TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3102 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G. 2770/2024 degli affari civili contenziosi,
vertente
TRA
nata in [...] il Parte_1
02.09.1953, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Alessandro
Remini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
resistente contumace
Oggetto: permesso di soggiorno per coesione familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.01.2024 la ricorrente, cittadina cingalese, ha impugnato il provvedimento, emesso dalla Questura di pagina 1 Roma il 18.08.2022 e notificato in data 30.12.2023, di rifiuto al rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia,
regolarmente soggiornante in Italia, con conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale.
Il decreto di rigetto risulta motivato dall'assenza dei requisiti di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), D.lgs. 286/98, in particolare per l'assenza di idonea documentazione attestante l'assenza di altri figli nel Paese di origine;
il legame di parentela;
l'idoneità del reddito e dell'alloggio e la dichiarazione di presa in carico del familiare (cfr. decreto in atti).
La ricorrente ha esposto di aver fatto ingresso in Italia con regolare visto di ingresso turistico e di aver presentato istanza di rilascio del titolo di soggiorno durante la vigenza dello stesso, in data 20.12.2018;
di non aver ricevuto alcuna comunicazione di cui all'art. 10 bis L.
241/90 (indicata nel provvedimento impugnato come emessa in data
08.01.2019 e non notificata per irreperibilità della richiedente); che,
qualora quest'ultima fosse stata correttamente notificata, la ricorrente avrebbe potuto produrre documentazione integrativa a supporto della sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo richiesto;
che la stessa vive unitamente alla figlia e al di lei coniuge in un appartamento in locazione e che il nucleo è in grado di sostenerla economicamente;
che la ricorrente è vedova e non ha altri figli nel Paese di origine.
In questa sede la ricorrente ha, dunque, lamentato la violazione dell'art. 10 bis L 91/92 e dell'art. 13, co. 7, D.lgs. 286/98; ha lamentato eccesso di potere, carenza di motivazione e difetto di istruttoria e ha rappresentato, come sopra indicato, la sussistenza del diritto vantato.
pagina 2 In conclusione, ha chiesto in via cautelare, anche con provvedimento inaudita altera parte, di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, nel merito, di accogliere il ricorso, annullare il decreto di rigetto e, per l'effetto, ordinare il rilascio del permesso per coesione familiare.
Con decreto del Tribunale del 23.04.2024 è stata disposta la sospensione richiesta e fissata udienza di trattazione al 07.02.2025,
con deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, pertanto se ne dichiara la contumacia.
Parte ricorrente, con note del 06.02.2025, richiamando quanto già
esposto e integrando la documentazione in atti, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
*****
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
L'oggetto del presente procedimento attiene al rilascio di titolo di soggiorno di cui all'art. 30 d.lgs. 286/98, il cui co.1 lett. c) dispone che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con straniero regolarmente soggiornante, richiamando, dunque, i requisiti di cui all'art 29 del medesimo decreto.
Nel caso in esame, pur considerate le contestazioni di parte ricorrente in merito alla mancata notificazione del cd. preavviso di rigetto di cui all'art 10 bis L. 91/92, comunque generiche (posto che non ha dedotto alcunché in merito alla propria residenza all'epoca dei fatti, né
pagina 3 tantomeno questa è stata documentata), la documentazione richiesta a supporto della sussistenza dei suddetti requisiti non appare prodotta in sede amministrativa, bensì allegata e integrata nell'ambito del presente procedimento.
Parte ricorrente ha allegato in giudizio: visto di ingresso;
ricevuta dell'invio di istanza di rilascio del titolo di soggiorno;
carta di identità e tessera sanitaria della figlia;
n. 4 denunce di lavoro domestico, a tempo indeterminato, in favore della figlia (del 01.04.2022; del
24.11.2023; del 02.11.2024, con relativa lettera di assunzione, e del
02.12.2024); n. 1 denuncia di lavoro domestico, a tempo indeterminato, in favore del coniuge della figlia (del 29.01.2024);
contratto di locazione del 20.07.2017 (3+2 con rinnovo tacito) e relativa registrazione;
attestazione di idoneità alloggiativa (richiesta e rilasciata del gennaio 2025); Modello 730/2023 della figlia della ricorrente;
Certificazione Unica 2023 del genero;
certificato di nascita della figlia, rilasciato il 20.12.2023, munito di traduzione e legalizzazione dell'Ambasciata d'Italia a Colombo del 25.09.2024;
certificato di decesso del coniuge della ricorrente, rilasciato il
26.01.2024, munito di traduzione e legalizzazione dell'Ambasciata
d'Italia a Colombo del 25.09.2024; certificato di residenza e
“reputazione” della ricorrente, rilasciato il 23.12.2023, munito di traduzione e legalizzazione dell'Ambasciata d'Italia a Colombo del
22.10.2024.
Le allegazioni in atti supportano quanto dedotto da parte ricorrente e documentano la sussistenza dei requisiti di cui alla norma richiamata.
pagina 4 La ricorrente è convivente con la figlia (si veda Modello 730 in cui risulta tra i familiari “a carico”, requisito peraltro che non si ritiene applicabile ai genitori ultrasessantacinquenni, cfr. Cass. I sez. civile,
n. 28202 del 14.10.2021), in un appartamento a questa locato
(contratto e relativa registrazione) munito di attestazione di idoneità
alloggiativa per n. 4 persone (risultando la ricorrente la quarta,
includendo anche il di lei nipote, minore); risulta vedova e non avere altri figli in Sri Lanka (cfr. certificati).
In conclusione, tutto quanto contestato nel provvedimento impugnato
è stato documentato in giudizio da cui il positivo esito dello stesso.
L'accoglimento della domanda fondato anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa consente la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero degli Interni –
Questura di Roma, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della ricorrente;
-compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 07 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
in persona del giudice designato dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G. 2770/2024 degli affari civili contenziosi,
vertente
TRA
nata in [...] il Parte_1
02.09.1953, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Alessandro
Remini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
resistente contumace
Oggetto: permesso di soggiorno per coesione familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.01.2024 la ricorrente, cittadina cingalese, ha impugnato il provvedimento, emesso dalla Questura di pagina 1 Roma il 18.08.2022 e notificato in data 30.12.2023, di rifiuto al rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia,
regolarmente soggiornante in Italia, con conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale.
Il decreto di rigetto risulta motivato dall'assenza dei requisiti di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), D.lgs. 286/98, in particolare per l'assenza di idonea documentazione attestante l'assenza di altri figli nel Paese di origine;
il legame di parentela;
l'idoneità del reddito e dell'alloggio e la dichiarazione di presa in carico del familiare (cfr. decreto in atti).
La ricorrente ha esposto di aver fatto ingresso in Italia con regolare visto di ingresso turistico e di aver presentato istanza di rilascio del titolo di soggiorno durante la vigenza dello stesso, in data 20.12.2018;
di non aver ricevuto alcuna comunicazione di cui all'art. 10 bis L.
241/90 (indicata nel provvedimento impugnato come emessa in data
08.01.2019 e non notificata per irreperibilità della richiedente); che,
qualora quest'ultima fosse stata correttamente notificata, la ricorrente avrebbe potuto produrre documentazione integrativa a supporto della sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo richiesto;
che la stessa vive unitamente alla figlia e al di lei coniuge in un appartamento in locazione e che il nucleo è in grado di sostenerla economicamente;
che la ricorrente è vedova e non ha altri figli nel Paese di origine.
