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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 673/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Elio DI Parte_1 C.F._1
FILIPPO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ ( cf rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Riccardo DI BLASIO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 96/24 del 18 gennaio 2024 in tema di risarcimento danni
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara, dinanzi al quale il giudizio è stato tempestivamente riassunto dopo la declaratoria di incompetenza per valore dell'ufficio del Giudice di Pace, ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da (di seguito, e per brevità, nei confronti Parte_2 CP_1 della ditta individuale condannando di conseguenza la predetta parte convenuta al pagamento Parte_1 della somma complessiva di € 5.000,00, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, per l'inadempimento nell'esecuzione del contratto di appalto intercorso tra le parti.
1 Conseguentemente, è stata rigettata, con regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, la riconvenzionale spiegata dalla ed avente ad oggetto il pagamento della somma Controparte_2 di € 1.100,00 oltre IVA quale compenso per 10 interventi eseguito presso l'esecizio della commerciale della controparte.
1.2. Nel corpo della decisione il primo giudice ha dato atto, ai fini della ricostruzione in fatto della vicenda, di quanto segue.
La ditta ha lamentato l'inadempimento della controparte nell'esecuzione del contratto di appalto CP_1 in cui l'entità dei lavori è stata determinata dal preventivo del 12 febbraio 2017 e dall'estratto conto dei lavori extra del 31 marzo 2017.
In particolare, non sono state eseguiti gli interventi di collegamento delle tubazioni di scarico dei due bagni nonché del lavabo del locale cucina e dei servizi igienici.
La pretesa risarcitoria ha di conseguenza interessato la spesa resasi necessaria per la realizzazione di tali opere per un importo complessivo di € 5.000, a titolo di ristoro del pregiudizio patrimoniale, nonché di una ulteriore somma, da liquidarsi in via equitativa per danno all'immagine.
1.3. E' stato, altresì evidenziato che il che ha comunque eccepito la decadenza e la prescrizione CP_3 dell'azione, ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dell'importo di € 1.100,00 oltre IVA.
1.4. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così sintetizzate:
- il contenuto delle scritture del febbraio e del marzo 2017 comprovano che l'esecuzione dei lavori avrebbe dovuto riguardare anche le tubazioni di scarico delle acque reflue con sostituzione di quelle vecchie con altre nuove;
- a supportare tale opzione interpretativa sono le stesse risultanze delle prove orali espletate in corso di causa;
- a tale riguardo, particolare attendibilità è stata conferita alla deposizione del teste figlia Testimone_1 della titolare della ditta che ha confermato l'esistenza di accordi anche per il rifacimento delle CP_1 tubazioni di scarico delle acque reflue tant'è vero che lo stesso aveva riferito che per eseguire tale Pt_1 intervento sarebbe stato necessario accedere allo spazio esistente tra il solaio del piano terra del ristorante e l'arenile;
- l'avvenuto pagamento dei lavori non può valere quale circostanza dirimente ad escludere la pretesa risarcitoria;
- gli altri testi escussi hanno confermato l'avvenuta esecuzione di un nuovo bagno così dovendosi inferire da tale circostanza che occorreva anche la realizzazione delle tubazioni di scarico;
2 - ulteriori fattori da porsi a conforto della prospettazione attorea sono: le riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, la deposizione del teste autore dei lavori di riparazione dello scarico da cui in effetti Tes_2 usciva un odore nauseabondo mediante la sostituzione dei tubi vecchi con altri nuovi;
- gli altri testi (in particolare e ) non sono stati ritenuti attendibili;
Testimone_3 Testimone_4
- essendo stati eseguiti i lavori, deve trovare applicazione la disciplina generale in tema di inadempimento del contratto e di conseguenza non si pone neppure, operando il regime della prescrizione decennale, questione in ordine alla decadenza e prescrizione della domanda;
- ad ogni buon conto, anche volendo opinare in senso contrario, deve escludersi l'avvenuta accettazione dell'opera non potendosi desumere tale elemento dai pagamenti effettuati a fronte dei plurimi interventi che la ha certamente eseguito nel periodo di tempo compreso tra il maggio ed il novembre 2017; CP_2
- la denunzia dei vizi è comunque intervenuta nel mese di dicembre 2027 e quindi tempestivamente;
- il danno all'immagine, in quanto non provato, deve essere rigettato;
1.5. La pronunzia del giudice adriatico è stata tempestivamente impugnata da attraverso Parte_1
l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata applicazione (invero sotto una duplicità di profili) dell'art 1667 cod civ. in quanto vi è stata l'accettazione dei lavori con il pagamento degli stessi e la contestazione dei vizi è intervenuta tardivamente (così dovendosi anche escludere il possibile inquadramento della fattispecie all'interno della generale previsione di cui all'art. 1453 cod civ) non potendo attribuirsi a tal fine alcuna rilevanza agli interventi effettuati ed ai quali, pertanto, non è possibile riconoscere alcuna rilevanza riparatoria rappresentando, piuttosto, una attività preparatoria all'esecuzione degli ulteriori interventi di collegamento degli scarichi alla rete fognaria.
