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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 2299/2020 R.G.
UDIENZA 4/11/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.05;
- che, alle ore 8.43, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso,
il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 4/11/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2299, Ruolo Generale dell'anno 2020, all'udienza del 4/11/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Laura Chillon, giusta procura speciale in atti;
attore
E
- rappresentata, difesa Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso Avv. Paolo D'Eletto, in forza di procura speciale in atti;
- dr. , rappresentato, difeso ed elettivamente CP_2 Per_1 domiciliato presso Avv. Roberta Del Monte, in forza di procura speciale in atti;
convenuti
E
- rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso Avv. Salvatore Ciccopiedi, in forza di procura speciale in atti;
- rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_4 domiciliata presso Avv. Mara Mandrè, in forza di procura speciale in atti;
terzi chiamati in causa
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare l'integrale svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia alla citazione, alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attore , citati in giudizio Parte_1 Controparte_1
e il medico allegava quanto si
[...] CP_5 Per_1 interfoglia per semplicità espositiva.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Pagina 4 Dott. Renato Buzi Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi Concludeva pertanto per la ravvisata responsabilità dei convenuti, con richiesta di risarcimento dei danni.
I convenuti, e Controparte_1 [...]
costituendosi, concludevano per il rigetto della avversa CP_6 domanda.
Si costituivano la compagnia di assicurazione del CP_2 [...]
e quella di Controparte_4 [...]
concludendo per il rigetto delle Controparte_7 domande spiegate nei rispettivi confronti.
La causa era istruita con produzione documentale, acquisizione del fascicolo di accertamento tecnico preventivo n. 3648/2020, espletamento di C.t.u. medico-legale integrativa;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Mutato il giudice, all'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies
c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei
Pagina 7 Dott. Renato Buzi provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
Ciò detto, la domanda attrice è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Richiamato quanto esposto in precedenza e constatato che l'attore ha agito nei confronti della struttura sanitaria in cui era stato ricoverato
(cfr. cartella clinica, documentazione sanitaria e perizia medico-legale in documenti prodotti dalla ricorrente), la pretesa risarcitoria deve essere vista in relazione agli allegati errori ed omissioni ascritti ai sanitari operanti nei trattamenti praticati al citante presso la suindicata struttura.
Tanto premesso in punto di fatto, è altresì necessario inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di causa.
Anzitutto, va premesso che, in ambito civile, le disposizioni delle leggi n. 189/12 e n. 24/17 non sono applicabili ai fatti pregressi e ai processi in corso, a motivo della naturale irretroattività della legge — di per sé prevista dall'art. 11 delle preleggi — e per non provocare la lesione dell'affidamento del cittadino per l'improvviso mutamento delle regole del gioco.
Sulla scorta di tale impostazione, va quindi esclusa l'applicabilità delle disposizioni innovative contenute nella predetta legge n. 24/17 al caso di specie, relative ad asserita responsabilità dell'ente sanitario convenuto per i trattamenti incriminati.
Ciò detto, come discorso di carattere generale, la giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. 10297/04, ma è orientamento costante;
Cass. 21090/15; Cass. 14615/20) è nel senso di inquadrare la responsabilità della struttura sanitaria, sia pubblico che privato, nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto.
Analogamente anche l'obbligazione del medico dipendente dall'ente ospedaliero nei confronti del paziente, benché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale (Cass. 589/99; Cass.
19670/16; Cass. 14615/20), così superando vecchi orientamenti sulla distinzione fra responsabilità contrattuale dell'ospedale ed extracontrattuale del medico (cfr. Cass. 1716/79).
Pagina 8 Dott. Renato Buzi In tale contesto, accanto alla distinta ipotesi di responsabilità dell'Ente per inadempimento di obbligazioni direttamente a suo carico
(cfr. Cass. 10743/09), appare evidente che in tanto si possa ipotizzare una responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera in relazione alle prestazioni sanitarie rese in quanto sia stata positivamente accertata la responsabilità del medico dipendente nella causazione del danno, così come previsto dall'art. 1228 c.c. (cfr. Cass. 6386/01; Cass.
13066/04).
Dunque, la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione sia il regime proprio di questo tipo di responsabilità in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza ed al grado della colpa.
Trattandosi di obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionali, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata, ex art. 1176, comma 2, c.c., con riguardo alla natura dell'attività esercitata;
è inoltre previsto dall'art. 2236 c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave.
Va poi ricordato, come ulteriore discorso di carattere generale, che l'obbligazione assunta dal sanitario consiste - di regola, differente può infatti essere il discorso p. es. sulla medicina estetica - in un'obbligazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato, con l'ovvia conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato non determina di per sé inadempimento (cfr. Cass. 4400/04).
L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) consiste pertanto nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può -a tutto concedere- costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Punto fondamentale, condizionato evidentemente dall'inquadramento di cui si è detto, è costituito dal riparto degli oneri allegatori e probatori nelle cause di responsabilità professionale del medico.
Al riguardo, può affermarsi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto (ovvero il 'contatto') e l'aggravamento della
Pagina 9 Dott. Renato Buzi situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) nonché (Cass. 2044/00; Cass. 6537/06) il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del personale sanitario, di cui è sufficiente allegare l'inadempimento, restando poi a carico dell'obbligato (sia esso il sanitario o la struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'esistenza di un evento imprevisto ed imprevedibile quale causa dell'evento dannoso verificatosi ovvero ancora che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. 10297/04; Cass. S.U. 577/08; Cass.
15993/11).
Il porre a carico del sanitario e/o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica si ricollega a quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.
Fornita tale prova si ritiene per l'appunto che la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie in conseguenza della prestazione medica sia idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, a norma dell'art. 1218 c.c.: l'inadempimento del sanitario in relazione alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale (art. 1176, comma 2,
c.c.), parametro che in subiecta materia deroga al tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia.
Spetta a questo punto all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo idoneo e diligente ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante ovvero ancora che i lamentati esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (cfr. Cass. 3492/02).
Inoltre, nel caso in cui la prestazione resa implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il cui onere allegatorio e probatorio continua a gravare sul sanitario (cfr. Cass. 15404/02; Cass.
2042/05), costui è tenuto al risarcimento dei danni unicamente nel caso
Pagina 10 Dott. Renato Buzi in cui il paziente provi il dolo o la colpa grave del medico, ai sensi dell'art. 2236 c.c. (cfr. Cass. 2466/95).
Dunque, è fondamentale provare l'esistenza del ricordato nesso causale fra danni lamentati e prestazione sanitaria (Cass. 10743/09).
Tale accertamento costituisce un prius logico rispetto ad altre questioni attinenti all'aspetto soggettivo della condotta del sanitario, con l'affermata conseguenza (cfr. citata Cass. 2044/00) che, in caso di difetto di prova su detto nesso, viene meno la necessità di accertare se l'esecuzione dell'intervento sia facile e abituale ovvero implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Tanto premesso, è fondamentale accertare se effettivamente, come allegato dall'attore, l'esecuzione degli interventi terapeutici non fosse corretta e, in particolare, se le prestazioni sanitarie eseguite sulla persona di dal sanitario convenuto fossero carenti delle cautele e Parte_1 degli accorgimenti dettati dalla scienza medica, così comportando i dedotti danni.
Come specificato nell'atto introduttivo, l'attore, prima dell'introduzione del presente giudizio, ha avviato il suindicato procedimento ex art. 696-bis c.p.c., nel cui corso è stata disposta
C.t.u. medico-legale.
Pacifica è l'utilizzabilità di tale consulenza: “Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (…)” (Cass. 9843/2014; v. Cass. 8603/2017).
