Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 9744/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. VALERI GIUSEPPE) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________
(Avv. FURCAS LAURA) CP_1 Controparte_2
Il Cancelliere
(Avv. PANTALEO VINCENZO) Controparte_3
resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 25/03/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
29620229010740083000, notificata in data 02/09/2022 e gli avvisi di addebito n.
59620120005084149000, n. 59620130000669763000 e n.
59620130005871501000, i cui crediti dichiara prescritti;
◊ compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l CP_1
◊ condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_4
favore della ricorrente, che liquida in euro 1.865,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA,
da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Valeri, dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/10/2022, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l proponendo CP_1 Controparte_5
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229010740083000,
notificata in data 02/09/2022, dell'importo complessivo di euro 6.108,32,
contenente i seguenti avvisi di addebito:
- n. 59620120005084149000, per un importo di euro 1.259,60, notificato in data 19/12/2012;
- n. 59620130000669763000, per un importo di euro 2.387,69, notificato in data 12/04/2013;
- n. 59620130005871501000, per un importo di euro 2.461,03, notificato in data 13/02/2014,
nonché avverso i ruoli contenuti negli stessi, relativi a contributi previdenziali fissi per gli anni dal 2011 al 2014 e relative somme aggiuntive, chiedendo CP_6
in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, degli avvisi di addebito nonché dei ruoli in essi contenuti, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione opposta, il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria, la decadenza, ex art. 25 D.lgs. n. 46/1999, dal potere di procedere alla riscossione mediante ruolo a cagione della tardiva iscrizione, nonché l'intervenuta prescrizione del credito anche successivamente alla notifica degli avvisi di addebito presupposti e l'illegittimità degli interessi di mora applicati.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Agente della
Riscossione, rilevando la propria estraneità alla fase relativa alla notifica degli avvisi di addebito. Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione avverso gli estratti di ruolo relativi agli avvisi di addebito contestati per difetto di interesse ad agire, la decadenza processuale conseguente all'inosservanza del termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c., l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19,
comma 3, D.lgs. n. 546/92. Contestava, nel merito, ciascuno dei motivi dell'opposizione e negava il perfezionamento della invocata fattispecie estintiva,
avendo riscontrato, sulla base delle risultanze del ruolo trasmessogli, la regolare notifica degli avvisi in oggetto e allegando – con riferimento al periodo successivo alla notifica di tali atti – di avere interrotto il decorso del termine prescrizionale tramite la notificazione, in data 01/02/2018, di un'intimazione di pagamento relativa agli avvisi di addebito opposti, tenendo conto, altresì, del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-Covid.
Si costituiva in giudizio anche l evidenziando la regolarità delle notifiche CP_1
degli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione, l'inammissibilità
dell'opposizione, in quanto proposta tardivamente e come l'eventuale prescrizione successiva fosse ascrivibile unicamente all'Agente, chiedendo nel merito il rigetto del
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità ex art. 3-bis D.L. n. 146, conv,. in L.
n. 215/21, in quanto la presente opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 29620229010740083000 notificata in data 02/09/2022 e i crediti portati negli avvisi di addebito in essa contenuti.
Inoltre, occorre chiarire che il titolo notificato come intimazione di pagamento può
ritenersi di per sé autonomamente impugnabile, poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento. Invero, l'intimazione di pagamento successiva alla notifica della cartella (equivalente al precetto) si inserisce nella procedura speciale di riscossione forzata e costituisce dunque un atto esecutivo, impugnabile sia come tale se viziato, sia come espressivo della volontà di procedere alla concreta esecuzione forzata, per le contestazioni di merito.
Nel caso in cui il contribuente lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici,
ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007
n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass.
n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez.U. 4.3.2008
n.5791).
Va altresì rilevato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell'Agente della riscossione - da far valere nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Configurano, altresì, una opposizione agli atti esecutivi: il vizio di violazione dell'art. 25 del D.lgs. n. 46/1999, configurando un'ipotesi di decadenza di carattere procedimentale (Cass. n. 3486/2016; Cass. n. 5963/2018; Cass. n. 27726/2019); il difetto di motivazione in ordine ai presupposti della pretesa creditoria e l'illegittimità degli interessi di mora.
Orbene, i vizi lamentati risultano tardivamente proposti, perché l'opposizione è stata proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento.
Inoltre, il ricorrente, eccependo quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente. Deve, infatti, rilevarsi, come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di Controparte_7
quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n.
7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti
previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione
tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare valere l'inesistenza del
credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della
prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale
unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nel caso di specie, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica degli atti prodromici impugnati, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Si osserva preliminarmente, con riferimento alla legittimazione passiva dell
[...]
, che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico, Controparte_8
titolare dell'azione esecutiva (c.f.r. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema
Corte, con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022, ha chiarito che l'Ente creditore è
litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
È noto che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999, “contro l'iscrizione a
ruolo contribuente può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine di
quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è
consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Orbene, parte ricorrente eccepisce l'irrilevanza probatoria degli avvisi di ricevimento relativi agli avvisi di addebito n. 59620120005084149000, n.
59620130000669763000 e n. 5962013000587150100059620130005871501000,
in quanto sprovvisti del numero identificativo degli atti cui si riferiscono.
Tale eccezione risulta infondata. Invero, va osservato come risulti dimostrata, sulla scorta della documentazione in atti, la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito in oggetto effettuate presso l'indirizzo della ricorrente.
Invero, l'Ente impositore ha dato prova dell'avvenuta notifica, in data 19/12/2012,
in data 12/04/2013 e in data 13/02/2013, via posta raccomandata, per il tramite di rispettivamente degli avvisi di addebito n. Controparte_9
59620120005084149000, n. 59620130000669763000 e n. 5962013000066976300,
provvisti del numero identificativo degli atti cui si riferiscono, debitamente
CP_ sottoscritti (cfr. all.ti memoria di costituzione .
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo, semmai, far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi estintivi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei restanti crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de qua.
Va innanzitutto chiarito che in tema di contributi previdenziali la prescrizione è
quinquennale, come stabilito dall'art. 3, co. 9, L. 335/1995.
Quanto al termine di prescrizione quinquennale applicabile, deve osservarsi come la giurisprudenza abbia chiarito che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio
per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalla possibilità di proporre impugnazione) produce esclusivamente l'effetto essenziale
della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. . Infatti, si è ritenuto che tale ultima
norma si applichi nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo, mentre la
suddetta cartella - avendo natura di atto amministrativo - è priva di efficacia di
giudicato” (Cass. civ., sez. Lav., 26/05/2021, n. 14690).
Ciò premesso, giova fin da ora rilevare che il , pur Controparte_10
sostenendo in comparsa di avere notificato in data 01/02/2018 l'avviso di intimazione n. 29620179046135572000, relativo agli avvisi di addebito opposti, con efficacia interruttiva della prescrizione, non ha versato agli atti tale documento.
Di fatto, ha prodotto in giudizio soltanto la relata di notifica, recante il numero dell'intimazione di pagamento, dal quale non è possibile evincere la sua riconducibilità agli avvisi di addebito contenenti i crediti opposti (cfr. prod. doc.
CP_1 costituzione , all. 5).
Pertanto, in difetto di prova di atti interruttivi utilmente notificati entro il quinquennio decorrente dalle notifiche dei suindicati avvisi di addebito (avvenute in data19/12/2012, in data 12/04/2013 e in data 13/02/2013), deve affermarsi che,
alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (02/09/2022), i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620120005084149000, n.
59620130000669763000 e n. 5962013000066976300, risultavano già prescritti.
Con la conseguenza che deve essere dichiarato che non sono dovute dalla ricorrente
– poiché prescritto il diritto di esigerle – le somme riportate negli avvisi in esame,
sottostanti all'intimazione di pagamento opposta.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità di CP_3
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite tra il Controparte_3
ricorrente e l . CP_1
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 14/05/2025.
LL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro