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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/09/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3553/2023 R.G. avente ad oggetto separazione personale, promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cilia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._2 residente in [...]; elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Rossana Caudullo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 12.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
. CP_1 Ha esposto di aver contratto matrimonio civile in Vittoria in data 14 maggio 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, dell'anno 2010, parte 1, numero 10, ufficio 1 e che dall'unione coniugale è nato il figlio (Vittoria, 30.09.2010). Per_1
Ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore, deducendo che la moglie ha abbandonato la casa familiare per trasferirsi dapprima dai genitori insieme al figlio e successivamente in Toscana, lasciando il minore a casa dei genitori.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 28.3.2024, non essendo la resistente neanche comparsa, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, atteso che sulla base delle dichiarazioni rese dal Per_1 ricorrente, la madre dal luglio 2023 si è resa irreperibile senza mantenere alcun contatto telefonico col marito e minimi contatti solo a mezzo messaggi con il figlio, prevedendosi che l'eventuale ripresa della frequentazione madre-figlio avvenga gradualmente, e con l'obbligo in capo alla madre di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di euro 100,00 mensili al netto dell'assegno unico familiare riconosciuto interamente in capo al padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, , costituendosi in giudizio, ha dichiarato di non opporsi alla CP_1 separazione, ha confermato il proprio allontanamento dalla casa familiare, deducendo che, essendo divenuta la vita coniugale insostenibile a causa del comportamento negligente del ricorrente, il quale non si è mai operato per trovare una attività lavorativa, accontentandosi di vivere con il sostegno del reddito di cittadinanza, ed ospite a casa dei propri genitori, aveva deciso di allontanarsi per reperire un'occupazione, lasciando il figlio con i propri genitori, essendosi quest'ultimo rifiutato di seguirla, mantenendo comunque rapporti telefonici con lui e lasciando al marito la carta prepagata in cui veniva versato il reddito di cittadinanza.
Ha chiesto pertanto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso il domicilio del padre fin tanto che non avrà reperito un alloggio adeguato per sé e il minore, e nelle more di regolamentare i tempi di permanenza di presso di sé. Per_1
Nel corso del giudizio è stata disposta la comparizione personale dei coniugi e, in esito alle dichiarazioni delle parti, l'ascolto del minore per l'udienza del 12.06.2025, e indi, sulla base Per_1 degli elementi acquisiti in giudizio, la causa, su concorde richiesta dei rispettivi procuratori, è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini. gli atti sono stati trasmessi al PM sede per il parere.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nulla va statuito sulla domanda di addebito proposta dal avendo quest'ultimo Parte_1 personalmente rinunciato all'udienza di comparizione del 12 giugno 2025.
Relativamente al regime di affido del figlio minore , ritiene il Collegio che vada data fiducia Per_1 alla madre che sta seriamente tentando di ricucire il rapporto con il figlio, interrottosi a seguito della decisione da parte della stessa di recarsi in Toscana, lasciando il figlio, e dove vi è rimasta CP_1 per un intero anno, durante il quale i contatti con il figlio sono stati soltanto telefonici, disponendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, sia pure, secondo la volontà del minore raccolta in giudizio, essendo stato appositamente sentito, e di cui ha preso atto la stessa , e, CP_1 più in generale, avendo mostrando entrambi i genitori, dopo l'audizione di , la volontà di un Per_1 rasserenamento dei rapporti nell'interesse del minori (tant'è che il nella stessa sede ha Parte_1 rinunciato alla domanda di addebito nei confronti della moglie), di collocamento prevalente presso il padre, con il quale vive da più di due anni.
Del resto è oggi un ragazzo di 15 anni, e per età anagrafica e livello di maturità raggiunta, è Per_1 apparso certamente in grado di esprimere la sua volontà in perfetta autonomia e con cognizione di causa, di talché occorre disporre, per come detto, l'affidamento condiviso (posto che in tema di affidamento dei figli, alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. (Cass. civ., Sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass. civ.,
Sez. I, 17/12/2009, n. 26587, circostanze che allo stato non emergono), ma con il collocamento prevalente presso il padre.
Nessuna regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre va disposta attesa l'età raggiunta dal ragazzo, oggi quindicenne, che a quanto consta vede regolarmente la madre sia pure solo a casa del padre o alla presenza di altre persone, mentre sarà principalmente responsabilità di entrambi i genitori e, soprattutto, della stessa Rotante, riconquistare “la fiducia” del figlio, indispensabile per concretamente riallacciare un vero rapporto con (e già rispettandone la volontà è un primo Per_1 passo importante in tale direzione), fondamentale -deve ritenersi- per una crescita equilibrata e serena del minore.
Parimenti, si ritiene di confermare un obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in capo alla resistente, il quale, beneficiario del solo assegno di inclusione per euro 620,00 mensili, è chiamato al mantenimento diretto del figlio, con il versamento di € 100,00 al mese al netto dell'assegno unico familiare, che va riconosciuto e percepito per intero dal ricorrente e Parte_1 contribuisca, inoltre, al 50% delle spese straordinarie.
