Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1873 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Raccolgo S.r.l., Ecogin S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4D348EB9F, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Walter De Trizio, Vito Aurelio Pappalepore, Francesca Pizzutilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale Tecnico – Ufficio regionale di Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Acireale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta, Antonella Cardillo, Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Catania Provincia Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IGM Rifiuti Industriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. 540 dell'8.8.2025, con cui l'Ufficio Regionale di Committenza Sezione Regionale di Catania ha aggiudicato all'operatore economico IGM Rifiuti Industriali srl la procedura aperta relativa al "Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati" nel Comune di Acireale alla IGM Rifiuti Industriali S.r.l.;
- dell'avviso dell'esito della gara, comunicato a mezzo pec in data 11.8.2025;
- tutti gli atti e i provvedimenti assunti dalla Stazione appaltante nella parte in cui è stata disposta l'ammissione (o, comunque, non è stata disposta l'esclusione) della IGM Rifiuti Industriali srl;
- del verbale di gara dell'8.5.2025 con cui è stata disposta la proposta di aggiudicazione in favore di IGM Rifiuti Industriali srl;
- dei verbali e relativi allegati afferenti alla disamina e valutazione dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria;
- del verbale del 13.6.2025 di verifica di anomalia dell'offerta, con cui il RUP ha ritenuto che le giustificazioni prodotte dalla IGM Rifiuti Industriali srl fossero sufficienti a dimostrare la congruità dell'offerta presentata;
- ove occorra, della Relazione e quadro economico - allegato C3 della Stazione appaltante, nella parte in cui al punto 7, rubricato "Costi generali e utile di impresa", ha previsto un "utile di impresa" in (apparente) contrasto con la Delibera ARERA 363/2021;
- di tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta richiamati nel verbale del 13.6.2025, e segnatamente: i) la istanza del RUP datata 12.5.2025, di richiesta giustificazioni; ii) la relazione contenente giustificazioni tecniche ed economiche trasmessa dalla prima classificata in data 27.5.2025 con la documentazione a corredo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto,
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Raccolgo S.r.l. il 19/9/2025:
- della determinazione n. 540 dell’8.8.2025, con cui l’Ufficio Regionale di Committenza Sezione Regionale di Catania ha aggiudicato all’operatore economico IGM Rifiuti Industriali srl la procedura aperta relativa al “Servizio settennale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati” nel Comune di Acireale alla IGM Rifiuti Industriali srl; - dell’avviso dell’esito della gara, comunicato a mezzo pec in data 11.8.2025;
- tutti gli atti e i provvedimenti assunti dalla Stazione appaltante nella parte in cui è stata disposta l’ammissione (o, comunque, non è stata disposta l’esclusione) della IGM Rifiuti Industriali srl;
- del verbale di gara dell’8.5.2025 con cui è stata disposta la proposta di aggiudicazione in favore di IGM Rifiuti Industriali srl; - dei verbali e relativi allegati afferenti alla disamina e valutazione dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria;
- del verbale del 13.6.2025 di verifica di anomalia dell’offerta, con cui il RUP ha ritenuto che le giustificazioni prodotte dalla IGM Rifiuti Industriali srl fossero sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta presentata;
- ove occorra, della Relazione e quadro economico – allegato C3 della Stazione appaltante, nella parte in cui al punto 7, rubricato “Costi generali e utile di impresa”, ha previsto un “utile di impresa” in (apparente) contrasto con la Delibera ARERA 363/2021;
- di tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta richiamati nel verbale del 13.6.2025, e segnatamente: i) la istanza del RUP datata 12.5.2025, di richiesta giustificazioni; ii) la relazione contenente giustificazioni tecniche ed economiche trasmessa dalla prima classificata in data 27.5.2025 con la documentazione a corredo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale Tecnico – Ufficio regionale di Committenza, della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Catania Provincia Nord, del Comune di Acireale e di IGM Rifiuti Industriali S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. IE IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando del 18 dicembre 2024, la resistente S.R.R. Catania Provincia Nord ha indetto una gara per l’affidamento del “ Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed attività complementari del Comune di Acireale ” (CIG: B4D348EB9F; Codice gara: #1069) da esperirsi in modalità telematica, mediante procedura aperta da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa della durata di sette anni, per un importo a base d’asta dei servizi da affidare pari ad € 54.357.328,14, soggetto a ribasso, oneri per la sicurezza pari ad € 105.000,00 non soggetti a ribasso e costi della manodopera pari ad € 36.426.002,41, per un valore globale stimato dell’appalto pari ad € 54.462.328,14.
Alla procedura di cui trattasi hanno preso parte dodici operatori, tra cui, per quanto di interesse ai fini di causa, il RTI composto dalle società odierne ricorrenti, arrivato secondo in graduatoria con un punteggio pari a 86,5780 (offerta tecnica: 75,42; offerta economica: 11,1628), e la società controinteressata IGM Rifiuti Industriali S.r.l., cui veniva aggiudicato l’appalto per essersi posizionata prima nella graduatoria di merito con un punteggio finale di 89,5169 (offerta tecnica: 70,30; offerta economica: 19,2186).
2. Col ricorso principale parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo le seguenti censure:
I) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione ed erronea applicazione punto 4.8 della Relazione Illustrativa – allegato A. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 18, sub-criterio di valutazione 1.1 e 1.3. Violazione della lex di gara, ivi compreso il Piano Industriale. Violazione della L.R. Sicilia n. 9 del 2010. Violazione dei principi di autolimitazione e par condicio. Eccesso di potere per erronea valutazione, illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
Col primo mezzo di impugnazione parte ricorrente contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria, la cui offerta tecnica sarebbe non conforme rispetto a quanto chiesto dalla lex specialis , essendo stato offerto un servizio di raccolta “porta a porta” che coprirebbe solo circa il 45% delle utenze, mentre le restanti sarebbero servite da un servizio di raccolta “di prossimità”, in spregio al punto 4.8. del piano industriale.
Secondo tale disposizione, invero, il servizio di prossimità sarebbe una mera eccezione alla regola generale che avrebbe imposto l’offerta di un servizio di raccolta porta a porta, senza considerare che tale eccezione sarebbe stata applicabile soltanto al centro storico e non anche in altre aree del medesimo Comune, come erroneamente inteso dalla ditta controinteressata.
Sotto un diverso profilo, poi, l’offerta tecnica di controparte sarebbe altresì lesiva della l.r. n. 9/2010 che, all’art. 1, co. 1, segnatamente, riporta tra le sue finalità quella di “ promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali ”.
