Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
Articolo 42Articolo 44
Versione
1 gennaio 1974
Art. 43. Determinazione del reddito



I redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai
relativi titoli e senza alcuna deduzione.

Per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi,
nella misura stabilita dall' art. 1284 del codice civile , salvo prova contraria, anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore. La presunzione non vale per le somme versate dai soci alla societa' in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione, sempre che la societa' sia regolarmente costituita in uno dei tipi indicati dall' art. 2200 del codice civile e i versamenti siano fatti in base a formale deliberazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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