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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 26/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2230/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 26/02/2025, ad ore 9,25, innanzi al got AU TO sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. EMILIO FAENZA, per parte convenuta opposta l'avv. MINNUCCI MAURIZIO,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi innanzi esposti ed in accoglimento, anche in via disgiunta e non, integrale delle difese ed eccezioni sopra articolate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese:
- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza, inammissibilità ed infondatezza di qualsivoglia diritto di credito della società nei confronti dell'opponente e/o comunque CP_1 Parte_1 accertare e dichiarare con qualunque altra statuizione che la non vanta alcun credito per CP_1 le ragioni di cui al ricorso monitorio nei confronti della opponente e, per lo effetto, Parte_1 revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.661/2022;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi la fosse riconosciuta creditrice nei confronti CP_1 della opponente, ridurre la quantificazione del credito in ipotesi riconosciuto alla diversa e minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia.
Revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto n.661/2022 del Tribunale di Fermo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale di Fermo, contrariis reiectis per i motivi di cui in narrativa,
- in via preliminare di merito concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 661/2022 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito per le motivazioni esposte in narrativa rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata con tutte le domande ivi svolte, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 661/2022 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dovuto sino al saldo effettivo;
- in via subordinata, accertato comunque l'eventuale diverso importo dovuto dall'opponente all'opposta, condannarla al pagamento di quanto effettivamente risulterà debitrice all'esito del giudizio di merito, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale, dalla data del dovuto pagamento a sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,48, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2230/2022 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. EMILIO FAENZA e l'avv. LUCA COSSIGNANI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTRICE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. CP_1 P.IVA_1 con l'avv. MAURIZIO MINNUCCI e l'avv. MICHELE CARDENA', e con domicilio eletto presso i difensori
Email_3
Email_4
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 28.12.22 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 661/22 - emesso il 19/10/2022 dal Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento RG n.1754/2022 e notificatole in data 21.11.22 – con cui le era stato ingiunto di pagare alla parte ricorrente la somma di € 70.760,00, a titolo di CP_1 corrispettivo per appalto, oltre gli interessi moratori come da domanda e le spese della procedura liquidate, impugnando estensivamente e contestando anche forma e contenuto della documentazione prodotta da quanto al valore, validità ed efficacia probatoria del CP_1 credito azionato.
L'opponente ha dedotto:
pagina 2 di 7 - l'inesistenza del contratto di appalto, per non averlo mai concluso, del quale non esiste prova alcuna, mancando tra i documenti allegati al ricorso per ingiunzione sia il contratto, sia alcun documento da lei sottoscritto;
- l'inesistenza ed il difetto di prova dell'esecuzione dei lavori e del credito che ne deriverebbe, e la genericità delle asserzioni di la quale non fa riferimento neppure al periodo CP_1 preciso durante il quale sarebbero stati eseguiti i lavori edili non meglio precisati o alle modalità di esecuzione dei lavori;
- che, quanto al contratto, la Suprema Corte (in fattispecie si noti diverse dalla presente e nelle quali esisteva un preventivo sottoscritto dal presunto committente) è sempre stata costante nel preservare la regola di diritto ex art. 1362 c.c., ritenendo non provato il contratto per mancanza di una descrizione analitica di tempi e modalità dell'esecuzione dell'opera, di pagamento del corrispettivo, ma soprattutto di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del rapporto contrattuale: “Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione). Cass. II, 06/06/2017, n.14006;
- che la fattura attiene ad elementi di un rapporto già costituito, di un contratto già in esecuzione, ma l'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall'allegazione di una fattura, cui non può riconoscersi valenza probatoria qualora venga presentata la relativa opposizione;
- di disconoscere la forma, il contenuto e le risultanze (in quanto non rispondenti al vero) dei documenti tutti prodotti ex adverso;
