvio per verificare l'avvenuto corretto pagamento degli importi rivendicati in ricorso.
4. Con note di trattazione scritta parte ricorrente, dato atto dell'intervenuto pagamento delle somme di cui è causa, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna
CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio sulla base del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
5. È pacifico che l'indennità oggetto di domanda sia stata erogata al ricorrente soltanto dopo il deposito del ricorso.
Pag. 2 di 3 Si ritiene che, a seguito del pagamento, sia venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente, avendo egli CP_ appunto chiesto di condannare l' al pagamento dell'indennità per il congedo parentale straordinario retribuito concessogli dal 29.08.2022 al 01.03.2024.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, vanno regolate secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale e quindi poste a carico dell' , il quale aveva negato al ricorrente l'indennità (sebbene la società datrice di lavoro avesse CP_1
nei fatti dimostrato la volontà di non corrispondere la prestazione al proprio dipendente), salvo riconoscere a quest'ultimo – esclusivamente a seguito dell'instaurazione del presente giudizio ed in un momento successivo al deposito delle note di trattazione scritta di parte convenuta del 14.10.2024 – il diritto a percepire il beneficio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 30.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. BARBIERI RICCARDO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: pagamento Congedo Parentale Straordinario Retribuito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29 gennaio 2024 deduceva: Parte_1
a) di essere dipendente a tempo indeterminato dal 05.04.2022 della società “Averno Trasporti s.a.s. di
RA IO & C.” e di lavorare presso la sede secondaria di tale azienda, sita in Brescia (doc. 2);
CP_ b) di convivere con la propria madre, riconosciuta dall' sia in data 06.05.2020 sia in data
03.01.2022, portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co. 3, legge n. 104/1992
(docc.
1.1 e 1.2); c) che, a fronte di un aggravamento delle condizioni fisiche della madre conseguite ad un infortunio
CP_ occorsole nel mese di maggio 2022, aveva presentato all' in data 19.08.2022 ed in data 22.02.2023 due distinte domande di congedo parentale straordinario;
d) che l' convenuto aveva accolto entrambe le domande appena menzionate, concedendo un CP_1
periodo straordinario di congedo decorrente complessivamente dal 29.08.2022 al 01.03.2024 (doc. 3);
e) che tuttavia il proprio datore di lavoro, nonostante la regolare notifica di apposito atto di diffida
(doc. 4), non gli aveva mai riconosciuto nulla a tale titolo, interrompendo anzi la corresponsione della retribuzione e la consegna dei cedolini paga;
f) che pertanto aveva chiesto in data 09.08.2023 e, nuovamente, in data 26.09.2023 direttamente all' convenuto il pagamento della prestazione (docc. 5 e 6); CP_1
CP_ g) che, ciononostante, l' non gli aveva sino ad ora corrisposto nulla;
h) che, secondo i calcoli effettuati dal patronato, gli sarebbe spettato l'importo pari ad euro 37.203,52 quale indennità per il periodo di congedo concessogli.
CP_ Il ricorrente chiedeva, quindi, di condannare l' al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 37.203,52 – o al diverso importo ritenuto di giustizia – a titolo di indennità per il congedo parentale straordinario retribuito per il periodo compreso tra il 29.08.2022 ed il 01.03.2024.
CP_
2. Si costituiva ritualmente l' chiedendo il rigetto del ricorso stante la mancata produzione in sede amministrativa, da parte del ricorrente, della documentazione necessaria ad avviare il procedimento, come prevista dal messaggio Hermes n. 28997 del 18.11.2010 (doc. 1 memoria, doc. 7 ricorso), ed in particolare del verbale con cui il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro avrebbe dovuto previamente accertare l'inadempimento del datore. L' eccepiva altresì tanto l'omessa CP_1 ottemperanza di parte attrice all'onere di provare l'effettivo mancato pagamento della prestazione, quanto la correttezza dei conteggi prodotti in giudizio.
3. All'udienza del 27.03.2025 l' dava atto di aver accolto in autotutela la domanda del CP_1
ricorrente e di aver già provveduto al pagamento della prestazione richiesta;
parte ricorrente chiedeva un rinvio per verificare l'avvenuto corretto pagamento degli importi rivendicati in ricorso.
4. Con note di trattazione scritta parte ricorrente, dato atto dell'intervenuto pagamento delle somme di cui è causa, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna
CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio sulla base del principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
5. È pacifico che l'indennità oggetto di domanda sia stata erogata al ricorrente soltanto dopo il deposito del ricorso.
Pag. 2 di 3 Si ritiene che, a seguito del pagamento, sia venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente, avendo egli CP_ appunto chiesto di condannare l' al pagamento dell'indennità per il congedo parentale straordinario retribuito concessogli dal 29.08.2022 al 01.03.2024.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, vanno regolate secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale e quindi poste a carico dell' , il quale aveva negato al ricorrente l'indennità (sebbene la società datrice di lavoro avesse CP_1
nei fatti dimostrato la volontà di non corrispondere la prestazione al proprio dipendente), salvo riconoscere a quest'ultimo – esclusivamente a seguito dell'instaurazione del presente giudizio ed in un momento successivo al deposito delle note di trattazione scritta di parte convenuta del 14.10.2024 – il diritto a percepire il beneficio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 30.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
Chiara Desenzani
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