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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
- Sezione Lavoro - in persona del giudice unico RI RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1180/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Vito Zumbo, che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_1 C.F._2
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi legittimi di C.F._4 Per_1
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio
[...] C.F._5 dell'avv. Maurizio Tavilla che li rappresenta e difende per procura in atti, resistenti
e nei confronti di
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1 domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti, terzo chiamato in causa oggetto: crediti da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 febbraio 2020 adiva questo giudice Parte_1 del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze del nucleo familiare , costituito CP_1 dalla madre vedova di e dai figli e Persona_1 Persona_2 Pt_2 Parte_3
, e ciò dal marzo 2011 sino al marzo 2018, svolgendo mansioni di collaboratrice
[...] domestica, deduceva che il rapporto era stato regolarizzato solo dal 3 luglio 2017, quando veniva assunta formalmente con contratto a tempo indeterminato come badante di , fino Pt_2 al licenziamento del 27 marzo 2018; di aver reso la propria prestazione dal marzo 2011 al dicembre 2012 per 18 ore settimanali, dalle 7 sino alle 10 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, dal gennaio 2012 all'agosto 2014 per 36 ore settimanali, dalle 7 alle 10 e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, dal settembre 2014 per 60 ore settimanali, dalle 5 alle 14 e dalle 17 alle 20 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato;
lamentava di avere percepito una retribuzione mensile di 300 euro sino al maggio 2011, poi aumentata a 400 sino al dicembre 2011 e a 800 sino al febbraio 2017, e infine a 1.400 euro a marzo-aprile-maggio 2017, poi ridotta a 350 da giugno 2017 sino a marzo 2018. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato e la condanna dei convenuti in proprio e nella qualità di eredi di al pagamento Persona_2 in proprio favore della complessiva somma di 84.252,77 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive, nonché alla ricostruzione della posizione previdenziale mediante il versamento dei relativi contributi all' ovvero al CP_2 risarcimento del danno commisurato all'importo di quelli maturati e non versati.
Nella resistenza dei convenuti e dell'Istituto, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 18 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697
c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza: nella specie l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, quali anzitutto l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (v. Cass.
n. 5441/2024); poi la collaborazione, l'inserimento e la continuità; nonché in via residuale l'orario e la retribuzione (v. Cass. n. 14160/2014, n. 2728/2010).
Nel caso di specie tale prova non può dirsi pienamente raggiunta.
Anzitutto si evidenzia che la ricorrente, oltre a non aver allegato alcun documento a sostegno delle proprie domande, ha omesso totalmente di descrivere le mansioni che avrebbe svolto nel periodo indicato quale collaboratrice domestica.
L'istruttoria svolta non ha inoltre consentito di riscontrare alcun indice di subordinazione - quali, a titolo esemplificativo, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la continuità della prestazione - per il periodo e secondo gli orari dedotti in ricorso.
Invero, alcune delle circostanze articolate sul punto dalla sono state Pt_1 genericamente confermate da alcuni dei testi escussi, ma smentite da altri.
ha riferito che “La OR , e prima di lei il marito, si erano Testimone_1 CP_1 rivolti a me come impresa di pulizia, lavoravo presso il condominio, e mi avevano chiesto di mandare una persona di fiducia per accudirli, io ho mandato la OR che era una Pt_1 mia conoscenza ed anche collaboratrice, persona di fiducia;
era l'anno 2011, se ricordo bene,
a seguire. La ha iniziato con il marito della OR , poi particolarmente con Pt_1 CP_1 la moglie e poi anche i figli … E' passato tempo;
ricordo che la OR ha prestato Pt_1 attività lavorativa occupandosi anche di soggetti non autosufficienti presso la famiglia
, da marzo 2011 a dicembre 2012; dal lunedi e fino al sabato, so che svolgeva degli CP_1 orari dalla mattina presto;
io andavo e venivo dal condominio e gli orari combaciano con quelli lettimi;
in base ai periodi lavorava anche di pomeriggio. Io andavo presso la famiglia
ed ero una persona di fiducia del condominio ed anche dei condomini;
presso la CP_1 famiglia , se non ricordo male, era la OR la persona non autosufficiente;
CP_1 CP_1 la si occupava anche dei figli;
confermo ed è vero che dal mese di gennaio 2012 al Pt_1
mese di agosto 2014 la ricorrente ha svolto la medesima attività lavorativa per 36 ore settimanali, dalle 07,00 sino alle 10,00 e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato;
io ero li presso il condominio e mi occupavo del condominio e facevo consegna posta ed ero persona di fiducia dell'amministratore, come impresa di pulizia. Io andavo presso la famiglia in casa, per riscossione quote condominiali e vedevo CP_1 operativa la OR a giro andavo presso la famiglia quando volevo, non Pt_1 CP_1 avevo orari;
a volte anche la domenica;
in questo periodo la persona non autosufficiente era la OR;
il figlio più piccolo doveva essere accompagnato, la OR CP_1 Pt_1 cucinava ed era disponibile per tutti e tre i figli;
preciso che vedevo arrivare la la Pt_1 mattina, tutte le mattine e di pomeriggio quando andavo a fare la riscossione;
io non avevo orari e potevo quindi incontrarla anche quando passavo a fare un saluto alla OR CP_1
o agli altri condomini.” . Ha poi confermato che dal mese di settembre 2014 al mese di aprile
2017 la ricorrente svolgeva la medesima attività lavorativa per 60 ore settimanali, dalle 5 sino alle 14 e dalle 17 alle 20 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, precisando: “Andavo come mio solito presso la famiglia ogni volta che ero là di servizio, presso il CP_1 condominio per la pulizia due volte a settimana, e poi anche per la riscossione quote e consegna posta e poi quando mi chiamavano per qualche problema;
collaboravo con l'amministratore come persona di fiducia;
in questo periodo, che io ricordi, era il giovane ad essere non autosufficiente , che aveva bisogno della collaborazione, non sono un medico per dire che non era autosufficiente e se non ricordo male anche la madre, fino a quando è deceduta”.
Dalle suddette dichiarazioni, sebbene non possa escludersi che la ricorrente frequentasse la casa dei anche saltuariamente, non può tuttavia ritenersi provato un CP_1 rapporto di lavoro subordinato stabile e continuativo tra le parti, posto che la teste ha genericamente dichiarato di vedere “operativa” la senza precisare alcunchè in ordine Pt_1 alle attività che ella svolgeva nell'abitazione, e recandosi, per sua stessa ammissione, presso il condominio due volte a settimana per le pulizie e, verosimilmente, una volta al mese per riscuotere le quote condominiali.
titolare della tabaccheria sita nei pressi dello stabile, ha poi dichiarato CP_4 di non essere mai entrato nel condominio e di aver visto solo la ricorrente acquistare le sigarette ogni mattina e a volte anche il pomeriggio, qualche volta in compagnia della OR;
CP_1 ha aggiunto che in qualche occasione la si sedeva sulla panchina posta davanti Pt_1 all'esercizio ma non ricordava se ciò avvenisse anche di sabato. Ha concluso precisando che tutto ciò è avvenuto assiduamente per parecchi anni “ma non sono in grado di precisare per quanti anni”.
Anche la suddetta deposizione, per la sua genericità, non appare conducente ai fini di causa.
, medico di medicina generale sulla cui imparzialità non vi è ragione Persona_3 di dubitare, ha riferito: “Conosco la famiglia in quanto erano miei assistiti e lo sono CP_1 stati dal 2009 fino al 2018, epoca in cui sono andato in pensione ma non conosco la OR
ricordo che i Signori e la mamma Signora , saltuariamente Pt_1 Parte_2 Per_1 venivano allo studio accompagnati da una OR, mentre veniva da solo. Non Parte_3 conoscevo il nome e la qualifica della OR che li accompagnava. Non ricordo di preciso il periodo in cui venivano;
non posso escludere né confermare che ad accompagnarli fosse sempre la stessa OR, perché non ricordo la fisionomia. Mi ricordo di essere andato qualche volta a casa dei signori , di sicuro prima della morte del Sig CP_1 Persona_2 in quell'occasione mi ricordo di aver visto una OR, che era lì presente e che partecipava alla visita”. Da tale deposizione non è possibile neanche risalire all'esatta identità della persona presente in casa dei e quindi ritenere che trattasi della CP_1 Pt_1
Le dichiarazioni del marito sono infine scarsamente attendibili atteso Testimone_2 lo stretto legame esistente con la e comunque generiche: egli ha dichiarato che la Pt_1 moglie lavorava, svolgendo varie attività, per la famiglia , tutti giorni dal lunedì al CP_1 sabato e a volte anche la domenica negli anni indicati, inizialmente dalle ore 7 alle 10 e successivamente per un numero superiore, senza tuttavia precisare le altre circostanze di cui al ricorso.
