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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1372/2023 R.G., trattenuta in decisione il 29.5.2025 e promossa
DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Costanzo Parte_1
LI ed elett.te dom.to presso il Suo Studio in Frattamaggiore
(NA). Appellante CONTRO rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Mazza Francesca ed elett.te dom.ta presso il Suo
Studio in . CP_1
Appellata avverso la sentenza n. 760/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata il 26.6.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note conclusionali
Motivi
-In primo grado, in proprio e in qualità di Parte_1 genitore di quali eredi di Persona_1 Persona_2 conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia l'
[...]
esponendo che la sua Controparte_1 Per_2 moglie, affetta da obesità, con una pregressa appendicectomia ed episodi di flebite, stava portando avanti la sesta gravidanza, precisando che tre delle precedenti gravidanze avevano dato luogo a parti spontanei – fra queste, uno pretermine alla 26esima settimana di età gestazionale con presentazione podalica – e due ad aborti spontanei, per cause non precisate, nel primo trimestre di gravidanza. Deduceva che la si era sottoposta regolarmente a visite Per_2 specialistiche periodiche ed accertamenti ematochimici ed infettivologici che avevano evidenziato, fra i diversi dati clinici, una pregressa infezione da epatite virale di tipo B e recettività per l'infezione da toxoplasmosi.
Ripercorsa la complessa vicenda clinica, deduceva che il figlio era nato con un grave danno riportando una diplegia Per_1 spastico in quadro di paralisi cerebrale infantile con ritardo psicomotorio e dislessia, e sosteneva che ciò era dovuto alle inadeguate cure ricevute prima del parto, durante il parto che era avvenuto, in data 25.12.2006, d'urgenza presso la propria abitazione e dopo, a seguito del ricovero presso l'Ospedale di
. CP_1
Pertanto, concludeva perché fosse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della struttura convenuta per i danni sofferti in proprio e quali genitori del minore, nonché da parte di quest'ultimo e dell'attore medesimo, quali eredi, chiedendo che, per l'effetto, fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal minore medesimo per la vita vissuta e da vivere, e dai genitori in conseguenza di quanto accaduto al figlio, nella misura da determinarsi secondo equità ai sensi degli artt. 2056 e 1223 c.c.
-Si costituiva in giudizio nel precedente grado l'
[...] contestando la domanda attorea Controparte_1 poiché infondata, richiamando quanto appurato dalla consulenza resa nell'accertamento tecnico preventivo collegiale di cui all'art. 696bis c.p.c. e sostenendo che, quindi, la grave problematica riportata dal bambino non fosse riconducibile alla condotta dei sanitari.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria poiché, ritenuto di aderire alle valutazioni prospettate nella CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, reputava non sussistente la dedotta colpa medica.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando, in un'unica articolata doglianza, le critiche seguenti.
Contestava l'appellante la decisione del giudice poiché fondata sulla consulenza resa in sede di accertamento tecnico-preventivo che reputava viziata per errori metodologici e diversi errori valutativi, e da vizi e incongruenze tecniche e scientifiche;
riteneva che si trattasse di un elaborato “[…] atecnico, contraddittorio, incompleto, assiomatico ed assolutamente non motivato […]” e ne domandava la rinnovazione. Sosteneva, tra i diversi argomenti difensivi, che le osservazioni dei consulenti non fossero coerenti con la letteratura scientifica e che fossero “anche fuorvianti e ingannevoli”, che tenessero conto delle dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria solo da parte del medico intervenuto e non anche quelle della e Per_2 del padre.
Richiamava la documentazione depositata nel precedente grado e la consulenza di parte redatta dal Prof. e dal Persona_3
Dott. . Persona_4
Deduceva che il quadro clinico del minore fosse conseguente alla paralisi cerebrale infantile;
che al compimento del secondo mese circa, fosse stato riscontrato nel bambino uno stato di ipertonia e, iniziato ad un percorso diagnostico, era stato accertato un
“[…]quadro di diplegia spastica compatibile con paralisi cerebrale infantile da esiti di sofferenza perinatale in late preterm[…]” e che, osservandosi il principio di preponderanza dell'evidenza, emergeva la relazione causale del quadro clinico del bambino con un evento ipossico intrapartum, non riscontrato dai sanitari del
118 né, successivamente, dai neonatologi, sostenendo vi fossero state gravi criticità e mancanze nell'operato dei medici della struttura sanitaria relativamente a tutte le fasi in cui si erano svolti i fatti di causa.
In relazione all'assistenza ostetrica resa nel periodo della gravidanza, censurava la sentenza di primo grado laddove il giudice non aveva tenuto conto delle osservazioni già formulate, rammentando alcuni dati anamnestici – quali le 5 precedenti gravidanze (due aborti per cause non meglio precisate durante il primo trimestre), 3 parti spontanei precipitosi (di questi uno pretermine podalico alla 26esima settimana gestazionale), e l'obesità – e alcuni dati clinici come il ricovero in data 15.11.2006 presso l'Unità Ospedaliera di Ostetricia e Ginecologia alla 30esima settimana circa e quello per cui, in data 23.12.2006, era stato eseguito un tentativo infruttuoso di rivolgimento esterno con il nuovo rinvio al 28.12.2006 e il suggerimento che, in caso di contrazioni uterine, occorreva chiamare il 118. Evidenziava la condizione abitativa della paziente che viveva al quarto piano senza ascensore e la circostanza che i fatti erano avvenuti durante il periodo di Natale. Sosteneva vi fossero i presupposti per un ricovero preventivo della paziente alla data del 23.12.2006 per il significativo rischio di un parto pretermine, per l'infruttuosa manovra di rivolgimento esterno e per i parti precedenti. Argomentava sull'alto rischio di parto pretermine in relazione a taluni fattori di rischio;
questi ultimi, secondo l'appellante, non erano stati adeguatamente valutati dalla CTU e, in particolare, l'obesità, la presentazione podalica associata ad un rischio fetale più importante, la minaccia di un parto pretermine alla 30esima settimana circa, tre precedenti parti precipitosi, un precedente parto precipitoso alla 26esima settimana. Asseriva, inoltre, che ciò che aveva un contributo aggravando l'esito neonatale erano state le modalità del parto, sull'assunto che, nel caso di feto in presentazione podalica, fosse pratica consolidata optare per un taglio cesareo elettivo, richiamando le linee guida in materia. Per ciò che riguarda l'assistenza ostetrica e neonatologica resa dai sanitari del 118 al domicilio della paziente, l'appellante, argomentando per una diversa realtà dei fatti, censurava la sentenza laddove il giudice, sulla scorta delle valutazioni della
CTU, riteneva che l'automedica fosse giunta 3 minuti dopo la telefonata e che il parto fosse stato eseguito in 5 minuti, senza errore, anche in ragione della vicinanza dell'abitazione della paziente alla struttura ospedaliera.
Ricostruita la scansione temporale e riportato il contenuto della CTU sul punto, l'appellante asseriva che, contrariamente a questa e all'accertamento del giudice di prime cure, sussistesse la condotta colposa del personale sanitario del 118, poiché, in particolare, il medico intervenuto, pur decidendosi per operare il parto presso il domicilio, non aveva rispettato talune prescrizioni disciplinate nelle linee guida e nei protocolli in materia.
Con più specifico riferimento alle indicazioni previste dal corso denominato “O.N.E. (Obstetric and Neonatal Emergency)” indetto dalla Regione Emilia-Romagna per gli operatori sanitari 118, descriveva le manovre che avrebbero dovute essere espletate e che, nel caso in esame, non erano state rispettate.
L'appellante sosteneva che, nella fattispecie, in contrasto con quanto emergeva dalla CTU, era invece emerso che “[…]a) non vi sono notizie documentali inerenti gli eventi verificatisi durante il parto;
b) non è descritta la rottura delle membrane e il colore del liquido amniotico;
c) non sono state descritte le caratteristiche del cordone ombelicale e della placenta;
d) non sono stati descritti, neppure successivamente, i tempi del parto, né sono state descritte particolari manovre eventualmente poste in essere dalla dottoressa intervenuta sul posto. […]”.
Riteneva, dunque, che il parto fosse stato eseguito con modalità inosservante delle prescrizioni che allegava in impugnazione e che ciò confermasse la condotta colposa del personale sanitario intervenuto al domicilio. Formulate ulteriori critiche alla CTU e ulteriori difese, le doglianze dell'appellante evidenziavano anche l'omissione relativa al calcolo del cd. indice di ad un minuto dalla nascita e a CP_2 cinque minuti, che avrebbe impedito di conoscere le criticità del bambino alla nascita, dovendosi presumere, in tesi, che questo fosse nato asfittico;
ciò sarebbe stato confermato dal fatto che, con la visita presso il P.S., pur rimasti ignoti alcuni dati, era stata accertata la cianosi alle estremità inferiori del bambino e che il giorno successivo, al mattino, aveva presentato segni traumatici come l'edema del collo e dei tessuti circostanti associati a lieve ipotonia, oltre alla sospetta rottura della clavicola;
ancora, segnalava che il bambino era apparso di colorito violaceo alla nascita, ipotonico, non aveva pianto immediatamente e l'ossigeno necessario era stato lasciato nell'automedica. Sosteneva ancora la necessaria rinnovazione delle indagini peritali. Per quanto concerne le cure prestate alla madre e al neonato presso l'Ospedale Santa Maria Nuova di CP_1
l'appellante, anche con riguardo a questa terza fase, sosteneva ancora l'errore del giudice. In particolare, se con riferimento alla madre, ripercorsa rapidamente parte della vicenda clinica, riteneva che non potesse contestarsi alcunché in relazione alle cure prestate, con riguardo invece al figlio, formulava alcune doglianze fra cui deduceva il fatto che dalla Centrale operativa 118 risultava che fosse arrivato in ospedale alle 00.14, mentre dalla scheda infermieristica si evinceva l'arrivo alle ore 00.45; che fosse stato visitato solo alle 00.47 con un'assistenza tardiva;
e allegava talune omissioni relative al mancato rilievo della temperatura corporea, che erano stati riscontrati l'edema del collo e dei tessuti circostanti e l'ipotonia, ma che non erano stati più segnalati alle ore 16.00 dello stesso giorno;
che nella cartella clinica non vi era alcun riscontro dell'assistenza ricevuta e/o riferimenti morfologici del cordone ombelicale, della placenta e del liquido amniotico, della necessità di ossigenoterapia e anche dell'indice di che era rimasto CP_2 ricoverato per soli 2 giorni presso il e non presso la CP_3
Patologia neonatale e che fosse stato dimesso precocemente.
