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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 29 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 20 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3693, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
Parte_1 con gli avv.ti BORDONE ANDREA, PERUCCO PAOLO e PERONE
FERDINANDO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.07.2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e Parte_1 CP_1
1 – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
8-9 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: CP_ a) Accertare e dichiarare l'illegittimità del ricalcolo e della liquidazione operati da a seguito e sulla base delle indicazioni di cui al parere ministeriale 2365/21 ed al suo messaggio 1336/21, delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, in favore della ricorrente, per il periodo 1.1.2020 CP_
/ 31.3.2022, e, per l'effetto, condannare il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo pari ad € 9.310,00, ovvero della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di differenze fra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire per la prestazione integrativa in oggetto nel periodo suindicato;
- in alternativa, accertare e dichiarare che l'erogazione operata dall' in favore della CP_1 ricorrente delle prestazioni integrative del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, per il periodo 1.1.2020 / 31.3.2022, in misura inferiore a quella di legge, costituisce comportamento discriminatorio e per l'effetto ordinare al convenuto CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, di eliminarne gli effetti condannandolo al pagamento in favore della ricorrente di un risarcimento da stabilirsi in via equitativa e comunque proporzionato al danno da essa subito.
Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, (a) rappresentando di avere provveduto, nelle more del giudizio, al pagamento di ulteriori euro 5.035,77 in favore della parte ricorrente a titolo di prestazione integrativa di CIGS a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale e (b) contestando, per il resto, le pretese attoree riguardanti
2 l'asserito diritto al pagamento di maggiori somme per il medesimo titolo e (c) chiedendo il rigetto del ricorso nella residua componente di esso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Occorre premettere che la parte ricorrente, quale assistente di volo operante fino al 1.06.2022 alle dipendenze di in CP_2 amministrazione straordinaria, ha lamentato, a mezzo dell'atto introduttivo del presente giudizio, l'erronea quantificazione della prestazione – già erogata dalla parte convenuta tramite il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (FSTA) in relazione al periodo dal 1.01.2020 al 31.03.2022 – integrativa della CIGS autorizzata in riferimento al medesimo periodo (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente;
all.ti 1-4 al fascicolo di parte convenuta).
Inoltre va evidenziato che:
a) nel mese di ottobre 2021 la parte convenuta aveva originariamente erogato alla parte ricorrente, a titolo di prestazione integrativa della CIGS a carico del
Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (FSTA), soltanto euro 9,26 in riferimento al periodo dal 1.07.2021 al 31.07.2021, non riconoscendo la spettanza, in favore della seconda, dell'importo pieno (pari a euro 298,22) e quindi trattenendo, su base mensile, euro 286,20, per conguagli relativi a eccessivi versamenti eseguiti in precedenza;
b) la parte convenuta ha poi applicato analoghe trattenute – ed erogato importi ridotti (mediamente 9,30 euro mensili) – anche con riguardo alla prestazione integrativa della CIGS a carico del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo
(FSTA) erogata in favore della parte ricorrente in relazione al periodo da agosto 2021 a febbraio 2022;
c) la parte ricorrente ha dedotto che la quantificazione della suddetta prestazione integrativa (nella misura media di euro 9,30 mensili) effettuata dalla
3 parte convenuta sarebbe errata e che la detrazione di circa euro 286,20 mensili sarebbe indebita – giacché la parte convenuta avrebbe preso come riferimento la retribuzione percepita dalla parte ricorrente nei 12 mesi precedenti a gennaio
2020 senza effettuare la c.d. “sterilizzazione” delle giornate non lavorate (ivi comprese quelle in cui vi era stata assenza dal lavoro per maternità) – e, conseguentemente, di avere diritto al pagamento al pagamento della predetta prestazione integrativa in misura maggiore rispetto a quanto ricevuto (cioè al pagamento di ulteriori euro 9.310,00 complessivi in relazione al periodo dal
1.01.2020 al 31.03.2022.
Nelle more del presente giudizio, la parte convenuta ha CP_1 riconosciuto la spettanza, in favore della parte ricorrente, di altri euro 5.035,77 in riferimento al periodo per cui vi è causa, in ragione delle risultanze del verbale di disposizione redatto dall'I.T.L. di Roma in data 25.08.2023 a seguito di accesso ispettivo eseguito nei confronti del datore di lavoro della parte ricorrente (all.ti 11, 12, 13 al fascicolo di parte convenuta): nel dettaglio, a mezzo di tale verbale l'I.T.L. di Roma (1) ha accertato l'erroneo calcolo, per opera del predetto datore di lavoro, delle retribuzioni di riferimento della parte ricorrente ai fini del riconoscimento dell'importo dovuto alla stessa a titolo di trattamento di integrazione salariale straordinario e di assegno di solidarietà straordinario del trasporto aereo, (2) ha accertato la mancata sterilizzazione delle giornate lavorative non prestate ai fini della determinazione della base di calcolo per la formazione della retribuzione complessiva lorda di riferimento a partire dal mese di gennaio 2020 e (3) ha quantificato la retribuzione mensile di riferimento, ai fini della prestazione integrativa da erogare tramite il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (FSTA), facendo riferimento alla “ultima retribuzione utile”, pari, in concreto, a euro 2.237,75 (in luogo degli euro
1.415,14 stimati da in amministrazione straordinaria). CP_2
In ragione di quanto, in riferimento alla domanda attorea avente per oggetto il pagamento di ulteriori euro 5.035,77 a titolo di prestazione
4 integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (FSTA) – in aggiunta alle somme originariamente erogate dalla parte convenuta per CP_1 tale titolo – va dichiarata la sopravvenuta cessazione (parziale) della materia del contendere e la conseguente estinzione (parziale) del giudizio, giacché
l'interesse sotteso a tale domanda è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato (cioè tramite il pagamento della ulteriore somma suindicata.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue
l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
La residua domanda attorea di accertamento del diritto al pagamento di altre somme – vale a dire di ulteriori euro 4.274,23 (quale differenza tra la somma dedotta nel ricorso, euro 9.310,00, e la somma pagata in corso di causa dalla parte convenuta a seguito del verbale ispettivo dell'I.T.L. di Roma, euro
5.035,77) – a titolo di prestazione integrativa di CIGS a carico del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (FSTA) è infondata.