- di negare e contestare che nel documento n.2 avversario (fattura pro forma con relativo allegato) siano descritti in maniera conforme al vero asseriti lavori eseguiti su immobili di proprietà della opponente, osservando che nel suddetto allegato sono totalmente assenti persino le date e le modalità di esecuzione dei presunti lavori, e di negare che gli importi ivi riportati corrispondano al vero o siano corretti;
- di negare e contestare che detti documenti le siano stati comunicati e/o fatti esaminare e/o siano stati da lei stessa accettati;
- che “Non costituiscono idonea prova del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi.” Cass. II, 19/10/2018, n. 26517;
- di contestare - premesso e ribadito di non avere commissionato alcuna opera e che non esiste prova alcuna che l'opera sia stata eseguita - in via prudenziale anche di avere mai “accettato” l'opera ex art. 1665 c.c. e/o che ne sia mai stato effettuato il collaudo;
- di eccepire e negare inoltre - in via subordinata e sempre in via prudenziale, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere, allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1667/3, c.c., di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte - anche che l'asserita opera, della quale in ogni caso si nega l'esistenza, sia conforme alle regole dell'arte;
- di contestare, infine - ancora una volta in via del tutto prudenziale e subordinata, a prescindere dalla mancata prova del contratto, dell'esecuzione dei lavori e del credito rivendicato dalla ricorrente - anche il quantum della fattura azionata, senza alcuna inversione dell'onere della pagina 3 di 7 prova sulla congruità della somma richiesta, che grava sull'appaltatore, il quale dovrà fornire adeguati riscontri probatori della natura, entità e consistenza delle opere realizzate, anche mediante documentazione fiscale ex art. 2967 c.c., contestando, quindi, tutte le somme sviluppate nel conteggio allegato, la congruità e la relativa quantificazione dei prezzi azionati e, in sostanza, disconoscendo e contestando l'importo richiesto con la fattura, del tutto ingiustificato e non corrispondente alle tariffe e/o agli usi, di cui neppure è stata dedotta l'esistenza.
Si è costituita l'opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il CP_1 rigetto, deducendo:
- di aver intrattenuto da anni rapporti commerciali con l'attuale coniuge separato della Parte_1 e con le varie società che a lui facevano capo;
Per_
- che la , in previsione del matrimonio della figlia , fissato per il mese di agosto Parte_1 2019, nell'aprile 2019 chiese al sig. amministratore dell'opposta, di eseguire alcuni Per_2 lavori di ristrutturazione presso la residenza familiare;
- di aver - posto che, trascorsi oltre due anni dal termine lavori, la non aveva ancora Parte_1 provveduto al pagamento dei lavori commissionati - inviato alla in data 2.9.21 una Parte_1 richiesta di pagamento rateizzata allegando il dettaglio dei lavori eseguiti, rimasto privo di riscontro;
- di non aver ottenuto riscontro né dalla diffida formulata in data 21.12.21 a mezzo dell'avv. Paola Romagnoli né dalla fattura elettronica emessa in data 15.1.22;
- che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto la ha contestato Parte_1 l'inesistenza del contratto di appalto, l'inesistenza ed il difetto di prova del credito azionato, contestando e disconoscendo la documentazione inviatale e l'assenza di valore probatorio della fattura nonché la mancanza di accettazione dell'opera;
- che per la Suprema Corte n. 2386/2023: “Tale il titolo su cui riposa la domanda dell'opposta, in diritto giova ricordare che spetta al creditore che agisca per il pagamento del proprio credito, fornire la prova del titolo che deduce esserne il fondamento (Cass. S.U n. 13533/2001).
Declinato tale principio in materia di appalto privato, può osservarsi che se è vero che la stipulazione di un contratto d'appalto certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia resta, tuttavia, da ribadire che l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, è comunque gravato dall'onere di dar prova oltre che dell'esistenza del contratto, anche del suo specifico adempimento e quindi della consistenza ed entità delle prestazioni eseguite”;
- che per la Corte d'Appello Brescia Sez. I, Sent., 20/09/2022 n.1102: “Il contratto di appalto non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, ben potendo il contratto essere concluso verbalmente o per facta concludentia, con la conseguenza che può essere provato anche per testi o facendo ricorso a presunzioni che abbiano i caratteri previsti dall' art. 1729 c.c.”.
- che qui risultano applicabili l'art. 1665/4 cc (“se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”) e l'art. 1667/2 cc (“il committente deve, a pena di decadenza denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta …)”.
