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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/11/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. RI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3315 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Silverio, presso il cui studio sito a Rimini viale Tripoli n. 33 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice opponente -
CONTRO
pagina 1 di 5 (CF ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
EA EL presso il cui studio sito a Lucca, Viale P. Batoni 51, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'opponente:
“si associa alla eccezione di tardività e chiede la liquidazione delle spese nei
minimi tariffari considerata la minima attività esperita e discute riportandosi agli
atti”.
Per l'opposta:
“si riporta all'eccezione di tardività e alle conclusioni rese nell'atto di costituzione
discutendo come in atti.”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 10.12.2024 conveniva Parte_1
in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
pagina 2 di 5 che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.20.055,17 per attività di consulenza.
La stessa opponente negava la sussistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle prestazioni, già pagate ad un proprio “ex collaboratore”.
Si costituiva la quale eccepiva la tardità Controparte_1
dell'opposizione; nel merito, deduceva che il credito era fondato su prova scritta.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità o in rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, quindi, senza istruzione, passava in decisione all'udienza dell'11.11.2026 ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 – A mente degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (cfr. Cass. .2003, n. 8334), cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 2006 n.
15763).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, l'atto di opposizione è stato notificato il 10.12.2024,
ossia il quarantunesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 29.10.2024 (doc. 14 opposta).
L'eccezione processuale, cui la difesa opponente ha aderito, è dunque fondata e determina la inammissibilità dell'opposizione.
3 - Le spese di lite, liquidate al minimo come in dispositivo (con esclusione di quelle della fase istruttoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere a le spese di lite che si liquidano in €.1.700,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Rimini il 14.11.2025.
Il giudice pagina 4 di 5 dr. RI Melucci
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. RI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3315 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
Silverio, presso il cui studio sito a Rimini viale Tripoli n. 33 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice opponente -
CONTRO
pagina 1 di 5 (CF ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_2
EA EL presso il cui studio sito a Lucca, Viale P. Batoni 51, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'opponente:
“si associa alla eccezione di tardività e chiede la liquidazione delle spese nei
minimi tariffari considerata la minima attività esperita e discute riportandosi agli
atti”.
Per l'opposta:
“si riporta all'eccezione di tardività e alle conclusioni rese nell'atto di costituzione
discutendo come in atti.”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 10.12.2024 conveniva Parte_1
in giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
pagina 2 di 5 che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.20.055,17 per attività di consulenza.
La stessa opponente negava la sussistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle prestazioni, già pagate ad un proprio “ex collaboratore”.
Si costituiva la quale eccepiva la tardità Controparte_1
dell'opposizione; nel merito, deduceva che il credito era fondato su prova scritta.
Concludeva, pertanto, per l'inammissibilità o in rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
La causa, quindi, senza istruzione, passava in decisione all'udienza dell'11.11.2026 ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 – A mente degli artt. 641 e 645 c.p.c., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in giorni quaranta, decorrenti dalla notifica del decreto, è perentorio (cfr. Cass. .2003, n. 8334), cosicché l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 2006 n.
15763).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, l'atto di opposizione è stato notificato il 10.12.2024,
ossia il quarantunesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 29.10.2024 (doc. 14 opposta).
L'eccezione processuale, cui la difesa opponente ha aderito, è dunque fondata e determina la inammissibilità dell'opposizione.
3 - Le spese di lite, liquidate al minimo come in dispositivo (con esclusione di quelle della fase istruttoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rifondere a le spese di lite che si liquidano in €.1.700,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Rimini il 14.11.2025.
Il giudice pagina 4 di 5 dr. RI Melucci
pagina 5 di 5