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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
CO, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 10
Ottobre 2025 e il 20 Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 5 Dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1710 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da il signor nato il [...] a [...] e ivi residente, nella via Di Parte_1
Stefano n. 25, C.F. , rappresentato e difeso, per procura allegata agli CodiceFiscale_1
atti di lite, dagli Avv.ti Santino Cuffaro Farruggia e Carmelo Brucculeri, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo sito a Racalmuto
(AG), nella via Gen. Macaluso n. 72,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato l'8 Maggio 2025 il signor Parte_1
proponeva istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
1 legittimanti la pretesa della pensione di vecchiaia anticipata di cui al D. Lgs. n. 503/1992, negate in sede amministrativa.
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente CP_1
giudizio depositando il 14 Maggio 2025 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilià del citato ricorso, poiché la prestazione richiesta non rientrava tra quelle per le quali l'accertamento tecnico preventivo era ammesso.
Obiettando, inoltre, che il ricorrente non aveva allegato e provato la sussistenza dei requisiti assicurativi/contributivi previsti per legge. Pertanto, chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il suddetto ricorso. Nel merito di rigettare la domanda avanzata dall'istante.
Nel corso del presente giudizio non veniva espletata la C.T.U. medico-legale disposta dal
Giudice Onorario designato alla sua trattazione con decreto emesso il 9 Maggio 2025. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5
Dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 10 Ottobre 2025 e il 20
Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il procedimento de quo deve essere definito accogliendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso che lo ha introdotto, sollevata in linea preliminare dal prefato in seno alla propria CP_1 memoria difensiva. Sul punto va rilevato che, il I comma dell'art. 445bis c.p.c. prevede il ricorso alla procedura dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222. Nel caso di specie il cennato ricorso ex art. 445bis c.p.c. è stato introdotto dal signor per Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario necessario per avere diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, cui fa riferimento il D. Lgs. n. 503/1992. Quest'ultima non rientra fra le materie per le quali la menzionata norma codicistica stabilisce la proposizione di una istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Tale constatazione comporta una dirimente conseguenza. Segnatamente che, nell'ipotesi in esame non sussistono i presupposti di legge per procedere all'accertamento tecnico richiesto dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere proposto con ricorso ordinario. Di conseguenza, il ricorso ex art 445bis c.p.c. depositato dall'istante l'8
Maggio 2025 va in questa sede dichiarato inammissibile, con la specificazione che egli può proporne uno ordinario in relazione alla domanda amministrativa già avanzata nei confronti dell' . CP_1
2 Sussistono giusti motivi, in considerazione del tenore della decisione, per compensare interamente e integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. proposto dal signor;
Parte_1
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo.
Così deciso in Agrigento in data 5 Dicembre 2025.
Il Giudice
Barbara CO
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