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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6950/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 28.10.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Dalia Marioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'Avv. Jessica Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) la figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione della stessa ed esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui la figlia sarà collocata presso ciascun genitore.
In ogni caso, i Sig.ri e si terranno reciprocamente aggiornati, anche Pt_1 CP_1 telefonicamente, sulle situazioni dagli stessi ritenute e percepite come di maggiore interesse per la figlia, nonché rilevanti per la sua serena ed equilibrata crescita e concordano nell'esercitare la reciproca responsabilità genitoriale con coscienza e tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore 2) le parti concordemente optano per il collocamento paritario della figlia presso entrambi i genitori;
le parti si accordano altresì affinché mantenga la residenza anagrafica ed Per_1 il domicilio presso l'abitazione paterna. Ciascuno dei genitori terrà con sé la minore secondo la seguente ripartizione:
- settimana A: la madre preleverà la figlia all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e la terrà con sé fino al mercoledì mattina;
il mercoledì il padre prenderà all'uscita da scuola Per_1
e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il giovedì la madre preleverà all'uscita da Per_1 scuola e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il venerdì il padre preleverà la minore all'uscita da scuola e la terrà con sé fino alla domenica mattina, quando la porterà presso l'abitazione materna ove pernotterà la notte tra domenica e lunedì
- settimana B: la madre preleverà la figlia all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e la terrà con sé fino al mercoledì mattina;
il mercoledì il padre prenderà all'uscita da scuola Per_1
e la terrà con sé fino al venerdì mattina;
il venerdì la madre preleverà la minore all'uscita da scuola e la terrà con sé fino alla domenica mattina, quando la porterà presso l'abitazione paterna ove pernotterà la notte tra domenica e lunedì
- settimana C: il padre preleverà la figlia all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il martedì la madre prenderà all'uscita da scuola e Per_1 la terrà con sé fino al mattino seguente;
il mercoledì il padre prenderà all'uscita da Per_1 scuola e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il giovedì la madre preleverà Per_1 all'uscita da scuola e la terrà con sé fino al sabato mattina, quando la porterà presso dal padre, con cui starà fino al lunedì mattina successivo;
- settimana D: il padre preleverà la figlia all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il martedì la madre prenderà all'uscita da scuola e Per_1 la terrà con sé fino al mattino seguente;
il mercoledì il padre prenderà all'uscita da Per_1 scuola e la terrà con sé fino al venerdì mattina;
il venerdì la madre preleverà la minore all'uscita da scuola e la terrà con sé fino alla domenica mattina, quando la porterà presso l'abitazione paterna ove pernotterà la notte tra domenica e lunedì
Nei periodi di permanenza con la minore entrambi i genitori si impegnano ad accompagnarla e ad andare a prenderla presso l'istituto scolastico nonché a tutti gli impegni extrascolastici;
nei momenti di scambio entrambi i genitori si impegnano inoltre a consegnare all'altro genitore tutto il materiale necessario per scuola e sport necessario nei giorni di permanenza.