Nella relazione depositata in atti, l'Ausiliario del Giudice (dottoressa
A.M. , previo attento esame della documentazione medica Per_2 prodotta, hanno concluso, in modo immune da vizi logici o scientifici o di impostazione metodologica e pienamente condiviso da questo Giudice in quanto perfettamente basato sul quadro clinico del per la Parte_1 sussistenza di elementi di censura nei confronti dei sanitari della struttura nello svolgimento dei trattamenti praticati, quali già dettagliati nell'atto introduttivo sopra riportato, concludendo quanto si interfoglia, per semplicità espositiva (v. pag. 35-44 della C.t.u. medico-legale in accertamento tecnico preventivo n. 3648/2020 nel fascicolo telematico).
Pagina 11 Dott. Renato Buzi Pagina 12 Dott. Renato Buzi Pagina 13 Dott. Renato Buzi Pagina 14 Dott. Renato Buzi Viepiù, nel corso del presente giudizio, è stata svolto accertamento peritale integrativo, all'esito del quale gli Ausiliari del Giudice
(dottoressa e dottore , previo attento esame Per_3 Persona_4 della documentazione medica prodotta, hanno concluso secondo quanto si interfoglia, per semplicità espositiva (v. pag. 17-18 della C.t.u. medico-legale nel fascicolo telematico).
Pagina 15 Dott. Renato Buzi Pagina 16 Dott. Renato Buzi Va esclusa ogni ipotesi di (ulteriore) rinnovazione della C.t.u. medico- legale.
Infatti, tale misura, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del C.t.u. medesimo, dell'incarico conferito. L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del C.t.u. e quelli della relazione dei tecnici di parte, tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti interessate, per il deposito di osservazioni, cui è stata fornita risposta esaustiva, sia nel corso del ridetto accertamento tecnico preventivo che nel presente giudizio (C.t.u. medico-legali sopra richiamate).
Richiamato quanto esposto in precedenza, deve constatarsi che la responsabilità del sanitari operatori (in particolare, del per CP_2
l'intervento chirurgico svolto nel gennaio 2017), e quindi della responsabilità della struttura sanitaria di appartenenza (v. Cass.
1620/2012: “L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui
l'ospedale si avvale”; v. anche Cass. 34516/2023), è ormai da considerare processualmente acclarata, stante quanto condivisibilmente affermato dai
C.t.u. medico-legali.
A questo punto, si tratta di accertare l'ammontare del danno risarcibile.
L'organo Ausiliare del Giudice nell'accertamento tecnico preventivo ha così concluso:
“(…) Per ciò che attiene la valutazione del danno biologico permanente, va considerata la preesistenza del paziente, già sottoposto ad intervento di endoprotesi d'anca, i cui esiti possono rientrare nella Classe II (19-
25%). La gestione inadeguata, così come sopra richiamata, ha quindi determinato un maggior danno biologico, che tenuto conto anche della componente dinamicorelazionale, implica una valutazione percentuale di invalidità complessiva pari al 10% del valore della persona. Appare inoltre essersi concretizzato un danno biologico temporaneo ricollegabile alla condotta dei sanitari e maggiorato rispetto a quanto attendibile così suddivisibile: - invalidità temporanea assoluta giorni 100 (cento);
- invalidità temporanea parziale al 75% giorni 60 (sessanta) - invalidità
Pagina 17 Dott. Renato Buzi temporanea parziale al 50% giorni 50 (cinquanta) (…)” (v. pag. 42 della
C.t.u. medico-legale).
La suddetta C.t.u., esaustiva ed immune da vizi logici o scientifici anche in merito alla quantificazione del danno, va condivisa da questo
Giudice, in quanto perfettamente basata sul quadro clinico del . Parte_1
Ciò posto, ai fini della quantificazione dell'ammontare del risarcimento dovuto deve, peraltro, osservarsi che ad avviso della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi (che qui ci occupa) di danno cd. "iatrogeno differenziale" - consistente nell'aggravamento della patologia, o in una nuova patologia, conseguenza dell'inadempimento del sanitario, che si sarebbe verificata in misura minore in ragione della preesistente condizione del paziente al momento dell'accettazione - non può procedersi al calcolo del danno semplicemente sottraendo dalla percentuale di invalidità permanente in concreto verificatasi a seguito dell'errore medico la percentuale che comunque si sarebbe venuta a determinare anche in assenza di malpractice dei sanitari ed associando il valore monetario derivante dall'applicazione delle tabelle alla risultante così ottenuta.