Le spese attesa la natura del giudizio e l'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti;
al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio civile in Vittoria in data 14 maggio 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, dell'anno 2010, parte 1, numero 10, ufficio 1;
Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (30.09.2010), ad entrambi i Persona_2 genitori ma con collocazione prevalente presso il padre . Parte_1
Dispone, quanto ai tempi di permanenza del minore con la madre, per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, versando a CP_1 [...]
entro i primi 5 giorni di ogni mese, la somma di euro 100,00 al netto dell'assegno Parte_1 unico familiare che va interamente riconosciuto e percepito dal ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 4.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3553/2023 R.G. avente ad oggetto separazione personale, promossa da:
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cilia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e CP_1 C.F._2 residente in [...]; elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Rossana Caudullo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 12.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
. CP_1 Ha esposto di aver contratto matrimonio civile in Vittoria in data 14 maggio 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, dell'anno 2010, parte 1, numero 10, ufficio 1 e che dall'unione coniugale è nato il figlio (Vittoria, 30.09.2010). Per_1
Ha domandato disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore, deducendo che la moglie ha abbandonato la casa familiare per trasferirsi dapprima dai genitori insieme al figlio e successivamente in Toscana, lasciando il minore a casa dei genitori.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza del 28.3.2024, non essendo la resistente neanche comparsa, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre, atteso che sulla base delle dichiarazioni rese dal Per_1 ricorrente, la madre dal luglio 2023 si è resa irreperibile senza mantenere alcun contatto telefonico col marito e minimi contatti solo a mezzo messaggi con il figlio, prevedendosi che l'eventuale ripresa della frequentazione madre-figlio avvenga gradualmente, e con l'obbligo in capo alla madre di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di euro 100,00 mensili al netto dell'assegno unico familiare riconosciuto interamente in capo al padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, , costituendosi in giudizio, ha dichiarato di non opporsi alla CP_1 separazione, ha confermato il proprio allontanamento dalla casa familiare, deducendo che, essendo divenuta la vita coniugale insostenibile a causa del comportamento negligente del ricorrente, il quale non si è mai operato per trovare una attività lavorativa, accontentandosi di vivere con il sostegno del reddito di cittadinanza, ed ospite a casa dei propri genitori, aveva deciso di allontanarsi per reperire un'occupazione, lasciando il figlio con i propri genitori, essendosi quest'ultimo rifiutato di seguirla, mantenendo comunque rapporti telefonici con lui e lasciando al marito la carta prepagata in cui veniva versato il reddito di cittadinanza.
Ha chiesto pertanto l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso il domicilio del padre fin tanto che non avrà reperito un alloggio adeguato per sé e il minore, e nelle more di regolamentare i tempi di permanenza di presso di sé. Per_1
Nel corso del giudizio è stata disposta la comparizione personale dei coniugi e, in esito alle dichiarazioni delle parti, l'ascolto del minore per l'udienza del 12.06.2025, e indi, sulla base Per_1 degli elementi acquisiti in giudizio, la causa, su concorde richiesta dei rispettivi procuratori, è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di termini. gli atti sono stati trasmessi al PM sede per il parere.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nulla va statuito sulla domanda di addebito proposta dal avendo quest'ultimo Parte_1 personalmente rinunciato all'udienza di comparizione del 12 giugno 2025.
Relativamente al regime di affido del figlio minore , ritiene il Collegio che vada data fiducia Per_1 alla madre che sta seriamente tentando di ricucire il rapporto con il figlio, interrottosi a seguito della decisione da parte della stessa di recarsi in Toscana, lasciando il figlio, e dove vi è rimasta CP_1 per un intero anno, durante il quale i contatti con il figlio sono stati soltanto telefonici, disponendo l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, sia pure, secondo la volontà del minore raccolta in giudizio, essendo stato appositamente sentito, e di cui ha preso atto la stessa , e, CP_1 più in generale, avendo mostrando entrambi i genitori, dopo l'audizione di , la volontà di un Per_1 rasserenamento dei rapporti nell'interesse del minori (tant'è che il nella stessa sede ha Parte_1 rinunciato alla domanda di addebito nei confronti della moglie), di collocamento prevalente presso il padre, con il quale vive da più di due anni.
Del resto è oggi un ragazzo di 15 anni, e per età anagrafica e livello di maturità raggiunta, è Per_1 apparso certamente in grado di esprimere la sua volontà in perfetta autonomia e con cognizione di causa, di talché occorre disporre, per come detto, l'affidamento condiviso (posto che in tema di affidamento dei figli, alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. (Cass. civ., Sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass. civ.,
Sez. I, 17/12/2009, n. 26587, circostanze che allo stato non emergono), ma con il collocamento prevalente presso il padre.
Nessuna regolamentazione dei tempi di permanenza con la madre va disposta attesa l'età raggiunta dal ragazzo, oggi quindicenne, che a quanto consta vede regolarmente la madre sia pure solo a casa del padre o alla presenza di altre persone, mentre sarà principalmente responsabilità di entrambi i genitori e, soprattutto, della stessa Rotante, riconquistare “la fiducia” del figlio, indispensabile per concretamente riallacciare un vero rapporto con (e già rispettandone la volontà è un primo Per_1 passo importante in tale direzione), fondamentale -deve ritenersi- per una crescita equilibrata e serena del minore.
Parimenti, si ritiene di confermare un obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in capo alla resistente, il quale, beneficiario del solo assegno di inclusione per euro 620,00 mensili, è chiamato al mantenimento diretto del figlio, con il versamento di € 100,00 al mese al netto dell'assegno unico familiare, che va riconosciuto e percepito per intero dal ricorrente e Parte_1 contribuisca, inoltre, al 50% delle spese straordinarie.
Le spese attesa la natura del giudizio e l'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti;
al Pubblico Ministero in sede sono stati trasmessi gli atti;
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio civile in Vittoria in data 14 maggio 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vittoria, dell'anno 2010, parte 1, numero 10, ufficio 1;
Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore (30.09.2010), ad entrambi i Persona_2 genitori ma con collocazione prevalente presso il padre . Parte_1
Dispone, quanto ai tempi di permanenza del minore con la madre, per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, versando a CP_1 [...]
entro i primi 5 giorni di ogni mese, la somma di euro 100,00 al netto dell'assegno Parte_1 unico familiare che va interamente riconosciuto e percepito dal ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa il 4.09.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti