Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. ed est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 887/2024 R.G.
Promossa da nato a [...] il [...] e res. in S. Venerina (CT) (c.f. Parte_1
), rappr. e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaetano Maccarrone C.F._1 nel cui studio in Catania, via Gambino n 44 è elett. dom.;
Appellante nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Linera - Santa Venerina, (CT), via C.F._2
Petrarca n. 3-5, presso il proprio studio, (P.E.C. , Email_1 rappresentato e difeso da sé medesimo;
Appellato
All'udienza del 24.06.2025, fissata ex art. 309 c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte e la causa è stata, pertanto, posta in decisione senza termini per le difese conclusive.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Nel giudizio di appello avverso l'ordinanza collegiale del Tribunale di Catania emessa ai sensi degli artt. 14 D. Lgs 150/11 e 702 bis c.p.c. del 29/5/2024 (n. cronol. 7348/2024) relativa al giudizio intercorso tra contro (iscritto al n. 14802/2020 Controparte_1 Parte_1
R.G.), non essendo le parti comparse all'udienza del 29.04.2025, la causa è stata rinviata ad
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Alla scadenza del termine fissato con il richiamato decreto ex art. 127 ter c.p.c. le parti non hanno depositato note scritte;
deve essere, pertanto, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza del Collegio.
Le spese processuali restano a carico di chi le ha affrontate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione dal ruolo della causa iscritta al n. 887/2024 R.G. e dichiara l'estinzione del processo.
Nulla per le spese.
Catania, 26.06.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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