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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 09/12/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente rel.
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 842/2025 promosso da: , nato Parte_1
il 30/06/1969 a Vercelli (VC), e , nata il [...] a Parte_2
IE (Svizzera), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cecinelli Andrea;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
“1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso l'abitazione di ciascun genitore e residenza presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale delle figlie minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle figlie. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
3. Le figlie trascorreranno con ciascun genitore, periodi paritetici di permanenza, ossia sette giorni con la madre e sette giorni con il padre e viceversa. Le festività di Natale e Pasqua saranno
1 suddivise tra i genitori in modo alternato, in modo tale da comprendere una volta il giorno di
Natale e il successivo il giorno di Capodanno, una volta il giorno di Pasqua e la successiva il
Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività verranno suddivise in maniera alternata su base annuale.
Ciascun genitore ha diritto a due settimane all'anno di ferie da trascorrere con le figlie, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
In ogni caso, si precisa che, per le specifiche modalità di frequentazione con le minori nonché per le specifiche modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto e allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo;
4.
Considerate le rispettive capacità economiche ed il regime di collocamento alternato, i coniugi manterranno direttamente le figlie minori nei periodi di permanenza di queste ultime presso ciascun genitore;
5. Le spese straordinarie per le minori, purché previamente concordate, saranno
a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di TO, che si ritiene qui integralmente riportato;
6. Le parti convengono che l'assegno unico per le figlie a carico erogato dall' sarà percepito da entrambi CP_1
i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Entrambi i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio delle figlie minori e;
8. I ricorrenti e dichiarano, a titolo di Per_1 Per_2 Parte_2 Parte_1 definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa;
9. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che Parte_1 Parte_2
si sono sposati a IE (Svizzera), il 24/11/2000, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
2 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza dell'11/05/2023 il Tribunale di
TO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 02/05/2023 (celebrata con la modalità della trattazione scritta previste dall'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero
2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a
IE (Svizzera) il 24/11/2000, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monteodorisio al n. 5, parte II, serie C, dell'anno 2008.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali delle figlie minori e . Non si ravvisa Per_1 Per_2
la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
7. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, a IE (Svizzera) il 24/11/2000, e trascritto nel Registro Parte_2
dello Stato Civile del comune di Monteodorisio al n. 5, parte II, serie C, dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monteodorisio (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 5.12.25
IL PRESIDENTE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente rel.
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 842/2025 promosso da: , nato Parte_1
il 30/06/1969 a Vercelli (VC), e , nata il [...] a Parte_2
IE (Svizzera), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cecinelli Andrea;
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
“1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso l'abitazione di ciascun genitore e residenza presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale delle figlie minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle figlie. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
3. Le figlie trascorreranno con ciascun genitore, periodi paritetici di permanenza, ossia sette giorni con la madre e sette giorni con il padre e viceversa. Le festività di Natale e Pasqua saranno
1 suddivise tra i genitori in modo alternato, in modo tale da comprendere una volta il giorno di
Natale e il successivo il giorno di Capodanno, una volta il giorno di Pasqua e la successiva il
Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività verranno suddivise in maniera alternata su base annuale.
Ciascun genitore ha diritto a due settimane all'anno di ferie da trascorrere con le figlie, da concordarsi preventivamente tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno;
In ogni caso, si precisa che, per le specifiche modalità di frequentazione con le minori nonché per le specifiche modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto e allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo;
4.
Considerate le rispettive capacità economiche ed il regime di collocamento alternato, i coniugi manterranno direttamente le figlie minori nei periodi di permanenza di queste ultime presso ciascun genitore;
5. Le spese straordinarie per le minori, purché previamente concordate, saranno
a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa regolamentate dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di TO, che si ritiene qui integralmente riportato;
6. Le parti convengono che l'assegno unico per le figlie a carico erogato dall' sarà percepito da entrambi CP_1
i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. Entrambi i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio delle figlie minori e;
8. I ricorrenti e dichiarano, a titolo di Per_1 Per_2 Parte_2 Parte_1 definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa;
9. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che Parte_1 Parte_2
si sono sposati a IE (Svizzera), il 24/11/2000, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio.
2. L'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
2 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51
c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza dell'11/05/2023 il Tribunale di
TO ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 02/05/2023 (celebrata con la modalità della trattazione scritta previste dall'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero
2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a
IE (Svizzera) il 24/11/2000, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Monteodorisio al n. 5, parte II, serie C, dell'anno 2008.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e agli interessi morali e materiali delle figlie minori e . Non si ravvisa Per_1 Per_2
la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
7. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: 3 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, a IE (Svizzera) il 24/11/2000, e trascritto nel Registro Parte_2
dello Stato Civile del comune di Monteodorisio al n. 5, parte II, serie C, dell'anno 2000; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monteodorisio (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 5.12.25
IL PRESIDENTE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
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