Al riguardo, è stato, infatti, osservato che "In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario" (Cass. 6341/2014; v. anche Cass.
21261/2024).
È errato, in sostanza, calcolare l'importo del danno effettuando l'operazione aritmetica sulle percentuali di invalidità, in quanto l'operazione corretta va fatta sul montante risarcitorio ricavabile dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, posto che in tali ipotesi l'ammontare del danno riconducibile alla responsabilità dei sanitari non corrisponde al punto risultante dalla differenza tra le due percentuali, ma va stabilito operando, per l'appunto, la differenza tra il montante risarcitorio contemplato dal sistema tabellare milanese per l'invalidità di cui è in concreto
Pagina 18 Dott. Renato Buzi portatore il paziente e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico (intervento chirurgico o altro): in tale prospettiva si rende, pertanto, necessario
"prima" liquidare il danno in euro "poi" effettuare le operazioni aritmetiche, non già effettuare i calcoli utilizzando i numeri delle percentuali di invalidità.
Ciò posto e venendo al caso di specie, il quadro clinico dell'attore ha evidenziato - a seguito dell'inadempimento dei sanitari convenuti – un danno biologico permanente ad essi ascrivibili del 10%, a fronte di una invalidità che sarebbe comunque residuata, quand'anche il trattamento medico fosse stato eseguito in modo conforme alle regole dell'arte, pari almeno al 19% (dato percentuale da prendere prudenzialmente a parametro della disfunzionalità che sarebbe comunque residuata rispetto alle attività quotidiane); di talché, stante un danno biologico permanente complessivo del 29%, l'incremento dello stato invalidante attribuibile ai sanitari convenuti è stato quantificato nel ridetto 10% (v. citata C.t.u. medico-legale della dottoressa ). Per_2
È errato, tuttavia, procedere nel seguente modo: 29 - 19 = 10 = cifra in euro;
è corretto, viceversa, procedere traducendo in euro le percentuali e quindi effettuare la sottrazione.
In applicazione delle sopra indicate coordinate ermeneutiche occorrerà, allora, in prima battuta procedere alla traduzione in termini monetari dell'invalidità permanente "effettiva" riscontrata dal C.t.u. medico- legale in capo al danneggiato in misura pari, appunto, al 29%: invalidità che tenuto conto dell'età della p.o. all'epoca dei fatti di causa ed in applicazione delle citate tabelle milanesi, determinerebbe l'importo di € 167.509,00,00 all'attualità.
Può quindi passarsi a calcolare l'importo corrispondente all'invalidità del 19%, che sarebbe comunque residuata in capo al se il Parte_1 trattamento fosse stato correttamente eseguito, che risulterebbe - sempre in applicazione delle tabelle milanesi - pari a € 77.148,00 all'attualità.
A questo punto, si rende necessario effettuare la sottrazione tra le predette somme, la cui risultante di € 90.361,00 costituisce, in definitiva, l'importo del danno non patrimoniale liquidabile a tale titolo all'attualità in favore dell'attore, quale conseguenza dalla accertata lesione dell'integrità psicofisica in termini di aggravamento dell'invalidità permanente già in essere in capo ad esso.
Pagina 19 Dott. Renato Buzi In conclusione, dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano - anno 2024 – (Cass. 14402/11), si ritiene che nel caso di specie, tenuto conto dell'età del (38 anni all'epoca Parte_1 dell'intervento nell'anno 2015) e dell'invalidità permanente accertata e in difetto di allegazione di profili soggettivi particolari, vada liquidata, a titolo di danno biologico e ai valori attuali, la somma di € 90.361,00,00.
Per quanto riguarda il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, da riconoscere nella misura di giorni 100, va liquidata, sempre ai valori attuali, la somma di € 11.500,00; per il danno biologico da invalidità temporanea al 75%, da riconoscere nella misura di giorni 60, va liquidata, sempre ai valori attuali, la somma di € 5.175,00; per il danno biologico da invalidità temporanea al 50%, da riconoscere nella misura di giorni 50, va liquidata, sempre ai valori attuali, la somma di €
2.875,00; quindi il totale del danno biologico temporaneo ascende ad €
19.550,00; il tutto come da tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
(anno 2024).