In via gradata, per quanto sopra esposto la Commissione non avrebbe potuto attribuire neppure alcun punteggio alla ditta controinteressata, avuto riguardo ai sub-criteri 1.1. e 1.3. previsti dal Disciplinare di gara (art. 18), con ciò significando che l’azzeramento di tale punteggio ottenuto (8+8) comporterebbe l’aggiudicazione in favore del RTI ricorrente.
II) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione ed erronea applicazione punto 3.1 dell’allegato B1 - capitolato speciale d'appalto - Parte I - Prescrizioni Tecniche costituente parte integrante del Piano Industriale. Violazione della lex di gara, ivi compreso il Piano Industriale. Violazione dei principi di autolimitazione e par condicio. Eccesso di potere per erronea valutazione, illogicità, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
Con la seconda censura parte ricorrente lamenta, altresì, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per non aver rispettato, nella sua offerta tecnica, il numero minimo di automezzi necessari per lo svolgimento del servizio previsto dal capitolato speciale d’appalto (punto 3).
Quest’ultimo, in particolare, sarebbe chiaro nello stabilire che l’elenco dei mezzi riportati nella Tabella 3.1. avrebbe dovuto essere inteso come “ minimale ”, con ciò significando che i concorrenti non avrebbero potuto fare un’offerta in peius .
Orbene, la società aggiudicataria, a fronte di una dotazione minimale di 42 automezzi previsti per il servizio di raccolta dei rifiuti, per una capacità di carico di 387 metri cubi, avrebbe proposto l’utilizzo di soli 26 mezzi, con una possibilità complessiva di carico pari a 255 metri cubi.
Sotto altro profilo, anche gli automezzi forniti per l’esecuzione del servizio di spazzolamento stradale (spazzatrici da 5 metri cubi) sarebbero sottodimensionati rispetto a quanto chiesto dal capitolato.
III) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 del d. lgs. n. 36/2023. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 16 e 18.4 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per illogicità, travisamento, contraddittorietà, disparità di trattamento, manifesta irragionevolezza, carente ed erronea istruttoria.
Con la terza doglianza la società ricorrente lamenta il mancato rispetto dei limiti dimensionali della relazione tecnica di controparte che, contrariamente a quanto stabilito dalla lex specialis , avrebbe utilizzato un carattere 10,5 in luogo di quello prescritto (11), beneficiando così di un indebito risparmio dello spazio di scrittura pari a circa il 10% del documento, con ciò significando che avrebbe (solo) formalmente rispettato la prescrizione di un limite massimo dimensionale dello scritto fissato in cinquanta pagine.
Per tali ragioni, le ultime cinque pagine della relazione in argomento non avrebbero dovuto essere tenute in considerazione dalla Commissione valutatrice, con ciò significando che non avrebbe dovuto essere attribuito alcun punteggio all’offerta tecnica di controparte avuto riguardo ai sub-criteri dal 9.2. in poi, contenuti in detta parte della relazione in commento.
IV) Violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara, nella parte relativa alla formulazione dell’offerta economica (punti 17 e 18.3 del disciplinare; punti 7 e 8, allegato B2 e punto 6 dell’allegato C3 del capitolato speciale d’appalto). Violazione ed erronea applicazione della disciplina ARERA di cui alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 22 e 23 del disciplinare. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 del d. lgs. n. 36/2023. Indeterminatezza e/o incertezza dell’offerta economica di IGM Rifiuti Industriali srl. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carenza di istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.
Ulteriore profilo di illegittimità, secondo la prospettazione di parte ricorrente, andrebbe ravvisato anche nell’offerta economica della società aggiudicataria che, nel PEFA presentato, avrebbe indebitamente considerato quale posta attiva, atta a portare in detrazione i costi del servizio, i ricavi CONAI, non considerando che questi ultimi rappresentano una (mera) premialità imprevedibile e aleatoria.
In via subordinata, andrebbe comunque rilevato come il medesimo errore, a non volerlo considerare rilevante ai fini della certezza dell’offerta economica, avrebbe comunque falsato le giustificazioni rese dalla ditta controinteressata nel successivo sub -procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
V) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 del d. lgs. n. 36/2023. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 15 Allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/ RIF, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/ RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024- 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/ RIF. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carenza di istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento.
Col quinto mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta l’inattendibilità delle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta dalla controparte, avuto riguardo, stavolta, all’ammortamento degli automezzi impiegati per il servizio posto a base di gara che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe stato considerato in maniera errata e, comunque, non conforme alle delibere RA in materia.
VI) Violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 110 d. lgs. n. 36/2023, in relazione alla voce “costo dei mezzi”. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento.
Con la presente doglianza, collegata alla precedente, parte ricorrente si duole del fatto che l’errore nell’ammortamento degli automezzi di cui in sopra si sarebbe riverberato, altresì, sulle giustificazioni rese in merito al costo degli automezzi per lo svolgimento del servizio da parte dell’aggiudicataria.
VII) Violazione ed erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 110 d. lgs. n. 36/2023. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 41, commi 13 e 14 d. lgs. n. 36/2023. Violazione ed erronea applicazione del punto 2 della Relazione e quadro economico – allegato C3. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento.
Sempre avuto riguardo alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, la società ricorrente deduce che la s.a. non avrebbe tenuto in debita considerazione l’errore che avrebbe commesso la società aggiudicataria nel giustificare i costi per il “ Presidio ecopunti ”, tenuto conto che questi non sarebbero aderenti a quanto stabilito dalle tabelle FISE/Ambiente.
Sotto altro profilo, poi, per quanto concerne la manodopera, la s.a. non si sarebbe neppure avveduta che l’importo complessivo di tali costi stimati dalla società controinteressata (pari a € 5.107.717,7, come somma di n. 3 componenti, ed ossia: i. costo del personale con mansioni operaie - € 4.840.014,12; ii. costo per maggiorazioni connesse a lavoro in regime notturno - € 52.664,37 e il costo dei dipendenti con mansioni impiegatizie - € 215.038,2) sarebbe inferire a quello previsto dalla lex specialis di € 5.098.709,11.
VIII) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 14 Allegato A della Delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023. Violazione del principio di autolimitazione e della par condicio. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione. Sviamento.
Da ultimo, la società aggiudicataria, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe dovuto essere esclusa per aver indebitamente sostituito, nei propri giustificativi all’offerta, il prescritto parametro della remunerazione del capitale con quello dell’utile operativo, divergendo così rispetto alle prescrizioni RA in materia.