La maggiore somma rivendicata dalla parte ricorrente (dapprima euro
9.310,00 e ora i residui euro 4.274,23) per il titolo appena menzionato è frutto di un calcolo, eseguito dalla stessa, fondato su parametri diversi da quelli normativamente previsti a tal fine.
La parte ricorrente ha infatti preso in considerazione, al fine di quantificare la prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà per il
5 trasporto aereo (FSTA) asseritamente spettante, una retribuzione lorda di riferimento (ai sensi dell'art. 5, co. 1/3, del D.I. n. 95269/2016) che è stata stimata in base ai seguenti criteri:
(a) sulla base della retribuzione media giornaliera, cioè sulla base della media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite nei 12 mesi precedenti la richiesta di intervento e rapportata al numero di giornate retribuite in quel medesimo periodo (vd. cap. 7 della narrativa del ricorso);
(b) non considerando (cioè “sterilizzando” o “neutralizzando”), ai fini della determinazione della predetta retribuzione media giornaliera, i giorni di assenza per malattia propria o dei figli, per maternità, per allattamento, per permessi per disabilità o per assistenza di familiari disabili, per congedo parentale, per esami universitari, per mancato impiego da parte del datore di lavoro, verificatisi nei 12 mesi anzidetti (vd. cap. 8 della narrativa del ricorso;
vd.
Circolare n. 132 del 14.07.2017); CP_1
(c) facendo riferimento, al fine della individuazione del menzionato periodo di
12 mesi, al periodo retributivo anteriore a gennaio 2020, cioè anteriore all'inizio del periodo in cui erano in vigore le restrizioni correlata alla pandemia da COVID-19 (vd. cap. 10 della narrativa del ricorso;
vd. Nota del Ministero del Lavoro
n. 2365/2021 e Messaggio di n. 1336 del 30.03.2021). CP_1
Tuttavia, in concreto, la parte ricorrente ha (erroneamente) individuato il periodo di 12 mesi rilevante ai fini della determinazione della retribuzione lorda di riferimento, retrodatandolo addirittura fino al periodo ricompreso fra luglio 2015 e giugno 2016 (cioè fino al periodo, più prossimo alla domanda di intervento del Fondo, in cui la parte ricorrente aveva effettivamente svolto attività lavorativa per almeno 12 mesi continuativi: vd. capitolo n. 20 della narrativa del ricorso).
Il D.I. n. 95269/2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7.04.2016 e riguardante il Fondo speciale per il sostegno del
6 reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all'art.
1-ter del D.L. n.
249/2004 e s.m.i. (ridenominato “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo
e del sistema aeroportuale”) – stabilisce, all'art. 5, co. 2 e 3, che “
2. In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a) [i.e. prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà] e b), il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
3. La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.
Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore o giornate che
l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro. Per i lavoratori con part - time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa. Nei mesi di sospensione dell'attività per part time non viene invece corrisposto il trattamento integrativo a carico del in analogia a quanto avviene per la prestazione base”. CP_3
La Circolare n. 132 del 14.07.2016, avente per oggetto “Fondo di CP_1 solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Operatività del Fondo
e modalità di presentazione delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal CP_3
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”, ha chiarito, in relazione alla misura della prestazione integrativa erogata dal predetto fondo e alla retribuzione di riferimento da prendere in considerazione a tal fine, che “il
7 Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario. Ai fini della corretta individuazione della predetta retribuzione lorda complessiva si evidenzia che la stessa dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Pertanto i periodi di mancata prestazione
(malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 104/92, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell'azienda) – ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – saranno sterilizzati e, quindi, non entreranno nel calcolo della retribuzione media di riferimento. Nello specifico, la retribuzione calcolata, con i criteri suindicati, per i dodici mesi precedenti l'istanza, considerata al netto delle somme percepite nei giorni di assenza deve essere divisa per il numero di ore/giornate lavorative cui si riferisce, in modo da ottenere la retribuzione media oraria/giornaliera. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore/giornate che l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.”.