All'udienza di prima comparizione 1.6.23 il GI ha rigettato l'istanza ex art. 648 cpc ed assegnato i termini ex art. 183/6 cpc, ammettendo poi le prove testi richieste da parte opposta in ordine alla effettiva esecuzione dei lavori di cui all'elenco prodotto quale doc. 2 dell'opposta stessa.
La causa è quindi stata istruita mediante la acquisizione dei documenti prodotti dall'opposta e l'esame dei testi da questa indicati.
Con decreto 1/24 di variazione tabellare la causa è passata in carico a questo got che, esaurite pagina 4 di 7 le prove orali, sulla richiesta di fissazione di precisazione delle conclusioni formulata dalle parti, ha rinviato all'udienza 20.9.24 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per eventuali note.
A tale udienza parte opposta ha insistito per l'ammissione della CTU tesa a verificare la rispondenza degli importi indicati nel “Dettaglio Lavori” eseguiti da aprile a giugno 2019 presso l'immobile di proprietà dell'opponente sito in Monterubbiano, via Abbadia n. 8, in occasione del Per_ matrimonio della figlia tenutosi nell'Agosto del 2019, con quelli riportati nel Prezzario delle opere edili della regione Marche dell'epoca; ed, in ipotesi di mancata rispondenza, a quantificare l'importo dovuto dalla debitrice opponente per i lavori eseguiti in suo favore.
Il got ha ammesso la CTU affidandola all'ing. , che ha depositato il proprio Persona_3 elaborato in data 8.1.25.
All'udienza 30.1.25 parte opponente, riportandosi alle proprie osservazioni alla bozza di CTU ed a tutte le precedenti difese, ha ribadito l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale, in quanto fondato su computo metrico non della ditta ma redatto dallo stesso CTU, in totale assenza di prova circa la quantità dei lavori che sarebbero stati eseguiti.
Il got ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive e note spese.
*
Le prove testi espletate hanno consentito di accertare l'effettivo espletamento di tutte le opere che l'opposta ha indicato nell'elenco allegato quale doc. 2, a mezzo delle proprie maestranze e/o di altre imprese anche artigiane, su incarico ed a spese dell'opposta.
Si riporta per comodità l'elenco delle opere di cui all'all. 2 dell'opposta.
pagina 5 di 7 Per esempio, il teste ha affermato all'udienza 8.2.24 in ordine al capitolo 1 Testimone_1 di parte opposta: “è vero. All'epoca ero dipendente della DI come muratore. Ricordo che abbiamo fatto, tra l'altro, la gettata del piazzale e prima la preparazione degli scarichi dell'acqua e i passaggi della corrente. In generale, confermo di aver partecipato personalmente alla realizzazione di tutti i lavori di cui all'elenco dettagliato che mi viene mostrato (doc. sub n. 2 fascicolo parte opposta). Specifico che, quanto alla voce “tinteggiatura interna”, le opere sono state realizzate da pittori di altra ditta e io – sempre sotto le direttive della DI - ho solo aiutato, lavorando insieme agli operai dell'altra ditta, per la preparazione all'esterno e all'interno, per esempio, pulendo la facciata, smontando le persiane, montando l'impalcatura e svolgendo le attività propedeutiche alla tinteggiatura vera e propria”
Raccolte in giudizio testimonianze analoghe, e con riferimento specifico alla pavimentazione industriale esterna, alla tinteggiatura esterna ed interna ed all'impianto elettrico, ed in mancanza di offerta di prova contraria, non pare vi sia possibilità alcuna di dubitare che DI abbia effettivamente effettuato e/o fatto effettuare a proprie spese tali opere.
Del resto, le opere attengono incontestabilmente l'interno e l'esterno della allora casa di abitazione dell'opponente, di talché appare francamente poco verosimile che l'opponente non si sia accorta dei lavori in corso nella primavera/estate 2019 e non abbia avuto modo, almeno, di chiedere nell'immediatezza chi fossero quegli operai e cosa stessero facendo a casa sua, precisando al loro responsabile di non aver mai disposto alcun lavoro ed invitandoli ad andarsene, né di contestare, se del caso, qualcosa prima di due anni e oltre.
