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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/11/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 762/2019 R.G., vertente
TRA
”, P.IVA , con sede in Reggio Calabria, via Cubba Serro Parte_1 P.IVA_1
Valanidi 12/A in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato Parte_2
il 30.08.1965 a Motta San Giovanni (RC) ed ivi residente in [...], Serro Valanidi, C.F.
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Archia Poeta n. 7, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Filomena Pellicanò
-Appellante-
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria in via Don Minzoni n. 14, presso e nello studio dell'Avv.
CC MA che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Scafidi
-Appellata-
nata il [...] a [...] Parte_3
-Appellata-
1 ( ), e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ), convenuti contumaci nel giudizio di primo grado C.F._4
-Appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 1064/2019 del
26/07/2019 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Reggio Calabria, i sigg.ri , e Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
quali comproprietari dell'appartamento posto al secondo piano del maggior fabbricato sito
[...]
in Reggio Calabria, Via Sant'Anna I Tronco n. 47, soprastante a quello dell'attrice.
La sig.ra chiedeva la condanna dei convenuti all'esecuzione, a regola d'arte, di tutte le opere CP_1
necessarie per la definitiva riparazione della causa d'infiltrazione d'acqua sofferta, nonché il completo ripristino degli ambienti interessati dall'infiltrazione, che si propagava all'interno dell'immobile di proprietà della signora;
in subordine, chiedeva la condanna dei medesimi alla CP_1
corresponsione della somma necessaria all'esecuzione delle suddette opere.
L'attrice domandava, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa degli eventi occorsi.
Iscritta la causa al ruolo generale del Tribunale di Reggio Calabria con numero R.G. 2424/2012, si costituiva in giudizio la sig.ra , con comparsa di costituzione e risposta con Parte_3
chiamata di terzo in garanzia del 07/11/2012, con cui contestava le pretese attoree e chiedeva in via preliminare, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia dell'impresa edile Parte_1
”, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva per i danni imputabili a infiltrazioni
[...]
idriche provenienti dalle parti condominiali;
nel merito, chiedeva l'integrale rigetto della domanda 2 proposta dall'attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via gradata, la sig.ra Pt_3
chiedeva la condanna della terza chiamata a tenerla indenne e manlevarla per Parte_1
l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Autorizzata la chiamata del terzo, svolti gli adempimenti di rito, si costituiva in giudizio la ditta
”, con comparsa di costituzione e risposta del 17/04/2013, con la quale, Parte_1
contestate le ragioni avanzate nei confronti della terza chiamata dalla convenuta sig.ra , la Pt_3
medesima ditta chiedeva di essere estromessa dal giudizio per l'intervenuta prescrizione del diritto,
chiedendo altresì che venisse dichiarata inammissibile la chiamata in garanzia e rigettata la relativa domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 18.11.2013 il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti e Controparte_2
concedendo, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Controparte_3
All'udienza del 12.03.2014, depositate le memorie, i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie e il Giudice, con ordinanza del 06/06/2014 (pronunciata a scioglimento della riserva assunta) disponeva la CTU e successivamente al deposito della stessa, con ordinanza del
09/06/2016, pronunciata fuori udienza, il Giudice ammetteva la prova per testi domandata.
All'udienza del 08/03/2017 venivano escussi i testi sig.ri e , Testimone_1 Tes_2
rispettivamente citati dall'attrice e dalla convenuta.
La causa veniva rinviata all'udienza del 25/10/2017 per la prosecuzione della prova a mezzo di altro teste di parte convenuta, sig. , intimato ma non comparso. Testimone_3
Il suddetto teste non si presentava (non avendo ritirato le intimazioni recapitategli) neppure alle successive udienze del 14/02/2018, del 14/05/2018 e del 24/09/2018, sicché, a tale ultima udienza, il procuratore di parte convenuta rinunciava al teste e i procuratori dell'attrice accettavano la rinuncia.