Asseriva fossero mancati taluni accertamenti da parte dei medici, tra cui evidenziava “[…]il semplice monitoraggio del peso, della temperatura, dell'ittero, della calcemia che in un prematuro assumono una valenza differente rispetto al neonato a termine, e ciò nonostante il neonato presentasse iperbilirubinemia in 3a giornata, non più valutata nel seguito. […]” e, ancora, “[…]il caso del piccolo avrebbe dovuto indurre una maggiore Per_1 osservazione in ospedale, l'esecuzione di una ecografia cerebrale e la valutazione del pH, esame certamente utile in un contesto come quello presentatosi nel caso di specie. […]”. Contestava inoltre la grave carenza della documentazione medica che non poteva essere giustificata neppure alla luce della singolare situazione di urgenza del parto in esame;
secondo l'appellante, la documentazione era carente e mancavano riscontri su dati clinici di rilevante importanza.
Criticava altresì la sentenza laddove il primo giudice rilevava che i consulenti dell'attore non avessero formulato osservazioni alla CTU, sostenendo che, di fatto, avessero aderito alle sue conclusioni, e che invece fossero state mosse censure da parte del difensore;
sul punto, in buona sostanza, tra le diverse argomentazioni, sosteneva che le osservazioni formulate trovassero fondamento nelle osservazioni dei consulenti di parte, il Dott.
e il Dott. , argomentando che le critiche da Per_3 Per_4 parte di questi ultimi vi fossero state e fossero state inviate a mezzo della difesa medesima.
Deduceva inoltre che il Collegio peritale della CTU non avesse adeguatamente risposto alle osservazioni formulate, che si sarebbero limitati ad utilizzare espressioni irrispettose e offensive, con valutazioni inappropriate rispetto all'oggetto della controversia.
Deduceva che la consulenza di parte, le note critiche alla bozza fossero state confermate nei loro contenuti nel parere pro veritate che la difesa allegava di depositare;
sosteneva che da quest'ultimo così come dalla documentazione medica si evincesse la carenza dell'elaborato peritale. Censurava ancora la sentenza laddove il giudice riteneva che le conclusioni cui era pervenuto fossero coerenti con gli esiti del procedimento penale parallelo per lesioni poiché il GUP, aderendo alla richiesta del P.M., aveva archiviato il procedimento.
Censurava altresì la sentenza laddove il primo giudice riteneva di non accogliere le richieste prove testimoniali di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., insistendo, oltre alla richiesta di rinnovazione della CTU, anche per l'interrogatorio formale e/o libero al medesimo e per la prova testimoniale diretta Parte_1 sempre riferendosi alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n.2
c.p.c.
-Si costituiva l' Controparte_1 che, preliminarmente, riproponeva l'eccezione ex art. 346 c.p.c. di prescrizione della domanda attorea e formulava le sue difese contestando, in fatto e in diritto, l'appello di controparte. Concludeva, infatti, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza di primo grado e, in via gradatamente principale, domandava di accertare e dichiarare che le domande spiegate dal fossero infondate e Parte_1 indimostrate, oltreché nulle e inammissibili, e comunque, in tutto o in parte, prescritte e, per l'effetto che fossero rigettate tutte le richieste;
in via subordinata, di dichiarare la medesima eventualmente tenuta al risarcimento dei danni per le sole conseguenze pregiudizievoli, direttamente ed immediatamente rapportabili, sul piano causale, alla condotta dei sanitari.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Pur nella complessa analiticità degli spunti critici avanzati dall'appellante nell'articolato impugnatorio, non sono emersi motivi, adeguatamente supportati da elementi dimostrativi, tali da infirmare la rilevanza probatoria della consulenza resa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo dal Collegio peritale composto del Dott. Persona_5 specialista medico-legale, e del Dott. Persona_6 specialista in Ostetricia e Ginecologia, che risulta ben motivata, congruamente diffusa sugli argomenti tecnici oggetto dei quesiti loro formulati, e opportunamente supportata, nei diversi apprezzamenti, da studi e risultanze tratte dalla letteratura scientifica, dovendosi ritenere infondate le asserzioni con cui l'appellante deduceva che l'elaborato fosse “[…]atecnico, contraddittorio, incompleto, assiomatico ed assolutamente non motivato[…]”.
A dispetto di quanto sostenuto dalla difesa appellante, la CTU era stata resa in esito ad un compiuto esame, per la posizione della
, oltreché della documentazione sanitaria, anche delle Per_2 informazioni rese all'Autorità giudiziaria della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia sia da parte della Dott. medico che era intervenuto per Controparte_4
l'assistenza nel parto al domicilio e dalla Controparte_5 infermiera che con la prima aveva collaborato per l'intervento al domicilio, anche a quelle rese da padre della Persona_7 paziente, che aveva presenziato al parto. L'appellante argomentava in ordine alla ricorrenza di “[…] rilevanti errori metodologici e valutativi, sotto diversi profili, nonché gravi vizi ed incongruenze tecnico-scientifiche che lo rendono del tutto inutilizzabile e che giustificano la ripetizione delle indagini peritali […]”, richiamando anche le valutazioni contenute nella consulenza di parte che, differentemente da quelle espresse nella CTU, assurgono a mere allegazioni a contenuto tecnico-difensivo. Invero, la consulenza resa nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo, ritualmente prodotta nel presente giudizio, concorre a formare il compendio probatorio e, sottoposta al contraddittorio tra le parti, è tale, raffrontata con le ulteriori evidenze probatorie, da potere fondare il ragionamento del primo giudice.
Peraltro, risulta irrilevante, ai fini del decidere, quanto argomentato dalla difesa dell'appellante circa il rilievo del primo giudicante per cui, sebbene la difesa del avesse Parte_1 formulato le sue osservazioni, nulla aveva invece replicato, sulla bozza dell'elaborato, il consulente di parte dell'odierno appellante, argomentando che le osservazioni dal medesimo traessero fondamento negli apprezzamenti medico-scientifici dei propri consulenti di parte, trattandosi in ogni caso di contestazioni a contenuto difensivo, ancorché a contenuto tecnico, sia che provengano dal consulente di parte che dal difensore. Queste sono state opportunamente valutate dal Collegio peritale nel pieno rispetto del contraddittorio.
Dunque, è ragionevole la decisione del giudice di prime cure di fondare il suo convincimento sulle ragionevoli valutazioni in essa contenute.
Le critiche mosse alla CTU risultano, per un verso, assai generiche laddove non specificavano l'errore metodologico che, in tesi, avrebbe viziato il procedimento valutativo del Collegio peritale e, per altro verso, circa gli asseriti errori valutativi in cui erano incorsi sul piano tecnico-scientifico, sono infondate per quanto di seguito si espone, limitatamente a ciò che è oggetto di specifica critica in impugnazione.
Occorre sin da subito rilevare, per sgomberare il campo dalle censure che attengono alla mancata valutazione di taluni fattori clinici, che il Collegio peritale aveva valutato adeguatamente il quadro soggettivo e la storia clinica della paziente che, all'età di 34 anni, affetta da obesità, dopo aver condotto 5 gravidanze di cui “[…]due aborti spontanei nel primo trimestre, due gravidanze esitate in parto vaginale eutocico alla 38° settimana con IUGR (ritardo crescita endouterina: g. 2700 e g. 2800) di modesta entità ed un parto prematuro alla 26° settimana[…]”, si trovava a svolgere la sua sesta gravidanza. Si aggiunga che, in espressa replica alle osservazioni che sul punto provenivano dall'Avv. Costanzo, la CTU aveva affermato che:
“[…] L'enfatizzazione ripetuta, rispetto al rischio di parto prematuro sulla base dell'anamnesi ostetrica della paziente, non è per nulla condivisibile. Dai dati clinico-anamnestici disponibili risultano infatti due aborti spontanei del primo trimestre, una rottura prematura delle membrane alla 26° settimana esitata in parto prematuro e due parti eutocici a termine, entrambi avvenuti alla 38° settimana, con peso neonatale nella norma. Nella storia ostetrica della paziente è dunque segnalata soltanto una rottura prematura delle membrane alla 26° settimana (che di per sé peraltro non equipara un parto prematuro), inidonea a giustificare le ridondanti affermazioni dell'avv. Costanzo a sostegno d'un maggior rischio di parto prematuro nel caso in discussione. […]”.
Per quanto concerne la presentazione podalica del feto, la CTU aveva tenuto conto dell'accesso presso l'ambulatorio ostetrico del
14.11.2006 dell'Ospedale di per “[…]contrattilità CP_1 uterina, possibile espressione di minaccia di parto pretermine[…]” e della circostanza che la paziente era rimasta ricoverata nel periodo dal 15.11.2006 al 17.11.2006 presso la divisione ostetrica per eseguire taluni accertamenti e, con riferimento a tale occasione, in essa veniva rilevato che“[…]i parametri materno- fetali risultavano nella norma;
assente attività contrattile, collo raccorciato e chiuso, ma feto in presentazione podalica[…]”
e, ciò nonostante, aveva valutato “regolare” il decorso del percorso di gravidanza. Spiegato che, nella situazione in cui il feto si trova in posizione podalica, “[…]l'adattamento dell'ovoide fetale alla cavità uterina è anormale poichè la testa fetale si trova in alto ed il podice (natiche ed arti inferiori) in basso, essendo mantenuta la normale situazione longitudinale[…]”, la CTU aveva precisato altresì che “[…]Le indagini ultrasonografiche hanno dimostrato che è tanto più frequente la posizione podalica del feto quanto più lontana è la data presunta del parto: dal 33% dei casi fra le 21 e le 24 settimane di gestazione, al 9% fra le 33 e le 36 settimane. Col progredire delle settimane le probabilità di versione spontanea del feto podalico si riducono vieppiù sino a divenire trascurabili dopo la 37° settimana. […]”.
Aveva inoltre illustrato che “[…]Gli interventi per ottenere una versione cefalica del feto in presentazione podalica, dei quali si dispone di prove di efficacia, sono soprattutto le manovre esterne di rivolgimento presso il termine o a termine[…]” con una percentuale di successo che aveva descritto variabile tra il 30% e l'80% nelle diverse casistiche, specificando che la misura diversamente si atteggia nelle nullipare e nelle multipare, rispettivamente, al 40% e al 60%; aveva inoltre chiarito che “[…]A tutte le donne con gravidanza senza complicazioni e feto singolo in presentazione podalica deve essere offerta l'opzione della versione cefalica per manovre esterne a partire da 37 settimane, da effettuare con monitoraggio fetale continuo e disponibilità di sala operatoria, secondo le linee guida, non ancora codificate peraltro nel 2006[…]”. A tal proposito, come riportato nella CTU, si ritiene quantomeno accertato che fosse stato programmato un incontro per decidere delle manovre di rivolgimento esterno, una volta riscontrata la presentazione podalica alla 35esima settimana, per il giorno 23.12.2006, quando l'età gestazionale della paziente era di 35 settimane e 4 giorni;
pur constatata la carenza documentale in relazione a tale visita e se quindi, come riferito dalla
, tali manovre fossero state eseguite in quell'occasione Per_2
e si fossero rivelate infruttuose, l'apprezzamento deve, in ogni caso, concludersi, con riguardo a tale profilo, per l'insussistenza dell'an della responsabilità, essendo stato appurato che, in ogni caso, non fosse “[…]sostenibile un nesso di causalità tra il riferito tentato rivolgimento per manovre esterne
e l'esordio prematuro del travaglio di parto (occorso due giorni dopo) né risulta razionalmente prospettabile un nesso di causalità tra il tentativo di rivolgimento ed il successivo evento asfittico neonatale[…]”.
