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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1209/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00335344 69 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 21/02/2025 e depositato presso questa Corte, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 21/01/2025, recante un debito complessivo di euro 342,88 per omesso pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) relativa agli anni
2006 e 2007.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito, deducendo il decorso del termine quinquennale e la mancata notifica di validi atti interruttivi antecedenti la cartella. Lamentava, altresì, l'omessa notificazione degli atti prodromici (ingiunzioni/intimazioni), contestando la regolarità del procedimento di formazione del ruolo e la violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente sosteneva la piena legittimità della pretesa, affermando che il credito non fosse prescritto in quanto interrotto dalla notifica di intimazioni di pagamento (n. 248658 e n. 250398 del 14/11/2018), inviate a mezzo posta e ritornate al mittente in data 14/01/2019 con la dicitura "rifiutato" da parte del destinatario. La resistente produceva copia delle buste relative alle predette raccomandate recanti l'annotazione del rifiuto.
L'Agenzia delle Entrate - NE, sebbene evocata, non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, rilevando l'inesistenza/nullità della notifica delle intimazioni del
2019 per mancata produzione in giudizio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), necessaria per il perfezionamento della notifica in caso di rifiuto o irreperibilità relativa, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente attiene alla validità della notificazione degli atti presupposti (intimazioni di pagamento del 2018/2019) e, conseguentemente, all'intervenuta prescrizione del credito tributario.
L'Ente impositore, ATO ME 1 S.p.A., fonda la propria difesa sull'asserita interruzione della prescrizione avvenuta mediante la notifica di due intimazioni di pagamento in data 14/01/2019. Dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che tali raccomandate non sono state consegnate a mani del destinatario, ma sono state restituite al mittente con l'annotazione "rifiutato" sulla busta.
Tuttavia, come correttamente eccepito da parte ricorrente, non è presente in atti la cartolina di ricevimento relativa alla Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD).
Orbene, in punto di diritto, occorre premettere che l'ingiunzione di pagamento (o l'intimazione ad essa equiparata nel sistema di riscossione della TIA) ha natura di atto impositivo, come ribadito dalla Suprema
Corte (Cass. n.1213/2023, cfr. anche Cass. n. 2029/2024 citata dalle parti). In quanto atto impositivo che incide sulla sfera patrimoniale del contribuente, la sua notificazione deve seguire rigorosamente le forme di legge per garantire la legale conoscenza dell'atto.
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, qualora l'agente postale non possa consegnare il plico per rifiuto del destinatario (o per assenza temporanea), la procedura notificatoria non si perfeziona con la mera attestazione del rifiuto sulla busta. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 10012 del 15/04/2021, la prova del perfezionamento della notifica in tali casistiche può essere fornita dal notificante «esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione».
Nel caso di specie, l'ATO ME 1 si è limitata a produrre le copie delle buste recanti la dicitura "rifiutato", ma ha omesso di depositare la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa (CAD) che avvisa il destinatario del tentativo di notifica e del deposito dell'atto.
In assenza di tale adempimento e della relativa prova documentale, la notificazione delle intimazioni del
14/01/2019 deve ritenersi giuridicamente inesistente o comunque nulla, e pertanto inidonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Venendo meno l'efficacia interruttiva delle predette intimazioni, occorre valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Il credito azionato riguarda la TIA per gli anni 2006 e 2007. Come pacificamente riconosciuto, il termine di prescrizione per i tributi locali è quinquennale.
Considerato che
la cartella di pagamento impugnata è stata notificata solamente in data 21/01/2025, e che non sussistono validi atti interruttivi notificati nel quinquennio precedente (attesa la nullità della notifica del 2019), il diritto alla riscossione deve ritenersi irrimediabilmente prescritto già prima della notifica della cartella odierna.
L'accoglimento del motivo assorbente sulla prescrizione per difetto di notifica dell'atto presupposto rende superflua la disamina delle ulteriori doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza per l'ATO e sono liquidate come da dispositivo.Va accolta, invece l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ADER, in quanto, il ricorso viene accolto soltanto in ragione delle eccezioni di merito riguardanti l'ente impositore, con conseguente integrale compensazione delle spese tra l'ADER e le altre parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00335344 69 000 e il ruolo in essa contenuto.
2. Condanna la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e rimborso del Contributo Unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1.