All'udienza del 28/01/2019, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudicante concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado così provvedeva: “Accerta e dichiara la
responsabilità di , e per le Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
infiltrazioni subite dall'appartamento di proprietà della sig.ra. posto al primo piano CP_1
del maggior fabbricato sito in Reggio Calabria alla via Sant'Anna I tronco, 47, contraddistinto al
foglio di mappa 88, part.lle 443 sub 3 e 941 sub 2; accerta e dichiara il diritto dell'attrice al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle dette infiltrazioni;
per l'effetto, condanna i convenuti in solido a rimuovere le cause di tali infiltrazioni mediante
l'attuazione degli interventi tecnici di impermeabilizzazione e delle opere necessarie (ove ancora non
eseguiti) secondo i criteri delle regole dell'arte ed entro breve termine (e in concomitanza con la
stagione estiva); condanna i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali provocati all'attrice nella misura complessiva di €. 10.070,00, oltre gli interessi c.d.
compensativi, in base al tasso legale, sulla somma dapprima devalutata alla data della prima messa
in mora, 29.7.2011, e di anno in anno rivalutata fino alla data del deposito della presente sentenza,
e sull'importo così ottenuto vanno poi calcolati gli interessi legali fino al soddisfo;
condanna altresì
i convenuti in solido al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio Pt_3
nella misura €. 4.860,88 di cui €. 260,88 per spese vive anticipate;
oltre rimborso forfettario del 15%,
cpa e iva (se dovuti) da calcolarsi sull'importo liquidato per competenze. Con distrazione in favore
degli avv.ti CC MA e Mario Scafidi;
rigettata l'eccezione di prescrizione, accerta la
responsabilità contrattuale della ditta nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
e la condanna al pagamento dell'importo di €. 3.021,00 in favore della stessa, oltre gli Parte_3
interessi c.d. compensativi, in base al tasso legale, sulla somma dapprima devalutata alla data della
prima messa in mora, 21.10.2010, e di anno in anno rivalutata fino alla data del deposito della
presente sentenza;
condanna altresì la terza chiamata al rimborso in favore Parte_1
della convenuta delle spese di causa nella misura di €. 1.852,38 di cui €. 252,38 Parte_3
per spese vive anticipate. Con distrazione in favore dell'avv. Eva Gafà; le spese della consulenza
4 tecnica d'ufficio come già liquidate con decreto del 21.3.2015 sono poste definitivamente ed
interamente a carico delle parti soccombenti del giudizio, in solido tra loro”.
Con ordinanza di correzione dell'errore materiale del 24.06.2024, il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito dell'istanza depositata il 24.11.2023 dall'avv. Mario Scafidi, nella sua qualità di procuratore e difensore della sig.ra , disponeva “che nella sentenza n. 1064/2019, emessa CP_1
all'esito del giudizio avente n. di ruolo 2424/2012, laddove è scritto «
Contro
Parte_3
(che contemplerebbe la data di nascita del 16/11/1948), deve intendersi C.F._5
sostituito dalla dicitura corretta «Contro » che afferisce Parte_3 C.F._6
alla data di nascita corretta del 13/07/1949”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la ditta ” Parte_1 Parte_4
lamentando l'errata ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado, nonché, in
[...]
subordine, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per essersi, il giudice di prime cure, spinto oltre il chiesto,
dichiarando, con la sentenza impugnata, la sussistenza della responsabilità contrattuale in capo alla
, nonostante la richiesta formulata dalla convenuta chiamante, fosse limitata alla Parte_1
manleva dalle conseguenze negative di un'eventuale pronuncia di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree.
Si costituiva in giudizio unicamente la sig.ra chiedendo il rigetto dell'appello proposto CP_1
dalla , in quanto destituito da ogni fondamento giuridico e fattuale, conseguentemente Parte_1
confermare la sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 16/07/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 01/07/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei sigg.ri , e Controparte_2 Parte_3
i quali benché regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio. Controparte_3
5 L'appello è fondato, con riferimento alla violazione dell'art.112 c.p.c., mentre è infondato nel merito.
Invero, avendo i formulato istanza di manleva, non hanno inteso indicare la ditta come unica Pt_3
vera responsabile del danno, ma soltanto di essere da questa garantiti (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza
1 giugno 2021, n. 15232).
Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n.
5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066,
e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
Come correttamente rilevato dall'appellante, la convenuta nel giudizio di primo grado, sig.ra
, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della , Parte_3 Parte_1
“affinché tenga indenne la signora da ogni pretesa avanzata dall'attrice nei Parte_3
confronti di quest'ultima”.