Oltre a quanto già detto circa l'asserito alto rischio che avrebbe connotato il parto in esame, la CTU aveva ritenuto destituita di fondamento la tesi, insistita in impugnazione, relativa alla necessità di ricovero, in ragione dei “[…]fattori clinico- anamnestici noti di aumentato rischio di parto prematuro[…]”, poiché aveva ritenuto che non fossero tali da supportare tale scelta alla data del 23.12.2006; si legge infatti nella consulenza che sarebbe stato ingiustificato “[…]il ricorso ad un ricovero ospedaliero avente mero scopo osservazionale, a fronte di un genericamente ipotizzabile esordio di travaglio prematuro, di fatto peraltro non prevedibile il giorno del tentato rivolgimento, anche alla luce di quanto riferito con precisione dalla sig.
(situazione soggettiva post-trattamento immodificata Per_2 rispetto a quella pre-trattamento) […]”, assumendo che, al di là delle valutazioni eminentemente tecniche, la circostanza che la paziente risiedesse solo ad un km di distanza dal nosocomio deponeva a favore della scelta di non optare per il ricovero. I consulenti avevano spiegato, infatti, che “[…]la decisione del dr. di non trattenere in ospedale la gestante non può Per_8 essere, con sereno giudizio formulato ex ante, oggetto di censura poichè, se è vero (a) che l'anamnesi ostetrica fosse positiva per un parto pretermine alla 26° settimana e (b) che l'obesità costituisca fattore di rischio di parto prematuro specie nella pluripara come la sig. è altrettanto vero (a) che le Per_2 manovre, eventualmente eseguite dal dr. non avessero Per_8 modificato lo stato anteriore utero-fetale, (b) che la gravidanza, poiché a 35 settimane e 2 giorni, fosse lontana dal termine, (c) che fosse evoluta sino ad allora senza complicanze (un ricovero della gestante alla 30° settimana aveva escluso una sospetta minaccia pre-termine) e (d) che la sig. abitasse a breve Per_2 distanza dall'ospedale (Km 1,1). Giova infine osservare che sino alla sera del 25\12\06 ossia per altri due giorni dopo le riferite, ma non dimostrate, manovre di rivolgimento esterne, la gravidanza avesse continuato a presentare evoluzione del tutto regolare ed asintomatica e che all'epoca mancassero ancora poco meno di due settimane alla 37° settimana di gestazione. Tutto ciò a significare che, pur in considerazione dei richiamati generici fattori di rischio di parto pretermine (anamnesi ed obesità), non sussistessero concrete infermità in atto della gravidanza che giustificassero una ospedalizzazione della gestante, le cui condizioni ostetriche erano alla data del 23\12\06 – ripetiamo - del tutto immodificate rispetto al periodo antecedente le manovre eseguite dal dr. , anche a volerne dare per certa la Per_8 effettuazione. […]”.
Pertanto, si ritengono infondati gli argomenti mossi con riguardo ad un'ospedalizzazione preventiva della paziente, facendo riferimento al ricovero in data 15.11.2006 e a quanto avvenuto in data 23.12.2006 in relazione all'infruttuoso tentativo di rivolgimento esterno del feto e al nuovo rinvio alla data del 28.12.2006 da cui l'appellante, tenuto conto dell'infruttuosa manovra di rivolgimento, della storia pregressa dei parti avuti dalla paziente e del rischio significativo di parto pretermine per la concorrenza dei fattori di rischio, traeva che sussistessero le condizioni per il ricovero preventivo della paziente.
-B) Diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'appellante, nella gravata sentenza il giudice riportava il contenuto della CTU, anche con riferimento alle valutazioni espresse in replica al difensore dell'odierno appellante, che, come visto, afferiscono anche al periodo precedente al parto;
deve dunque ritenersi che la sua cognizione si fosse estesa a tali profili inerenti la gestione della paziente in un momento antecedente al parto. Anche relativamente alle modalità di esecuzione del parto della e l'opportunità di eseguire un parto cesareo elettivo in Per_2 ragione delle specifiche condizioni cliniche della medesima, non può riscontrarsi alcun inadempimento, dal momento che era stato programmato un tentativo di rivolgimento esterno al fine di risolvere la problematica – dovendosi prescindere dalla questione se questo fosse stato poi effettivamente eseguito alla visita del
23.12.2006 – e, sul punto, il Collegio peritale aveva spiegato che una simile tecnica s'inserisce in una categoria di “interventi” che sono realizzati anche al fine di “[…]evitare il ricorso al taglio cesareo[…]”, dovendosi effettivamente considerare quest'ultima come un'opzione più invasiva, e, inoltre, aveva reputato ingiustificata una tale scelta in ragione dell'età gestazionale della che, all'epoca dei fatti, era di soli Per_2
35 settimane e 5 giorni. Venendo invece alla condotta dei sanitari nell'esecuzione del parto presso domicilio della paziente, si ritiene di dovere aderire alla ricostruzione dell'intervento del Servizio 118 operata dalla CTU, posto che essa è coerente con il “ CP_6
” depositato dalla stessa difesa dell'appellante con
[...]
l'allegato n. 10 alla memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c. che riportava la serrata scansione temporale della sera del 25.12.2006, indicando l'invio dell'automedica alle ore 23:46 e quello dell'ambulanza alle ore 23.47, quello della partenza, rispettivamente, alle 23.48 e alle 23.49 e quello dell'arrivo sul luogo, rispettivamente, alle ore 23.49 e 23.51 e la loro ripartenza alle 00.11 arrivando soltanto pochissimi minuti dopo in ospedale.
All'arrivo dei sanitari, il parto era già nella sua fase espulsiva tant'è che era riscontrata “la procidenza dei piedini fetali", sì che, infatti, la CTU aveva affermato, come riportato dall'appellante, “[…] La d.ssa dovette decidere: a) se CP_4 astenersi dall'eseguire manovre e condurre d'urgenza la sig.
in ospedale, benché la fase espulsiva del parto podalico Per_2 fosse già iniziata, oppure (b) se attivarsi in loco, anche se non specialista in ostetricia e ginecologia, al fine di agevolare nel più breve tempo possibile l'espletamento del parto. Optò per la seconda soluzione. Decisione saggia ed al tempo stesso eroica, atteso che il trasporto in ospedale non si sarebbe potuto effettuare in condizioni di sicurezza per il feto che già stava nascendo. […]”.
Le condotte adottate in una situazione così complessa quale quella in esame, di stretta urgenza e della quale ne era indifferibile il trattamento, non può essere ritenuta rimproverabile, tanto più ove si considerino le specificità del caso concreto e, in particolare, quanto messo in evidenza dal Collegio peritale relativamente alle complicazioni che possono derivare da un parto podalico e, in specie a quelle di“[…]natura asfittica che si verificano soprattutto al momento dell'impegno e della progressione della testa a causa della compressione del funicolo[…]”, per cui
“[…]quanto più rapido è l'espletamento del parto del feto in presentazione podalica, tanto più breve è l'inevitabile periodo di asfissia[…]”.
Ciò precisato deve dunque ritenersi che la scelta di eseguire il parto in loco nella maniera descritta dai CTU, posto che questo era già in corso debba essere ritenuta corretta ed adeguata anche in relazione alle specifiche complicanze che i parti podalici sono soliti dare, dovendosi ritenere che ogni condotta alternativa avrebbe comportato tempistiche diverse, meno ridotte, e conseguentemente condotto ad esiti deteriori. Più precisamente, in relazione a quanto materialmente era stato realizzato dal medico durante l'intervento, la CTU aveva accertato che “[…] La d.ssa giunse nell'abitazione della sig. CP_4
alle ore 23.49. La fece coricare sul pavimento e con Per_2 poche e non indaginose manovre di rotazione finalizzate a disimpegnare le anche e le spalle, con la collaborazione dell'infermiera che provvedeva a dilatare manualmente il più possibile il canale del parto, fece nascere il bimbo. Il parto si concluse alle ore 23.56 ossia nel volgere di circa cinque minuti dal momento in cui la d.ssa aveva iniziato ad assistere la CP_4 gestante, anche se la rottura delle membrane e la fase espulsiva del parto (procidenza dei piedini) già erano iniziate verso le ore
23.30. […]”
Ancora, era stata accertata “[…]La correttezza delle manovre manuali facilitative della fase espulsiva del parto (iniziata prima dell'arrivo dei soccorritori del 118), poste in essere dalla
d.ssa con l'aiuto della sua infermiera, è oggettivamente CP_4 dimostrata non solo dalla rapidità con cui si espletò il medesimo, ma anche dalla modesta e circoscritta entità delle lesioni di natura traumatica riscontrate al neonato in ospedale, in quanto solo ed esclusivamente sostanziate da edema della cute cervicale e dei segmenti viciniori. Insomma, il neonato non riportò fratture, neppure di clavicola (quest'ultima sospettata, ma non accertata), né tanto meno lesioni a carico di organi interni. […]”.
In replica alle asserzione della difesa dell'odierno appellante, il Collegio peritale – descritto il parto in esame come “[…]una emergenza assistenziale indifferibile sostanziata da un parto podalico, preso in carico durante la seconda fase (periodo espulsivo) del suo espletamento, con diametro bitrocanterico fetale probabilmente già impegnato almeno allo stretto osseo materno superiore-medio, dato che i piedi del feto erano evidenti oltre l'introito vulvare[…]” – aveva affermato recisamente che
“[…]L'elaborazione mentale della particolare condizione clinica, le manovre di posizionamento della paziente, l'assistenza al disimpegno del tronco, delle spalle e del polo cefalico fetali richiesero una tempistica complessiva di circa 5 minuti per l'espletamento del parto. A fronte d'una sì breve tempistica è da escludere l'intervento sia di eventi distocici meccanici
(sbarramento degli arti superiori o deflessione del polo cefalico), sia di eventi compressivi funicolari correlati (sic!) all'intervento del medico (ovvero non superiori a 5 minuti) che siano stati idonei a cagionare un quadro asfittico e che possano quindi fare ipotizzare, anche solo lontanamente, un nesso di causalità tra l'intervento della d.ssa e gli esiti della CP_4 sofferenza ipossica cerebrale, da cui è Persona_1 affetto. […]”.
Ciò basta a ritenere che non sussistessero profili di responsabilità per il trattamento prestato durante il parto, precisando la CTU, circa le manovre che, in tesi della difesa dell'appellante che “[…] Le manovre ostetriche di
[...]
e di , cui fa riferimento l'Avv. Costanzo, si Persona_9 Per_10 applicano al fine di agevolare il disimpegno del polo cefalico fetale durante l'assistenza al parto podalico in caso di deflessione del polo cefalico medesimo e quindi in caso di distocia meccanica. Non era questo il caso. […]”, spiegando che
“[…] Dagli atti emerge che il disimpegno della testa fetale sia risultato spontaneo e che non abbia necessitato di alcun intervento attivo, come è emerso indirettamente anche dalle dichiarazioni della stessa sig. La manovra di Per_2 Per_11 non si riferisce all'assistenza al parto podalico e non è quindi pertinente al caso in discussione […]”.