La Circolare n. 97 del 1.06.2017, avente per oggetto “Fondo di CP_1 solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016. Prestazioni integrative: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili”, ha inoltre ribadito che “La medesima retribuzione
[cioè la retribuzione lorda di riferimento di cui al par. 5 della Circolare n. CP_1
132/2016, cit., e all'Allegato n. 1 della medesima Circolare] viene utilizzata per calcolare la misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi. Detta retribuzione […] è data dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di
8 continuità, percepite dall'interessato nei dodici mesi precedenti l'istanza”, precisando tuttavia che “Nel caso in cui il lavoratore nei dodici mesi precedenti la domanda sia stato in mobilità ordinaria, ovvero abbia usufruito di una sospensione per CIGS a zero ore, si dovrà fare riferimento all'ultima retribuzione utile percepita”.
Nel caso di specie, la parte convenuta ha quantificato la prestazione integrativa spettante alla parte ricorrente facendo riferimento alla ultima retribuzione utile percepita da quest'ultima – anziché alla retribuzione lorda di riferimento (a) calcolata in base alla media delle componenti retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, (b) rapportata al numero di ore retribuite nei dodici mesi di riferimento e (c) moltiplicata per il numero di ore o giornate che l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro – e, dunque, facendo applicazione analogica, rispetto alla situazione della parte ricorrente, del criterio, previsto dalla
Circolare n. 97 del 1.06.2017, cit., riguardante il caso in cui il lavoratore CP_1 nei dodici mesi precedenti la domanda sia stato (anche) in mobilità ordinaria, ovvero abbia usufruito (anche) di una sospensione per CIGS a zero ore.
Difatti, contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo della presente controversia dalla parte ricorrente (vd. capitolo n. 18 della narrativa del ricorso), quest'ultima, nel corso dell'anno 2019, era stata in congedo per maternità soltanto per 39 settimane lavorative e aveva invece prestato attività lavorativa per 14 settimane (all. 17 al fascicolo di parte convenuta).
Il criterio utilizzato dalla parte convenuta peraltro, è lo stesso che CP_1
è stato utilizzato dall'I.T.L. di Roma nell'ambito dell'accesso ispettivo eseguito in data 25.08.2023 nei confronti del datore di lavoro della parte ricorrente e, conseguentemente, al fine di riliquidare le somme spettanti a quest'ultima a titolo di prestazione integrativa a carico del Fondo di cui sopra (all. 11, 12, 13,
14 al fascicolo di parte convenuta).
9 La parte convenuta, quindi, ha fatto correttamente applicazione, nei confronti della parte ricorrente, delle regole stabilite dalla Nota del Ministero del Lavoro n. 2365/2021, cit., dal Messaggio di n. 1336 del 30.03.2021, CP_1 cit., e dalla Circolare n. 97 del 1.06.2017, e ha correttamente individuato, CP_1 quale parametro da utilizzare per la quantificazione della prestazione integrativa della CIGS spettante alla parte ricorrente a carico del Fondo di cui sopra, l'ultima retribuzione utile percepita da essa nel corso dell'anno 2019
(cioè la retribuzione percepita con riguardo all'ultima mensilità di lavoro svolta per intero” in tale anno, pari in concreto a euro 2.237,75).
Invece il diverso criterio di calcolo proposto dalla parte ricorrente – verosimilmente ricavato, almeno in certa misura, da quanto era stato previsto dal capo E, co. 2, 1° capoverso, del previgente Regolamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo (all. 3 al fascicolo di parte ricorrente) – non trova alcun fondamento nella vigente normativa di settore né nella prassi amministrativa cristallizzata dalla Circolari di citate. CP_1
E' appena il caso di evidenziare che il criterio concretamente impiegato dalla parte convenuta ai fini di cui sopra non è in alcun modo CP_1 discriminatorio nei confronti delle lavoratrici assenti dal servizio per maternità
o allattamento, giacché tale criterio si applica – in via diretta o analogica – a tutte le ipotesi in cui un lavoratore, per qualsiasi causa, è assente dal servizio nel corso del periodo di 12 mesi che ordinariamente andrebbero presi in considerazione per determinare la retribuzione lorda di riferimento (e, di riflesso, la prestazione integrativa a carico del Fondo menzionato in precedenza).
In conclusione, la domanda in esame deve essere rigettata, non sussistendo il diritto della parte ricorrente al pagamento di ulteriori somme
(euro 4.274,23) – in aggiunta a quelle già erogate dalla parte convenuta in corso di causa (euro 5.035,77) – a titolo di prestazione integrativa di CIGS, a carico
10 del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo (FSTA), in relazione al periodo dal 1.01.2020 al 31.03.2022.
* * *
Tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, dell'avvenuta applicazione di normative di carattere eccezionale legate al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e della riferibilità di talune condotte, rilevanti ai fini della controversia insorta tra le parti, a soggetti estranei al giudizio (vale a dire al datore di lavoro della parte ricorrente, ), si ritiene che CP_2 sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione parziale della materia del contendere e l'estinzione parziale del giudizio;
- rigetta il ricorso nella restante parte;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Velletri, 20 febbraio 2025.
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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