Per inciso si rammenta che nel c.d. biologico rientra il danno estetico e il danno alla capacità lavorativa generica nonché alla vita di relazione, come emerge dalla definizione legislativa che privilegia una valutazione in chiave dinamica e non statica del bene salute.
In relazione al richiesto risarcimento del danno morale, esso deve ritenersi liquidato congiuntamente al danno biologico secondo le tabelle
"milanesi" (cfr. Cass. 18641/2011 e Cass. 21917/2014).
Dunque, e Controparte_1 CP_6
vanno condannati in solido al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
, della complessiva somma, ai valori attuali e a titolo di danno non
[...] patrimoniale, di € 109.911,00 (90.361 + 19.550 = 109.911), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Incidentalmente si evidenzia che sul debito di valore, liquidato ai valori attuali, non vengono riconosciuti, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/03).
Non risulta comprovato danno alla capacità lavorativa specifica del
[...]
; in particolare, al riguardo, non è stata offerta prova che le Pt_1 lesioni riportate abbiano avuto in concreto ripercussione sull'attività
Pagina 20 Dott. Renato Buzi lavorativa del danneggiato, determinandone la contrazione del reddito, per cui nulla è dovuto a tale titolo (cfr. Cass. 5840/04; Cass.
14517/15).
Alcuna altra voce di danno reclamata dal risulta Parte_1 supportata da prova certa e sicura.
Compendiando, stante l'emersa responsabilità dei sanitari convenuti, la e il vanno Controparte_1 CP_2 condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma come sopra complessivamente liquidata.
Le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti per la soccombenza.
Esse si liquidano - applicati i parametri tariffari medi - in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
Le spese di c.t.u., incluse quelle relative alla consulenza svolta nel separato giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste per l'intero definitivamente a carico solidale di
[...]
e del tenuti a rimborsare al Controparte_1 CP_2 [...]
quanto dallo stesso (eventualmente) già versato a ciascun Pt_1
Ausiliario.
Per quanto concerne le domande di garanzia proposte da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
e da , nei confronti di
[...] Controparte_6 [...]
in forza dei rispettivi contratti di assicurazione Controparte_4 indicati e prodotti dai chiamanti, nulla è stato eccepito o contestato dalle compagnie di assicurazione sull'esistenza di tali polizze (v. documento 15 - polizza n. 10470890D - prodotto da CP_3 [...]
; documento 9 - polizza Num. 801508918 Controparte_1
2.0 - con premi pagati, Parte_2 prodotto da . CP_5 Per_1
In avanti, nulla è stato allegato e soprattutto conferentemente dimostrato sulla mancata sussumibilità del fatto denunciato alla garanzia assicurativa dedotta in giudizio.
In particolare, attesa la possibilità di motivare la sentenza "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale
Pagina 21 Dott. Renato Buzi tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (…)”, Cass. 22562/2016; v. anche Cass. 21443/2022 e Cass. 16440/2025), per disattendere le eccezioni sollevate dalla relativa compagnia di assicurazione, è sufficiente richiamare quanto replicato (da ultimo):
- a pag. 10 delle note conclusionali 3/10/2025, da
[...]
, che si riproduce per semplicità espositiva: Controparte_1
“(…) Fermo quanto sopra, per la denegata e non creduta ipotesi di
Part accertamento di responsabilità a proprio carico, la clinica insiste per l'accoglimento della spiegata domanda di garanzia, manleva e pagamento spese di resistenza nei confronti degli assicuratori dei
YDs di Londra (oggi per come formulata nell'atto Controparte_3 di costituzione in giudizio e precisata nelle memorie ex art. 183 comma
VI cpc. In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia come del tutto infondata sia risultata l'avversa eccezione di inoperatività della garanzia per danni eventualmente derivanti da infezioni nosocomiali derivanti da particolari ceppi batterici, avendo gli espletati accertamenti peritali escluso la ravvisabilità di tale ipotesi nel caso di specie. Si insiste dunque per l'accoglimento della spiegata domanda di garanzia, manleva e pagamento spese di resistenza nei confronti degli assicuratori chiamati in causa (…)”.;
- a pag.