In questa sede la ricorrente ha, dunque, lamentato la violazione dell'art. 10 bis L 91/92 e dell'art. 13, co. 7, D.lgs. 286/98; ha lamentato eccesso di potere, carenza di motivazione e difetto di istruttoria e ha rappresentato, come sopra indicato, la sussistenza del diritto vantato.
pagina 2 In conclusione, ha chiesto in via cautelare, anche con provvedimento inaudita altera parte, di sospendere gli effetti del provvedimento impugnato, nel merito, di accogliere il ricorso, annullare il decreto di rigetto e, per l'effetto, ordinare il rilascio del permesso per coesione familiare.
Con decreto del Tribunale del 23.04.2024 è stata disposta la sospensione richiesta e fissata udienza di trattazione al 07.02.2025,
con deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, pertanto se ne dichiara la contumacia.
Parte ricorrente, con note del 06.02.2025, richiamando quanto già
esposto e integrando la documentazione in atti, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
*****
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
L'oggetto del presente procedimento attiene al rilascio di titolo di soggiorno di cui all'art. 30 d.lgs. 286/98, il cui co.1 lett. c) dispone che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con straniero regolarmente soggiornante, richiamando, dunque, i requisiti di cui all'art 29 del medesimo decreto.
Nel caso in esame, pur considerate le contestazioni di parte ricorrente in merito alla mancata notificazione del cd. preavviso di rigetto di cui all'art 10 bis L. 91/92, comunque generiche (posto che non ha dedotto alcunché in merito alla propria residenza all'epoca dei fatti, né
pagina 3 tantomeno questa è stata documentata), la documentazione richiesta a supporto della sussistenza dei suddetti requisiti non appare prodotta in sede amministrativa, bensì allegata e integrata nell'ambito del presente procedimento.
Parte ricorrente ha allegato in giudizio: visto di ingresso;
ricevuta dell'invio di istanza di rilascio del titolo di soggiorno;
carta di identità e tessera sanitaria della figlia;
n. 4 denunce di lavoro domestico, a tempo indeterminato, in favore della figlia (del 01.04.2022; del
24.11.2023; del 02.11.2024, con relativa lettera di assunzione, e del
02.12.2024); n. 1 denuncia di lavoro domestico, a tempo indeterminato, in favore del coniuge della figlia (del 29.01.2024);
contratto di locazione del 20.07.2017 (3+2 con rinnovo tacito) e relativa registrazione;
attestazione di idoneità alloggiativa (richiesta e rilasciata del gennaio 2025); Modello 730/2023 della figlia della ricorrente;
Certificazione Unica 2023 del genero;
certificato di nascita della figlia, rilasciato il 20.12.2023, munito di traduzione e legalizzazione dell'Ambasciata d'Italia a Colombo del 25.09.2024;
certificato di decesso del coniuge della ricorrente, rilasciato il
26.01.2024, munito di traduzione e legalizzazione dell'Ambasciata
d'Italia a Colombo del 25.09.2024; certificato di residenza e
“reputazione” della ricorrente, rilasciato il 23.12.2023, munito di traduzione e legalizzazione dell'Ambasciata d'Italia a Colombo del
22.10.2024.
Le allegazioni in atti supportano quanto dedotto da parte ricorrente e documentano la sussistenza dei requisiti di cui alla norma richiamata.
pagina 4 La ricorrente è convivente con la figlia (si veda Modello 730 in cui risulta tra i familiari “a carico”, requisito peraltro che non si ritiene applicabile ai genitori ultrasessantacinquenni, cfr. Cass. I sez. civile,
n. 28202 del 14.10.2021), in un appartamento a questa locato
(contratto e relativa registrazione) munito di attestazione di idoneità
alloggiativa per n. 4 persone (risultando la ricorrente la quarta,
includendo anche il di lei nipote, minore); risulta vedova e non avere altri figli in Sri Lanka (cfr. certificati).
In conclusione, tutto quanto contestato nel provvedimento impugnato
è stato documentato in giudizio da cui il positivo esito dello stesso.
L'accoglimento della domanda fondato anche su documentazione non esaminata in sede amministrativa consente la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale così dispone:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero degli Interni –
Questura di Roma, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della ricorrente;
-compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 07 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 5