3. Con motivi aggiunti propri depositati il 19 settembre 2025 parte ricorrente ha formulato delle contestazioni che non sono nuove, essendo piuttosto protese a integrare/precisare quanto già dedotto coi primi due motivi proposti col ricorso introduttivo.
4.1. Si è costituito in giudizio l’Ufficio regionale di committenza resistente che ha chiesto, in via pregiudiziale, la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
4.2. Risulta costituita anche al S.R.R. Catania Provincia Nord, in qualità di stazione appaltante resistente, che ha chiesto il rigetto dei motivi di gravame in quanto infondati, oltre ad aver eccepito, in via subordinata, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso (riproposto con motivi aggiunti) per divieto di venire contra factum proprium , tenuto conto che anche parte ricorrente avrebbe offerto, come la controinteressata e in forza di quanto previsto dall’art. 18, del Disciplinare ( sub -criterio 3.1.), un servizio basato, solo in parte, sulla raccolta porta a porta e, per il resto, sulla raccolta di prossimità, anche in aree ubicate fuori dal centro urbano.
4.3. Si è costituita anche la ditta aggiudicataria in qualità di controinteressata che, oltre ad eccepire l’inammissibilità, anch’essa, del primo mezzo di impugnazione di controparte per la stessa ragione suindicata, ha altresì eccepito l’inammissibilità della medesima censura, così come di quelle successive su presunte irregolarità commesse nella valutazione dell’anomalia dell’offerta, per insindacabilità delle valutazioni discrezionali effettuate dalla Commissione di gara.
Nel merito, ha comunque chiesto anche il rigetto di tutte le censura dedotte dalla parte ricorrente in quanto infondate nel merito.
4.4. Anche il Comune di Acireale si è costituito in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il suo difetto di legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.
5. Con scritti difensivi conclusionali le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
6. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il Collegio deve, anzitutto, delibare le eccezioni sollevate dalla difesa erariale e da quella comunale in merito al difetto di legittimazione passiva sia dell’Ufficio regionale di committenza (ex GA) che del Comune di Acireale.
Le eccezioni sono fondate, dovendo entrambe le parti essere estromesse dal giudizio per difetto di legittimazione a resistere per le ragioni di seguito precisate.
7.1. Per quanto attiene all’Ufficio regionale di committenza può essere qui richiamata la consolidata giurisprudenza di questo T.A.R. in passato formatasi avuto riguardo all’GA (a cui è succeduto), da ritenersi, al pari della parte odierna, a guisa di “ struttura servente delle stazioni appaltanti, sulle quali ricade la responsabilità ultima degli atti adottati; esso dispiega tipicamente attività endoprocedimentale priva di rilevanza esterna, giacché destinata a essere assorbita dal provvedimento di aggiudicazione definitiva di spettanza dell’Amministrazione che ha indetto la procedura ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 3114/2022: in termini cfr. C.g.a. nn. 17/2020 e 420/2021, T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1877/2021).
7.2. Per quanto attiene al Comune di Acireale, invece, va rilevato come non vi siano, tra gli atti impugnati, determinazioni imputabili all’Ente locale, con ciò significando che la sua veste di mero beneficiario del servizio oggetto dell’appalto in contestazione non può valergli alcuna qualifica processuale, né in termini di amministrazione resistente, né di soggetto controinteressato.
7.3. Per quanto precede, entrambe le parti succitate devono essere estromesse dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
8. Venendo al merito della controversia, il Collegio deve esaminare il primo motivo dedotto col ricorso principale e riproposto coi successivi motivi aggiunti, con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria per aver presentato un’offerta tecnica non conforme rispetto a quanto stabilito dai documenti di gara.
Le censure sono fondate in parte nei termini di seguito precisati.
8.1. Ad essere non meritevole di favorevole apprezzamento è il profilo di doglianza con cui parte ricorrente lamenta come la proposta alternativa al sistema di raccolta porta a porta, prevista dall’art. 18 del Disciplinare ( sub criterio 3.1), avrebbe dovuto riguardare soltanto il centro storico, posto che dalla lettura del medesimo, così come dell’art. 4.8 della relazione illustrativa, si evince come avrebbero potuto essere interessate anche altre zone ivi precisate, purché nelle ipotesi previste, di cui si dirà tra poco.
L’infondatezza della censura sotto tale punto di vista consente al Collegio di non esaminare l’eccezione di inammissibilità della medesima formulata dalle controparti, appuntata sull’asserita violazione del divieto di venire contra factum proprium , posto che anche parte ricorrente, con la sua offerta, avrebbe proposto delle soluzioni alternative al porta a porta in zone poste al di fuori del centro abitato.
Ad essere fondato, tuttavia, è il successivo profilo di censura, ribadito, in particolar modo col primo dei motivi aggiunti, con cui viene dedotta l’illegittimità della scelta dalla stazione appaltante di non aver escluso la società aggiudicataria dalla gara per aver presentato un’offerta tecnica peggiorativa e/o, comunque difforme, rispetto alle prescrizioni minime previste dalla lex specialis .
Dalla lettura della disciplina di gara, per vero, emerge in più parti della Relazione illustrativa (All. A) come “ Il sistema di raccolta scelto è quello porta a porta, esteso all’intero territorio comunale, con rilevamento individuale delle quantità dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso il conteggio volumetrico effettuato con l’ausilio di sistemi informatizzati. Il presente progetto dettaglia le modalità di esecuzione e le prestazioni attese per lo svolgimento del servizio che dovranno essere garantite per tutta la durata dell’appalto ” (punto 1.1).
Al punto 2. della medesima Relazione viene poi precisato come “ Nel Comune di Acireale è attivo dal 01/10/2016 il servizio di raccolta porta a porta e, ad oggi, si rilevano discreti tassi di intercettazione delle frazioni recuperabili. Il servizio di raccolta è garantito in tutto il territorio, frazioni comprese, e per tutte le tipologie di utenze ”.
Ancora, il punto 4.1. stabilisce che “ Le scelte progettuali adottate prevedono una sostanziale continuità rispetto alla configurazione attuale del servizio, che ha raggiunto discrete percentuali di raccolta differenziata, e si pone l’obiettivo di offrire un pacchetto di servizi più completo tale da aumentare la %RD raggiunta e risolvere le attuali criticità, garantendo al contempo un giusto compromesso tra qualità del servizio reso ed il costo che ne deriva. Dal punto di vista formale non saranno introdotte grandi variazioni rispetto al sistema di raccolta esistente, salvo alcuni servizi integrativi introdotti al fine di ridurre la quantità di rifiuti urbani non differenziati destinati a smaltimento a vantaggio di quelli recuperabili ”.