1-2 delle note conclusionali 3/10/2025, da dr. CP_2
, che si riproduce per semplicità espositiva: Per_1
“(…) Il sinistro è stato tempestivamente denunciato alla predetta
Compagnia a seguito della conoscenza effettiva della prima richiesta di risarcimento del danno (nota pec a firma del sottoscritto procuratore del
02/05/2018 cfr. doc. n. 2; successiva nota pec del 24/5/2018 cfr. doc. n.
4 fascicolo di parte convenuta). Si ribadisce, infatti, che la prima richiesta di risarcimento effettivamente pervenuta a conoscenza del dott.
sia solo la nota del 20.4.2028, con la quale la convenuta CP_2 lo informava del procedimento di mediazione Controparte_1 introdotto dal sig. È stata oggetto di contestazione la Parte_1 produzione della cartolina di ricevimento della racc A/R datata
09.06.2017 (doc. 3 memoria I° termine parte attrice) asseritamente consegnata al “portiere”: il contenuto di tale raccomandata non è mai pervenuto a conoscenza del dott. La stessa Compagnia CP_2 assicurativa parla di “conoscibilità”. Ciò dovrebbe quantomeno valere ad
Pagina 22 Dott. Renato Buzi escludere il dolo o la reticenza nella dichiarazione in sede di stipula della polizza, quando il dott. non aveva certamente alcuna CP_2 contezza della richiesta risarcitoria del sig. . Così come Parte_1 si contestava il documento prodotto con la memoria istruttoria II termine dalla terza chiamata (pagina scaricata dal web) in quanto lo stesso avrebbe potuto eventualmente documentare la circostanza all'attualità, ma certamente alcun elemento può offrire in relazione al momento in cui sarebbe avvenuta la predetta spedizione (anno 2017). In ogni caso, come già ampiamente sostenuto, l'attività lavorativa del dott. veniva CP_2 all'epoca “stabilmente” prestata in Velletri, presso la
[...] ed, eventualmente, solo tale sede avrebbe potuto Controparte_1 costituire una valida alternativa ai fini di una rituale comunicazione di richiesta risarcimento danni. Deve, pertanto, certamente ritenersi operante la polizza invocata a garanzia nella denegata ipotesi di soccombenza nel giudizio (…)”.
Quindi, e Controparte_3 Controparte_4 sono tenute a garantire e manlevare, nei limiti di polizza, i rispettivi chiamanti e Controparte_1 CP_6
da qualsiasi somma essi dovessero corrispondere al
[...] Parte_1 comprese le spese del giudizio, in conseguenza dell'odierna sentenza.
Va infine respinta la domanda trasversale spiegata da CP_1 [...] nei confronti del Dott. Controparte_1 CP_6
, in quanto “(…) Non sussiste responsabilità per colpa grave dei
[...] medici che ebbero in cura il periziando (…)”, v. pag. 43 della C.t.u. medico-legale redatta dalla dottoressa ). Per_2
In avanti, per disattendere la petizione di Controparte_1
è sufficiente riportare quanto replicato dal
[...]
a pag.
5-7 delle note conclusionali 3/10/2025, che si CP_2 interfoglia per semplicità espositiva:
“(…) La struttura pretende di rivalersi sul medico per l'ipotesi in cui dovesse accertarsi una sua colpa esclusiva. Tale domanda non merita accoglimento, in primis, in applicazione della L. 24/2017 (cd. L. Gelli), in forza dell'art 7. comma 1 e del successivo art.