Inoltre, la lamentata carenza di notizie documentali relative al parto, del fatto che non fosse stata descritta la rottura delle membrane e i connotati del liquido amniotico, del cordone ombelicale e della placenta e neppure delle tempistiche del parto e delle manovre eseguite, così come quelle relative al quadro clinico della madre, l'anamnesi familiare e l'evoluzione della gravidanza, e alla storia clinica del neonato alla nascita, deve, verosimilmente, ricondursi al fatto che il parto era avvenuto al domicilio, senza alcuna preparazione ostetrica, in condizioni – quelle accertate in giudizio e appena viste – assai complicate e di severa urgenza.
Ciò si desume anche da quanto il Collegio peritale aveva osservato: “[…] La cartella clinica è indubbiamente sintetica e lacunosa. Vero è che non sia stato registrato l'indice di CP_2 ma altrettanto vero è che si fosse trattato d'un parto espletato a domicilio e che la d.ssa lo avesse quantificato, in epoca CP_4 successiva, in 9/10 ossia nella norma. Per la stessa ragione non si descrivono in cartella clinica i caratteri del liquido amniotico. Nessuna informazione al riguardo avrebbe potuto fornire neppure la d.ssa , essendo giunta nell'abitazione della CP_4 sig. quando già si era verificata la rottura delle Per_2 membrane e quindi quando la gestante aveva “perso le acque” che avevano infatti imbrattato il pavimento. Nulla risulta in cartella clinica del secondamento (caratteri della placenta e del funicolo), per essersi verificata tale fase in ambulanza. Alla luce di tali premesse, nulla contrasta con una situazione di neonato che godesse buona salute (colorito roseo e pianto valido), benché fossero in atto una lieve ipotonia (peraltro transitoria, già venuta meno al controllo clinico delle ore 16.00) e la richiamata ipotermia, […]”.
-C) Similmente, come affermato dai consulenti, non può ritenersi rimproverabile per le particolari condizioni in cui era avvenuto il parto che non fosse stato immediatamente calcolato l'indice di
APGAR, tale dispositivo medico “[…]si valuta ad 1 minuto e a 5 minuti dalla nascita. […]” ed “[…] è un indice che “si quantifica con punteggio da 0 a 2 attribuito a ciascuno dei seguenti parametri: colore della pelle, frequenza cardiaca, respirazione, tono muscolare e riflessi (risposta allo stimolo tattile) […]” e, sempre secondo quanto riportato nella consulenza, deve reputarsi normale se compreso tra 7 e 10.
Nella fattispecie in esame, tale indice era stato individuato, in un momento successivo, nella misura di 9/10 a un minuto dalla nascita e, quindi, non allarmante;
ciò assume un chiaro rilievo anche in relazione alle contestazioni dedotte con riguardo al trattamento del bambino appena nato e alla controversa questione relativa al suo colorito roseo ovvero cianotico, come tale rivelativo di una sofferenza respiratoria e della sua condizione asfittica.
Sul punto, la circostanza che fosse stato individuato l'indice di
APGAR nella misura sopra indicata – come osservato dalla stessa CTU – era coerente con la prospettazione del medico per cui il bambino, alla nascita, si sarebbe presentato di colorito roseo e avrebbe pianto nell'immediatezza, e ancora, con il rilievo per cui non risulta che il piccolo fosse stato sottoposto ad ossigenoterapia durante il tragitto verso l'ospedale.
Per il vero, a differenza di quanto sostenuto in impugnazione, avevano appurato i consulenti, per il momento dell'arrivo in P.S. che il bambino si trovasse in buone condizioni: “[…] Si registra in cartella clinica che nella circostanza il pianto fosse valido, benchè presentasse lieve ipotonia ed ipotermia con cianosi delle estremità inferiori ossia dei piedi. L'ipotermia, non quantificata (omissione censurabile) e la cianosi delle estremità inferiori
(non fu eseguita subito emogasanalisi o, quanto meno, una banale saturimetria: omissione, anch'essa, censurabile), era probabilmente da ricondurre ad un meccanismo di vasocostrizione periferica correlato ad esposizione alla fredda temperatura ambientale. E' indubbio infatti che il neonato, ancorchè adeguatamente coperto, non potesse non avere anche solo in modesta misura risentito della rigida temperatura invernale specie durante il trasferimento dalla abitazione all'ambulanza. […]”. Tale valutazione è ragionevole tenuto conto del contesto temporale in cui erano avvenuti i fatti di causa, accaduti attorno alla mezzanotte della notte di Natale, in pieno inverno, quando le temperature dovevano certamente ritenersi severe.
Deve, tuttavia, precisarsi che era stato parimenti accertato, per un verso, come fosse “[…]del tutto attesa una cianosi ossia una condizione asfittica alla nascita di feto podalico in ragione della già richiamata compressione esercitata sul cordone ombelicale, compressione prevedibile, non prevenibile, non evitabile, ma solo limitabile nel tempo, accelerando il più possibile l'espletamento del parto[…]” e che, peraltro, il medico intervenuto avesse “[…]tempestivamente somministrato ossigeno al neonato in mascherina e financo aspirato le vie respiratorie[…]”, ma anzi, veniva definita prudenziale dai consulenti la scelta
“[…]subito dopo il parto, procedere alla aspirazione di eventuali secrezioni mucose e alla somministrazione di O2-terapia, in considerazione della presumibile asfissia intra-partum insita un parto podalico in fase espulsiva, già in divenire prima ed anzi assai prima l'inizio delle procedure assistenziali. […]” Per la CTU era rimasto indimostrato che la bombola d'ossigeno non si trovasse nell'immediata disponibilità dei sanitari, al momento del parto, ma che fosse stata riportata successivamente, dopo la nascita, dall'ambulanza e, in ogni caso, questi avevano ritenuto che anche ammesso per tale circostanza un minimo ritardo,
“[…]anche avuto riguardo alle tempistiche che connotarono le varie fasi del parto, dal momento della rottura delle membrane a quelle in particolare della conclusione della fase espulsiva, l'eventuale ritardo di qualche minuto nella somministrazione dell'ossigeno (il tempo necessario per scendere in strada, prendere la bombola in ambulanza e risalire a piedi al 4° piano), sicuramente censurabile, non pare assumere soverchia o comunque dimostrata rilevanza concausale nel determinismo della patologia (paralisi cerebrale infantile) successivamente diagnosticata a …]”. Per_1
Si aggiunga, per completezza, che i consulenti, in risposta alle osservazione dell'Avv. Costanzo, avevano chiarito che l'apparenza cianotica del bambino non è sempre correlata ad una condizione di asfissia e che, per giunta, non possa dirsi “[…] inverosimile che il bimbo fosse cianotico alla nascita, come la gran parte dei neonati, e che non lo fosse più dopo un minuto. È insomma plausibile che la sig. abbia visto il bambino cianotico Per_2 alla nascita ed è parimenti plausibile che il medesimo abbia poi assunto rapidamente un colorito roseo, come hanno sostenuto la d.ssa e la sua infermiera e quindi che l'indice di APGAR CP_4 fosse o potesse essere pari a 9\10 a 1 minuto […]”. Si ritiene dunque che, pur non essendo emersa la prova di una condotta inadempiente imputabile all' le circostanze CP_1 evidenziate consentono di escludere, con sufficiente grado di probabilità, ogni rilevanza causale anche in relazione all'inadeguato trattamento del bambino, alla nascita, rispetto alla problematica subita dal bambino.
-D) Infine, quanto al trattamento del piccolo presso l'ospedale, anche con riguardo a tali critiche si ritengono inidonee ad attingere le statuizioni in sentenza e le valutazioni espresse dal Collegio peritale in CTU.
Come visto, va rammentato che, eccezion fatta per la questione dell'ipotonia lieve, transitoria, e dell'ipotermia, il piccolo non era in condizioni critiche all'arrivo in ospedale e tanto era stato descritto dai consulenti che, infatti, avevano ricondotto al suo buono stato di salute la scelta del ricovero presso il e CP_3 non presso la Patologia Neonatale.
Effettivamente, i consulenti avevano rilevato l'omissione di taluni accertamenti che avrebbero consentito un adeguato approfondimento diagnostico del bambino, fra i quali la valutazione oggettiva della temperatura corporea, una tempestiva emogasanalisi, l'ecografia transfontanellare e l'omesso monitoraggio ecografico transfontanellare post-dimissione.
Tuttavia, come correttamente riteneva il primo giudicante, tali omissioni sono privi di incidenza causale rispetto alle problematiche che il piccolo, gradualmente, aveva presentato nel corso degli anni e esitati nella “[…]paralisi cerebrale infantile in forma di diplegia spastica, obiettivamente riscontrata alla RMN dal reperto di leucomalacia periventricolare[…]”, atteso che, al momento in cui era stato trattato in ospedale, “[…]la ipossia del pretermine nato da parto podalico già aveva causato grave ed irreversibile danno alla sostanza bianca periventricolare[…]”. Invero, per quanto veniva accertato dai consulenti, la diplegia spastica era infatti riconducibile a due fattori che avevano concorso nel determinare tale complessa e dolorosa problematica e, cioè, “[…] (a) la prematurità (36° settimana) e quindi la particolare vulnerabilità della sostanza bianca soprattutto periventricolare (meno vascolarizzata) alla noxa ipossica e (b) la severità della noxa ipossica cagionata, durante la progressione podalica del feto nel canale del parto, da protratta compressione del funicolo ombelicale[…]”, mentre non era dimostrato il concorso di altri fattori, riconducibili alle condotte inosservanti dei sanitari intervenuti, che avessero potuto determinare la sofferenza ipossica encefalica o il suo aggravamento. Tanto basta a destituire di fondamento ogni asserzione formulata in relazione al condotte dei sanitari anche a seguito del parto. Conclusivamente, per tutto quanto osservato, deve escludersi la sussistenza dei presupposti perché possa essere affermato l'an della responsabilità dell' appellata, dovendosi ritenere CP_1 superfluo, nell'economia del presente giudizio, l'esame di ogni altra questione prospettata dalle parti in causa, anche in relazione al provvedimento di archiviazione che ha definito la parallela vicenda penale, e ogni approfondimento istruttorio ancora richiesto e insistito nel presente grado di giudizio.
-E) Le spese debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza, come da dispositivo.
- Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna alla rifusione a favore Parte_1 dell' delle Controparte_1 spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in €6.079,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Così deciso in Bologna il giorno 11/11/25
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1372/2023 R.G., trattenuta in decisione il 29.5.2025 e promossa
DA: rappresentato e difeso dall'Avv. Costanzo Parte_1
LI ed elett.te dom.to presso il Suo Studio in Frattamaggiore
(NA). Appellante CONTRO rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Mazza Francesca ed elett.te dom.ta presso il Suo
Studio in . CP_1
Appellata avverso la sentenza n. 760/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata il 26.6.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note conclusionali
Motivi
-In primo grado, in proprio e in qualità di Parte_1 genitore di quali eredi di Persona_1 Persona_2 conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia l'
[...]
esponendo che la sua Controparte_1 Per_2 moglie, affetta da obesità, con una pregressa appendicectomia ed episodi di flebite, stava portando avanti la sesta gravidanza, precisando che tre delle precedenti gravidanze avevano dato luogo a parti spontanei – fra queste, uno pretermine alla 26esima settimana di età gestazionale con presentazione podalica – e due ad aborti spontanei, per cause non precisate, nel primo trimestre di gravidanza. Deduceva che la si era sottoposta regolarmente a visite Per_2 specialistiche periodiche ed accertamenti ematochimici ed infettivologici che avevano evidenziato, fra i diversi dati clinici, una pregressa infezione da epatite virale di tipo B e recettività per l'infezione da toxoplasmosi.
Ripercorsa la complessa vicenda clinica, deduceva che il figlio era nato con un grave danno riportando una diplegia Per_1 spastico in quadro di paralisi cerebrale infantile con ritardo psicomotorio e dislessia, e sosteneva che ciò era dovuto alle inadeguate cure ricevute prima del parto, durante il parto che era avvenuto, in data 25.12.2006, d'urgenza presso la propria abitazione e dopo, a seguito del ricovero presso l'Ospedale di
. CP_1
Pertanto, concludeva perché fosse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della struttura convenuta per i danni sofferti in proprio e quali genitori del minore, nonché da parte di quest'ultimo e dell'attore medesimo, quali eredi, chiedendo che, per l'effetto, fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal minore medesimo per la vita vissuta e da vivere, e dai genitori in conseguenza di quanto accaduto al figlio, nella misura da determinarsi secondo equità ai sensi degli artt. 2056 e 1223 c.c.
-Si costituiva in giudizio nel precedente grado l'
[...] contestando la domanda attorea Controparte_1 poiché infondata, richiamando quanto appurato dalla consulenza resa nell'accertamento tecnico preventivo collegiale di cui all'art. 696bis c.p.c. e sostenendo che, quindi, la grave problematica riportata dal bambino non fosse riconducibile alla condotta dei sanitari.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria poiché, ritenuto di aderire alle valutazioni prospettate nella CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, reputava non sussistente la dedotta colpa medica.
-Avverso tale decisione, proponeva appello Parte_1 formulando, in un'unica articolata doglianza, le critiche seguenti.
Contestava l'appellante la decisione del giudice poiché fondata sulla consulenza resa in sede di accertamento tecnico-preventivo che reputava viziata per errori metodologici e diversi errori valutativi, e da vizi e incongruenze tecniche e scientifiche;
riteneva che si trattasse di un elaborato “[…] atecnico, contraddittorio, incompleto, assiomatico ed assolutamente non motivato […]” e ne domandava la rinnovazione. Sosteneva, tra i diversi argomenti difensivi, che le osservazioni dei consulenti non fossero coerenti con la letteratura scientifica e che fossero “anche fuorvianti e ingannevoli”, che tenessero conto delle dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria solo da parte del medico intervenuto e non anche quelle della e Per_2 del padre.
Richiamava la documentazione depositata nel precedente grado e la consulenza di parte redatta dal Prof. e dal Persona_3
Dott. . Persona_4
Deduceva che il quadro clinico del minore fosse conseguente alla paralisi cerebrale infantile;
che al compimento del secondo mese circa, fosse stato riscontrato nel bambino uno stato di ipertonia e, iniziato ad un percorso diagnostico, era stato accertato un
“[…]quadro di diplegia spastica compatibile con paralisi cerebrale infantile da esiti di sofferenza perinatale in late preterm[…]” e che, osservandosi il principio di preponderanza dell'evidenza, emergeva la relazione causale del quadro clinico del bambino con un evento ipossico intrapartum, non riscontrato dai sanitari del
118 né, successivamente, dai neonatologi, sostenendo vi fossero state gravi criticità e mancanze nell'operato dei medici della struttura sanitaria relativamente a tutte le fasi in cui si erano svolti i fatti di causa.
In relazione all'assistenza ostetrica resa nel periodo della gravidanza, censurava la sentenza di primo grado laddove il giudice non aveva tenuto conto delle osservazioni già formulate, rammentando alcuni dati anamnestici – quali le 5 precedenti gravidanze (due aborti per cause non meglio precisate durante il primo trimestre), 3 parti spontanei precipitosi (di questi uno pretermine podalico alla 26esima settimana gestazionale), e l'obesità – e alcuni dati clinici come il ricovero in data 15.11.2006 presso l'Unità Ospedaliera di Ostetricia e Ginecologia alla 30esima settimana circa e quello per cui, in data 23.12.2006, era stato eseguito un tentativo infruttuoso di rivolgimento esterno con il nuovo rinvio al 28.12.2006 e il suggerimento che, in caso di contrazioni uterine, occorreva chiamare il 118. Evidenziava la condizione abitativa della paziente che viveva al quarto piano senza ascensore e la circostanza che i fatti erano avvenuti durante il periodo di Natale. Sosteneva vi fossero i presupposti per un ricovero preventivo della paziente alla data del 23.12.2006 per il significativo rischio di un parto pretermine, per l'infruttuosa manovra di rivolgimento esterno e per i parti precedenti. Argomentava sull'alto rischio di parto pretermine in relazione a taluni fattori di rischio;
questi ultimi, secondo l'appellante, non erano stati adeguatamente valutati dalla CTU e, in particolare, l'obesità, la presentazione podalica associata ad un rischio fetale più importante, la minaccia di un parto pretermine alla 30esima settimana circa, tre precedenti parti precipitosi, un precedente parto precipitoso alla 26esima settimana. Asseriva, inoltre, che ciò che aveva un contributo aggravando l'esito neonatale erano state le modalità del parto, sull'assunto che, nel caso di feto in presentazione podalica, fosse pratica consolidata optare per un taglio cesareo elettivo, richiamando le linee guida in materia. Per ciò che riguarda l'assistenza ostetrica e neonatologica resa dai sanitari del 118 al domicilio della paziente, l'appellante, argomentando per una diversa realtà dei fatti, censurava la sentenza laddove il giudice, sulla scorta delle valutazioni della
CTU, riteneva che l'automedica fosse giunta 3 minuti dopo la telefonata e che il parto fosse stato eseguito in 5 minuti, senza errore, anche in ragione della vicinanza dell'abitazione della paziente alla struttura ospedaliera.
Ricostruita la scansione temporale e riportato il contenuto della CTU sul punto, l'appellante asseriva che, contrariamente a questa e all'accertamento del giudice di prime cure, sussistesse la condotta colposa del personale sanitario del 118, poiché, in particolare, il medico intervenuto, pur decidendosi per operare il parto presso il domicilio, non aveva rispettato talune prescrizioni disciplinate nelle linee guida e nei protocolli in materia.
Con più specifico riferimento alle indicazioni previste dal corso denominato “O.N.E. (Obstetric and Neonatal Emergency)” indetto dalla Regione Emilia-Romagna per gli operatori sanitari 118, descriveva le manovre che avrebbero dovute essere espletate e che, nel caso in esame, non erano state rispettate.
L'appellante sosteneva che, nella fattispecie, in contrasto con quanto emergeva dalla CTU, era invece emerso che “[…]a) non vi sono notizie documentali inerenti gli eventi verificatisi durante il parto;
b) non è descritta la rottura delle membrane e il colore del liquido amniotico;
c) non sono state descritte le caratteristiche del cordone ombelicale e della placenta;
d) non sono stati descritti, neppure successivamente, i tempi del parto, né sono state descritte particolari manovre eventualmente poste in essere dalla dottoressa intervenuta sul posto. […]”.
Riteneva, dunque, che il parto fosse stato eseguito con modalità inosservante delle prescrizioni che allegava in impugnazione e che ciò confermasse la condotta colposa del personale sanitario intervenuto al domicilio. Formulate ulteriori critiche alla CTU e ulteriori difese, le doglianze dell'appellante evidenziavano anche l'omissione relativa al calcolo del cd. indice di ad un minuto dalla nascita e a CP_2 cinque minuti, che avrebbe impedito di conoscere le criticità del bambino alla nascita, dovendosi presumere, in tesi, che questo fosse nato asfittico;
ciò sarebbe stato confermato dal fatto che, con la visita presso il P.S., pur rimasti ignoti alcuni dati, era stata accertata la cianosi alle estremità inferiori del bambino e che il giorno successivo, al mattino, aveva presentato segni traumatici come l'edema del collo e dei tessuti circostanti associati a lieve ipotonia, oltre alla sospetta rottura della clavicola;
ancora, segnalava che il bambino era apparso di colorito violaceo alla nascita, ipotonico, non aveva pianto immediatamente e l'ossigeno necessario era stato lasciato nell'automedica. Sosteneva ancora la necessaria rinnovazione delle indagini peritali. Per quanto concerne le cure prestate alla madre e al neonato presso l'Ospedale Santa Maria Nuova di CP_1
l'appellante, anche con riguardo a questa terza fase, sosteneva ancora l'errore del giudice. In particolare, se con riferimento alla madre, ripercorsa rapidamente parte della vicenda clinica, riteneva che non potesse contestarsi alcunché in relazione alle cure prestate, con riguardo invece al figlio, formulava alcune doglianze fra cui deduceva il fatto che dalla Centrale operativa 118 risultava che fosse arrivato in ospedale alle 00.14, mentre dalla scheda infermieristica si evinceva l'arrivo alle ore 00.45; che fosse stato visitato solo alle 00.47 con un'assistenza tardiva;
e allegava talune omissioni relative al mancato rilievo della temperatura corporea, che erano stati riscontrati l'edema del collo e dei tessuti circostanti e l'ipotonia, ma che non erano stati più segnalati alle ore 16.00 dello stesso giorno;
che nella cartella clinica non vi era alcun riscontro dell'assistenza ricevuta e/o riferimenti morfologici del cordone ombelicale, della placenta e del liquido amniotico, della necessità di ossigenoterapia e anche dell'indice di che era rimasto CP_2 ricoverato per soli 2 giorni presso il e non presso la CP_3
Patologia neonatale e che fosse stato dimesso precocemente.
Asseriva fossero mancati taluni accertamenti da parte dei medici, tra cui evidenziava “[…]il semplice monitoraggio del peso, della temperatura, dell'ittero, della calcemia che in un prematuro assumono una valenza differente rispetto al neonato a termine, e ciò nonostante il neonato presentasse iperbilirubinemia in 3a giornata, non più valutata nel seguito. […]” e, ancora, “[…]il caso del piccolo avrebbe dovuto indurre una maggiore Per_1 osservazione in ospedale, l'esecuzione di una ecografia cerebrale e la valutazione del pH, esame certamente utile in un contesto come quello presentatosi nel caso di specie. […]”. Contestava inoltre la grave carenza della documentazione medica che non poteva essere giustificata neppure alla luce della singolare situazione di urgenza del parto in esame;
secondo l'appellante, la documentazione era carente e mancavano riscontri su dati clinici di rilevante importanza.
