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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LA EN, nella causa iscritta al n° 18452/2024 R.G.L. promossa
D A
- CF. - rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA RE OT ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Cefalù, Via Gen. Prestisimone n. 2, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , sito in via Laurana n. CP_1
59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA (INDEBITO)
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 28 novembre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
❖ RIGETTA il ricorso
❖ Compensa interamente le spese di lite con l' . Controparte_2
❖ Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, da liquidarsi con separato decreto
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' chiedendo dichiararsi l'illegittimità CP_1
del provvedimento di revoca del 7.4.2021 del Reddito di Cittadinanza (già riconosciuto per
18 mensilità ed erogatogli dal mese di maggio 2020) e dei provvedimenti datati 1.4.2022 e
19.4.2022 con cui gli veniva richiesta la restituzione della somma di euro 7.699,90 in quanto, a dire dell' , indebitamente percepite per il periodo da maggio a novembre CP_3
2020, difettando il requisito della residenza (“Mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”), chiedendo altresì il pagamento dei ratei ancora dovuti
Rilevava, inoltre, di non aver ricevuto alcun provvedimento di revoca o di contestazione di indebito ma di essersi improvvisamente ritrovato a non percepire da un giorno all'altro tale beneficio e di avere appreso della revoca solo avendo assunto informazioni direttamente dagli uffici . CP_1
A sostegno del ricorso deduceva di essere nato in [...] ma di risiedere sul territorio italiano già al 2010 come comprovato alla documentazione versata in atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1
contestava genericamente la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando da un lato, il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per poter beneficiare del beneficio in questione (“[..] Per completezza si osserva che il ricorrente si è limitato a censurare le motivazioni del provvedimento di revoca della prestazione affermando il diritto alla prestazione ma senza dare prova della sussistenza degli ulteriori requisiti”[..]); all'altro, in ogni caso, che “ [..] la revoca è l'effetto automatico necessitato da quanto comunicato dal Comune tramite piattaforma GEPI, non accessibile a questo Istituto, risulta per impossibile valutare gli elementi forniti in ricorso. [..] L'art. 5, comma 4, della CP_1
richiamata legge, devolve ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'articolo 2. Il provvedimento di revoca è conseguenziale all'informativa pervenuta dal
Comune, e ove questo dovesse procedere ad accogliere le doglianze del ricorrente e ad eliminare la “sanzione” dalla piattaforma Gepi, l' potrà procedere all'erogazione di CP_1
quanto eventualmente spettante, ovvero al ripristino della prestazione e alla revoca dell'indebito conseguenziale alla revoca. citata dalla controparte, compete al predetto Ente che verificherà l'esistenza di “elementi oggettivi di riscontro” (nota MNL 1319 del 19-02-
2 2020). Appare evidente, infatti, che anche la valutazione dell'eventuale sussistenza del requisito in parola, nell'accezione estensiva accolta dal Ministero del Lavoro e Stante la comunicazione del Comune che nega il requisito, l' non può che ribadire la CP_3
legittimità della revoca e la debenza dell'indebito. [..]la revoca è stata disposta dal comune
[..] L' , in altri termini, è obbligato ex lege a tener conto di quanto risultante dalla CP_3 piattaforma GEPI sulla base degli elementi attestati dal Comune di residenza, essendo perciò privo di discrezionalità nel suo operato. Per quanto sopra, si ribadisce come l'amministrazione competente per potere procedere all'annullamento del provvedimento di revoca, sia il e non l'Istituto”. CP_4
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza del 28 novembre 2025
2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti, il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare, appare opportuno effettuare una ricognizione della normativa relativa al reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale (norma ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Il sostegno era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di ulteriori requisiti economici e patrimoniali.
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevedeva: «1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto
3 di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni dà diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della
4 situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari al 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro
5 quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22 e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE».
Dunque, il succitato art. 2 richiede, ai fini dell'erogazione del beneficio:
• i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (alla lettera a);
• i requisiti reddituali e patrimoniali (alla lettera b),
• il mancato godimento di alcune categorie di beni mobili durevoli (alla lettera c).
In ordine al requisito di cittadinanza/residenza è recentemente intervenuta la Corte
Costituzionale che (cfr. Sent. del 20/03/2025, n. 31) che ha dichiarato l'incostituzionalità del requisito di 10 anni per accedere al reddito di cittadinanza, in quanto “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”.
Secondo la Consulta «In tema di reddito di cittadinanza (Rdc), la previsione normativa di un requisito di residenza pregressa per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, per l'accesso alla prestazione, si pone in violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Tale periodo decennale, sebbene applicato indistintamente a ogni richiedente, costituisce una barriera temporale irragionevole e artificiale che limita l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti e penalizzando i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi
6 terzi. Il termine decennale preclude il raggiungimento delle finalità del Rdc, che guarda non al concorso passato ma alle prospettive di stabile inserimento lavorativo e sociale futuro del beneficiario. Pertanto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevedeva tale requisito, sostituendolo con il termine più proporzionato e ragionevole di cinque anni di residenza pregressa».
Ciò posto nella fattispecie, l'unico requisito effettivamente contestato dall è CP_1
quello della residenza al momento della proposizione della domanda amministrativa di RdC
(29-4.2020)
Come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. Ord. n.
3841 del 15 febbraio 2021) «la nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. n. 25726 del 01/12/2011; vedi anche, nella giurisprudenza più risalente, Cass. n. 1738/1986). In particolare, questa Corte, nell'ultima pronuncia sopra riportata, ha, altresì, affermato che questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali».
A tal proposito, relativamente al valore probatorio delle risultanze anagrafiche, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che costituiscano una mera presunzione del luogo di residenza di un soggetto, superabile con altri mezzi di prova, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza del 02/07/2018,
n. 17294).
Pertanto, applicando i criteri e gli insegnamenti della Suprema Corte, il requisito richiesto dall'art. 2 della l. 26/2019 va inteso in senso sostanziale e non formale, ovvero come permanenza stabile.
Suffraga ulteriormente tale tesi la nota del 14 aprile 2020, con la quale il Ministero del
Lavoro ha precisato che, ai fini dell'accertamento del requisito della residenza continuativa,
«i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed
7 univoci elementi di riscontro” ed a tal fine, “i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuativa prima della domanda), […] in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontro obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico”.
Pertanto, per accertare tale requisito si deve procedere a una verifica di tipo sostanziale per cui gli operatori incaricati devono tenere in considerazione qualsiasi informazione utile in grado di dimostrare la stabile presenza del soggetto sul territorio, come prevede la normativa attuale.
Nel caso di specie il ricorrente pur avendo positivamente dimostrato la sussistenza della permanenza sul territorio italiano già dal lontano ottobre 2012 - epoca in cui ha avuto un lavoro contrattualizzato (cfr. estratto contributivo ) - tuttavia non è riuscito a fornire CP_1
la prova della sua permanenza sul territorio italiano nel quinquennio antecedente alla domanda amministrava (aprile 2020) sussistendo agli atti un assoluto vuoto documentale per il periodo da agosto 2013 a ottobre 2016,
Tale lacuna documentale, pertanto, non consente di accertare l'effettiva presenza sul territorio italiano del ricorrente in tutto il quinquennio a ritroso rispetto alla domanda del
29.4.2020.
In termini conclusivi, dunque, il ricorso non può essere accolto.
Tenuto conto della particolarità della questione e della posizione peculiare dell'ente previdenziale nella vicenda, si ritiene ricorrano i gravi motivi per compensarle integralmente tra le parti mentre si provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 28 novembre 2025
Il Giudice
LA EN
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