Con il secondo motivo, anch'esso ad onor del vero sviluppato su un duplice piano, l'appellante ha invece lamentato in primo luogo il travisamento (rilevante ai fini dell'esclusione della fondatezza della domanda in punto di an debeatur) della prova documentale non essendo stata adeguatamente valutata la deposizione del teste il quale, corroborando in tal modo quanto già peraltro emerso nelle prove documentali (sulle Tes_5 quali meglio si dirà nel prosieguo), ha confermato che i lavori commissionati nel contratto di appalto non hanno interessato l'allaccio degli scarichi alla rete fognaria.
Allo stesso tempo, comunque, il ha anche contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria in punto Pt_1 di quantum debeatur essendo rivendicato un importo superiore rispetto all'ammontare complessivo dei lavori già eseguiti.
Il risarcimento del danno deve riguardare unicamente la restituzione di quanto indebitamente percepito rispetto ai lavori in concreto realizzati.
L'ultimo motivo infine si è appuntato sull'omessa pronunzia in ordine alla domanda riconvenzionale da ritenersi, invece, fondata sull'assunto che i numerosi interventi effettuati si sono resi necessari non per
3 eliminare difetti dei lavori precedentemente eseguiti, ma soltanto per limitare le conseguenze derivanti dall'inidoneità del sistema di coinvolgimento degli scarichi nella rete fognaria.
L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione deducendone nel merito l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, deve essere affrontata la questione sollevata dalla parte appellata sull'inammissibilità dell'impugnazione.
L'eccezione è infondata e di conseguenza deve essere rigettata per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Come noto, ai fini tuttavia dell'operatività dell'istituto, pur in difetto di precedenti giurisprudenziali (attesa la assoluta novità del testo normativo), è pacificamente possibile attingere ai principi elaborati in precedenza.
Di conseguenza, ai fini della declaratoria di inammissibilità occorre la manifesta infondatezza del gravame oppure l'assenza di adeguata motivazione riguardo ai motivi proposti.
Orbene, nella fattispecie deve escludersi la sussistenza tanto dell'uno quanto dell'altro requisito.
Per quanto concerne la manifesta infondatezza occorre operare una valutazione sul versante della prognosi negativa dell'impugnazione che nel caso in esame deve escludersi per il solo fatto che risulta aperta la questione dell'estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia di assicurazione.
Con riguardo, invece, al secondo aspetto, costituisce principio oramai largamente condiviso che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr Cass Civ, Sez I, 10.4.2024 n. 9727).
Orbene, l'appellante ha adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione (soprattutto per quanto concerne l'esclusione dei lavori riguardanti anche lo scarico nonché la contestazione in ordine al profilo del quantum debeatur) sicchè escludersi ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
Venendo al merito, è possibile affermare quanto segue.
3.1.L'appello è in parte fondato e deve di conseguenza trovare accoglimento per quanto di ragione.
4 Per motivi di ordine logico e sistematico, occorre prendere le mosse dallo scrutinio del secondo motivo di gravame con il quale il ha in buona sostanza lamentato l'errata valutazione dell'intero compendio Pt_1 probatorio costituito non solo dalle prove orali espletate, ma anche da quelle documentali.
Scendendo ancor più nel dettaglio, è possibile affermare (nell'ottica di meglio declinare le ragioni del gravame) che secondo la prospettazione dell'odierno appellante a difettare nella fattispecie è il presupposto della propria responsabilità e quindi del proprio inadempimento avendo integralmente e correttamente eseguito (come peraltro comprovato dall'avvenuto pagamento del compenso dovutogli) le prestazioni oggetto del contratto di appalto pacificamente intercorso (tanto da non costituire oggetto di contestazione) con la ditta
CP_1
Ulteriore assunto fondante le argomentazioni del deve cogliersi nel fatto che proprio perché Pt_1 integralmente eseguiti i lavori commissionati, il parametro normativo al cui interno sussumere l'azione proposta dalla controparte va individuato nel combinato disposto degli articoli 1667 e 1668 cod civ e di conseguenza, vertendosi in un'ipotesi di azione di garanzia, occorre che la stessa sia rispettosa dei termini di decadenza e prescrizione.
Tuttavia e con riguardo al profilo dell'an debeatur, tali argomentazioni non colgono nel segno e pertanto non possono essere condivise.
3.2.1.Risulta, come peraltro anticipato, incontroverso il rapporto negoziale tra le parti altrettanto pacificamente inquadrabile all'interno dello schema tipico del contratto di appalto.
Nella fattispecie, si è al cospetto (anche su tale profilo non sono state sollevate contestazioni) di due distinte, ma allo stesso complementari, fonti regolatrici del rapporto.
Una prima, è certamente rappresentata dal preventivo del 12 febbraio 2017; il documento ha previsto una serie di lavori commissionati alla ditta e per quanto di interesse ai fini che ci occupano in ordine Pt_1 all'impianto idraulico essi hanno riguardato interventi di adeguamento con realizzazione di due bagni (uno nel rispetto della disciplina a favore delle persone affette da disabilità) con tanto di posa in opera di wc e lavabi.
Una seconda fonte deve essere invece individuata nell'estratto lavori extra del 31 marzo 2017 in cui in effetti
(così confermando quanto riportato anche dal primo giudice nella sentenza impugnata) è stata prevista la realizzazione con fornitura di tubazioni di scarico per 2 wc e 2 lavabi.
Attenendosi poi alla ulteriore documentazione versata in atti è possibile affermare che:
- La ha emesso nei confronti della controparte le seguenti fatture (che sono state pagate); CP_2 una prima, avente n. 21/17 del 4 aprile 2017, dell'importo di € 2.150,00; una seconda, con n. 63/17 del
31 ottobre 2017 di € 1.400; una terza, avente a sua volta n.47/19 del 17 luglio 2019, per € 549,00 riguardante la sostituzione della pompa trituratutto;
- La ditta nel 2019 si è certamente rivolta ad un altro idraulico ed infatti vi sono due CP_1 preventivi, rispettivamente del 2 novembre e dell'11 dicembre 2019, aventi ad oggetto la realizzazione
5 dell'impianto di scarico anche nel tratto sottostante l'attività di ristorazione esercitata dall'odierna appellata sotto l'insegna Il Bacone;
- La ditta idraulica individuale, , ha emesso per i lavori eseguiti la fattura n. 3/19 Persona_1 dell'importo totale di € 3.800 (che quindi deve presumersi essere stato corrisposto) avente ad oggetto l'impianto di scarico tubazioni e staffeggio;
- Le ampie riproduzioni fotografiche hanno evidenziato le reali ed effettive condizioni precarie delle tubazioni di scarico nella parte compresa tra il piano di calpestio del ristorante e l'arenile;
All'interno di tale quadro, vanno poi inserite le risultanze delle prove orali sulle quali, come detto, anche il primo giudice si è diffusamente sofferto.
In effetti, occorre richiamare nel dettaglio le diverse deposizioni rese ed a tal fine deve rilevarsi che:
- La maggior parte dei testi escussi si è rivelata legata alle parti da rapporti o di parentela o di lavoro oppure anche soltanto di mera collaborazione lavorativa e di conseguenza tale situazione impone un rigoroso vaglio delle testimonianze verificandone l'attendibilità con gli elementi di riscontro emersi in corso di causa;
- E così , all'udienza del 2 marzo 2022, ha riferito “ … nella qualità di titolare della mia Persona_1 ditta individuale nel novembre 2019 sono stato contattato dal figlio di per verificare CP_1 Per_2
l'origine del cattivo odore che era presente all'interno dello stabile-ristorante. Io quindi mi sono recato presso la e dopo aver rimosso i pannelli in legno posti alla base della struttura mi CP_1 sono infilato tra la sabbia e la stessa ed ho potuto constatare che vi erano dei tubi staccati dai quali fuoriusciva liquame che si depositava sulla sabbia e che con il passare del tempo dava il cattivo odore che si sentiva. Io quindi dopo aver detto quello che vi era da fare alla signora, proprietaria della
, su incarico di quest'ultima ho effettuato i lavori necessari, ovvero ho riallacciato i tubi, CP_1 sostituito i vecchi con i nuovi ed ho provveduto allo staffaggio con ancoraggio dei tubi di scarico al solaio della struttura e ciò ho fatto secondo la buona regola dell'arte. ….Preciso che le tubazioni prima del mio intervento e dell'attività di staffaggio erano posizionate su dei mattoni forati e cassette di plastica del tipo per bottiglie, come da foto che mi si mostrano. Riconosco nelle foto allegate alla seconda memoria istruttoria che mi si mostrano i luoghi ove ho lavorato e la situazione prima e dopo il mio intervento. …Per il lavoro svolto sono stato regolarmente pagato a seguito di emissione di regolare fattura”;