Pertanto, il contratto di appalto, anche in assenza di prova scritta, deve ritersi provato come concluso in forma orale o per fatti concludenti e, in mancanza di prova, e anche di mera deduzione, di alcuna contestazione da parte dell'opponente precedente la notificazione del decreto ingiuntivo, le opere tutte concluse entro l'agosto 2019 devono ritenersi accettate.
In mancanza di prova di accordi in ordine alla misura del compenso, andava verificata la congruità degli importi richiesti dall'opposta rispetto al prezziario regionale ed al CTU è stato quindi demandato di effettuare le dovute misurazioni e di esprimersi in ordine al compenso.
Il CTU, come da richiesta, in presenza dell'attrice opponente e del suo CTP nonché del legale e del CTP di parte opposta, ha effettuato un sopralluogo dell'immobile ed un rilievo mediante laser scanner sia all'interno del fabbricato ad uso residenziale che all'esterno, comprese le porzioni pertinenziali costituite da rampa e piazzale retrostante, raccogliendo ed allegando documentazione fotografica dell'immobile.
Il Ctu ha calcolato il compenso per le lavorazioni che l'opposta ha provato per testi di aver effettuato, sulla base delle misurazioni rilevate sul posto ed al costo medio di un operaio di II° livello, concludendo con l'affermare che l'impresa ha applicato prezzi inferiori a quelli scaturiti dal prezzario Regione Marche 2019.
Le contestazioni di nullità della CTU sollevate da parte opponente non attengono i calcoli, né le misurazioni né le conclusioni del CTU, essendo fondate sull'ovvia osservazione “che, non essendoci agli atti alcun computo metrico dell'impresa e non essendo presente nemmeno nel pagina 6 di 7 documento n.2 della (fattura pro forma con relativo allegato, di provenienza unilaterale, CP_2 totalmente contestato ed inattendibile) alcuna quantificazione e/o misurazione dei lavori che sarebbero stati eseguiti dalla non esiste alcuna attendibilità del criterio sulla base del quale è stato CP_2 eseguito il raffronto tra i prezzi indicati dall'impresa e la conformità degli stessi al prezziario regionale (“prezzi unitari moltiplicati successivamente per le quantità individuate mediante rilievo metrico effettuato durante le operazioni peritali”).
“Il computo metrico estimativo allegato alla bozza di perizia redatto dallo stesso ctu, infatti, sostanzialmente è basato su una petizione di principio, ossia sul fatto ipotizzato che l'impresa abbia eseguito i lavori secondo le quantità corrispondenti ai rilievi ed alle misurazioni eseguite dal ctu sul fabbricato.”
Vero è che la valutazione di congruità richiesta al Ctu e da questa effettuata contemplava la misurazione delle superfici esterne ed interne del fabbricato, che l'opposta ha provato di aver tinteggiato interamente;
sulla misurazione del piazzale esterno, ecc.
In mancanza di deduzioni dell'attrice opponente in ordine ad eventuali variazioni intervenute nelle misure del piazzale o delle superfici esterna ed interna dell'immobile o altro, rispetto alla primavera / estate 2019, non pare possibile dubitare della validità delle misurazioni effettuate dal CTU e delle sue conclusioni in ordine ai quesiti postile, che - in quanto basate su un attento esame dello stato dei luoghi, immuni da vizi logici o metodologici e non contraddette da valide osservazioni di parte - devono esser pienamente condivise dal Tribunale.