9. Ma anche nella denegata ipotesi in cui la normativa richiamata non dovesse ritenersi applicabile alla fattispecie concreta, in quanto il fatto ricade in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità, nell'occuparsi della questione relativa alla azione di rivalsa tra struttura e professionista nei giudizi di
Pagina 23 Dott. Renato Buzi responsabilità medica, abbia ritenuto paritaria e concorrente la responsabilità risarcitoria tra medico e struttura, ex artt. 1298 comma 2
e 2055 comma 3 c.c., anche in caso di colpa esclusiva del medico. Si veda infatti il richiamato orientamento della Corte di Cassazione nelle pronunce n. 24688/2020, n. 12833/2014 e n. 28987/2019, sulla base del quale la struttura deve provare un'evidente frattura tra la (grave e straordinaria) “malpractice” del medico e la (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si traduce in ultima analisi in una vera e propria dimostrazione dell'interruzione del nesso causale tra condotta del debitore e il danno lamentato dal paziente. Quest'onere probatorio va tenuto fermo anche in relazione ai rapporti interni tra i condebitori solidali al fine di verificare se la presunzione pro quota paritaria possa dirsi superata, talché “in assenza di prova da parte della struttura sanitaria adempiente, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice medica, ne deriva quindi la corretta applicazione del principio presuntivo di cui è espressione l'art. 1298 co. 2 c.c” (Cass. N. 28987/2019). In altre parole, quindi, la struttura convenuta non può trasferire interamente sui propri “ausiliari” il rischio della propria attività d'impresa e, salvo rare eccezioni, in cui riesca a dimostrare l'interruzione del nesso causale tra la condotta del medico e il danno lamentato dal paziente
(difficilmente predicabili nella casistica concreta) la responsabilità tra struttura ed esercente la professione sanitaria sarà, dunque, sempre ripartita in misura paritaria. Pertanto non essendo revocabile in dubbio che nel caso di specie non possa essere configurata una “devianza” da parte del medico dal programma condiviso di tutela della salute, dovendosi eventualmente ritenere sussistente una tradizionale ipotesi di colpa medica, anche laddove non dovesse ritenersi applicabile la L.
24/2017, la casa di cura ed il medico dovrebbero ritenersi eventualmente paritariamente responsabili (…)
Né appare meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento proposta, sempre in via subordinata, dalla casa di cura nei confronti del medico che eseguì l'intervento sulla base di un asserito inadempimento delle obbligazioni di cui all'invocato contratto di collaborazione professionale, in quanto trattasi di obbligazioni inerenti l'attività propria di Responsabile del Reparto di ortopedia che non risultano violate nel caso di specie dal medico, che ha agito con la prudenza,
Pagina 24 Dott. Renato Buzi diligenza e perizia richieste. Nè può considerarsi valida la clausola inserita nella appendice al contratto con la quale il medico si obbliga a tenere indenne la struttura sanitaria delle conseguenze di una eventuale soccombenza in giudizio risarcitorio per episodi di malpractice medica e per la denegata ipotesi di copertura assicurativa. La CP_1 infatti, nel tentativo di ribaltare sul professionista l'ammontare dell'eventuale risarcimento svolge due distinte ed alternative domande, di cui la seconda fondata sull'applicazione di una specifica clausola contrattuale contenuta nell'appendice al contratto di collaborazione professionale del 29/4/2010 (cfr. doc. n. 14) del seguente tenore:
“Sanzioni e manleva. In caso di inosservanza da parte del Professionista degli impegni assunti con la sottoscrizione della presente appendice, ovvero nel caso in cui la Controparte_1 dovesse risarcire un paziente perché il professionista abbia
[...] omesso di denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa, ovvero perché il professionista abbia omesso di effettuare la chiamata di manleva in caso di giudizio innanzi all'Autorità Giudiziaria della propria compagnia assicuratrice, il professionista stesso si impegna a manlevare e tenere indenne la Controparte_1
del suddetto pagamento”. Tale clausola è nulla per indeterminatezza
[...] dell'oggetto in quanto l'aver previsto che il professionista debba manlevare la struttura per tutte le prestazioni professionali svolte determina l'impossibilità di definire lo specifico contenuto dell'obbligo, poiché l'attività del medico è così complessa e variegata che un'enunciazione così generica rende completamente vaga, in violazione dell'art. 1346 c.c., l'individuazione preventiva delle conseguenze patrimoniali dell'impegno assunto. La citata clausola è altresì nulla per carenza della causa: vi è un evidente squilibrio tutto favore della struttura sanitaria e senza alcun significativo interesse da parte del medico che, accettando questa clausola, si è trovato ad assumere un obbligo senza alcun vantaggio diretto. Questa impostazione non supera la valutazione di meritevolezza prevista dall'art. 1322 c.c., poiché non costituisce altro che la mera traslazione delle conseguenze patrimoniali dalla parte forte a quella economicamente più debole, in assenza di qualsiasi contropartita positivamente apprezzabile (in tal senso Trib.
