Articolo 5 bis della Legge 15 dicembre 1998, n. 484
Articolo 5Articolo 7
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14 agosto 2003
Art. 5-bis. (( 1. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.
2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro. ))
Entrata in vigore il 14 agosto 2003