Si legge nelle richieste conclusive della comparsa di costituzione con chiamata di terzo nell'interesse della sig.ra : “CHIEDE (…) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, Parte_3
anche parziale delle domande attoree, condannarsi la a tenere indenne e a Parte_1
manlevare la convenuta da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico Parte_3
dall'accoglimento totale o parziale domande attoree”.
Ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice deve decidere sulla domanda e non oltre i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Sebbene sia necessario, per valutare l'esistenza di un diritto di “manleva”, esaminare altresì il rapporto contrattuale esistente fra il convento e il terzo da questo chiamato, al fine di verificare l'esistenza del
6 diritto di manleva in forza del contratto e/o della sua esecuzione;
tuttavia, la sentenza impugnata, si spinge oltre tale indispensabile valutazione, dichiarando la responsabilità contrattuale della terza.
Si legge nella sentenza impugnata: “tutto ciò consente di ritenere provata la circostanza della
mancata o quantomeno incompleta e/o interrotta esecuzione del contratto da parte della terza
chiamata, e dunque della responsabilità sulla stessa gravante per i danni arrecati alla committente
dalla sua negligenza”; infine, nel dispositivo, il Giudice “accerta la responsabilità contrattuale della
”. Parte_1
La sentenza di primo grado, accerta dunque la responsabilità della terza chiamata in garanzia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., pertanto va dichiarata la parziale nullità della sentenza impugnata,
limitatamente alle parti in cui si accerta e dichiara la responsabilità contrattuale dell'odierna appellante.
Occorre tuttavia rilevare come, la dedotta violazione di cui all'art.112 c.p.c. non implichi tout court che - con la nullità della sentenza che ne sia affetta - resti travolta irrimediabilmente la posizione processuale della parte che abbia visto accolte così erroneamente le proprie ragioni;
infatti, il Giudice
della relativa impugnazione, una volta riconosciuta l'eventuale esistenza di tale vizio, resta comunque investito dell'esame e della decisione nel merito sui medesimi fatti, ma stavolta attenendosi in modo corretto all'essenziale principio di «corrispondenza fra chiesto e pronunciato», (cfr. Cass.18824/2006,
Cass.4836/91, ecc.).
Nel merito va dunque osservato che il giudice di prime cure, pur qualificando erroneamente la condanna della terza chiamata, come responsabilità contrattuale e non come manleva, giunge nella sostanza ad un risultato condivisibile.
L'errore che conduce il Giudice di prime cure all'errata qualificazione della condanna emerge chiaramente alla fine del paragrafo 4., ove il decidente dichiara che “quand'anche risultasse fondata
la richiesta della convenuta nei confronti della terza chiamata, in nessun modo ciò potrebbe risolversi
nella condanna della terza di tenerla indenne dalla responsabilità che ha come custode” va osservato
7 che, in realtà, attraverso la chiamata del terzo in garanzia, si chiede che vengano trasferite in capo al terzo solamente le conseguenze patrimoniali del danno, pertanto, la responsabilità del chiamante, (nel caso di specie il custode del bene) non viene esclusa e sostituita dalla responsabilità del terzo chiamato.
Tuttavia, l'errato inquadramento dell'istituto giuridico su cui si fonda la condanna della ditta
, non inficia la stessa pronuncia di condanna, che appare condivisibile. Parte_1
Alla luce delle risultanze probatorie, appare corretta la decisione del giudice di trasferire una parte delle conseguenze patrimoniali dei danni cagionati dall'immobile dei sig. , alla Pt_3 [...]
, a prescindere dall'errato inquadramento del suddetto trasferimento nell'ambito della Parte_1
responsabilità contrattuale.