3. Compensa integralmente le spese tra l'ADER e le altre parti,
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1209/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00335344 69 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 21/02/2025 e depositato presso questa Corte, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 21/01/2025, recante un debito complessivo di euro 342,88 per omesso pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) relativa agli anni
2006 e 2007.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del credito, deducendo il decorso del termine quinquennale e la mancata notifica di validi atti interruttivi antecedenti la cartella. Lamentava, altresì, l'omessa notificazione degli atti prodromici (ingiunzioni/intimazioni), contestando la regolarità del procedimento di formazione del ruolo e la violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente sosteneva la piena legittimità della pretesa, affermando che il credito non fosse prescritto in quanto interrotto dalla notifica di intimazioni di pagamento (n. 248658 e n. 250398 del 14/11/2018), inviate a mezzo posta e ritornate al mittente in data 14/01/2019 con la dicitura "rifiutato" da parte del destinatario. La resistente produceva copia delle buste relative alle predette raccomandate recanti l'annotazione del rifiuto.
L'Agenzia delle Entrate - NE, sebbene evocata, non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, rilevando l'inesistenza/nullità della notifica delle intimazioni del
2019 per mancata produzione in giudizio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), necessaria per il perfezionamento della notifica in caso di rifiuto o irreperibilità relativa, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente attiene alla validità della notificazione degli atti presupposti (intimazioni di pagamento del 2018/2019) e, conseguentemente, all'intervenuta prescrizione del credito tributario.
L'Ente impositore, ATO ME 1 S.p.A., fonda la propria difesa sull'asserita interruzione della prescrizione avvenuta mediante la notifica di due intimazioni di pagamento in data 14/01/2019. Dalla documentazione prodotta dalla resistente risulta che tali raccomandate non sono state consegnate a mani del destinatario, ma sono state restituite al mittente con l'annotazione "rifiutato" sulla busta.
Tuttavia, come correttamente eccepito da parte ricorrente, non è presente in atti la cartolina di ricevimento relativa alla Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD).
Orbene, in punto di diritto, occorre premettere che l'ingiunzione di pagamento (o l'intimazione ad essa equiparata nel sistema di riscossione della TIA) ha natura di atto impositivo, come ribadito dalla Suprema
Corte (Cass. n.1213/2023, cfr. anche Cass. n. 2029/2024 citata dalle parti). In quanto atto impositivo che incide sulla sfera patrimoniale del contribuente, la sua notificazione deve seguire rigorosamente le forme di legge per garantire la legale conoscenza dell'atto.
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, qualora l'agente postale non possa consegnare il plico per rifiuto del destinatario (o per assenza temporanea), la procedura notificatoria non si perfeziona con la mera attestazione del rifiuto sulla busta. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 10012 del 15/04/2021, la prova del perfezionamento della notifica in tali casistiche può essere fornita dal notificante «esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione».
Nel caso di specie, l'ATO ME 1 si è limitata a produrre le copie delle buste recanti la dicitura "rifiutato", ma ha omesso di depositare la prova dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa (CAD) che avvisa il destinatario del tentativo di notifica e del deposito dell'atto.
In assenza di tale adempimento e della relativa prova documentale, la notificazione delle intimazioni del
14/01/2019 deve ritenersi giuridicamente inesistente o comunque nulla, e pertanto inidonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Venendo meno l'efficacia interruttiva delle predette intimazioni, occorre valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Il credito azionato riguarda la TIA per gli anni 2006 e 2007. Come pacificamente riconosciuto, il termine di prescrizione per i tributi locali è quinquennale.
Considerato che
la cartella di pagamento impugnata è stata notificata solamente in data 21/01/2025, e che non sussistono validi atti interruttivi notificati nel quinquennio precedente (attesa la nullità della notifica del 2019), il diritto alla riscossione deve ritenersi irrimediabilmente prescritto già prima della notifica della cartella odierna.
L'accoglimento del motivo assorbente sulla prescrizione per difetto di notifica dell'atto presupposto rende superflua la disamina delle ulteriori doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza per l'ATO e sono liquidate come da dispositivo.Va accolta, invece l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ADER, in quanto, il ricorso viene accolto soltanto in ragione delle eccezioni di merito riguardanti l'ente impositore, con conseguente integrale compensazione delle spese tra l'ADER e le altre parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00335344 69 000 e il ruolo in essa contenuto.
2. Condanna la ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e rimborso del Contributo Unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv. Difensore_2 e Avv. Difensore_1.
3. Compensa integralmente le spese tra l'ADER e le altre parti,