Ordinanza presidenziale 11 aprile 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2016, proposto da
RL NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Ruggero Tomasi, Federica Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al compenso giornaliero per i servizi esterni ex art. 9 d.p.r. 195/95, art. 42 d.p.r. 31.07.1995 n. 395 e art. 50 d.p.r. del 16.03.1999 n. 254 prestati dal mese di novembre 2008 al mese di settembre 2012, e per l’annullamento dell’atto di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marco RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in conformità a quanto dichiarato dalla parte ricorrente, con memoria depositata in data 4.12.2025.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite possono essere compensate, come da accordi intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente, Estensore
EL GA, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco RI |
IL SEGRETARIO