Il Tribunale ha invero correttamente valutato la prova, tanto documentale, quanto testimoniale dei fenomeni di infiltrazione idrica, che hanno interessato l'immobile di proprietà dell'attrice, (le dichiarazioni rese dal teste il quale, all'udienza dell'08/03/2017, ha dichiarato di Testimone_1
aver verificato la presenza di infiltrazioni: “quando pioveva entrava acqua dal soffitto della camera
da letto (…)”, nonché i numerosi rapporti di intervento dei VV.FF., nei quali vengono confermati i vari fenomeni infiltrativi, le perdite di acqua ed infine il crollo di parte del tetto); ha correttamente ritenuto raggiunta la prova dei danni verificatisi all'interno dell'immobile dell'attrice e del nesso di causalità tra questi ultimi e i fenomeni di infiltrazione provenienti dall'appartamento soprastante anche sulla scorta delle valutazioni rese dal CTU Arch. , il quale nella propria relazione di ctu Per_1
ha dichiarato: “al momento del sopralluogo si riscontravano segni di umidità e di distacco
dell'intonaco come da documentazione fotografica allegata (…) riferite agli ambienti delle camere
da letto e dei servizi igienici (…); danni del parquet e degli infissi riferiti agli ambienti camera da
letto e studio in cui si, evidenziano i distacchi di parquet che creano problemi alla chiusura
dell'infisso. I possibili danni lamentati e riscontrati sono riconducibili all'immobile dei convenuti e
8 in piccola parte a parti condominiali (…), percentuale individuata è del 95% dell'immobile dei
convenuti e per il 5% alle parti condominiali”.
Va osservato inoltre, con riferimento alla terza chiamata, che il CTU, dopo aver accertato la riconducibilità dei danni all'immobile dei convenuti, ha dichiarato nella propria relazione: “non si
può acclarare che le opere siano state eseguite in modo corretto”, precisando altresì, nella “Relazione
Sintetica” di risposta alle controdeduzioni: “i danni permangono in quanto non si può acclarare che
le opere siano state eseguite in modo corretto, vi è anche scritto che l'immobile si presentava in stato
di abbandono, tra l'altro definendolo in stato di abbandono è implicito e lapalissiano per il
sottoscritto, che non è stato rispettato l'accordo tra le parti, ossia la sig.ra e la Pt_3 [...]
”. Parte_1
Anche la determinazione del quantum del risarcimento è stata correttamente operata dal Giudice di prime cure, sulla base della stima effettuata dal consulente tecnico, ritenuta giustificata e congrua, in quanto è pacifico che nel caso di intervento ripristinatorio esso debba avere ad oggetto l'intero degli ambienti danneggiati dalle infiltrazioni, non potendo essere idoneo a eliminate integralmente il danno da infiltrazioni un, intervento che operi su parti delle pareti o su parte del pavimento in legno e non preveda invece l'integrale rifacimento delle rifiniture degli ambienti danneggiati.
La suddetta valutazione risulta coerente con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali il proprietario di un immobile che domandi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza alle infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, ha diritto a conseguire il rimborso dell'intera somma necessaria per la totale ristrutturazione, essendo state danneggiate alcune parti dell'immobile che per esigenza di uniformità, richiedono un intervento ripristinatorio più ampio rispetto ai singoli punti danneggiati, (Cass. sez. III Civile, sent. n. 12920/2015).
Alla luce di quanto fin qui esposto, si dichiara la nullità parziale della sentenza impugnata, per violazione dell'art.112 c.p.c., limitatamente alle parti ove si accerta e dichiara, oltre il chiesto, la
9 responsabilità contrattuale della , si conferma per il resto la sentenza Parte_1
impugnata.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate, atteso il parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ditta “ ”, disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto;
2) dichiara la parziale nullità della sentenza n° 1064/2019 emessa dal Tribunale Civile di Reggio
Calabria in data 26/07/2019, con riferimento alle parti affette da vizio di extrapetizione di cui in parte motiva, confermando per il resto la sentenza impugnata;
3) condanna la a manlevare la sig.ra , nei limiti delle Parte_1 Parte_3
somme stabilite con la sentenza impugnata, dalle conseguenze derivanti dall'accoglimento delle domande formulate in primo grado dalla sig.ra CP_1
4) rigetta gli altri motivi di appello;
5) compensa interamente le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) Dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 762/2019 R.G., vertente
TRA
”, P.IVA , con sede in Reggio Calabria, via Cubba Serro Parte_1 P.IVA_1
Valanidi 12/A in persona del legale rappresentante pro tempore sig. nato Parte_2
il 30.08.1965 a Motta San Giovanni (RC) ed ivi residente in [...], Serro Valanidi, C.F.