Subito dopo, al punto 4.2., la Relazione illustrativa in commento prosegue precisando come “ Il presente appalto comprende i servizi da espletare all’interno del territorio comunale di Acireale mediante sistema integrato secco umido del tipo domiciliare “porta a porta” con separazione (a cura dell’utenza) della frazione umida da quella secca riciclabile valorizzabile (ad esempio vetro, lattine, plastica, carta e cartone) e da quella secca residua non riciclabile, e conferimento ad impianto autorizzato di recupero – trattamento – smaltimento ”.
Da ultimo, il punto 4.8 prevede come “ Il sistema previsto per lo svolgimento del servizio in appalto è quello della raccolta integrata dei rifiuti urbani con il metodo domiciliare porta-porta, da svolgersi nella totalità del territorio comunale. Nei tratti di territorio ricompresi nel perimetro del centro storico, ove per caratteristica della zona e per la dimensione della rete viaria, il posizionamento dei carrellati o dei mastelli pregiudica il decoro urbano, nonché in zone al di fuori del centro storico, ove per la caratteristica dell’insediamento abitativo e per la mancanza di spazi interni risulterà impossibile collocare i contenitori dopo le operazioni di ritiro dei rifiuti, dovrà essere prevista la raccolta differenziata di prossimità, attraverso la istituzione di punti di raccolta dedicati, presidiati almeno nella fase iniziale della nuova modalità di conferimento per consentire all’utenza di ricevere adeguata informazione preventiva ”.
Dalle disposizioni succitate emerge chiaramente lo scopo del servizio da affidare, che è quello di effettuare la raccolta dei rifiuti nel Comune di Acireale basata, essenzialmente e in via principale, sul sistema porta a porta, eccezion fatta per alcune zone del centro storico e per alcune aree ubicate al di fuori di esso dove, per caratteristiche dell’abitato e al fine di tutelare il decoro urbano ovvero di consentire un corretto conferimento da parte degli utenti mancanti di adeguati spazi interni per il ricollocamento dei mastelli dopo il ritiro dei rifiuti, il servizio va, comunque, assicurato mediante la raccolta di prossimità.
La relazione illustrativa, pertanto, stabilisce in maniera inequivoca il rapporto “regola-eccezione” tra le due succitate forme di esecuzione del servizio (porta a porta e raccolta di prossimità), che risulta essere coerente rispetto alle precedenti e succitate statuizioni contenute nello stesso documento.
Passando al Disciplinare, all’art. 18.1., segnatamente, vengono chiariti i “ criteri di valutazione dell’offerta tecnica ”, precisandosi, nel criterio sub 1), come la proposta tecnica per l’esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti dei solidi urbani avrebbe dovuto essere effettuata “ secondo le prescrizioni previste dal capitolato e dal piano industriale ”, ponendo un chiaro limite alla formulazione delle offerte tecniche che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere conformi al contenuto dei prefati documento della lex specialis di gara.
In altre partole, è lo stesso Disciplinare che, in punto di presentazione delle offerte tecniche, ha stabilito la loro necessaria conformità (anche ma non solo) al rapporto “regola-eccezione” in precedenza illustrato e sussistente tra la fornitura di un servizio integrale porta a porta e quello di prossimità.
A tale risultato ermeneutico è, altresì, possibile giungere valorizzando gli stessi sub criteri stabiliti dal Disciplinare in questione che, da un lato, prevedono l’attribuzione di un punteggio massimo di 8 punti ( sub 1.1 .) per il “ Progetto organizzativo del servizio di raccolta “porta a porta” e “a chiamata”, frequenze, zone, categorie di utenze, articolazione delle squadre di raccolta e trasporto. Dettaglio dell’organizzazione dei servizi, descrizione e motivazione delle scelte operative, studio dei percorsi di raccolta ”, mentre, subito dopo ( sub 1.3.), contemplano, altresì, la possibilità di ottenere ulteriori 8 punti (al massimo) per la proposta di “ Soluzioni previste per il Centro Storico e le frazione di mare e monte, per le zone ad alta densità abitativa e/o ad alta concentrazione di attività ristorative e turistiche, con previsione anche temporali nell’arco dei 12 mesi successivi all’avvio dei Servizi quali soluzioni alternative al porta a porta e tecnologicamente avanzate atte a garantire l’ottimizzazione del servizio ed il miglioramento dello standard di decoro urbano. Saranno in particolare oggetto di valutazione i criteri di dimensionamento e il livello di dettaglio raggiunto nella progettazione della/e soluzione/i proposte, il livello tecnologico delle attrezzature proposte, la qualità costruttiva, la sicurezza, il livello di integrazione nel contesto di riferimento ”.
Tanto chiarito, il Collegio ritiene come i citati sub criteri del bando debbano essere interpretati nel senso di prevedere dei punteggi da attribuire alle offerte tecniche dei concorrenti per diversi aspetti ( sub 1.1., per lo svolgimento del servizio porta a porta, che è la regola; sub 1.3, per la proposta di soluzioni alternative e tecnologicamente avanzate al porta a porta, nelle aree in cui è prevista tale eccezione, ossia al punto 4.8. del Piano industriale, rispetto al quale l’offerta tecnica deve, comunque, essere conforme, come in precedenza argomentato.
In altri termini, le offerte tecniche avrebbero dovuto riguardare la gestione di un servizio improntato, di regola, sulla raccolta porta a porta integrale, come stabilito in più punti della relazione illustrativa e del capitolato, potendosi derogare in via eccezionale a tale modalità esecutiva solo nelle tassative ipotesi previste dal bando e potendo i concorrenti ottenere un punteggio premiale per lo svolgimento di questa seconda possibilità, soltanto, proponendo modalità di raccolta alternative tecnologicamente avanzate e non limitate alla mera raccolta di prossimità (a sua volta alternativa al porta e porta nelle sole aree e nelle limitate e tassative ipotesi stabilite dalla lex specialis ).
In tal senso, va ritenuto come la citata Relazione illustrativa, al punto 4.8, segnatamente, abbia delineato, seppur in via generale e in linea coi contenuti di una “relazione illustrativa”, il rapporto “regola-eccezione” nella modalità di svolgimento del servizio, uguale per tutti gli operatori economici concorrenti, essendo poi state compiutamente precisate, col successivo sub -criterio 1.3., del Disciplinare, le modalità per ottenere un punteggio premiale per l’esecuzione, nelle aree e per le ragioni previste, del servizio alternativo al porta a porta (di prossimità) oltre che per l’esecuzione del servizio voluto come regola generale (porta a porta, sub -criterio 1.1.)
In considerazione di quanto pocanzi detto, le soluzioni alternative al porta a porta e tecnologicamente avanzate atte a garantire l’ottimizzazione del servizio ed il miglioramento dello standard di decoro urbano, previste dal sub -criterio 1.3. del Disciplinare in precedenza richiamato, non possono essere interpretate a guisa di un’ulteriore eccezione alla regola generale del porta a porta prevista dalla lex specialis , trattandosi di previsione, si ribadisce, che va letta in combinato disposto con le restanti disposizioni della disciplina di gara, rispetto alle quali l’offerta tecnica deve, comunque, conformarsi ( ex criterio 1, dello stesso Disciplinare ed ex art. 4.8. del Piano industriale), oltre a non potersi obliterare come la sua funzione propria sia quella di riconoscere un punteggio aggiuntivo per un miglioramento nell’esecuzione di un servizio già stabilito, in precedenza, da altri atti di gara, rispetto ai quali la mera statuizione contenuta in un sub- criterio di valutazione dell’offerta tecnica non può avere alcuna efficacia derogatoria, come preteso dalla società controinteressata.
In sostanza, mentre il sub- criterio 1.1. prevede un punteggio per la modalità di svolgimento del servizio porta a porta (regola generale), il sotto-criterio 1.3. fornisce un punteggio aggiuntivo per modalità più efficienti nello svolgimento del servizio di prossimità, nelle aree ricomprese nel centro urbano ovvero fuori da esso, nelle ipotesi in cui tale eccezione sia ammissibile e nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa lex specialis .
Così ricostruita e interpretata la disciplina di gara, la proposta tecnica di parte controinteressata, secondo cui più del 50% delle utenze comunali sarebbero raggiunte da un servizio di prossimità, pur tecnologicamente avanzato in quanto assicurato da cassonetti “ New City ”, in luogo del prescritto servizio di raccolta porta a porta integrale, si pone in contrasto frontale coi requisiti minimi di ammissibilità dell’offerta, risolvendosi in un aliud pro alio , essendo state proposte modalità di raccolta alternative al porta a porta per ragioni non contemplate dagli atti di gara.
Leggendo la relazione tecnica della società aggiudicataria, invero, si evince come il servizio proposto sia ispirato ad “ … un modello di raccolta “ibrido” che combina la raccolta porta a porta e l’impiego del sistema di raccolta con isole ecologiche New City ”, discostandosi così da quanto stabilito dalla lex specialis che, si ribadisce, ha previsto l’affidamento di un servizio di raccolta porta a porta integrale, fatte salve talune tassative eccezioni compiutamente esplicitate.
Anche le ragioni per cui la controinteressata ha stabilito di dover estendere così tanto il sistema di raccolta con isole ecologiche rispetto a quello porta a porta che, da regola è divenuto eccezione, non risulta essere pienamente conforme rispetto a quanto stabilito dagli atti di gara.
Mentre in una prima parte della relazione tecnica (pag. 15) si dà atto di come il sistema di raccolta alternativo proposto consenta, nei contesti condominiali, di migliorare il decoro urbano e di risolvere il problema della mancanza di spazi interni ai condomini per il posizionamento dei mastelli, in linea con il punto 4.8 della relazione illustrativa e col sub -criterio 1.3 del Disciplinare, subito dopo si precisa come “ Nelle frazioni esterne, dove la raccolta domiciliare è spesso difficoltosa a causa della dispersione delle abitazioni e della necessità di coprire ampie distanze, l’uso dei contenitori New City rappresenta una soluzione strategica. La maggiore capienza dei contenitori permette di ridurre la frequenza dei ritiri e di ottimizzare i percorsi degli automezzi, limitando gli spostamenti, l’impiego di risorse e l’impatto ambientale. Inoltre, il conferimento in spazi ben definiti e controllabili migliora la qualità della raccolta differenziata e previene la formazione di micro-discariche abusive. Dal punto di vista ambientale, il sistema contribuisce a ridurre le emissioni di CO₂ , il traffico e il consumo di carburante ”.
Orbene, in questo secondo caso si tratta di obiettivi non previsti dalla lex specialis , dai quali è possibile inferire che la proposta tecnica della società controinteressata abbia finito per ricomprendere, nell’ambito delle eccezioni previste al porta a porta, delle fattispecie non considerate dalla s.a., finendo per proporre un servizio che, ad onta della sua definizione formale come “alternativo”, stando ai dati e ai numeri delle utenze da servire, sia divenuto principale, andando a ribaltare la logica della prefata “regola-eccezione” stabilita dalla disciplina di gara.
Avallando la tesi della parte aggiudicataria e della stazione appaltante, secondo cui il Disciplinare non avrebbe previsto alcun limite alla fornitura di un servizio alternativo al porta a porta, dovendo piuttosto tale limite essere rappresentato dal mero gradimento della soluzione proposta espresso dalla p.a., con un giudizio insindacabile nel merito in quanto espressione di ampia discrezionalità, si giungerebbe a risultati non condivisibili, tenuto conto che le disposizioni della lex specialis vincolano non solo, e non tanto, gli operatori economici partecipanti alla procedura selettiva, ma anche la stazione appaltante.
Alla luce di quanto in precedenza rilevato, ossia della espressa manifestazione di volontà veicolata dalla disciplina di gara in ordine alla natura del servizio posto a base di gara e alla sua modalità di svolgimento, oltre che della necessità, prevista dal Disciplinare, che le offerte tecniche delle ditte concorrenti dovessero rispettare tali dettami, discende come, in realtà, nella valutazione sulla conformità, o meno, delle proposte ricevute la stazione appaltante avrebbe dovuto effettuare una valutazione vincolata dalla prefate disposizioni, non potendo ex post rivedere le proprie desiderata in sede di valutazione delle offerte tecniche.
Una condotta di tal fatta, invero, risulta essere lesiva dei principi di par condicio e di trasparenza che devono ammantare le procedure ad evidenza pubblica e il cui rispetto può essere assicurato solo ove il servizio posto a base di gara, nei suoi lineamenti essenziali e indefettibili, sia stato compiutamente precisato dalla disciplina di gara, come peraltro effettuato nel caso in esame.