Milano n. 10876/2019 del 26/11/2019). A mente dell'art. 1322 c.c. le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e possono anche concludere contratti che non
Pagina 25 Dott. Renato Buzi appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Tali interessi, riferendosi a “contratti” non possono che essere quelli di tutte le parti contraenti, non certo di una sola. Ciò posto, non si vede proprio come un simile accordo possa trovare questo tipo di tutela, generando un evidente squilibrio a tutto vantaggio della struttura e vanificando la normativa in materia di corresponsabilità tra medico e struttura e in sostanza finisce per scaricare sul professionista il rischio d'impresa della clinica per i danni conseguenza delle prestazioni sanitarie eseguite dal medico all'interno della struttura.
Consegue a tutto ciò la nullità della clausola per insuperabile e radicale contrasto con l'art. 1322 cpv c.c. nonché ai sensi dell'art.
1418 per violazione di una norma imperativa (art. 1322 c.c.) e per mancanza di validi oggetto e causa (art. 1325 c.c.). Essa dovrebbe intendersi altresì vessatoria ex art. 1341 c.c. e conseguentemente nulla
(…)”.
Stante origine, natura ed esito della controversia, esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite, da un lato, tra convenuti assicurati chiamanti e compagnie di assicurazione chiamate e, dall'altro, tra la e il Controparte_1 CP_2
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) riconosciuta la piena responsabilità della struttura sanitaria
[...]
e del medico operante Controparte_1 CP_2 dr. per i fatti dedotti in giudizio, li condanna in solido al Per_1 pagamento, in favore di della complessiva somma, ai Parte_1 valori attuali e a titolo di danno non patrimoniale, di € 109.911,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda attrice quanto al resto;
3) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso e in € 600,00 per spese, oltre
Pagina 26 Dott. Renato Buzi rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. Ordina la distrazione delle spese in favore del procuratore dell'attore, che si è dichiarato antistatario;
4) pone le spese di C.t.u., incluse quelle relative alla consulenza svolta nel separato giudizio di accertamento tecnico preventivo n.
3648/2020, per l'intero e definitivamente a carico solidale di
[...]
e , tenuti Controparte_1 Controparte_6
a rimborsare al quanto dallo stesso (eventualmente) già versato Parte_1
a ciascun Ausiliario;
5) dichiara che la terza chiamata è tenuta Controparte_3
a garantire e manlevare, nei limiti di polizza, la convenuta assicurata da qualsiasi somma essa Controparte_1 dovesse corrispondere al comprese le spese di giudizio, in Parte_1 base alla presente sentenza;
6) dichiara che la terza chiamata è tenuta Controparte_4
a garantire e manlevare, nei limiti di polizza, il convenuto medico assicurato da qualsiasi somma costui dovesse CP_2 CP_6 corrispondere al comprese le spese di giudizio, in base alla Parte_1 presente sentenza;
7) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra soggetti chiamanti e chiamati;
8) rigetta le domande riconvenzionali trasversali spiegate da
[...] nei confronti di Controparte_1 CP_5
, per le ragioni indicate in motivazione;
Per_1
9) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra
[...]
e dr. . Controparte_1 CP_2 Per_1
Velletri, 4/11/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 27 Dott. Renato Buzi