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Archia Poeta n. 7, presso C.F._1
lo studio dell'avv. Filomena Pellicanò
-Appellante-
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria in via Don Minzoni n. 14, presso e nello studio dell'Avv.
CC MA che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Scafidi
-Appellata-
nata il [...] a [...] Parte_3
-Appellata-
1 ( ), e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ), convenuti contumaci nel giudizio di primo grado C.F._4
-Appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n° 1064/2019 del
26/07/2019 avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Reggio Calabria, i sigg.ri , e Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
quali comproprietari dell'appartamento posto al secondo piano del maggior fabbricato sito
[...]
in Reggio Calabria, Via Sant'Anna I Tronco n. 47, soprastante a quello dell'attrice.
La sig.ra chiedeva la condanna dei convenuti all'esecuzione, a regola d'arte, di tutte le opere CP_1
necessarie per la definitiva riparazione della causa d'infiltrazione d'acqua sofferta, nonché il completo ripristino degli ambienti interessati dall'infiltrazione, che si propagava all'interno dell'immobile di proprietà della signora;
in subordine, chiedeva la condanna dei medesimi alla CP_1
corresponsione della somma necessaria all'esecuzione delle suddette opere.
L'attrice domandava, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa degli eventi occorsi.
Iscritta la causa al ruolo generale del Tribunale di Reggio Calabria con numero R.G. 2424/2012, si costituiva in giudizio la sig.ra , con comparsa di costituzione e risposta con Parte_3
chiamata di terzo in garanzia del 07/11/2012, con cui contestava le pretese attoree e chiedeva in via preliminare, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia dell'impresa edile Parte_1
”, la declaratoria di difetto di legittimazione passiva per i danni imputabili a infiltrazioni
[...]
idriche provenienti dalle parti condominiali;
nel merito, chiedeva l'integrale rigetto della domanda 2 proposta dall'attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
in via gradata, la sig.ra Pt_3
chiedeva la condanna della terza chiamata a tenerla indenne e manlevarla per Parte_1
l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
Autorizzata la chiamata del terzo, svolti gli adempimenti di rito, si costituiva in giudizio la ditta
”, con comparsa di costituzione e risposta del 17/04/2013, con la quale, Parte_1
contestate le ragioni avanzate nei confronti della terza chiamata dalla convenuta sig.ra , la Pt_3
medesima ditta chiedeva di essere estromessa dal giudizio per l'intervenuta prescrizione del diritto,
chiedendo altresì che venisse dichiarata inammissibile la chiamata in garanzia e rigettata la relativa domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 18.11.2013 il Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti e Controparte_2
concedendo, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. Controparte_3
All'udienza del 12.03.2014, depositate le memorie, i procuratori delle parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie e il Giudice, con ordinanza del 06/06/2014 (pronunciata a scioglimento della riserva assunta) disponeva la CTU e successivamente al deposito della stessa, con ordinanza del
09/06/2016, pronunciata fuori udienza, il Giudice ammetteva la prova per testi domandata.
All'udienza del 08/03/2017 venivano escussi i testi sig.ri e , Testimone_1 Tes_2
rispettivamente citati dall'attrice e dalla convenuta.
La causa veniva rinviata all'udienza del 25/10/2017 per la prosecuzione della prova a mezzo di altro teste di parte convenuta, sig. , intimato ma non comparso. Testimone_3
Il suddetto teste non si presentava (non avendo ritirato le intimazioni recapitategli) neppure alle successive udienze del 14/02/2018, del 14/05/2018 e del 24/09/2018, sicché, a tale ultima udienza, il procuratore di parte convenuta rinunciava al teste e i procuratori dell'attrice accettavano la rinuncia.
All'udienza del 28/01/2019, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudicante concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado così provvedeva: “Accerta e dichiara la
responsabilità di , e per le Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
infiltrazioni subite dall'appartamento di proprietà della sig.ra. posto al primo piano CP_1
del maggior fabbricato sito in Reggio Calabria alla via Sant'Anna I tronco, 47, contraddistinto al
foglio di mappa 88, part.lle 443 sub 3 e 941 sub 2; accerta e dichiara il diritto dell'attrice al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza delle dette infiltrazioni;
per l'effetto, condanna i convenuti in solido a rimuovere le cause di tali infiltrazioni mediante
l'attuazione degli interventi tecnici di impermeabilizzazione e delle opere necessarie (ove ancora non
eseguiti) secondo i criteri delle regole dell'arte ed entro breve termine (e in concomitanza con la
stagione estiva); condanna i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali provocati all'attrice nella misura complessiva di €. 10.070,00, oltre gli interessi c.d.
compensativi, in base al tasso legale, sulla somma dapprima devalutata alla data della prima messa
in mora, 29.7.2011, e di anno in anno rivalutata fino alla data del deposito della presente sentenza,
e sull'importo così ottenuto vanno poi calcolati gli interessi legali fino al soddisfo;
condanna altresì
i convenuti in solido al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio Pt_3
nella misura €. 4.860,88 di cui €. 260,88 per spese vive anticipate;
oltre rimborso forfettario del 15%,
cpa e iva (se dovuti) da calcolarsi sull'importo liquidato per competenze. Con distrazione in favore
degli avv.ti CC MA e Mario Scafidi;
rigettata l'eccezione di prescrizione, accerta la
responsabilità contrattuale della ditta nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
e la condanna al pagamento dell'importo di €. 3.021,00 in favore della stessa, oltre gli Parte_3
interessi c.d. compensativi, in base al tasso legale, sulla somma dapprima devalutata alla data della
prima messa in mora, 21.10.2010, e di anno in anno rivalutata fino alla data del deposito della
presente sentenza;
condanna altresì la terza chiamata al rimborso in favore Parte_1
della convenuta delle spese di causa nella misura di €. 1.852,38 di cui €. 252,38 Parte_3
per spese vive anticipate. Con distrazione in favore dell'avv. Eva Gafà; le spese della consulenza
4 tecnica d'ufficio come già liquidate con decreto del 21.3.2015 sono poste definitivamente ed
interamente a carico delle parti soccombenti del giudizio, in solido tra loro”.
Con ordinanza di correzione dell'errore materiale del 24.06.2024, il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito dell'istanza depositata il 24.11.2023 dall'avv. Mario Scafidi, nella sua qualità di procuratore e difensore della sig.ra , disponeva “che nella sentenza n. 1064/2019, emessa CP_1
all'esito del giudizio avente n. di ruolo 2424/2012, laddove è scritto «
Contro
Parte_3
(che contemplerebbe la data di nascita del 16/11/1948), deve intendersi C.F._5
sostituito dalla dicitura corretta «Contro » che afferisce Parte_3 C.F._6
alla data di nascita corretta del 13/07/1949”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la ditta ” Parte_1 Parte_4
lamentando l'errata ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado, nonché, in
[...]
subordine, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per essersi, il giudice di prime cure, spinto oltre il chiesto,
dichiarando, con la sentenza impugnata, la sussistenza della responsabilità contrattuale in capo alla
, nonostante la richiesta formulata dalla convenuta chiamante, fosse limitata alla Parte_1
manleva dalle conseguenze negative di un'eventuale pronuncia di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree.
Si costituiva in giudizio unicamente la sig.ra chiedendo il rigetto dell'appello proposto CP_1
dalla , in quanto destituito da ogni fondamento giuridico e fattuale, conseguentemente Parte_1
confermare la sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 16/07/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 01/07/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei sigg.ri , e Controparte_2 Parte_3
i quali benché regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio. Controparte_3
5 L'appello è fondato, con riferimento alla violazione dell'art.112 c.p.c., mentre è infondato nel merito.
Invero, avendo i formulato istanza di manleva, non hanno inteso indicare la ditta come unica Pt_3
vera responsabile del danno, ma soltanto di essere da questa garantiti (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza
1 giugno 2021, n. 15232).
Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo (v., tra le altre, le sentenze 5 marzo 2013, n.
5400, 13 novembre 2015, n. 23213, ordinanze 8 marzo 2018, n. 5580, e 28 novembre 2019, n. 31066,
e sentenza 15 gennaio 2020, n. 516).
