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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/10/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 45/2022
Il Giudice del Lavoro, AL AR, a seguito dell'udienza svolta in data
24.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia accertare l' effettivo dovuto al Parte_1 ricorrente - per le prestazioni svolte nell' istituto penitenziale da Luglio 2017 a Maggio
2021, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute . Per l'effetto, Voglia condannare il
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della Controparte_1 somma pari ad Euro 5226,81, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il
, in persona del ministro pro tempore, al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale rigettare Controparte_1
l'avverso ricorso in quanto infondato, o, in subordine, ridurre per quanto di ragione
l'importo dovuto dalla P.A. Vinte le spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2022, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da luglio 2017 a maggio 2021, quantificate in 5.226,81 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa di
Reclusione di Volterra nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività
Pag. 2 di 5 lavorativa in qualità di addetto alle pulizie, bilancio, apprendista, addetto alla lavorazione tessuti, aiuto sarto, operaio generico. In merito a tale attività Part lavorativa il sosteneva di essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di
Pisa.
3. In data 13.05.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...] rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
5. L'istruttoria consisteva nella CTU contabile affidata al rag. , che Persona_1 depositava il suo elaborato peritale in data 28.05.2025.
6. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. Il rag.
Pag. 3 di 5 ha così concluso gli accertamenti tecnici delegati: “Il Sig. Per_1 Parte_1 nel periodo oggetto della CTU ha percepito retribuzioni per totali €
[...]
8.117,08 lordi. L'importo che avrebbe dovuto percepire, calcolato come sopra esposto, è pari ad € 8.478,69 lordi. Pertanto, il ricorrente ha percepito € 361,61 lordi in meno. Il dovuto a titolo di differenze retributive ammonta ad € 361,61 lordi, oltre a rivalutazione pari ad € 76,27 e interessi legali pari a € 47,60”.
9. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato i contratti collettivi da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
10. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
11. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
12. In merito alla somma trattenuta in compensazione dall'amministrazione penitenziaria si osserva che tale condotta risulta legittima ai sensi dell'art. 188 c.p.
e, pertanto, tale somma non può essere riconosciuta come credito a favore del ricorrente.
13. Le spese di lite, in ragione dell'esigua somma riconosciuta a credito del ricorrente, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_1 complessivo di 361,61 euro nei confronti del per l'attività Controparte_1 lavorativa svolta da luglio 2017 a maggio 2021;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_1 Pt_1
Pag. 4 di 5 la somma complessiva di 361,61 euro, otre interessi (47,60 euro) e Pt_1 rivalutazione monetaria (76,27 euro);
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) compensa le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1 spese di CTU.
Pisa, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AL AR
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 45/2022
Il Giudice del Lavoro, AL AR, a seguito dell'udienza svolta in data
24.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Nocent ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F..: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia accertare l' effettivo dovuto al Parte_1 ricorrente - per le prestazioni svolte nell' istituto penitenziale da Luglio 2017 a Maggio
2021, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute . Per l'effetto, Voglia condannare il
, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento, della Controparte_1 somma pari ad Euro 5226,81, in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il
, in persona del ministro pro tempore, al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale rigettare Controparte_1
l'avverso ricorso in quanto infondato, o, in subordine, ridurre per quanto di ragione
l'importo dovuto dalla P.A. Vinte le spese.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.01.2022, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1 mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da luglio 2017 a maggio 2021, quantificate in 5.226,81 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa di
Reclusione di Volterra nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività
Pag. 2 di 5 lavorativa in qualità di addetto alle pulizie, bilancio, apprendista, addetto alla lavorazione tessuti, aiuto sarto, operaio generico. In merito a tale attività Part lavorativa il sosteneva di essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di
Pisa.
3. In data 13.05.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...] rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente, in particolare, sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
5. L'istruttoria consisteva nella CTU contabile affidata al rag. , che Persona_1 depositava il suo elaborato peritale in data 28.05.2025.
6. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. Il rag.
Pag. 3 di 5 ha così concluso gli accertamenti tecnici delegati: “Il Sig. Per_1 Parte_1 nel periodo oggetto della CTU ha percepito retribuzioni per totali €
[...]
8.117,08 lordi. L'importo che avrebbe dovuto percepire, calcolato come sopra esposto, è pari ad € 8.478,69 lordi. Pertanto, il ricorrente ha percepito € 361,61 lordi in meno. Il dovuto a titolo di differenze retributive ammonta ad € 361,61 lordi, oltre a rivalutazione pari ad € 76,27 e interessi legali pari a € 47,60”.
9. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato i contratti collettivi da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
10. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
11. La parte resistente, conseguentemente, deve essere anche condannata al versamento dei relativi contributi non corrisposti.
12. In merito alla somma trattenuta in compensazione dall'amministrazione penitenziaria si osserva che tale condotta risulta legittima ai sensi dell'art. 188 c.p.
e, pertanto, tale somma non può essere riconosciuta come credito a favore del ricorrente.
13. Le spese di lite, in ragione dell'esigua somma riconosciuta a credito del ricorrente, possono essere compensate.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara a favore del ricorrente il credito retributivo Parte_1 complessivo di 361,61 euro nei confronti del per l'attività Controparte_1 lavorativa svolta da luglio 2017 a maggio 2021;
2) condanna il a corrispondere al ricorrente Controparte_1 Pt_1
Pag. 4 di 5 la somma complessiva di 361,61 euro, otre interessi (47,60 euro) e Pt_1 rivalutazione monetaria (76,27 euro);
3) condanna il al versamento dei relativi contributi omessi;
Controparte_1
4) compensa le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico della parte resistente, , le Controparte_1 spese di CTU.
Pisa, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AL AR
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