Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00795/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01534/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Gargano e Maria Gabriella Gallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo sito in NO, Via Clemente Mauro, n. 13;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.to Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) del provvedimento del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, recante irricevibilità dell’ “ISTANZA di autorizzazione di riduzione in pristino del piano sottotetto sito in via -OMISSIS-– -OMISSIS-”;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato e con esso si impugna, previa sospensione, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il -OMISSIS- ha dichiarato irricevibile l’“ ISTANZA di autorizzazione di riduzione in pristino del piano sottotetto sito in via -OMISSIS-– -OMISSIS- ” presentata dal ricorrente.
Rappresenta in fatto parte ricorrente che, in conseguenza della mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, debitamente accertata dal Comune resistente, la costruzione da lui abusivamente realizzata in via -OMISSIS- in -OMISSIS-, è stata acquisita gratuitamente al patrimonio disponibile dell’ente locale e il relativo atto di trasferimento è stato trascritto presso i registri immobiliari in data 30 novembre 2022.
Assume, tuttavia, che l’amministrazione comunale è divenuta in realtà proprietaria della consistenza de qua già nel lontano 2008, ovverosia allo scadere del termine dei 90 giorni previsto per la rimessione in pristino, restando tuttavia inerte rispetto alla relativa demolizione.
Sicché, fermi restando gli effetti traslativi già verificatisi in favore del Comune, il ricorrente, interessato a dare esecuzione alle ordinanze de quibus seppur tardivamente, ha presentato una prima istanza di autorizzazione ad effettuare i lavori di cui trattasi, dichiarata tuttavia irricevibile dalla P.A. per mancanza della personale sottoscrizione.
Emendata, dunque, la rilevata irregolarità, parte ricorrente ha formalizzato ex novo analoga istanza, pure dichiarata irricevibile dall’Amministrazione per carenza di legittimazione alla sua presentazione in capo al ricorrente, tenuto conto della circostanza per cui la proprietà dell’immobile era ormai passata nel patrimonio del -OMISSIS- “a seguito dell’Ordinanza in materia di restituzione di cose in sequestro (art. 676/1 CPP) n. 361/18 Reg. Camere di Consiglio Penale (Corte Appello NO) – nn. 631/14 Reg. Gen. (Corte Appello NO) – n. 5 572/08 RGNR (Proc. Rep. NO) emessa dalla Corte d’Appello di NO in data 16.01.2021, successiva registrazione all’Agenzia delle Entrate e trascrizione all’Agenzia delle Entrate – Territorio servizi di pubblicità immobiliare (Reg. Gen. 50840 e Reg. part. 40343 del 30.11.2022) e come stabilito da ultimo anche dalla Sentenza del TAR Campania – sez. NO n. 01780/2023 del 20.07.2023” .
Il provvedimento recante l’anzidetta irricevibilità è stato in questa sede tempestivamente gravato dall’odierno ricorrente per violazione di legge ed eccesso di potere.
Più di precipuo, richiamando i principi generali dell’ordinamento, parte ricorrente rileva che, in seguito all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, permane comunque una relazione tra il soggetto richiedente e la res , quantomeno fino all’avvenuto rimborso da parte del privato dei costi della riduzione in pristino effettuata a sue spese dall’Amministrazione. Aggiunge che sarebbe peraltro lo stesso diritto vivente a legittimare il privato alla richiesta di demolizione in proprio anche in caso di già avvenuto trasferimento dell’opera abusiva nelle mani della P.A., atteso che l’interesse da questo perseguito con l’istanza di cui trattasi, oltre ad essere indubbiamente meritevole di tutela, assume altresì una certa rilevanza giuridica.
Deduce, ancora, la mancanza di una specifica motivazione del provvedimento censurato, nonché la palese violazione del divieto di aggravamento procedimentale ex art. 1, co. 2 della L. n. 241/1990, oltre che del principio di leale collaborazione e buona fede nei rapporti tra P.A. e cittadino.
Si è costituito in giudizio per resistere il -OMISSIS- il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, rilevandone poi nel merito l’infondatezza.
L’ente comunale, premettendo che il bene in contestazione sia stato ormai definitivamente acquisito al suo patrimonio, ha rappresentato di non essersi ancora determinato in ordine alla sua demolizione a causa del lungo iter di impugnazioni esperite dalla controparte che non avrebbe, dunque, consentito il tempestivo avvio del procedimento volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per un’eventuale destinazione dell’immobile a scopi di interesse pubblico. Ha al riguardo rilevato la pendenza di un’istruttoria presso l’ufficio tecnico comunale volta proprio all’accertamento specifico dei requisiti e delle condizioni necessari per poter conservare il manufatto de quo ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001.
Sicché, secondo l’assunto comunale, il ricorrente non potrebbe comunque ottenere alcuna utilità pratica dall’annullamento giurisdizionale del gravato provvedimento di irricevibilità.
Con successive memorie ex art. 73 c.p.a., il ricorrente ha ribadito quanto esposto nel ricorso introduttivo, rilevando che solo l’eventuale conclusione del procedimento avviato dal Comune comporterebbe la cessazione della materia del contendere.
Il Comune, con memoria di replica, ha rappresentato che con provvedimento n. 19 del 31 marzo 2025, adottato una volta esaurite le azioni giudiziarie proposte dal ricorrente, il Consiglio Comunale ha definitivamente deliberato in ordine alla conservazione del bene per finalità di pubblico interesse, individuando nella sua utilizzazione come archivio comunale una soluzione idonea a garantire un significativo mantenimento della spesa pubblica.
La causa è stata chiamata alla udienza pubblica del 23 aprile 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dirimente, a tal fine, risulta la dichiarazione resa dalla parte ricorrente in occasione dell’udienza pubblica del 23 aprile 2025, siccome riportata a verbale.
Costituisce, invero, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del Giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10 gennaio 2024, n. 523).
In altri termini, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso formulate, non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato sez. IV, 6 novembre 2024, n.8892).
Dunque, facendo applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche, il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
In considerazione della definizione del giudizio con pronuncia di rito, oltre che della “virtuale” inammissibilità del ricorso nel merito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.