Fermo quanto sopra, le parti cercheranno, nell'organizzazione della propria routine e dei propri impegni personali e lavorativi, di confrontarsi reciprocamente e collaborare nel precipuo e primario interesse e benessere della figlia, cercando di non creare quindi disagi e/o disguidi l'un l'altro. In caso di urgenze e/o impossibilità, le parti si impegnano sin d'ora a venirsi incontro ed aiutarsi
3) quanto ai periodi di vacanza, le parti stabiliscono che:
- le vacanze scolastiche nel periodo natalizio verranno suddivise tra i genitori, indicativamente dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola, e la bambina trascorrerà la prima parte con un genitore e la seconda parte con l'altro, con un criterio di alternanza annuale. trascorrerà sempre con il padre la sera della Vigilia e il pranzo del 26 Per_1 dicembre e sempre con la mamma il giorno di Natale;
- durante il periodo pasquale, la minore starà con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua compreso e con l'altro dal lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola, secondo un criterio di alternanza annuale;
- anche le ulteriori festività ed i ponti consentiti dal calendario scolastico (a titolo esemplificativo: carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, Sant'Ambrogio) saranno ripartiti tra i genitori con un criterio di alternanza annuale;
- in estate, ciascuno dei genitori trascorrerà con la minore almeno tre settimane di vacanza, con un massimo di due settimane consecutive, da concordare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- i genitori si impegnano a festeggiare insieme i compleanni della bambina
Nell'ipotesi di trasferimenti temporanei che comportino l'allontanamento dalla abitazione del genitore collocatario almeno per una notte, entrambe le parti si impegnano a comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo di destinazione e la durata del viaggio. Nel caso in cui il viaggio comprendesse anche giorni di spettanza dell'altro genitore, la parte che intende partire con la minore dovrà richiederne il consenso per iscritto (anche a mezzo mail o whatsapp); a fronte della richiesta ricevuta, il genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ogni caso, entrambe le parti si impegnano a consegnarsi l'un l'altro a semplice richiesta la tessera sanitaria e i documenti di identità della figlia ogniqualvolta occorra
4) le parti, in ragione della equa e paritetica distribuzione del tempo che trascorreranno con
, concordano di non stabilire alcuna somma mensile a titolo di mantenimento per la Per_1 figlia, obbligandosi ciascuno a provvedere direttamente alle esigenze della minore durante il tempo che la stessa trascorrerà con ciascun genitore
5) le parti concordemente stabiliscono che siano a carico del Sig. nella misura del 60% CP_1
e della Sig.ra nella misura del 40% le spese extra-assegno relative alla figlia, Pt_1 individuate sulla base del seguente elenco: ➢ spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc…) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia)
➢ spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
➢ spese scolastiche e di istruzione da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola e l'università pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata ed anche relativi ai corsi universitari;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) mensa scolastica;
g) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
h) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori)
➢ spese scolastiche e di istruzione da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari presso università private o per corsi post-universitari; d) alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione) 6) Le parti danno atto di aver già concordato l'iscrizione di ad un istituto scolastico Per_1 privato (Istituto Santa Dorotea ad Arcore) sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria inferiore. A tale riguardo, a parziale modifica di quanto previsto al punto precedente (cfr spese scolastiche e di istruzione da documentare che richiedono il preventivo accordo – lettera b), le parti stabiliscono che la retta scolastica sia a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
i costi relativi alle divise dovranno invece essere a carico del padre per il 60% e della madre per il 40%
7) Con riferimento alle spese di cui al precedente punto n. 5, le parti stabiliscono che la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (ad esempio, posta elettronica, sms, messaggi whatsapp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno 15 giorni - salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (ad esempio, posta elettronica, sms, messaggi whatsapp) con i relativi giustificativi;
il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta. In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza
8) le parti concordano che l'importo dell'assegno unico e di ogni altra misura di sostegno economico statale alle famiglie che dovesse in futuro sostituire l'assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
9) la casa coniugale con tutto quanto l'arreda, di proprietà del Sig. viene assegnata a CP_1 quest'ultimo. Le parti danno atto che la Sig.ra ha già lasciato la casa coniugale nel Pt_1 gennaio 2025 e che la stessa ha portato con sé solo una parte dei suoi effetti personali;
le parti in accordo tra loro stabiliscono che la Sig.ra - entro dicembre 2026 - potrà Pt_1 asportare i restanti suoi effetti personali ancora presenti nella casa coniugale, nonché alcuni oggetti in accordo con il Sig. CP_1 10) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento
- prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
11) le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore. Ciascun genitore si impegna a dare comunicazione all'altro genitore per iscritto (anche a mezzo whatsapp) dell'espatrio, con un preavviso di almeno due settimane. L'altro genitore avrà facoltà di negare il proprio consenso nel caso in cui il viaggio comprenda anche giorni di propria spettanza (come già indicato al precedente punto 3), qualora comprenda giorni di frequenza scolastica e/o qualora sussistano ragioni di salute o di sicurezza. In ogni caso, in ipotesi di viaggi in Paesi extraeuropei, le parti si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sul sito “Viaggiare sicuri - informatevi” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
12) le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto economico tra loro pendente, non avendo più nulla a pretendere l'una dall'altra
13) le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Arcore in data
24.09.2021;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arcore per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 18, parte II, serie A, anno 2021);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
LA GG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. LA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 28.10.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'Avv. Dalia Marioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'Avv. Jessica Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 24.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) la figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione della stessa ed esercizio disgiunto per le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui la figlia sarà collocata presso ciascun genitore.
In ogni caso, i Sig.ri e si terranno reciprocamente aggiornati, anche Pt_1 CP_1 telefonicamente, sulle situazioni dagli stessi ritenute e percepite come di maggiore interesse per la figlia, nonché rilevanti per la sua serena ed equilibrata crescita e concordano nell'esercitare la reciproca responsabilità genitoriale con coscienza e tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore 2) le parti concordemente optano per il collocamento paritario della figlia presso entrambi i genitori;
le parti si accordano altresì affinché mantenga la residenza anagrafica ed Per_1 il domicilio presso l'abitazione paterna. Ciascuno dei genitori terrà con sé la minore secondo la seguente ripartizione:
- settimana A: la madre preleverà la figlia all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e la terrà con sé fino al mercoledì mattina;
il mercoledì il padre prenderà all'uscita da scuola Per_1
e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il giovedì la madre preleverà all'uscita da Per_1 scuola e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il venerdì il padre preleverà la minore all'uscita da scuola e la terrà con sé fino alla domenica mattina, quando la porterà presso l'abitazione materna ove pernotterà la notte tra domenica e lunedì
- settimana B: la madre preleverà la figlia all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e la terrà con sé fino al mercoledì mattina;
il mercoledì il padre prenderà all'uscita da scuola Per_1
e la terrà con sé fino al venerdì mattina;
il venerdì la madre preleverà la minore all'uscita da scuola e la terrà con sé fino alla domenica mattina, quando la porterà presso l'abitazione paterna ove pernotterà la notte tra domenica e lunedì
- settimana C: il padre preleverà la figlia all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il martedì la madre prenderà all'uscita da scuola e Per_1 la terrà con sé fino al mattino seguente;
il mercoledì il padre prenderà all'uscita da Per_1 scuola e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il giovedì la madre preleverà Per_1 all'uscita da scuola e la terrà con sé fino al sabato mattina, quando la porterà presso dal padre, con cui starà fino al lunedì mattina successivo;
- settimana D: il padre preleverà la figlia all'uscita da scuola il lunedì pomeriggio e la terrà con sé fino al mattino seguente;
il martedì la madre prenderà all'uscita da scuola e Per_1 la terrà con sé fino al mattino seguente;
il mercoledì il padre prenderà all'uscita da Per_1 scuola e la terrà con sé fino al venerdì mattina;
il venerdì la madre preleverà la minore all'uscita da scuola e la terrà con sé fino alla domenica mattina, quando la porterà presso l'abitazione paterna ove pernotterà la notte tra domenica e lunedì
Nei periodi di permanenza con la minore entrambi i genitori si impegnano ad accompagnarla e ad andare a prenderla presso l'istituto scolastico nonché a tutti gli impegni extrascolastici;
nei momenti di scambio entrambi i genitori si impegnano inoltre a consegnare all'altro genitore tutto il materiale necessario per scuola e sport necessario nei giorni di permanenza.
Fermo quanto sopra, le parti cercheranno, nell'organizzazione della propria routine e dei propri impegni personali e lavorativi, di confrontarsi reciprocamente e collaborare nel precipuo e primario interesse e benessere della figlia, cercando di non creare quindi disagi e/o disguidi l'un l'altro. In caso di urgenze e/o impossibilità, le parti si impegnano sin d'ora a venirsi incontro ed aiutarsi
3) quanto ai periodi di vacanza, le parti stabiliscono che:
- le vacanze scolastiche nel periodo natalizio verranno suddivise tra i genitori, indicativamente dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola, e la bambina trascorrerà la prima parte con un genitore e la seconda parte con l'altro, con un criterio di alternanza annuale. trascorrerà sempre con il padre la sera della Vigilia e il pranzo del 26 Per_1 dicembre e sempre con la mamma il giorno di Natale;
- durante il periodo pasquale, la minore starà con un genitore dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua compreso e con l'altro dal lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola, secondo un criterio di alternanza annuale;
- anche le ulteriori festività ed i ponti consentiti dal calendario scolastico (a titolo esemplificativo: carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, Sant'Ambrogio) saranno ripartiti tra i genitori con un criterio di alternanza annuale;
- in estate, ciascuno dei genitori trascorrerà con la minore almeno tre settimane di vacanza, con un massimo di due settimane consecutive, da concordare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- i genitori si impegnano a festeggiare insieme i compleanni della bambina
Nell'ipotesi di trasferimenti temporanei che comportino l'allontanamento dalla abitazione del genitore collocatario almeno per una notte, entrambe le parti si impegnano a comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo di destinazione e la durata del viaggio. Nel caso in cui il viaggio comprendesse anche giorni di spettanza dell'altro genitore, la parte che intende partire con la minore dovrà richiederne il consenso per iscritto (anche a mezzo mail o whatsapp); a fronte della richiesta ricevuta, il genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni e, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ogni caso, entrambe le parti si impegnano a consegnarsi l'un l'altro a semplice richiesta la tessera sanitaria e i documenti di identità della figlia ogniqualvolta occorra
4) le parti, in ragione della equa e paritetica distribuzione del tempo che trascorreranno con
, concordano di non stabilire alcuna somma mensile a titolo di mantenimento per la Per_1 figlia, obbligandosi ciascuno a provvedere direttamente alle esigenze della minore durante il tempo che la stessa trascorrerà con ciascun genitore
5) le parti concordemente stabiliscono che siano a carico del Sig. nella misura del 60% CP_1
e della Sig.ra nella misura del 40% le spese extra-assegno relative alla figlia, Pt_1 individuate sulla base del seguente elenco: ➢ spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc…) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia)
➢ spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
➢ spese scolastiche e di istruzione da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola e l'università pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata ed anche relativi ai corsi universitari;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno; d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) mensa scolastica;
g) abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
h) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori)
➢ spese scolastiche e di istruzione da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari presso università private o per corsi post-universitari; d) alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione) 6) Le parti danno atto di aver già concordato l'iscrizione di ad un istituto scolastico Per_1 privato (Istituto Santa Dorotea ad Arcore) sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria inferiore. A tale riguardo, a parziale modifica di quanto previsto al punto precedente (cfr spese scolastiche e di istruzione da documentare che richiedono il preventivo accordo – lettera b), le parti stabiliscono che la retta scolastica sia a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
i costi relativi alle divise dovranno invece essere a carico del padre per il 60% e della madre per il 40%
7) Con riferimento alle spese di cui al precedente punto n. 5, le parti stabiliscono che la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altra parte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (ad esempio, posta elettronica, sms, messaggi whatsapp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con anticipo di almeno 15 giorni - salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (ad esempio, posta elettronica, sms, messaggi whatsapp) con i relativi giustificativi;
il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta. In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza
8) le parti concordano che l'importo dell'assegno unico e di ogni altra misura di sostegno economico statale alle famiglie che dovesse in futuro sostituire l'assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra Pt_1
9) la casa coniugale con tutto quanto l'arreda, di proprietà del Sig. viene assegnata a CP_1 quest'ultimo. Le parti danno atto che la Sig.ra ha già lasciato la casa coniugale nel Pt_1 gennaio 2025 e che la stessa ha portato con sé solo una parte dei suoi effetti personali;
le parti in accordo tra loro stabiliscono che la Sig.ra - entro dicembre 2026 - potrà Pt_1 asportare i restanti suoi effetti personali ancora presenti nella casa coniugale, nonché alcuni oggetti in accordo con il Sig. CP_1 10) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento
- prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
11) le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore. Ciascun genitore si impegna a dare comunicazione all'altro genitore per iscritto (anche a mezzo whatsapp) dell'espatrio, con un preavviso di almeno due settimane. L'altro genitore avrà facoltà di negare il proprio consenso nel caso in cui il viaggio comprenda anche giorni di propria spettanza (come già indicato al precedente punto 3), qualora comprenda giorni di frequenza scolastica e/o qualora sussistano ragioni di salute o di sicurezza. In ogni caso, in ipotesi di viaggi in Paesi extraeuropei, le parti si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate sul sito “Viaggiare sicuri - informatevi” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
12) le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto economico tra loro pendente, non avendo più nulla a pretendere l'una dall'altra
13) le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Arcore in data
24.09.2021;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arcore per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 18, parte II, serie A, anno 2021);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
LA GG