Così pervenuti all'accertamento dell'effettuazione dei lavori e della congruità del compenso richiesto dall'opposta, l'opposizione di va rigettata, con conferma integrale del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico dell'attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e pe l'effetto conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 661/22, emesso il 19/10/2022 dal Tribunale di Fermo;
2) condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 14.103,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato Pt_1 Parte_1 decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,49, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 26 febbraio 2025
Il got avv. AU TO
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 26/02/2025, ad ore 9,25, innanzi al got AU TO sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. EMILIO FAENZA, per parte convenuta opposta l'avv. MINNUCCI MAURIZIO,
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi innanzi esposti ed in accoglimento, anche in via disgiunta e non, integrale delle difese ed eccezioni sopra articolate, ogni contraria istanza ed eccezione disattese:
- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza, inammissibilità ed infondatezza di qualsivoglia diritto di credito della società nei confronti dell'opponente e/o comunque CP_1 Parte_1 accertare e dichiarare con qualunque altra statuizione che la non vanta alcun credito per CP_1 le ragioni di cui al ricorso monitorio nei confronti della opponente e, per lo effetto, Parte_1 revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.661/2022;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi la fosse riconosciuta creditrice nei confronti CP_1 della opponente, ridurre la quantificazione del credito in ipotesi riconosciuto alla diversa e minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia.
Revocando in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto n.661/2022 del Tribunale di Fermo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Parte convenuta opposta precisa le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale di Fermo, contrariis reiectis per i motivi di cui in narrativa,
- in via preliminare di merito concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 661/2022 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- nel merito per le motivazioni esposte in narrativa rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata con tutte le domande ivi svolte, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 661/2022 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dovuto sino al saldo effettivo;
- in via subordinata, accertato comunque l'eventuale diverso importo dovuto dall'opponente all'opposta, condannarla al pagamento di quanto effettivamente risulterà debitrice all'esito del giudizio di merito, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale, dalla data del dovuto pagamento a sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Dopo breve discussione orale, alle ore 9,48, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze e di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU TO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2230/2022 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. EMILIO FAENZA e l'avv. LUCA COSSIGNANI, e con domicilio eletto presso i difensori
Email_1
Email_2
ATTRICE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t. CP_1 P.IVA_1 con l'avv. MAURIZIO MINNUCCI e l'avv. MICHELE CARDENA', e con domicilio eletto presso i difensori
Email_3
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CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 28.12.22 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 661/22 - emesso il 19/10/2022 dal Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento RG n.1754/2022 e notificatole in data 21.11.22 – con cui le era stato ingiunto di pagare alla parte ricorrente la somma di € 70.760,00, a titolo di CP_1 corrispettivo per appalto, oltre gli interessi moratori come da domanda e le spese della procedura liquidate, impugnando estensivamente e contestando anche forma e contenuto della documentazione prodotta da quanto al valore, validità ed efficacia probatoria del CP_1 credito azionato.
L'opponente ha dedotto:
pagina 2 di 7 - l'inesistenza del contratto di appalto, per non averlo mai concluso, del quale non esiste prova alcuna, mancando tra i documenti allegati al ricorso per ingiunzione sia il contratto, sia alcun documento da lei sottoscritto;
- l'inesistenza ed il difetto di prova dell'esecuzione dei lavori e del credito che ne deriverebbe, e la genericità delle asserzioni di la quale non fa riferimento neppure al periodo CP_1 preciso durante il quale sarebbero stati eseguiti i lavori edili non meglio precisati o alle modalità di esecuzione dei lavori;
- che, quanto al contratto, la Suprema Corte (in fattispecie si noti diverse dalla presente e nelle quali esisteva un preventivo sottoscritto dal presunto committente) è sempre stata costante nel preservare la regola di diritto ex art. 1362 c.c., ritenendo non provato il contratto per mancanza di una descrizione analitica di tempi e modalità dell'esecuzione dell'opera, di pagamento del corrispettivo, ma soprattutto di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del rapporto contrattuale: “Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l'assunzione di una vera e propria obbligazione). Cass. II, 06/06/2017, n.14006;