Ovviamente, rispetto a tale premessa, l’Amministrazione procedente ha il compito, ricevute le offerte delle ditte interessate, di valutarle alla luce delle prefate disposizioni comuni a tutti i concorrenti, non essendo ammissibile l’accettazione di una proposta che, come occorso nella fattispecie odierna, finisca per stravolgere la modalità di servizio di raccolta rifiuti prevista ab origine , facendo divenire la regola eccezione e viceversa.
In tale contesto, anche il principio del risultato di cui all’art. 1 del codice degli appalti (d.lgs. n. 36 del 2023) risulta essere compromesso.
Il codice dei contratti pubblici, al richiamato articolo 1, comma 2, stabilisce come “ La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti ”, dovendosi inferire come non possa essere assicurata una reale concorrenza tra i medesimi ove si consentisse alla p.a. di tenere in non cale la lex specialis nella parte in cui rende note le caratteristiche del servizio da affidare, rispetto al quale gli operatori economici hanno il compito di calibrare le relative offerte.
Anche il successivo comma 3, ove prevede come “ Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità ” osta ad un’applicazione della disciplina di gara come quella effettuata nel caso in esame, posto che è proprio da questa che viene espressa, in più punti, la pubblica necessità di un servizio basato, in maniera integrale (fatte salve puntuali eccezioni), sulla raccolta porta a porta, salvo poi l’Amministrazione aggiudicare, ad esito cognito delle operazioni di gara, un servizio poggiante, per la maggior parte (55%) su una modalità di raccolta del tutto diversa, che avrebbe dovuto rappresentare una eccezione e non la regola.
Leggendo il comma 4, poi, pur a voler ammettere una qualche discrezionalità residua nell’apprezzamento dell’offerta dell’aggiudicataria, come rivendicata dalla p.a., cosa che il Collegio comunque esclude alla luce della succitata necessità che la s.a. rispetti, lei per prima, la lex specialis , si evince come “ Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto ”, dovendosi ritenere, ancora una volta, come a dover essere privilegiato avrebbe dovuto comunque essere il raggiungimento di un’alta percentuale di servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, obiettivo conclamato dalla lex specialis e, di fatto, disatteso in corso di gara per le suesposte ragioni.
Da ultimo, non può neppure essere sottaciuto come l’obbligo gravante sulla p.a. di predeterminare la struttura del servizio che intende affidare a privati, sia funzionale al gioco della concorrenza, posto che tale modalità di azione consente a questi ultimi di effettuare le dovute valutazioni di carattere organizzativo ed economico, parametrate ad un servizio ben delineato, al fine di formulare un’offerta sostenibile e satisfattiva (anche) dell’interesse pubblico, dal punto di vista del risultato da raggiungere.
Per le prefate ragioni il primo di motivo di ricorso è fondato.
9. Col secondo motivo di ricorso, riproposto coi motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta la mancata esclusione della società ricorrente sotto altro profilo, ossia per non aver rispettato quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto sulla dotazione degli automezzi per lo svolgimento del servizio in argomento.
Il capitolato (All. B1 – Parte I – Prescrizioni Tecniche), rispetto al quale le offerte tecniche avrebbero dovuto conformarsi, come precisato dal Disciplinare (art. 18, criterio 1.), al punto 3.1 ha previsto come “ I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel presente capitolato tecnico ”, precisando subito dopo come “ Di seguito si elencano i mezzi che sono stati scelti nel dimensionamento del servizio, che sono da intendersi puramente indicativi ”.
A tali precisazioni fa seguito la Tabella 3.1. recante “ Elenco automezzi ”, con indicate le diverse tipologie di automezzi, la quantità, il servizio da svolgere e la motorizzazione prevista.
Successivamente, lo stesso capitolato precisa come “ L’Appaltatore dovrà fornire e disporre, a proprie spese e cura all'atto dell'inizio effettivo del servizio, di tutti gli automezzi necessari all'espletamento del servizio stesso, anche se non perfettamente conformi agli standard di cui sopra ”.
Inoltre, sempre lo stesso documento stabilisce come “ L’elenco dei mezzi riportati in Tabella 3.1 è da considerarsi minimale e l’Appaltatore dovrà fare le proprie valutazioni in merito all’entità del parco mezzi, che non potrà essere inferiore a quello riportato nella suddetta tabella. L’Appaltatore nella propria offerta dovrà indicare tutti i mezzi che intende utilizzare per l’espletamento del servizio, dimostrandone la consistenza e il livello di conformità ai CAM approvati con D.M. 23/06/2022. L’Appaltatore avrà l'obbligo, durante il corso del servizio e qualora fosse necessario, di incrementare eventualmente da dotazione di mezzi ed attrezzature ”.
Da ultimo, per quanto di interesse, viene precisato come “ La tipologia dei mezzi prescelti per l'espletamento del servizio è determinata, oltre che in virtù dei quantitativi di materiale da raccogliere, anche tenendo conto delle specifiche caratteristiche del servizio da fornire e della struttura urbanistica del territorio del Comune di Acireale. La scelta del parco mezzi da impiegare per l'espletamento del servizio deve garantire: 1. la copertura dei turni di lavoro previsti; 2. la raccolta di tutte le volumetrie prodotte; 3. ottimizzazione nell'utilizzo per la riduzione dei percorsi e dei costi derivanti dal loro impiego ”.
Tanto premesso, la censura di parte ricorrente si appunta sul fatto che il capitolato avrebbe stabilito, a pena di esclusione, un contingente minimale e non derogabile di automezzi da utilizzare per lo svolgimento del servizio mediante la Tabella 3.1 succitata, che la società aggiudicataria non avrebbe rispettato.
Tale aspetto, peraltro, è confermato dalla ditta controinteressata che, però, non lo ritiene essere sufficiente ai fini dell’accoglimento del motivo di ricorso in esame, tenuto conto che, da un lato, avrebbe comunque rispettato i quantitativi di carico di rifiuti previsti dalla disciplina di gara e, dall’altro lato, la disposizione del capitolato richiamata, nella parte in cui prevede un asserito minimo quantitativo di automezzi, andrebbe interpretata alla luce delle altre e preminente disposizioni che stabiliscono come sia rimesso alla scelta dell’operatore economico il dimensionamento, in concreto, del parco automezzi, ponendosi, a tal fine, un unico limite teleologico, consistente nell’assicurazione della sua sufficienza al fine dell’espletamento del servizio oggetto di gara.
Sempre secondo la ditta controinteressata, poi, come sostenuto altresì dalla stazione appaltante in questo giudizio, il numerico degli automezzi indicato nella succitata Tabella 3.1 non potrebbe essere vincolante anche per un’altra ragione, ossia perché la disciplina di gara avrebbe lasciato agli operatori economici ampi margini per strutturare lo svolgimento del servizio di cui trattasi (v. sub -criterio 1.3 del Disciplinare), con ciò significando che le dimensioni del parco automezzi debbano necessariamente essere parametrate a tale aspetto essenziale, essendo fisiologico che una ditta come quella controinteressata, che ha offerto un servizio di prossimità per il 55% delle utenze comunali, abbia bisogno di un ridotto numero di automezzi rispetto a chi effettua il medesimo servizio col porta a porta, non essendoci, nel primo caso e a differenza che nel secondo, la necessità di svuotamento delle isole ecologiche disseminate in città quotidianamente.
Anche la seconda censura, collegata alla precedente, risulta essere fondata per le ragioni di seguito precisate.
In primis , l’esegesi offerta dalle controparti non può trovare l’avallo del Collegio, riproponendo la tesi dell’ammissibilità di discrasie tra le offerte economiche e quanto previsto dalla lex specialis che sarebbero superabili, per un verso, da un’asserita libertà di manovra concessa ai concorrenti nel disegnare l’architettura del pubblico servizio di cui trattasi e, per altro verso, dalla discrezionalità, altrettanto ampia, riconosciuta alla Commissione aggiudicatrice di ritenere (comunque) soddisfacente una proposta tecnica, anche se non perfettamente coincidente con quanto chiesto, a monte, dalla disciplina di gara.
Si tratta di aspetti che sono stati già affrontati con riferimento al primo mezzo di impugnazione e che devono essere richiamati anche avuto riguardo alla seconda censura in esame.
Tanto premesso, comunque, anche dal punto di vista letterale la tesi delle controparti non può comunque essere ritenuta meritevole di favorevole delibazione in quanto, come sostenuto dalla parte ricorrente e come risulta per tabulas dalla piana lettura del capitolato, esiste un vero e proprio minimo quantitativo di automezzi prescritto dalla richiamata Tabella 3.1, come da disposizione sopra richiamata, ove si precisa come “ [ … ] L’elenco dei mezzi riportati in Tabella 3.1 è da considerarsi minimale e l’Appaltatore dovrà fare le proprie valutazioni in merito all’entità del parco mezzi, che non potrà essere inferiore a quello riportato nella suddetta tabella […] .
Non v’è dubbio, quindi, che la stazione appaltante abbia previsto un dimensionamento minimo del parco automezzi, così come non vi sono incertezze sul fatto che tale numerico minimale non sia stato rispettato dalla società aggiudicataria, come peraltro ammesso in corso di causa.
Al riguardo, la disposizione del capitolato, anch’essa in precedenza richiamata, dove l’Amministrazione statuisce che “ I mezzi impegnati nel trasporto e raccolta dei rifiuti urbani devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel presente capitolato tecnico ”, non può certo essere ritenuta idonea a superare il limite quantitativo minimo anzidetto.
In altri termini, vero è che gli operatori economici erano liberi di stabilire tipologia e quantità di automezzi per lo svolgimento del servizio, dovendone garantire il regolare svolgimento ma, comunque, tale libertà è stata limitata verso il basso da una previsione di un quantitativo minimo indicato dalla citata Tabella 3.1 del capitolato.
Peraltro, le disposizioni richiamate del capitolato con cui “ si elencano i mezzi che sono stati scelti nel dimensionamento del servizio, che sono da intendersi puramente indicativi ” e “ La tipologia dei mezzi prescelti per l'espletamento del servizio è determinata, oltre che in virtù dei quantitativi di materiale da raccogliere ” devono essere riferite al dato qualitativo degli automezzi da offrire e non certo a quello quantitativo, previsto dalla richiamata tabella e considerato dal capitolato come numero minimo.
Per le suesposte ragioni, anche il secondo mezzo di impugnazione si palesa fondato.
10. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta il mancato rispetto dei limiti dimensionali da parte della relazione tecnica prodotta dalla società aggiudicataria.
La censura è infondata in quanto eccessivamente generica e non dimostrata.
L’assunto da cui muove il ragionamento di parte ricorrente è che l’utilizzo del carattere 10,5 in luogo di quello previsto (11) nella redazione del documento in questione da parte della ditta controinteressata avrebbe determinato un risparmio di spazio di circa il 10%, da cui deriverebbe la necessità di non considerare il contenuto delle ultime cinque pagine della relazione in commento.
Pur essendo stato confermato in via confessoria dalla ditta controinteressata l’uso del carattere 10,5 in luogo di quello previsto, non v’è nessuna dimostrazione, agli atti, che tale comportamento abbia effettivo consentito alla medesima di sforare di cinque pagine il limite imposto dalla lex specialis .
Se, da un lato, risulta evidente come l’utilizzo di una dimensione di caratteri inferiori comporti un risparmio di spazio nello scritto, non è tuttavia apprezzabile l’effettivo vantaggio conseguito dalla ditta aggiudicataria, che parte ricorrente quantifica, senza alcuna dimostrazione sul punto, in cinque pagine.
Peraltro, pur a voler soprassedere su tale aspetto pregiudiziale, che assume comunque portata dirimente, in quanto relativo alla mancata dimostrazione di un fatto rilevante ai fini della valutazione della censura proposta, va comunque osservato come l’utilizzo di un carattere diverso da quello indicato negli atti di gara o, comunque, il superamento del limite dimensionale fissato ai fini della redazione della relazione tecnica non erano aspetti previsti dalla lex specialis né a pena di esclusione, né, tantomeno, è stata stabilita alcuna sanzione in caso di sforamento (i.e. mancata presa in considerazione delle parti eccedenti).
Nessuna violazione dei denunciati principi di concorrenza e imparzialità, dunque, risulta essere ravvisabile nel caso in esame, tenuto conto che la s.a. non avrebbe potuto applicare delle “sanzioni” non previste dalla stessa disciplina di gara e che, comunque, parte ricorrente non ha dimostrato quale sia stato l’effettivo vantaggio che la controparte avrebbe conseguito dal denunciato sforamento.