Criticava altresì la sentenza laddove il primo giudice rilevava che i consulenti dell'attore non avessero formulato osservazioni alla CTU, sostenendo che, di fatto, avessero aderito alle sue conclusioni, e che invece fossero state mosse censure da parte del difensore;
sul punto, in buona sostanza, tra le diverse argomentazioni, sosteneva che le osservazioni formulate trovassero fondamento nelle osservazioni dei consulenti di parte, il Dott.
e il Dott. , argomentando che le critiche da Per_3 Per_4 parte di questi ultimi vi fossero state e fossero state inviate a mezzo della difesa medesima.
Deduceva inoltre che il Collegio peritale della CTU non avesse adeguatamente risposto alle osservazioni formulate, che si sarebbero limitati ad utilizzare espressioni irrispettose e offensive, con valutazioni inappropriate rispetto all'oggetto della controversia.
Deduceva che la consulenza di parte, le note critiche alla bozza fossero state confermate nei loro contenuti nel parere pro veritate che la difesa allegava di depositare;
sosteneva che da quest'ultimo così come dalla documentazione medica si evincesse la carenza dell'elaborato peritale. Censurava ancora la sentenza laddove il giudice riteneva che le conclusioni cui era pervenuto fossero coerenti con gli esiti del procedimento penale parallelo per lesioni poiché il GUP, aderendo alla richiesta del P.M., aveva archiviato il procedimento.
Censurava altresì la sentenza laddove il primo giudice riteneva di non accogliere le richieste prove testimoniali di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., insistendo, oltre alla richiesta di rinnovazione della CTU, anche per l'interrogatorio formale e/o libero al medesimo e per la prova testimoniale diretta Parte_1 sempre riferendosi alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n.2
c.p.c.
-Si costituiva l' Controparte_1 che, preliminarmente, riproponeva l'eccezione ex art. 346 c.p.c. di prescrizione della domanda attorea e formulava le sue difese contestando, in fatto e in diritto, l'appello di controparte. Concludeva, infatti, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza di primo grado e, in via gradatamente principale, domandava di accertare e dichiarare che le domande spiegate dal fossero infondate e Parte_1 indimostrate, oltreché nulle e inammissibili, e comunque, in tutto o in parte, prescritte e, per l'effetto che fossero rigettate tutte le richieste;
in via subordinata, di dichiarare la medesima eventualmente tenuta al risarcimento dei danni per le sole conseguenze pregiudizievoli, direttamente ed immediatamente rapportabili, sul piano causale, alla condotta dei sanitari.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Pur nella complessa analiticità degli spunti critici avanzati dall'appellante nell'articolato impugnatorio, non sono emersi motivi, adeguatamente supportati da elementi dimostrativi, tali da infirmare la rilevanza probatoria della consulenza resa nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo dal Collegio peritale composto del Dott. Persona_5 specialista medico-legale, e del Dott. Persona_6 specialista in Ostetricia e Ginecologia, che risulta ben motivata, congruamente diffusa sugli argomenti tecnici oggetto dei quesiti loro formulati, e opportunamente supportata, nei diversi apprezzamenti, da studi e risultanze tratte dalla letteratura scientifica, dovendosi ritenere infondate le asserzioni con cui l'appellante deduceva che l'elaborato fosse “[…]atecnico, contraddittorio, incompleto, assiomatico ed assolutamente non motivato[…]”.
A dispetto di quanto sostenuto dalla difesa appellante, la CTU era stata resa in esito ad un compiuto esame, per la posizione della
, oltreché della documentazione sanitaria, anche delle Per_2 informazioni rese all'Autorità giudiziaria della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia sia da parte della Dott. medico che era intervenuto per Controparte_4
l'assistenza nel parto al domicilio e dalla Controparte_5 infermiera che con la prima aveva collaborato per l'intervento al domicilio, anche a quelle rese da padre della Persona_7 paziente, che aveva presenziato al parto. L'appellante argomentava in ordine alla ricorrenza di “[…] rilevanti errori metodologici e valutativi, sotto diversi profili, nonché gravi vizi ed incongruenze tecnico-scientifiche che lo rendono del tutto inutilizzabile e che giustificano la ripetizione delle indagini peritali […]”, richiamando anche le valutazioni contenute nella consulenza di parte che, differentemente da quelle espresse nella CTU, assurgono a mere allegazioni a contenuto tecnico-difensivo. Invero, la consulenza resa nell'ambito di un accertamento tecnico preventivo, ritualmente prodotta nel presente giudizio, concorre a formare il compendio probatorio e, sottoposta al contraddittorio tra le parti, è tale, raffrontata con le ulteriori evidenze probatorie, da potere fondare il ragionamento del primo giudice.
Peraltro, risulta irrilevante, ai fini del decidere, quanto argomentato dalla difesa dell'appellante circa il rilievo del primo giudicante per cui, sebbene la difesa del avesse Parte_1 formulato le sue osservazioni, nulla aveva invece replicato, sulla bozza dell'elaborato, il consulente di parte dell'odierno appellante, argomentando che le osservazioni dal medesimo traessero fondamento negli apprezzamenti medico-scientifici dei propri consulenti di parte, trattandosi in ogni caso di contestazioni a contenuto difensivo, ancorché a contenuto tecnico, sia che provengano dal consulente di parte che dal difensore. Queste sono state opportunamente valutate dal Collegio peritale nel pieno rispetto del contraddittorio.
Dunque, è ragionevole la decisione del giudice di prime cure di fondare il suo convincimento sulle ragionevoli valutazioni in essa contenute.
Le critiche mosse alla CTU risultano, per un verso, assai generiche laddove non specificavano l'errore metodologico che, in tesi, avrebbe viziato il procedimento valutativo del Collegio peritale e, per altro verso, circa gli asseriti errori valutativi in cui erano incorsi sul piano tecnico-scientifico, sono infondate per quanto di seguito si espone, limitatamente a ciò che è oggetto di specifica critica in impugnazione.
Occorre sin da subito rilevare, per sgomberare il campo dalle censure che attengono alla mancata valutazione di taluni fattori clinici, che il Collegio peritale aveva valutato adeguatamente il quadro soggettivo e la storia clinica della paziente che, all'età di 34 anni, affetta da obesità, dopo aver condotto 5 gravidanze di cui “[…]due aborti spontanei nel primo trimestre, due gravidanze esitate in parto vaginale eutocico alla 38° settimana con IUGR (ritardo crescita endouterina: g. 2700 e g. 2800) di modesta entità ed un parto prematuro alla 26° settimana[…]”, si trovava a svolgere la sua sesta gravidanza. Si aggiunga che, in espressa replica alle osservazioni che sul punto provenivano dall'Avv. Costanzo, la CTU aveva affermato che:
“[…] L'enfatizzazione ripetuta, rispetto al rischio di parto prematuro sulla base dell'anamnesi ostetrica della paziente, non è per nulla condivisibile. Dai dati clinico-anamnestici disponibili risultano infatti due aborti spontanei del primo trimestre, una rottura prematura delle membrane alla 26° settimana esitata in parto prematuro e due parti eutocici a termine, entrambi avvenuti alla 38° settimana, con peso neonatale nella norma. Nella storia ostetrica della paziente è dunque segnalata soltanto una rottura prematura delle membrane alla 26° settimana (che di per sé peraltro non equipara un parto prematuro), inidonea a giustificare le ridondanti affermazioni dell'avv. Costanzo a sostegno d'un maggior rischio di parto prematuro nel caso in discussione. […]”.
Per quanto concerne la presentazione podalica del feto, la CTU aveva tenuto conto dell'accesso presso l'ambulatorio ostetrico del
14.11.2006 dell'Ospedale di per “[…]contrattilità CP_1 uterina, possibile espressione di minaccia di parto pretermine[…]” e della circostanza che la paziente era rimasta ricoverata nel periodo dal 15.11.2006 al 17.11.2006 presso la divisione ostetrica per eseguire taluni accertamenti e, con riferimento a tale occasione, in essa veniva rilevato che“[…]i parametri materno- fetali risultavano nella norma;
assente attività contrattile, collo raccorciato e chiuso, ma feto in presentazione podalica[…]”
e, ciò nonostante, aveva valutato “regolare” il decorso del percorso di gravidanza. Spiegato che, nella situazione in cui il feto si trova in posizione podalica, “[…]l'adattamento dell'ovoide fetale alla cavità uterina è anormale poichè la testa fetale si trova in alto ed il podice (natiche ed arti inferiori) in basso, essendo mantenuta la normale situazione longitudinale[…]”, la CTU aveva precisato altresì che “[…]Le indagini ultrasonografiche hanno dimostrato che è tanto più frequente la posizione podalica del feto quanto più lontana è la data presunta del parto: dal 33% dei casi fra le 21 e le 24 settimane di gestazione, al 9% fra le 33 e le 36 settimane. Col progredire delle settimane le probabilità di versione spontanea del feto podalico si riducono vieppiù sino a divenire trascurabili dopo la 37° settimana. […]”.
Aveva inoltre illustrato che “[…]Gli interventi per ottenere una versione cefalica del feto in presentazione podalica, dei quali si dispone di prove di efficacia, sono soprattutto le manovre esterne di rivolgimento presso il termine o a termine[…]” con una percentuale di successo che aveva descritto variabile tra il 30% e l'80% nelle diverse casistiche, specificando che la misura diversamente si atteggia nelle nullipare e nelle multipare, rispettivamente, al 40% e al 60%; aveva inoltre chiarito che “[…]A tutte le donne con gravidanza senza complicazioni e feto singolo in presentazione podalica deve essere offerta l'opzione della versione cefalica per manovre esterne a partire da 37 settimane, da effettuare con monitoraggio fetale continuo e disponibilità di sala operatoria, secondo le linee guida, non ancora codificate peraltro nel 2006[…]”. A tal proposito, come riportato nella CTU, si ritiene quantomeno accertato che fosse stato programmato un incontro per decidere delle manovre di rivolgimento esterno, una volta riscontrata la presentazione podalica alla 35esima settimana, per il giorno 23.12.2006, quando l'età gestazionale della paziente era di 35 settimane e 4 giorni;
pur constatata la carenza documentale in relazione a tale visita e se quindi, come riferito dalla
, tali manovre fossero state eseguite in quell'occasione Per_2
e si fossero rivelate infruttuose, l'apprezzamento deve, in ogni caso, concludersi, con riguardo a tale profilo, per l'insussistenza dell'an della responsabilità, essendo stato appurato che, in ogni caso, non fosse “[…]sostenibile un nesso di causalità tra il riferito tentato rivolgimento per manovre esterne
e l'esordio prematuro del travaglio di parto (occorso due giorni dopo) né risulta razionalmente prospettabile un nesso di causalità tra il tentativo di rivolgimento ed il successivo evento asfittico neonatale[…]”.