- che la fattura attiene ad elementi di un rapporto già costituito, di un contratto già in esecuzione, ma l'esistenza di un rapporto e l'esecuzione delle relative prestazioni non si possono presumere unicamente dall'allegazione di una fattura, cui non può riconoscersi valenza probatoria qualora venga presentata la relativa opposizione;
- di disconoscere la forma, il contenuto e le risultanze (in quanto non rispondenti al vero) dei documenti tutti prodotti ex adverso;
- di negare e contestare che nel documento n.2 avversario (fattura pro forma con relativo allegato) siano descritti in maniera conforme al vero asseriti lavori eseguiti su immobili di proprietà della opponente, osservando che nel suddetto allegato sono totalmente assenti persino le date e le modalità di esecuzione dei presunti lavori, e di negare che gli importi ivi riportati corrispondano al vero o siano corretti;
- di negare e contestare che detti documenti le siano stati comunicati e/o fatti esaminare e/o siano stati da lei stessa accettati;
- che “Non costituiscono idonea prova del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi.” Cass. II, 19/10/2018, n. 26517;
- di contestare - premesso e ribadito di non avere commissionato alcuna opera e che non esiste prova alcuna che l'opera sia stata eseguita - in via prudenziale anche di avere mai “accettato” l'opera ex art. 1665 c.c. e/o che ne sia mai stato effettuato il collaudo;
- di eccepire e negare inoltre - in via subordinata e sempre in via prudenziale, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere, allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1667/3, c.c., di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte - anche che l'asserita opera, della quale in ogni caso si nega l'esistenza, sia conforme alle regole dell'arte;
- di contestare, infine - ancora una volta in via del tutto prudenziale e subordinata, a prescindere dalla mancata prova del contratto, dell'esecuzione dei lavori e del credito rivendicato dalla ricorrente - anche il quantum della fattura azionata, senza alcuna inversione dell'onere della pagina 3 di 7 prova sulla congruità della somma richiesta, che grava sull'appaltatore, il quale dovrà fornire adeguati riscontri probatori della natura, entità e consistenza delle opere realizzate, anche mediante documentazione fiscale ex art. 2967 c.c., contestando, quindi, tutte le somme sviluppate nel conteggio allegato, la congruità e la relativa quantificazione dei prezzi azionati e, in sostanza, disconoscendo e contestando l'importo richiesto con la fattura, del tutto ingiustificato e non corrispondente alle tariffe e/o agli usi, di cui neppure è stata dedotta l'esistenza.
Si è costituita l'opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il CP_1 rigetto, deducendo:
- di aver intrattenuto da anni rapporti commerciali con l'attuale coniuge separato della Parte_1 e con le varie società che a lui facevano capo;
Per_
- che la , in previsione del matrimonio della figlia , fissato per il mese di agosto Parte_1 2019, nell'aprile 2019 chiese al sig. amministratore dell'opposta, di eseguire alcuni Per_2 lavori di ristrutturazione presso la residenza familiare;
- di aver - posto che, trascorsi oltre due anni dal termine lavori, la non aveva ancora Parte_1 provveduto al pagamento dei lavori commissionati - inviato alla in data 2.9.21 una Parte_1 richiesta di pagamento rateizzata allegando il dettaglio dei lavori eseguiti, rimasto privo di riscontro;
- di non aver ottenuto riscontro né dalla diffida formulata in data 21.12.21 a mezzo dell'avv. Paola Romagnoli né dalla fattura elettronica emessa in data 15.1.22;
- che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto la ha contestato Parte_1 l'inesistenza del contratto di appalto, l'inesistenza ed il difetto di prova del credito azionato, contestando e disconoscendo la documentazione inviatale e l'assenza di valore probatorio della fattura nonché la mancanza di accettazione dell'opera;
- che per la Suprema Corte n. 2386/2023: “Tale il titolo su cui riposa la domanda dell'opposta, in diritto giova ricordare che spetta al creditore che agisca per il pagamento del proprio credito, fornire la prova del titolo che deduce esserne il fondamento (Cass. S.U n. 13533/2001).
Declinato tale principio in materia di appalto privato, può osservarsi che se è vero che la stipulazione di un contratto d'appalto certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia resta, tuttavia, da ribadire che l'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, è comunque gravato dall'onere di dar prova oltre che dell'esistenza del contratto, anche del suo specifico adempimento e quindi della consistenza ed entità delle prestazioni eseguite”;
- che per la Corte d'Appello Brescia Sez. I, Sent., 20/09/2022 n.1102: “Il contratto di appalto non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, ben potendo il contratto essere concluso verbalmente o per facta concludentia, con la conseguenza che può essere provato anche per testi o facendo ricorso a presunzioni che abbiano i caratteri previsti dall' art. 1729 c.c.”.
- che qui risultano applicabili l'art. 1665/4 cc (“se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica”) e l'art. 1667/2 cc (“il committente deve, a pena di decadenza denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta …)”.
All'udienza di prima comparizione 1.6.23 il GI ha rigettato l'istanza ex art. 648 cpc ed assegnato i termini ex art. 183/6 cpc, ammettendo poi le prove testi richieste da parte opposta in ordine alla effettiva esecuzione dei lavori di cui all'elenco prodotto quale doc. 2 dell'opposta stessa.
La causa è quindi stata istruita mediante la acquisizione dei documenti prodotti dall'opposta e l'esame dei testi da questa indicati.
Con decreto 1/24 di variazione tabellare la causa è passata in carico a questo got che, esaurite pagina 4 di 7 le prove orali, sulla richiesta di fissazione di precisazione delle conclusioni formulata dalle parti, ha rinviato all'udienza 20.9.24 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per eventuali note.
A tale udienza parte opposta ha insistito per l'ammissione della CTU tesa a verificare la rispondenza degli importi indicati nel “Dettaglio Lavori” eseguiti da aprile a giugno 2019 presso l'immobile di proprietà dell'opponente sito in Monterubbiano, via Abbadia n. 8, in occasione del Per_ matrimonio della figlia tenutosi nell'Agosto del 2019, con quelli riportati nel Prezzario delle opere edili della regione Marche dell'epoca; ed, in ipotesi di mancata rispondenza, a quantificare l'importo dovuto dalla debitrice opponente per i lavori eseguiti in suo favore.
Il got ha ammesso la CTU affidandola all'ing. , che ha depositato il proprio Persona_3 elaborato in data 8.1.25.
All'udienza 30.1.25 parte opponente, riportandosi alle proprie osservazioni alla bozza di CTU ed a tutte le precedenti difese, ha ribadito l'eccezione di nullità dell'elaborato peritale, in quanto fondato su computo metrico non della ditta ma redatto dallo stesso CTU, in totale assenza di prova circa la quantità dei lavori che sarebbero stati eseguiti.
Il got ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive e note spese.
*
Le prove testi espletate hanno consentito di accertare l'effettivo espletamento di tutte le opere che l'opposta ha indicato nell'elenco allegato quale doc. 2, a mezzo delle proprie maestranze e/o di altre imprese anche artigiane, su incarico ed a spese dell'opposta.
Si riporta per comodità l'elenco delle opere di cui all'all. 2 dell'opposta.
pagina 5 di 7 Per esempio, il teste ha affermato all'udienza 8.2.24 in ordine al capitolo 1 Testimone_1 di parte opposta: “è vero. All'epoca ero dipendente della DI come muratore. Ricordo che abbiamo fatto, tra l'altro, la gettata del piazzale e prima la preparazione degli scarichi dell'acqua e i passaggi della corrente. In generale, confermo di aver partecipato personalmente alla realizzazione di tutti i lavori di cui all'elenco dettagliato che mi viene mostrato (doc. sub n. 2 fascicolo parte opposta). Specifico che, quanto alla voce “tinteggiatura interna”, le opere sono state realizzate da pittori di altra ditta e io – sempre sotto le direttive della DI - ho solo aiutato, lavorando insieme agli operai dell'altra ditta, per la preparazione all'esterno e all'interno, per esempio, pulendo la facciata, smontando le persiane, montando l'impalcatura e svolgendo le attività propedeutiche alla tinteggiatura vera e propria”
Raccolte in giudizio testimonianze analoghe, e con riferimento specifico alla pavimentazione industriale esterna, alla tinteggiatura esterna ed interna ed all'impianto elettrico, ed in mancanza di offerta di prova contraria, non pare vi sia possibilità alcuna di dubitare che DI abbia effettivamente effettuato e/o fatto effettuare a proprie spese tali opere.
Del resto, le opere attengono incontestabilmente l'interno e l'esterno della allora casa di abitazione dell'opponente, di talché appare francamente poco verosimile che l'opponente non si sia accorta dei lavori in corso nella primavera/estate 2019 e non abbia avuto modo, almeno, di chiedere nell'immediatezza chi fossero quegli operai e cosa stessero facendo a casa sua, precisando al loro responsabile di non aver mai disposto alcun lavoro ed invitandoli ad andarsene, né di contestare, se del caso, qualcosa prima di due anni e oltre.