In definitiva nessuno dei testi di parte ricorrente ha dimostrato di avere una conoscenza diretta e precisa dei fatti di causa (cfr. Cass. n. 4530/2025, n. 11844/2006), nessuno ha visto personalmente la svolgere mansioni di collaboratrice domestica all'interno Pt_1 dell'appartamento dei , per le ore e i giorni indicati in ricorso, dal 2011 al 2018; nessuno CP_1
l'ha vista ricevere la retribuzione mensile, così come generici ordini e direttive.
Pertanto, le loro dichiarazioni, in mancanza di ulteriori riscontri di segno oggettivo, non possono ritenersi prova sufficiente del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Di contro i testimoni intimati dai resistenti - la cugina (figlia del fratello Tes_3 di , marito di , l'amico e commercialista Per_2 Testimone_4 Controparte_1 CP_5
e la cognata - hanno sostanzialmente smentito tutta la ricostruzione di
[...] Controparte_6 parte attrice sulla base di una pretesa conoscenza diretta dei fatti, stante la loro frequentazione risalente e assidua della famiglia . Tutti hanno inoltre confermato l'assunzione di CP_1 [...]
, figlia della ricorrente, in qualità di collaboratrice domestica dal luglio al dicembre Per_4
2017 e di in qualità di badante a far data dal 27 dicembre 2017. Persona_5
In tale carente contesto probatorio le pretese volte all'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto e alla corresponsione delle reclamate differenze retributive e contributive per lo svolgimento delle prestazioni di colf dal 2011 al 2018 non possono trovare accoglimento.
3.- La controvertibilità della questione giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Messina, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RI RO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
- Sezione Lavoro - in persona del giudice unico RI RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1180/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Vito Zumbo, che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_1 C.F._2
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), in proprio e nella qualità di eredi legittimi di C.F._4 Per_1
(c.f. ), elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio
[...] C.F._5 dell'avv. Maurizio Tavilla che li rappresenta e difende per procura in atti, resistenti
e nei confronti di
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1 domiciliato in Messina presso gli uffici dell'avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale per procura in atti, terzo chiamato in causa oggetto: crediti da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 febbraio 2020 adiva questo giudice Parte_1 del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze del nucleo familiare , costituito CP_1 dalla madre vedova di e dai figli e Persona_1 Persona_2 Pt_2 Parte_3
, e ciò dal marzo 2011 sino al marzo 2018, svolgendo mansioni di collaboratrice
[...] domestica, deduceva che il rapporto era stato regolarizzato solo dal 3 luglio 2017, quando veniva assunta formalmente con contratto a tempo indeterminato come badante di , fino Pt_2 al licenziamento del 27 marzo 2018; di aver reso la propria prestazione dal marzo 2011 al dicembre 2012 per 18 ore settimanali, dalle 7 sino alle 10 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, dal gennaio 2012 all'agosto 2014 per 36 ore settimanali, dalle 7 alle 10 e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, dal settembre 2014 per 60 ore settimanali, dalle 5 alle 14 e dalle 17 alle 20 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato;
lamentava di avere percepito una retribuzione mensile di 300 euro sino al maggio 2011, poi aumentata a 400 sino al dicembre 2011 e a 800 sino al febbraio 2017, e infine a 1.400 euro a marzo-aprile-maggio 2017, poi ridotta a 350 da giugno 2017 sino a marzo 2018. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato e la condanna dei convenuti in proprio e nella qualità di eredi di al pagamento Persona_2 in proprio favore della complessiva somma di 84.252,77 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive, nonché alla ricostruzione della posizione previdenziale mediante il versamento dei relativi contributi all' ovvero al CP_2 risarcimento del danno commisurato all'importo di quelli maturati e non versati.
Nella resistenza dei convenuti e dell'Istituto, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 18 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697
c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza: nella specie l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, quali anzitutto l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (v. Cass.
n. 5441/2024); poi la collaborazione, l'inserimento e la continuità; nonché in via residuale l'orario e la retribuzione (v. Cass. n. 14160/2014, n. 2728/2010).
Nel caso di specie tale prova non può dirsi pienamente raggiunta.
Anzitutto si evidenzia che la ricorrente, oltre a non aver allegato alcun documento a sostegno delle proprie domande, ha omesso totalmente di descrivere le mansioni che avrebbe svolto nel periodo indicato quale collaboratrice domestica.
L'istruttoria svolta non ha inoltre consentito di riscontrare alcun indice di subordinazione - quali, a titolo esemplificativo, l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, la continuità della prestazione - per il periodo e secondo gli orari dedotti in ricorso.
Invero, alcune delle circostanze articolate sul punto dalla sono state Pt_1 genericamente confermate da alcuni dei testi escussi, ma smentite da altri.
ha riferito che “La OR , e prima di lei il marito, si erano Testimone_1 CP_1 rivolti a me come impresa di pulizia, lavoravo presso il condominio, e mi avevano chiesto di mandare una persona di fiducia per accudirli, io ho mandato la OR che era una Pt_1 mia conoscenza ed anche collaboratrice, persona di fiducia;
era l'anno 2011, se ricordo bene,
a seguire. La ha iniziato con il marito della OR , poi particolarmente con Pt_1 CP_1 la moglie e poi anche i figli … E' passato tempo;
ricordo che la OR ha prestato Pt_1 attività lavorativa occupandosi anche di soggetti non autosufficienti presso la famiglia
, da marzo 2011 a dicembre 2012; dal lunedi e fino al sabato, so che svolgeva degli CP_1 orari dalla mattina presto;
io andavo e venivo dal condominio e gli orari combaciano con quelli lettimi;
in base ai periodi lavorava anche di pomeriggio. Io andavo presso la famiglia
ed ero una persona di fiducia del condominio ed anche dei condomini;
presso la CP_1 famiglia , se non ricordo male, era la OR la persona non autosufficiente;
CP_1 CP_1 la si occupava anche dei figli;
confermo ed è vero che dal mese di gennaio 2012 al Pt_1
mese di agosto 2014 la ricorrente ha svolto la medesima attività lavorativa per 36 ore settimanali, dalle 07,00 sino alle 10,00 e dalle 18,30 alle 21,30 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato;
io ero li presso il condominio e mi occupavo del condominio e facevo consegna posta ed ero persona di fiducia dell'amministratore, come impresa di pulizia. Io andavo presso la famiglia in casa, per riscossione quote condominiali e vedevo CP_1 operativa la OR a giro andavo presso la famiglia quando volevo, non Pt_1 CP_1 avevo orari;
a volte anche la domenica;
in questo periodo la persona non autosufficiente era la OR;
il figlio più piccolo doveva essere accompagnato, la OR CP_1 Pt_1 cucinava ed era disponibile per tutti e tre i figli;
preciso che vedevo arrivare la la Pt_1 mattina, tutte le mattine e di pomeriggio quando andavo a fare la riscossione;
io non avevo orari e potevo quindi incontrarla anche quando passavo a fare un saluto alla OR CP_1
o agli altri condomini.” . Ha poi confermato che dal mese di settembre 2014 al mese di aprile
2017 la ricorrente svolgeva la medesima attività lavorativa per 60 ore settimanali, dalle 5 sino alle 14 e dalle 17 alle 20 per sei giorni la settimana dal lunedì al sabato, precisando: “Andavo come mio solito presso la famiglia ogni volta che ero là di servizio, presso il CP_1 condominio per la pulizia due volte a settimana, e poi anche per la riscossione quote e consegna posta e poi quando mi chiamavano per qualche problema;
collaboravo con l'amministratore come persona di fiducia;
in questo periodo, che io ricordi, era il giovane ad essere non autosufficiente , che aveva bisogno della collaborazione, non sono un medico per dire che non era autosufficiente e se non ricordo male anche la madre, fino a quando è deceduta”.