Come correttamente rilevato dall'appellante, la convenuta nel giudizio di primo grado, sig.ra
, ha chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della , Parte_3 Parte_1
“affinché tenga indenne la signora da ogni pretesa avanzata dall'attrice nei Parte_3
confronti di quest'ultima”.
Si legge nelle richieste conclusive della comparsa di costituzione con chiamata di terzo nell'interesse della sig.ra : “CHIEDE (…) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, Parte_3
anche parziale delle domande attoree, condannarsi la a tenere indenne e a Parte_1
manlevare la convenuta da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico Parte_3
dall'accoglimento totale o parziale domande attoree”.
Ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice deve decidere sulla domanda e non oltre i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Sebbene sia necessario, per valutare l'esistenza di un diritto di “manleva”, esaminare altresì il rapporto contrattuale esistente fra il convento e il terzo da questo chiamato, al fine di verificare l'esistenza del
6 diritto di manleva in forza del contratto e/o della sua esecuzione;
tuttavia, la sentenza impugnata, si spinge oltre tale indispensabile valutazione, dichiarando la responsabilità contrattuale della terza.
Si legge nella sentenza impugnata: “tutto ciò consente di ritenere provata la circostanza della
mancata o quantomeno incompleta e/o interrotta esecuzione del contratto da parte della terza
chiamata, e dunque della responsabilità sulla stessa gravante per i danni arrecati alla committente
dalla sua negligenza”; infine, nel dispositivo, il Giudice “accerta la responsabilità contrattuale della
”. Parte_1
La sentenza di primo grado, accerta dunque la responsabilità della terza chiamata in garanzia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., pertanto va dichiarata la parziale nullità della sentenza impugnata,
limitatamente alle parti in cui si accerta e dichiara la responsabilità contrattuale dell'odierna appellante.
Occorre tuttavia rilevare come, la dedotta violazione di cui all'art.112 c.p.c. non implichi tout court che - con la nullità della sentenza che ne sia affetta - resti travolta irrimediabilmente la posizione processuale della parte che abbia visto accolte così erroneamente le proprie ragioni;
infatti, il Giudice
della relativa impugnazione, una volta riconosciuta l'eventuale esistenza di tale vizio, resta comunque investito dell'esame e della decisione nel merito sui medesimi fatti, ma stavolta attenendosi in modo corretto all'essenziale principio di «corrispondenza fra chiesto e pronunciato», (cfr. Cass.18824/2006,
Cass.4836/91, ecc.).
Nel merito va dunque osservato che il giudice di prime cure, pur qualificando erroneamente la condanna della terza chiamata, come responsabilità contrattuale e non come manleva, giunge nella sostanza ad un risultato condivisibile.
L'errore che conduce il Giudice di prime cure all'errata qualificazione della condanna emerge chiaramente alla fine del paragrafo 4., ove il decidente dichiara che “quand'anche risultasse fondata
la richiesta della convenuta nei confronti della terza chiamata, in nessun modo ciò potrebbe risolversi
nella condanna della terza di tenerla indenne dalla responsabilità che ha come custode” va osservato
7 che, in realtà, attraverso la chiamata del terzo in garanzia, si chiede che vengano trasferite in capo al terzo solamente le conseguenze patrimoniali del danno, pertanto, la responsabilità del chiamante, (nel caso di specie il custode del bene) non viene esclusa e sostituita dalla responsabilità del terzo chiamato.
Tuttavia, l'errato inquadramento dell'istituto giuridico su cui si fonda la condanna della ditta
, non inficia la stessa pronuncia di condanna, che appare condivisibile. Parte_1
Alla luce delle risultanze probatorie, appare corretta la decisione del giudice di trasferire una parte delle conseguenze patrimoniali dei danni cagionati dall'immobile dei sig. , alla Pt_3 [...]
, a prescindere dall'errato inquadramento del suddetto trasferimento nell'ambito della Parte_1
responsabilità contrattuale.