- Il teste (sulla cui deposizione ha insistito l'appellante nei propri scritti difensivi) ha, Testimone_6 invece, dichiarato “….ho effettuato, come dipendente del convenuto, le lavorazioni di cui alle scritture del febbraio 2017 che mi vengono mostrate……Tali lavorazioni hanno interessato la parte superiore del ristorante, ovvero la parte del ristorante. …..Posso confermare che il convenuto rappresentò alla sig.ra e soprattutto al marito della stessa, molto più presente in cantiere, la necessità del CP_1 rifacimento degli scarichi fognari e di quelli della cucina, poiché gli stessi erano tutti penzoloni,
6 ovvero non fissati con delle staffe. Ricordo che il marito della predetta disse al convenuto che in estate avrebbe fatto dei lavori di ristrutturazione totale del ristorante ed in tale occasione avrebbe rifatto
l'intero sistema fognario ed idrico……Posso dire che i lavori fatti hanno riguardato anche la creazione di un nuovo bagno per cui è stato necessario collegare lo scarico del nuovo bagno con
l'impianto già esistente per mezzo di un tubo a V. per tale lavoro io sono sceso nella parte sottostante del ristorante ovvero tra il solaio dello stesso e l'arenile. In tale circostanza io notai che in tale parte sottostante vi era del materiale di risulta, come polistirolo o sedie a sdraio vecchie e che vi era un odore acre…….. Posso dire che io ho fatto sicuramente 3/4 interventi per riallacciare gli scarichi delle cucine come anche una volta lo scarico dei wc, ma non in relazione al lavoro fatto e di cui ho detto. Tali distacchi erano stati causati dalla mancanza di staffe. Ribadisco che tali lavorazioni non sono quelle eseguite da contratto poiché gli stessi erano inerenti alla vecchia linea ovvero agli scarichi esistenti. …..Ho già risposto in merito all'ulteriore attività. Non sono in gradi di dire ad oggi se gli ulteriori interventi presso il ristorante siano stati fatti proprio nei giorni di cui al capitolo. Posso dire
e ribadire che vi furono vari interventi e che il mio titolare è solito annotare le date di tutti gli interventi che vengono fatti “;
- Tutti gli altri testimoni hanno confermato la presenza di un odore disturbante all'interno del ristorante;
3.2.2. E' dunque possibile, una volta tratteggiata la cornice probatoria entro cui la vicenda deve essere collocata, rassegnare le seguenti considerazioni conclusive.
Il chiaro contenuto del preventivo e soprattutto dell'estratto lavori extra deve fondatamente portare a ritenere che nel contenuto del contratto di appalto intercorso tra le parti vi fosse anche la posa in opera delle tubazioni di scarico per i due lavabi e wc realizzati all'interno del ristorante gestito dalla . Controparte_4
Non può pertanto ritenersi condivisibile, in logica, ancor prima che in diritto, l'assunto sostenuto dal Pt_1 in ordine al fatto che l'oggetto dei lavori avrebbe riguardato unicamente la posa in opera delle strutture senza alcun collegamento mediante tubi alla rete fognaria.
Peraltro, la realizzazione di interventi ex novo (e quindi non preesistenti) mal si concilia con la tesi che tali lavori sulle tubazioni avrebbero dovuto essere svolti in un momento successivo.
La deposizione del teste , peraltro supportata anche da idoneo riscontro documentale, ha evidenziato Tes_2
l'avvenuta esecuzione di interventi per la sistemazione della tubatura di scarico in un momento successivo
(vale a dire novembre 2019) rispetto a quello in cui la ha operato. CP_2
In particolare, si è resa necessaria l'operazione di ancoraggio dello scarico tant'è vero che anche il teste ha ammesso di essere intervenuto, di aver provveduto al riallaccio scarico e di aver notato nella zona Tes_3 sottostante il piano di calpestio del ristorante la fuoriuscita di liquami logicamente compatibile proprio un difettoso ancoraggio.
Inoltre, risulta arduo ipotizzare che siano stati effettuati diversi interventi (quantificati nel numero di 10) da parte della senza che fosse in alcuna di tali occasioni richiesto il pagamento di alcun compenso CP_2
7 oggetto invece di una domanda riconvenzionale spiegata soltanto dopo l'introduzione del giudizio da parte della ditta CP_1
Non ha di contro trovato adeguato riscontro (trattandosi di circostanza basata essenzialmente sul tenore di deposizioni orali) l'ulteriore assunto secondo cui la mancata richiesta di pagamento deve giustificarsi con la promessa della futura realizzazione di interventi di rifacimento dell'intera linea fognaria.
L'ampio lasso temporale tra la fine dei lavori (marzo 2017) ed i successivi interventi protrattisi sino al mese di novembre 2019 deve indurre a ritenere tale argomentazione non verosimile.
3.2.3.In conclusione, quindi, è possibile affermare che i lavori oggetto del contratto di appalto non sono stati completati con riguardo alle tubazioni di scarico e pertanto non si pone questione in ordine alla decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia dovendo trovare applicazione la regola generale che fonda l'azione risarcitoria sull'inadempimento contrattuale con applicazione del termine di prescrizione decennale.
Tuttavia, anche volendo opinare in senso contrario (e quindi ritenere che i lavori contrattualmente previsti sono stati ultimati, ma non a regola d'arte e quindi devono ritenersi viziati), la questione di decadenza e prescrizione non può trovare accoglimento essendovi stata un'accettazione tacita dei lavori.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di appalto, l' art. 1665 c.c. , pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale
è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo anche se non si sia proceduto alla verifica. I soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per facta concludentia, in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima” (cfr Cass Civ, Sez II, 16.5.2019 n. 595).
Orbene, nel caso di specie, i lavori sono stati consegnati al committente senza che sia stata sollevata alcuna riserva e di conseguenza i pagamenti effettuati devono essere intesi alla stregua di un'accettazione tacita con conseguente venir meno del rispetto dei termini per la denunzia dei vizi.
3.2.4. Di contro, deve ritenersi fondato l'ulteriore motivo riguardante più direttamente il profilo del quantum debeatur.
La ditta ha stimato il danno patrimoniale nel pregiudizio corrispondente all'ammontare dei CP_1 lavori eseguiti dalla ditta individuale per un totale di € 5.000,00. Tes_2
Tuttavia, nel corso dell'istruttoria è risultato che l'odierna appellata ha corrisposto unicamente la somma di €
3.800,00 (circostanza confermata anche dallo stesso titolare della predetta ditta) e di conseguenza a difettare
(non potendo assumere una valenza decisiva il solo preventivo prodotto) è la prova di un pregiudizio, in termini di danno emergente, maggiore.
8 Pertanto, deve essere condannato al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di € 3.800,00 oltre interessi e rivalutazione come indicati nella sentenza di primo grado.
[...]
3.3. Resta assorbito, dall'esito del giudizio, l'ultimo motivo relativo alla domanda riconvenzionale spiegata da . Parte_1
4.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado che devono seguire anche per quanto concerne quelle della negoziazione assistita, la soccombenza con compensazione nella misura di 1/2 per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 62,50 (con compensazione di 1/2 di € 125,00) per Parte_2 spese e di € 2.538,50 (con compensazione di ½ di € 5.077,00) per compensi professionali attenendosi ai valori medi (valore della controversia da € 5.001,00 a € 26.000 così determinato anche in ragione della domanda riconvenzionale), oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
4.2. Le spese per la negoziazione assistita sono liquidate nella misura della metà dell'importo di € 1.522,00 oltre accessori così come indicati nella sentenza di primo grado.
4.3. Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con compensazione nella misura della metà attenendosi al valore della causa in questo giudizio (da € 5.200,01 ad € 26.000,00) con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta).
5. Va disposta la restituzione delle somme in eccesso rispetto a quelle dovute già corrisposte da Pt_1
maggiorate degli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
[...]
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
9
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 96/24 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) In parziale accoglimento dell'appello e per le causali di cui in motivazione, condanna Parte_1 al pagamento, in favore di della somma di € 3.800,00 oltre Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria come indicato nella sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 62,50 per spese ed in € 2.538,50 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo,dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge c) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 177,75 (metà di € 377,50) per spese ed in € 1.983,00 (compensazione di 1/2 di € 3.966,00) per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e
CPA dovuti come per legge;
d) Condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese della negoziazione Parte_1 assistita che liquida nella metà di € 1.522,00 oltre accessori dovuti come per legge;
e) Ordina la restituzione a delle somme in eccesso rispetto a quelle dovute già corrisposte Parte_1 da maggiorate degli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo, detratto quanto Parte_1 comunque dovuto in forza della presente decisione.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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