Dalle suddette dichiarazioni, sebbene non possa escludersi che la ricorrente frequentasse la casa dei anche saltuariamente, non può tuttavia ritenersi provato un CP_1 rapporto di lavoro subordinato stabile e continuativo tra le parti, posto che la teste ha genericamente dichiarato di vedere “operativa” la senza precisare alcunchè in ordine Pt_1 alle attività che ella svolgeva nell'abitazione, e recandosi, per sua stessa ammissione, presso il condominio due volte a settimana per le pulizie e, verosimilmente, una volta al mese per riscuotere le quote condominiali.
titolare della tabaccheria sita nei pressi dello stabile, ha poi dichiarato CP_4 di non essere mai entrato nel condominio e di aver visto solo la ricorrente acquistare le sigarette ogni mattina e a volte anche il pomeriggio, qualche volta in compagnia della OR;
CP_1 ha aggiunto che in qualche occasione la si sedeva sulla panchina posta davanti Pt_1 all'esercizio ma non ricordava se ciò avvenisse anche di sabato. Ha concluso precisando che tutto ciò è avvenuto assiduamente per parecchi anni “ma non sono in grado di precisare per quanti anni”.
Anche la suddetta deposizione, per la sua genericità, non appare conducente ai fini di causa.
, medico di medicina generale sulla cui imparzialità non vi è ragione Persona_3 di dubitare, ha riferito: “Conosco la famiglia in quanto erano miei assistiti e lo sono CP_1 stati dal 2009 fino al 2018, epoca in cui sono andato in pensione ma non conosco la OR
ricordo che i Signori e la mamma Signora , saltuariamente Pt_1 Parte_2 Per_1 venivano allo studio accompagnati da una OR, mentre veniva da solo. Non Parte_3 conoscevo il nome e la qualifica della OR che li accompagnava. Non ricordo di preciso il periodo in cui venivano;
non posso escludere né confermare che ad accompagnarli fosse sempre la stessa OR, perché non ricordo la fisionomia. Mi ricordo di essere andato qualche volta a casa dei signori , di sicuro prima della morte del Sig CP_1 Persona_2 in quell'occasione mi ricordo di aver visto una OR, che era lì presente e che partecipava alla visita”. Da tale deposizione non è possibile neanche risalire all'esatta identità della persona presente in casa dei e quindi ritenere che trattasi della CP_1 Pt_1
Le dichiarazioni del marito sono infine scarsamente attendibili atteso Testimone_2 lo stretto legame esistente con la e comunque generiche: egli ha dichiarato che la Pt_1 moglie lavorava, svolgendo varie attività, per la famiglia , tutti giorni dal lunedì al CP_1 sabato e a volte anche la domenica negli anni indicati, inizialmente dalle ore 7 alle 10 e successivamente per un numero superiore, senza tuttavia precisare le altre circostanze di cui al ricorso.
In definitiva nessuno dei testi di parte ricorrente ha dimostrato di avere una conoscenza diretta e precisa dei fatti di causa (cfr. Cass. n. 4530/2025, n. 11844/2006), nessuno ha visto personalmente la svolgere mansioni di collaboratrice domestica all'interno Pt_1 dell'appartamento dei , per le ore e i giorni indicati in ricorso, dal 2011 al 2018; nessuno CP_1
l'ha vista ricevere la retribuzione mensile, così come generici ordini e direttive.
Pertanto, le loro dichiarazioni, in mancanza di ulteriori riscontri di segno oggettivo, non possono ritenersi prova sufficiente del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Di contro i testimoni intimati dai resistenti - la cugina (figlia del fratello Tes_3 di , marito di , l'amico e commercialista Per_2 Testimone_4 Controparte_1 CP_5
e la cognata - hanno sostanzialmente smentito tutta la ricostruzione di
[...] Controparte_6 parte attrice sulla base di una pretesa conoscenza diretta dei fatti, stante la loro frequentazione risalente e assidua della famiglia . Tutti hanno inoltre confermato l'assunzione di CP_1 [...]
, figlia della ricorrente, in qualità di collaboratrice domestica dal luglio al dicembre Per_4
2017 e di in qualità di badante a far data dal 27 dicembre 2017. Persona_5
In tale carente contesto probatorio le pretese volte all'accertamento della sussistenza del dedotto rapporto e alla corresponsione delle reclamate differenze retributive e contributive per lo svolgimento delle prestazioni di colf dal 2011 al 2018 non possono trovare accoglimento.
3.- La controvertibilità della questione giustifica tuttavia l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta, rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Messina, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
RI RO