Sul punto, va altresì evidenziato come la g.a. abbia già avuto modo di chiarire come “ … il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta rappresenta una giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara (il che non è nella vicenda in esame), e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ai fini della valutazione dell’offerta: in tale ultima ipotesi, infatti, il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione, deve fornire prova – anche solo presuntiva – che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale), tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 11371/2023).
Per tali ragioni la terza censura non può incontrare l’avallo del Collegio.
11. Con il quarto mezzo di impugnazione parte ricorrente ha contestato il Piano Economico Finanziario (PEF) allegato dalla società aggiudicataria alla sua offerta economica, così come i successivi giustificativi resi in sede di anomalia dell’offerta al riguardo, per essere stato conteggiato il c.d. fattore di sharing (Ricavi Conai) quale posta attiva in grado di ridurre i costi di gestione del servizio.
La doglianza è destituita di fondamento.
In suo favore, parte ricorrente richiama la sentenza n. 3681/2024 del T.A.R. Lombardia, Milano che, tuttavia, alla luce delle peculiarità del caso trattato in quella sede processuale rispetto a quello odierno, non presenta contenuti estendibili alla fattispecie in esame.
La pronuncia richiamata, in particolare, prende le mosse dall’ontologica distinzione sussistente tra il fattore di sharing rispetto al fattore di circolarità, evidenziando come “ il fattore di sharing: a) afferisce a rifiuti provvisti di un mercato di riferimento; b) è definito in stretta connessione – ed applicazione – delle citate prescrizioni di RA di cui all’Allegato A della Delibera n. 363/2021; c) non è specificamente richiamato nell’ambito della formulazione dell’offerta economica, sicché la sua operatività nel regolamento negoziale è del tutto automatica, assurgendo a componente naturale del contenuto contrattuale afferente alla fase di esecuzione. d) si comporta, quindi, quale misura di incentivazione intrinseca ed automatica nel sistema di gestione dei rifiuti a favore del futuro aggiudicatario della commessa, articolandosi al suo interno: - in una quota di ricavi spettante al gestore derivante dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance pari a 1 – [b(1 + ω𝑎)] (dove b(1 + ω𝑎) è il fattore di sharing dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza); - e in una quota di ricavi riconosciuta all’appaltatore per la vendita di materiali ed energia derivante da rifiuti secondo la formula 1-b non riconducibili a detti sistemi di compliance. 29. Posta, dunque, l’alterità ontologica tra il fattore di sharing e il fattore di circolarità, non vi è dubbio che, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 17 del Disciplinare e 1.11.2 del CSA, soltanto i valori riferibili al fattore di circolarità possono essere imputati nell’offerta economica nell’ambito del ribasso del prezzo. Di converso, i valori discendenti dal fattore di sharing non rientrano nell’offerta economica, in quanto riferibili a una misura incentivante del tutto avulsa dai parametri di determinazione del prezzo. […] In altri termini, l’unica corretta interpretazione della lex specialis è quella, poi effettivamente confermata dal chiarimento n. 15 del 4 ottobre 2022, per cui la quota di ricavi da retrocedere all’appaltatore: a) non rientra tra i valori da considerare nella determinazione dei prezzi unitari riportati nella Tabella 2 dell’offerta economica; b) ma può essere indicata dall’offerente in sede di giustificazioni solo quale valore di “stima ”.
Riassumendo, il precedente citato ha ritenuto non indicabile nell’offerta economica il fattore di sharing in quanto quest’ultimo, a differenza del fattore di circolarità, sarebbe un valore aleatorio derivante da un meccanismo premiale non determinabile a priori, potendo essere utilizzato, soltanto, nell’ambito dei giustificativi in sede di giudizio sull’anomalia dell’offerta.
Tuttavia, il Collegio deve rilevare come nel caso in esame: i) i ricavi Conai, quale fattore di sharing , risultano essere stati quantificati, in via preventiva, dalla stessa s.a. nella misura del 22% da retrocedere all’appaltatore (art. 8, All. B2, Capitolato Speciale d’Appalto); ii) nell’offerta economica presentata dalla parte controinteressata, a differenza di quanto occorso nel caso trattato dal T.A.R. Milano, è stato indicato il solo ribasso offerto, come chiesto dalla lex specialis , non essendo stati indicati i ricavi Conai in quella sede ma solo in seno al PEF; iii) quest’ultimo documento, riportante il piano economico e finanziario della gestione del servizio proposta, risolvendosi in un giustificativo preventivo all’offerta, non risulta aver errato nell’aver tenuto in considerazione il prefato meccanismo premiale previsto dalla stessa documentazione di gara.
In sostanza, nessuna indeterminatezza dell’offerta economica risulta essere predicabile nella fattispecie in esame, tenuto conto che, in questo caso e a differenza di quello esaminato dal T.A.R. lombardo nel precedente citato dalla società ricorrente, il fattore di sharing non è stato indicato nel modulo di offerta economica (che risulta, per converso, essere stato redatto in conformità alla lex specialis ) quanto piuttosto nel PEF, non ravvisandosi alcuna preclusione all’utilizzo del dato di stima in parola in sede di giustificati, come peraltro confermato anche dalla citata sentenza n. 3681/2024.
Peraltro, nella fattispecie in esame è stata la stessa lex specialis ad aver previsto una quantificazione di tale fattore, non venendo in rilievo un fattore economico completamente aleatorio e indeterminato come preteso dalla parte ricorrente.
12. Dalla quinta alla ottava censura parte ricorrente lamenta una serie di asseriti vizi riconducibili alla fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta che possono essere assorbiti, tenuto conto dell’accoglimento delle prime due censure con cui sono stati dedotti vizi in grado di determinare l’esclusione dell’offerta presentata dalla ditta controinteressata.
13. Per le suesposte ragioni, previa estromissione dal giudizio dell’Ufficio regionale di committenza e del Comune di Acireale, il ricorso principale e i motivi aggiunti devono trovare accoglimento attesa la fondatezza della prima e della seconda censura ivi dedotte, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della società controinteressata, fatta salva ogni ulteriore determinazione della stazione appaltante.
14. Le spese seguono la soccombenza tra le parti e sono liquidate col dispositivo, ad eccezione che avuto riguardo alle parti estromesse nei cui confronti possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale Tecnico – Ufficio regionale di Committenza e del Comune di Acireale, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Catania Provincia Nord resistente e la società controinteressata I.G.M. Rifiuti Industriali S.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, in parti uguali tra loro e pro quota , che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate per le parti estromesse dal giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
IE IL, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE IL | RA TO |
IL SEGRETARIO