Oltre a quanto già detto circa l'asserito alto rischio che avrebbe connotato il parto in esame, la CTU aveva ritenuto destituita di fondamento la tesi, insistita in impugnazione, relativa alla necessità di ricovero, in ragione dei “[…]fattori clinico- anamnestici noti di aumentato rischio di parto prematuro[…]”, poiché aveva ritenuto che non fossero tali da supportare tale scelta alla data del 23.12.2006; si legge infatti nella consulenza che sarebbe stato ingiustificato “[…]il ricorso ad un ricovero ospedaliero avente mero scopo osservazionale, a fronte di un genericamente ipotizzabile esordio di travaglio prematuro, di fatto peraltro non prevedibile il giorno del tentato rivolgimento, anche alla luce di quanto riferito con precisione dalla sig.
(situazione soggettiva post-trattamento immodificata Per_2 rispetto a quella pre-trattamento) […]”, assumendo che, al di là delle valutazioni eminentemente tecniche, la circostanza che la paziente risiedesse solo ad un km di distanza dal nosocomio deponeva a favore della scelta di non optare per il ricovero. I consulenti avevano spiegato, infatti, che “[…]la decisione del dr. di non trattenere in ospedale la gestante non può Per_8 essere, con sereno giudizio formulato ex ante, oggetto di censura poichè, se è vero (a) che l'anamnesi ostetrica fosse positiva per un parto pretermine alla 26° settimana e (b) che l'obesità costituisca fattore di rischio di parto prematuro specie nella pluripara come la sig. è altrettanto vero (a) che le Per_2 manovre, eventualmente eseguite dal dr. non avessero Per_8 modificato lo stato anteriore utero-fetale, (b) che la gravidanza, poiché a 35 settimane e 2 giorni, fosse lontana dal termine, (c) che fosse evoluta sino ad allora senza complicanze (un ricovero della gestante alla 30° settimana aveva escluso una sospetta minaccia pre-termine) e (d) che la sig. abitasse a breve Per_2 distanza dall'ospedale (Km 1,1). Giova infine osservare che sino alla sera del 25\12\06 ossia per altri due giorni dopo le riferite, ma non dimostrate, manovre di rivolgimento esterne, la gravidanza avesse continuato a presentare evoluzione del tutto regolare ed asintomatica e che all'epoca mancassero ancora poco meno di due settimane alla 37° settimana di gestazione. Tutto ciò a significare che, pur in considerazione dei richiamati generici fattori di rischio di parto pretermine (anamnesi ed obesità), non sussistessero concrete infermità in atto della gravidanza che giustificassero una ospedalizzazione della gestante, le cui condizioni ostetriche erano alla data del 23\12\06 – ripetiamo - del tutto immodificate rispetto al periodo antecedente le manovre eseguite dal dr. , anche a volerne dare per certa la Per_8 effettuazione. […]”.
Pertanto, si ritengono infondati gli argomenti mossi con riguardo ad un'ospedalizzazione preventiva della paziente, facendo riferimento al ricovero in data 15.11.2006 e a quanto avvenuto in data 23.12.2006 in relazione all'infruttuoso tentativo di rivolgimento esterno del feto e al nuovo rinvio alla data del 28.12.2006 da cui l'appellante, tenuto conto dell'infruttuosa manovra di rivolgimento, della storia pregressa dei parti avuti dalla paziente e del rischio significativo di parto pretermine per la concorrenza dei fattori di rischio, traeva che sussistessero le condizioni per il ricovero preventivo della paziente.
-B) Diversamente da quanto asserito dalla difesa dell'appellante, nella gravata sentenza il giudice riportava il contenuto della CTU, anche con riferimento alle valutazioni espresse in replica al difensore dell'odierno appellante, che, come visto, afferiscono anche al periodo precedente al parto;
deve dunque ritenersi che la sua cognizione si fosse estesa a tali profili inerenti la gestione della paziente in un momento antecedente al parto. Anche relativamente alle modalità di esecuzione del parto della e l'opportunità di eseguire un parto cesareo elettivo in Per_2 ragione delle specifiche condizioni cliniche della medesima, non può riscontrarsi alcun inadempimento, dal momento che era stato programmato un tentativo di rivolgimento esterno al fine di risolvere la problematica – dovendosi prescindere dalla questione se questo fosse stato poi effettivamente eseguito alla visita del
23.12.2006 – e, sul punto, il Collegio peritale aveva spiegato che una simile tecnica s'inserisce in una categoria di “interventi” che sono realizzati anche al fine di “[…]evitare il ricorso al taglio cesareo[…]”, dovendosi effettivamente considerare quest'ultima come un'opzione più invasiva, e, inoltre, aveva reputato ingiustificata una tale scelta in ragione dell'età gestazionale della che, all'epoca dei fatti, era di soli Per_2
35 settimane e 5 giorni. Venendo invece alla condotta dei sanitari nell'esecuzione del parto presso domicilio della paziente, si ritiene di dovere aderire alla ricostruzione dell'intervento del Servizio 118 operata dalla CTU, posto che essa è coerente con il “ CP_6
” depositato dalla stessa difesa dell'appellante con
[...]
l'allegato n. 10 alla memoria di cui al primo termine dell'art. 183 co. 6 c.p.c. che riportava la serrata scansione temporale della sera del 25.12.2006, indicando l'invio dell'automedica alle ore 23:46 e quello dell'ambulanza alle ore 23.47, quello della partenza, rispettivamente, alle 23.48 e alle 23.49 e quello dell'arrivo sul luogo, rispettivamente, alle ore 23.49 e 23.51 e la loro ripartenza alle 00.11 arrivando soltanto pochissimi minuti dopo in ospedale.
All'arrivo dei sanitari, il parto era già nella sua fase espulsiva tant'è che era riscontrata “la procidenza dei piedini fetali", sì che, infatti, la CTU aveva affermato, come riportato dall'appellante, “[…] La d.ssa dovette decidere: a) se CP_4 astenersi dall'eseguire manovre e condurre d'urgenza la sig.
in ospedale, benché la fase espulsiva del parto podalico Per_2 fosse già iniziata, oppure (b) se attivarsi in loco, anche se non specialista in ostetricia e ginecologia, al fine di agevolare nel più breve tempo possibile l'espletamento del parto. Optò per la seconda soluzione. Decisione saggia ed al tempo stesso eroica, atteso che il trasporto in ospedale non si sarebbe potuto effettuare in condizioni di sicurezza per il feto che già stava nascendo. […]”.
Le condotte adottate in una situazione così complessa quale quella in esame, di stretta urgenza e della quale ne era indifferibile il trattamento, non può essere ritenuta rimproverabile, tanto più ove si considerino le specificità del caso concreto e, in particolare, quanto messo in evidenza dal Collegio peritale relativamente alle complicazioni che possono derivare da un parto podalico e, in specie a quelle di“[…]natura asfittica che si verificano soprattutto al momento dell'impegno e della progressione della testa a causa della compressione del funicolo[…]”, per cui
“[…]quanto più rapido è l'espletamento del parto del feto in presentazione podalica, tanto più breve è l'inevitabile periodo di asfissia[…]”.
Ciò precisato deve dunque ritenersi che la scelta di eseguire il parto in loco nella maniera descritta dai CTU, posto che questo era già in corso debba essere ritenuta corretta ed adeguata anche in relazione alle specifiche complicanze che i parti podalici sono soliti dare, dovendosi ritenere che ogni condotta alternativa avrebbe comportato tempistiche diverse, meno ridotte, e conseguentemente condotto ad esiti deteriori. Più precisamente, in relazione a quanto materialmente era stato realizzato dal medico durante l'intervento, la CTU aveva accertato che “[…] La d.ssa giunse nell'abitazione della sig. CP_4
alle ore 23.49. La fece coricare sul pavimento e con Per_2 poche e non indaginose manovre di rotazione finalizzate a disimpegnare le anche e le spalle, con la collaborazione dell'infermiera che provvedeva a dilatare manualmente il più possibile il canale del parto, fece nascere il bimbo. Il parto si concluse alle ore 23.56 ossia nel volgere di circa cinque minuti dal momento in cui la d.ssa aveva iniziato ad assistere la CP_4 gestante, anche se la rottura delle membrane e la fase espulsiva del parto (procidenza dei piedini) già erano iniziate verso le ore
23.30. […]”
Ancora, era stata accertata “[…]La correttezza delle manovre manuali facilitative della fase espulsiva del parto (iniziata prima dell'arrivo dei soccorritori del 118), poste in essere dalla
d.ssa con l'aiuto della sua infermiera, è oggettivamente CP_4 dimostrata non solo dalla rapidità con cui si espletò il medesimo, ma anche dalla modesta e circoscritta entità delle lesioni di natura traumatica riscontrate al neonato in ospedale, in quanto solo ed esclusivamente sostanziate da edema della cute cervicale e dei segmenti viciniori. Insomma, il neonato non riportò fratture, neppure di clavicola (quest'ultima sospettata, ma non accertata), né tanto meno lesioni a carico di organi interni. […]”.
In replica alle asserzione della difesa dell'odierno appellante, il Collegio peritale – descritto il parto in esame come “[…]una emergenza assistenziale indifferibile sostanziata da un parto podalico, preso in carico durante la seconda fase (periodo espulsivo) del suo espletamento, con diametro bitrocanterico fetale probabilmente già impegnato almeno allo stretto osseo materno superiore-medio, dato che i piedi del feto erano evidenti oltre l'introito vulvare[…]” – aveva affermato recisamente che
“[…]L'elaborazione mentale della particolare condizione clinica, le manovre di posizionamento della paziente, l'assistenza al disimpegno del tronco, delle spalle e del polo cefalico fetali richiesero una tempistica complessiva di circa 5 minuti per l'espletamento del parto. A fronte d'una sì breve tempistica è da escludere l'intervento sia di eventi distocici meccanici
(sbarramento degli arti superiori o deflessione del polo cefalico), sia di eventi compressivi funicolari correlati (sic!) all'intervento del medico (ovvero non superiori a 5 minuti) che siano stati idonei a cagionare un quadro asfittico e che possano quindi fare ipotizzare, anche solo lontanamente, un nesso di causalità tra l'intervento della d.ssa e gli esiti della CP_4 sofferenza ipossica cerebrale, da cui è Persona_1 affetto. […]”.
Ciò basta a ritenere che non sussistessero profili di responsabilità per il trattamento prestato durante il parto, precisando la CTU, circa le manovre che, in tesi della difesa dell'appellante che “[…] Le manovre ostetriche di
[...]
e di , cui fa riferimento l'Avv. Costanzo, si Persona_9 Per_10 applicano al fine di agevolare il disimpegno del polo cefalico fetale durante l'assistenza al parto podalico in caso di deflessione del polo cefalico medesimo e quindi in caso di distocia meccanica. Non era questo il caso. […]”, spiegando che
“[…] Dagli atti emerge che il disimpegno della testa fetale sia risultato spontaneo e che non abbia necessitato di alcun intervento attivo, come è emerso indirettamente anche dalle dichiarazioni della stessa sig. La manovra di Per_2 Per_11 non si riferisce all'assistenza al parto podalico e non è quindi pertinente al caso in discussione […]”.
Inoltre, la lamentata carenza di notizie documentali relative al parto, del fatto che non fosse stata descritta la rottura delle membrane e i connotati del liquido amniotico, del cordone ombelicale e della placenta e neppure delle tempistiche del parto e delle manovre eseguite, così come quelle relative al quadro clinico della madre, l'anamnesi familiare e l'evoluzione della gravidanza, e alla storia clinica del neonato alla nascita, deve, verosimilmente, ricondursi al fatto che il parto era avvenuto al domicilio, senza alcuna preparazione ostetrica, in condizioni – quelle accertate in giudizio e appena viste – assai complicate e di severa urgenza.
Ciò si desume anche da quanto il Collegio peritale aveva osservato: “[…] La cartella clinica è indubbiamente sintetica e lacunosa. Vero è che non sia stato registrato l'indice di CP_2 ma altrettanto vero è che si fosse trattato d'un parto espletato a domicilio e che la d.ssa lo avesse quantificato, in epoca CP_4 successiva, in 9/10 ossia nella norma. Per la stessa ragione non si descrivono in cartella clinica i caratteri del liquido amniotico. Nessuna informazione al riguardo avrebbe potuto fornire neppure la d.ssa , essendo giunta nell'abitazione della CP_4 sig. quando già si era verificata la rottura delle Per_2 membrane e quindi quando la gestante aveva “perso le acque” che avevano infatti imbrattato il pavimento. Nulla risulta in cartella clinica del secondamento (caratteri della placenta e del funicolo), per essersi verificata tale fase in ambulanza. Alla luce di tali premesse, nulla contrasta con una situazione di neonato che godesse buona salute (colorito roseo e pianto valido), benché fossero in atto una lieve ipotonia (peraltro transitoria, già venuta meno al controllo clinico delle ore 16.00) e la richiamata ipotermia, […]”.
-C) Similmente, come affermato dai consulenti, non può ritenersi rimproverabile per le particolari condizioni in cui era avvenuto il parto che non fosse stato immediatamente calcolato l'indice di
APGAR, tale dispositivo medico “[…]si valuta ad 1 minuto e a 5 minuti dalla nascita. […]” ed “[…] è un indice che “si quantifica con punteggio da 0 a 2 attribuito a ciascuno dei seguenti parametri: colore della pelle, frequenza cardiaca, respirazione, tono muscolare e riflessi (risposta allo stimolo tattile) […]” e, sempre secondo quanto riportato nella consulenza, deve reputarsi normale se compreso tra 7 e 10.
Nella fattispecie in esame, tale indice era stato individuato, in un momento successivo, nella misura di 9/10 a un minuto dalla nascita e, quindi, non allarmante;
ciò assume un chiaro rilievo anche in relazione alle contestazioni dedotte con riguardo al trattamento del bambino appena nato e alla controversa questione relativa al suo colorito roseo ovvero cianotico, come tale rivelativo di una sofferenza respiratoria e della sua condizione asfittica.
Sul punto, la circostanza che fosse stato individuato l'indice di
APGAR nella misura sopra indicata – come osservato dalla stessa CTU – era coerente con la prospettazione del medico per cui il bambino, alla nascita, si sarebbe presentato di colorito roseo e avrebbe pianto nell'immediatezza, e ancora, con il rilievo per cui non risulta che il piccolo fosse stato sottoposto ad ossigenoterapia durante il tragitto verso l'ospedale.
Per il vero, a differenza di quanto sostenuto in impugnazione, avevano appurato i consulenti, per il momento dell'arrivo in P.S. che il bambino si trovasse in buone condizioni: “[…] Si registra in cartella clinica che nella circostanza il pianto fosse valido, benchè presentasse lieve ipotonia ed ipotermia con cianosi delle estremità inferiori ossia dei piedi. L'ipotermia, non quantificata (omissione censurabile) e la cianosi delle estremità inferiori
(non fu eseguita subito emogasanalisi o, quanto meno, una banale saturimetria: omissione, anch'essa, censurabile), era probabilmente da ricondurre ad un meccanismo di vasocostrizione periferica correlato ad esposizione alla fredda temperatura ambientale. E' indubbio infatti che il neonato, ancorchè adeguatamente coperto, non potesse non avere anche solo in modesta misura risentito della rigida temperatura invernale specie durante il trasferimento dalla abitazione all'ambulanza. […]”. Tale valutazione è ragionevole tenuto conto del contesto temporale in cui erano avvenuti i fatti di causa, accaduti attorno alla mezzanotte della notte di Natale, in pieno inverno, quando le temperature dovevano certamente ritenersi severe.
Deve, tuttavia, precisarsi che era stato parimenti accertato, per un verso, come fosse “[…]del tutto attesa una cianosi ossia una condizione asfittica alla nascita di feto podalico in ragione della già richiamata compressione esercitata sul cordone ombelicale, compressione prevedibile, non prevenibile, non evitabile, ma solo limitabile nel tempo, accelerando il più possibile l'espletamento del parto[…]” e che, peraltro, il medico intervenuto avesse “[…]tempestivamente somministrato ossigeno al neonato in mascherina e financo aspirato le vie respiratorie[…]”, ma anzi, veniva definita prudenziale dai consulenti la scelta
“[…]subito dopo il parto, procedere alla aspirazione di eventuali secrezioni mucose e alla somministrazione di O2-terapia, in considerazione della presumibile asfissia intra-partum insita un parto podalico in fase espulsiva, già in divenire prima ed anzi assai prima l'inizio delle procedure assistenziali. […]” Per la CTU era rimasto indimostrato che la bombola d'ossigeno non si trovasse nell'immediata disponibilità dei sanitari, al momento del parto, ma che fosse stata riportata successivamente, dopo la nascita, dall'ambulanza e, in ogni caso, questi avevano ritenuto che anche ammesso per tale circostanza un minimo ritardo,
“[…]anche avuto riguardo alle tempistiche che connotarono le varie fasi del parto, dal momento della rottura delle membrane a quelle in particolare della conclusione della fase espulsiva, l'eventuale ritardo di qualche minuto nella somministrazione dell'ossigeno (il tempo necessario per scendere in strada, prendere la bombola in ambulanza e risalire a piedi al 4° piano), sicuramente censurabile, non pare assumere soverchia o comunque dimostrata rilevanza concausale nel determinismo della patologia (paralisi cerebrale infantile) successivamente diagnosticata a …]”. Per_1
Si aggiunga, per completezza, che i consulenti, in risposta alle osservazione dell'Avv. Costanzo, avevano chiarito che l'apparenza cianotica del bambino non è sempre correlata ad una condizione di asfissia e che, per giunta, non possa dirsi “[…] inverosimile che il bimbo fosse cianotico alla nascita, come la gran parte dei neonati, e che non lo fosse più dopo un minuto. È insomma plausibile che la sig. abbia visto il bambino cianotico Per_2 alla nascita ed è parimenti plausibile che il medesimo abbia poi assunto rapidamente un colorito roseo, come hanno sostenuto la d.ssa e la sua infermiera e quindi che l'indice di APGAR CP_4 fosse o potesse essere pari a 9\10 a 1 minuto […]”. Si ritiene dunque che, pur non essendo emersa la prova di una condotta inadempiente imputabile all' le circostanze CP_1 evidenziate consentono di escludere, con sufficiente grado di probabilità, ogni rilevanza causale anche in relazione all'inadeguato trattamento del bambino, alla nascita, rispetto alla problematica subita dal bambino.
-D) Infine, quanto al trattamento del piccolo presso l'ospedale, anche con riguardo a tali critiche si ritengono inidonee ad attingere le statuizioni in sentenza e le valutazioni espresse dal Collegio peritale in CTU.
Come visto, va rammentato che, eccezion fatta per la questione dell'ipotonia lieve, transitoria, e dell'ipotermia, il piccolo non era in condizioni critiche all'arrivo in ospedale e tanto era stato descritto dai consulenti che, infatti, avevano ricondotto al suo buono stato di salute la scelta del ricovero presso il e CP_3 non presso la Patologia Neonatale.
Effettivamente, i consulenti avevano rilevato l'omissione di taluni accertamenti che avrebbero consentito un adeguato approfondimento diagnostico del bambino, fra i quali la valutazione oggettiva della temperatura corporea, una tempestiva emogasanalisi, l'ecografia transfontanellare e l'omesso monitoraggio ecografico transfontanellare post-dimissione.
Tuttavia, come correttamente riteneva il primo giudicante, tali omissioni sono privi di incidenza causale rispetto alle problematiche che il piccolo, gradualmente, aveva presentato nel corso degli anni e esitati nella “[…]paralisi cerebrale infantile in forma di diplegia spastica, obiettivamente riscontrata alla RMN dal reperto di leucomalacia periventricolare[…]”, atteso che, al momento in cui era stato trattato in ospedale, “[…]la ipossia del pretermine nato da parto podalico già aveva causato grave ed irreversibile danno alla sostanza bianca periventricolare[…]”. Invero, per quanto veniva accertato dai consulenti, la diplegia spastica era infatti riconducibile a due fattori che avevano concorso nel determinare tale complessa e dolorosa problematica e, cioè, “[…] (a) la prematurità (36° settimana) e quindi la particolare vulnerabilità della sostanza bianca soprattutto periventricolare (meno vascolarizzata) alla noxa ipossica e (b) la severità della noxa ipossica cagionata, durante la progressione podalica del feto nel canale del parto, da protratta compressione del funicolo ombelicale[…]”, mentre non era dimostrato il concorso di altri fattori, riconducibili alle condotte inosservanti dei sanitari intervenuti, che avessero potuto determinare la sofferenza ipossica encefalica o il suo aggravamento. Tanto basta a destituire di fondamento ogni asserzione formulata in relazione al condotte dei sanitari anche a seguito del parto. Conclusivamente, per tutto quanto osservato, deve escludersi la sussistenza dei presupposti perché possa essere affermato l'an della responsabilità dell' appellata, dovendosi ritenere CP_1 superfluo, nell'economia del presente giudizio, l'esame di ogni altra questione prospettata dalle parti in causa, anche in relazione al provvedimento di archiviazione che ha definito la parallela vicenda penale, e ogni approfondimento istruttorio ancora richiesto e insistito nel presente grado di giudizio.
-E) Le spese debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza, come da dispositivo.
- Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002, come introdotto dalla l. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna alla rifusione a favore Parte_1 dell' delle Controparte_1 spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in €6.079,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione Così deciso in Bologna il giorno 11/11/25
Il Presidente est. (dott. Giampiero M. Fiore)