Pertanto, il contratto di appalto, anche in assenza di prova scritta, deve ritersi provato come concluso in forma orale o per fatti concludenti e, in mancanza di prova, e anche di mera deduzione, di alcuna contestazione da parte dell'opponente precedente la notificazione del decreto ingiuntivo, le opere tutte concluse entro l'agosto 2019 devono ritenersi accettate.
In mancanza di prova di accordi in ordine alla misura del compenso, andava verificata la congruità degli importi richiesti dall'opposta rispetto al prezziario regionale ed al CTU è stato quindi demandato di effettuare le dovute misurazioni e di esprimersi in ordine al compenso.
Il CTU, come da richiesta, in presenza dell'attrice opponente e del suo CTP nonché del legale e del CTP di parte opposta, ha effettuato un sopralluogo dell'immobile ed un rilievo mediante laser scanner sia all'interno del fabbricato ad uso residenziale che all'esterno, comprese le porzioni pertinenziali costituite da rampa e piazzale retrostante, raccogliendo ed allegando documentazione fotografica dell'immobile.
Il Ctu ha calcolato il compenso per le lavorazioni che l'opposta ha provato per testi di aver effettuato, sulla base delle misurazioni rilevate sul posto ed al costo medio di un operaio di II° livello, concludendo con l'affermare che l'impresa ha applicato prezzi inferiori a quelli scaturiti dal prezzario Regione Marche 2019.
Le contestazioni di nullità della CTU sollevate da parte opponente non attengono i calcoli, né le misurazioni né le conclusioni del CTU, essendo fondate sull'ovvia osservazione “che, non essendoci agli atti alcun computo metrico dell'impresa e non essendo presente nemmeno nel pagina 6 di 7 documento n.2 della (fattura pro forma con relativo allegato, di provenienza unilaterale, CP_2 totalmente contestato ed inattendibile) alcuna quantificazione e/o misurazione dei lavori che sarebbero stati eseguiti dalla non esiste alcuna attendibilità del criterio sulla base del quale è stato CP_2 eseguito il raffronto tra i prezzi indicati dall'impresa e la conformità degli stessi al prezziario regionale (“prezzi unitari moltiplicati successivamente per le quantità individuate mediante rilievo metrico effettuato durante le operazioni peritali”).
“Il computo metrico estimativo allegato alla bozza di perizia redatto dallo stesso ctu, infatti, sostanzialmente è basato su una petizione di principio, ossia sul fatto ipotizzato che l'impresa abbia eseguito i lavori secondo le quantità corrispondenti ai rilievi ed alle misurazioni eseguite dal ctu sul fabbricato.”
Vero è che la valutazione di congruità richiesta al Ctu e da questa effettuata contemplava la misurazione delle superfici esterne ed interne del fabbricato, che l'opposta ha provato di aver tinteggiato interamente;
sulla misurazione del piazzale esterno, ecc.
In mancanza di deduzioni dell'attrice opponente in ordine ad eventuali variazioni intervenute nelle misure del piazzale o delle superfici esterna ed interna dell'immobile o altro, rispetto alla primavera / estate 2019, non pare possibile dubitare della validità delle misurazioni effettuate dal CTU e delle sue conclusioni in ordine ai quesiti postile, che - in quanto basate su un attento esame dello stato dei luoghi, immuni da vizi logici o metodologici e non contraddette da valide osservazioni di parte - devono esser pienamente condivise dal Tribunale.
Così pervenuti all'accertamento dell'effettuazione dei lavori e della congruità del compenso richiesto dall'opposta, l'opposizione di va rigettata, con conferma integrale del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico dell'attrice opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e pe l'effetto conferma integralmente il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 661/22, emesso il 19/10/2022 dal Tribunale di Fermo;
2) condanna a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 14.103,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato Pt_1 Parte_1 decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,49, non presenti le parti nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 26 febbraio 2025
Il got avv. AU TO
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