Il Tribunale ha invero correttamente valutato la prova, tanto documentale, quanto testimoniale dei fenomeni di infiltrazione idrica, che hanno interessato l'immobile di proprietà dell'attrice, (le dichiarazioni rese dal teste il quale, all'udienza dell'08/03/2017, ha dichiarato di Testimone_1
aver verificato la presenza di infiltrazioni: “quando pioveva entrava acqua dal soffitto della camera
da letto (…)”, nonché i numerosi rapporti di intervento dei VV.FF., nei quali vengono confermati i vari fenomeni infiltrativi, le perdite di acqua ed infine il crollo di parte del tetto); ha correttamente ritenuto raggiunta la prova dei danni verificatisi all'interno dell'immobile dell'attrice e del nesso di causalità tra questi ultimi e i fenomeni di infiltrazione provenienti dall'appartamento soprastante anche sulla scorta delle valutazioni rese dal CTU Arch. , il quale nella propria relazione di ctu Per_1
ha dichiarato: “al momento del sopralluogo si riscontravano segni di umidità e di distacco
dell'intonaco come da documentazione fotografica allegata (…) riferite agli ambienti delle camere
da letto e dei servizi igienici (…); danni del parquet e degli infissi riferiti agli ambienti camera da
letto e studio in cui si, evidenziano i distacchi di parquet che creano problemi alla chiusura
dell'infisso. I possibili danni lamentati e riscontrati sono riconducibili all'immobile dei convenuti e
8 in piccola parte a parti condominiali (…), percentuale individuata è del 95% dell'immobile dei
convenuti e per il 5% alle parti condominiali”.
Va osservato inoltre, con riferimento alla terza chiamata, che il CTU, dopo aver accertato la riconducibilità dei danni all'immobile dei convenuti, ha dichiarato nella propria relazione: “non si
può acclarare che le opere siano state eseguite in modo corretto”, precisando altresì, nella “Relazione
Sintetica” di risposta alle controdeduzioni: “i danni permangono in quanto non si può acclarare che
le opere siano state eseguite in modo corretto, vi è anche scritto che l'immobile si presentava in stato
di abbandono, tra l'altro definendolo in stato di abbandono è implicito e lapalissiano per il
sottoscritto, che non è stato rispettato l'accordo tra le parti, ossia la sig.ra e la Pt_3 [...]
”. Parte_1
Anche la determinazione del quantum del risarcimento è stata correttamente operata dal Giudice di prime cure, sulla base della stima effettuata dal consulente tecnico, ritenuta giustificata e congrua, in quanto è pacifico che nel caso di intervento ripristinatorio esso debba avere ad oggetto l'intero degli ambienti danneggiati dalle infiltrazioni, non potendo essere idoneo a eliminate integralmente il danno da infiltrazioni un, intervento che operi su parti delle pareti o su parte del pavimento in legno e non preveda invece l'integrale rifacimento delle rifiniture degli ambienti danneggiati.
La suddetta valutazione risulta coerente con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in virtù dei quali il proprietario di un immobile che domandi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza alle infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, ha diritto a conseguire il rimborso dell'intera somma necessaria per la totale ristrutturazione, essendo state danneggiate alcune parti dell'immobile che per esigenza di uniformità, richiedono un intervento ripristinatorio più ampio rispetto ai singoli punti danneggiati, (Cass. sez. III Civile, sent. n. 12920/2015).
Alla luce di quanto fin qui esposto, si dichiara la nullità parziale della sentenza impugnata, per violazione dell'art.112 c.p.c., limitatamente alle parti ove si accerta e dichiara, oltre il chiesto, la
9 responsabilità contrattuale della , si conferma per il resto la sentenza Parte_1
impugnata.
Le spese del giudizio vengono interamente compensate, atteso il parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla ditta “ ”, disattesa ogni contraria Parte_1
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto;
2) dichiara la parziale nullità della sentenza n° 1064/2019 emessa dal Tribunale Civile di Reggio
Calabria in data 26/07/2019, con riferimento alle parti affette da vizio di extrapetizione di cui in parte motiva, confermando per il resto la sentenza impugnata;
3) condanna la a manlevare la sig.ra , nei limiti delle Parte_1 Parte_3
somme stabilite con la sentenza impugnata, dalle conseguenze derivanti dall'accoglimento delle domande formulate in primo grado dalla sig.ra CP_1
4) rigetta gli altri motivi di appello;
5) compensa interamente le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2025
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
(Dott. Salvatore Catalano) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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