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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 490 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata ad [...], il [...], , Parte_1 Parte_2
nato a [...], il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Russello Annalisa, giusta procura in atti
- Attori - contro
, nato a [...], il [...], , nata a Controparte_1 Controparte_2
Grotte, l'8 agosto 1954, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gagliano
Paolo, giusta procura in atti
- convenuti -
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 9 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2
genitori di quest'ultimo, domandando la loro condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito delle condotte di diffamazione e di calunnie poste in essere dai convenuti, quantificati nell'importo di € 60.000,00 ciascuno o altra somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che sullo sfondo di contrasti familiari i convenuti li avrebbero denunciati ingiustamente per il reato di stalking e pertanto, sarebbero stati ingiustamente sottoposti a processo penale, all'esito del quale, tuttavia, sarebbero stati assolti con sentenza di assoluzione n. 1533/2022 emessa dalla sezione penale di questo
Tribunale in data 16/11/2022 nel procedimento RG. 1599/2019.
Inoltre, i medesimi hanno allegato che, a seguito di tali fatti e di altre vicende processuali definite con sentenza n. 2058/2020 resa dalla Corte di appello di
Palermo di assoluzione di e con sentenza del Giudice di pace Parte_2
di Agrigento del 29 novembre 2019 di condanna di per Controparte_2
percosse nei confronti del figlio , gli attori avrebbero subito dei CP_3
danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del proprio onore e dalla lesione del proprio diritto alla salute per l'insorgenza di stati di ansia.
Costituitesi con comparsa, depositata il 3 aprile 2024, e Controparte_1
hanno contestato la domanda, chiedendone il rigetto, Controparte_2
contestando, in subordine, il quantum risarcitorio.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza del 9 maggio
2025, sostituita del deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda di risarcimento per la lesione della propria reputazione conseguente alla proposizione della querela da parte dei convenuti è infondata e va rigettata. Giova chiarire che va escluso che nella proposizione della querela sarebbe configurabile una lesione della reputazione degli attori, in quanto querelati.
Vale la pena considerare, infatti, che la proposizione di una querela da parte della persona offesa da un reato (o che tale si ritenga) è comportamento realizzato in esercizio di un diritto espressamente riconosciuto dall'ordinamento (art. 120 c.p.).
Ed in una fattispecie in cui la condotta dell'agente – in sé – si rappresenta appunto quale 'esercizio di un diritto', quello che manca è il requisito, essenziale nello spettro dell'art. 2043 c.c., della 'ingiustizia del danno' (non iure e contra ius).
Secondo il condivisibile indirizzo della Corte di Legittimità – dal quale non vi
è motivo di doversi discostare - la proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti,
l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non è idonea in sé ad instaurare il processo o a investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato
(così Cass. 23 gennaio 2002 n° 750).
In tale pronunzia, la Corte regolatrice ha precisato ulteriormente che: “tra la presentazione della querela e l'obbligo del giudice di emettere un provvedimento sulla "notitia criminis" che ne è oggetto non corre nesso causale, attuandosi il dovere del giudice solo attraverso l'indispensabile mediazione dell'accusa statale;
la cui attività pubblicistica, pertanto, esattamente come accade nel caso di reato perseguibile d'ufficio, si sovrappone all'iniziativa del querelante. Ne consegue che, in presenza di una querela infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il legame, altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero, tra la querela e il danno risentito da chi, in seguito ad essa, sia stato sottoposto a un procedimento penale definito con l'assoluzione”.
In definitiva, perché la proposizione di una querela – che si riveli infondata – possa costituire fonte di danni occorre che sia stata ispirata dal dolo del querelante e quindi delle 'deliberate finalità strumentali' (e quindi ad una forma di rappresentazione soggettiva di natura evidentemente, e soltanto, dolosa) .
Ancora, di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo;
ciò, in quanto, da un lato, al di fuori di tale ipotesi,
l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subìto dal denunciato (o querelato), mentre, dall'altro lato, la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repressione dei reati, che rischierebbe di essere frustrato se il privato denunciante fosse esposto a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata ( cfr. Cass. n. 12875/2025).
Ebbene nel caso di specie gli attori non hanno dimostrato la sussistenza di di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo posta in essere dai convenuti.
Invero, nel corpo della sentenza resa dalla sezione penale di questo Tribunale
n. 1533/2022 di assoluzione degli odierni attori, si dà atto che dall'esame dell'emergenze dibattimentali non ricorre un'apprezzabile reiterazione di condotte di minaccia o di molestia tali da cagionare ansia, paura, timore, suscitati nella vittima e necessari per integrare il reato, che ha carattere abituale, evidenziando una accentuata ostilità tra le parti, che coinvolge anche aspetti economico-patrimoniali.
Inoltre, giova precisare che il Giudice penale non ha argomentato sulla falsa rappresentazione dei fatti oggetto di denunzia, bensì, in sostanza sulla loro irrilevanza penale, ritenendo inattendibili le dichiarazioni delle persone offese proprio alla luce dell'accesa conflittualità e ritenendo insufficienti le altre emergenze probatorie.
In definitiva, non vi è prova che le accuse mosse dai convenuti fossero calunniose, né – del resto – che fossero state dolosamente rappresentante per causare un pregiudizio agli attori.
Va parimenti rigettata la domanda risarcitoria per lesione alla salute, proposta dagli attori, i quali a seguito delle condotte dei convenuti avrebbero patito uno stato d'ansia, trattato per la con terapia farmacologica. Pt_1
Ribadito che la proposizione della querela non può essere considerato un fatto illecito, in ogni caso nessuna prova è stata offerta dagli attori sul fatto che gli stessi sarebbero causa della lesione alla salute subita dall'attrice.
Agli atti vi sono solo delle prescrizione mediche di un farmaco “Sertralina” per la con indicazione di un successivo controllo medico. Pt_1
Dunque, lo stato patologico per cui la segua la cura con il suddetto Pt_1
farmaco sia dipesa dalla condotta dei convenuti non è stato per nulla dimostrato.
Conclusivamente le domande risarcitorie vanno rigettate.
Nessuna statuizione, invece, sulla condanna della al risarcimento CP_2
dei danni a seguito della sentenza resa dal Giudice di pace e passata in giudicato, stante l'assenza di una espressa domanda sul punto e tenuto conto, peraltro, che gli attori hanno agito solo in proprio e non anche nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore , persona offesa del CP_3
fatto di reato di cui alla predetta sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei convenuti come in dispositivo applicando i valori tra i minimi e i medi delle tabelle di cui al dm 55/2014 e ss.mm., avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida in € 4800,00, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Giovanna
Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 490 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nata ad [...], il [...], , Parte_1 Parte_2
nato a [...], il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
Russello Annalisa, giusta procura in atti
- Attori - contro
, nato a [...], il [...], , nata a Controparte_1 Controparte_2
Grotte, l'8 agosto 1954, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gagliano
Paolo, giusta procura in atti
- convenuti -
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 9 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2
genitori di quest'ultimo, domandando la loro condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito delle condotte di diffamazione e di calunnie poste in essere dai convenuti, quantificati nell'importo di € 60.000,00 ciascuno o altra somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che sullo sfondo di contrasti familiari i convenuti li avrebbero denunciati ingiustamente per il reato di stalking e pertanto, sarebbero stati ingiustamente sottoposti a processo penale, all'esito del quale, tuttavia, sarebbero stati assolti con sentenza di assoluzione n. 1533/2022 emessa dalla sezione penale di questo
Tribunale in data 16/11/2022 nel procedimento RG. 1599/2019.
Inoltre, i medesimi hanno allegato che, a seguito di tali fatti e di altre vicende processuali definite con sentenza n. 2058/2020 resa dalla Corte di appello di
Palermo di assoluzione di e con sentenza del Giudice di pace Parte_2
di Agrigento del 29 novembre 2019 di condanna di per Controparte_2
percosse nei confronti del figlio , gli attori avrebbero subito dei CP_3
danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del proprio onore e dalla lesione del proprio diritto alla salute per l'insorgenza di stati di ansia.
Costituitesi con comparsa, depositata il 3 aprile 2024, e Controparte_1
hanno contestato la domanda, chiedendone il rigetto, Controparte_2
contestando, in subordine, il quantum risarcitorio.
La causa, istruita mediante produzione documentale, all'udienza del 9 maggio
2025, sostituita del deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda di risarcimento per la lesione della propria reputazione conseguente alla proposizione della querela da parte dei convenuti è infondata e va rigettata. Giova chiarire che va escluso che nella proposizione della querela sarebbe configurabile una lesione della reputazione degli attori, in quanto querelati.
Vale la pena considerare, infatti, che la proposizione di una querela da parte della persona offesa da un reato (o che tale si ritenga) è comportamento realizzato in esercizio di un diritto espressamente riconosciuto dall'ordinamento (art. 120 c.p.).
Ed in una fattispecie in cui la condotta dell'agente – in sé – si rappresenta appunto quale 'esercizio di un diritto', quello che manca è il requisito, essenziale nello spettro dell'art. 2043 c.c., della 'ingiustizia del danno' (non iure e contra ius).
Secondo il condivisibile indirizzo della Corte di Legittimità – dal quale non vi
è motivo di doversi discostare - la proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti,
l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non è idonea in sé ad instaurare il processo o a investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato
(così Cass. 23 gennaio 2002 n° 750).
In tale pronunzia, la Corte regolatrice ha precisato ulteriormente che: “tra la presentazione della querela e l'obbligo del giudice di emettere un provvedimento sulla "notitia criminis" che ne è oggetto non corre nesso causale, attuandosi il dovere del giudice solo attraverso l'indispensabile mediazione dell'accusa statale;
la cui attività pubblicistica, pertanto, esattamente come accade nel caso di reato perseguibile d'ufficio, si sovrappone all'iniziativa del querelante. Ne consegue che, in presenza di una querela infondata, solo il dolo del suo autore è in grado di ristabilire il legame, altrimenti interrotto dall'azione del pubblico ministero, tra la querela e il danno risentito da chi, in seguito ad essa, sia stato sottoposto a un procedimento penale definito con l'assoluzione”.
In definitiva, perché la proposizione di una querela – che si riveli infondata – possa costituire fonte di danni occorre che sia stata ispirata dal dolo del querelante e quindi delle 'deliberate finalità strumentali' (e quindi ad una forma di rappresentazione soggettiva di natura evidentemente, e soltanto, dolosa) .
Ancora, di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo;
ciò, in quanto, da un lato, al di fuori di tale ipotesi,
l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subìto dal denunciato (o querelato), mentre, dall'altro lato, la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repressione dei reati, che rischierebbe di essere frustrato se il privato denunciante fosse esposto a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o rivelatasi infondata ( cfr. Cass. n. 12875/2025).
Ebbene nel caso di specie gli attori non hanno dimostrato la sussistenza di di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo posta in essere dai convenuti.
Invero, nel corpo della sentenza resa dalla sezione penale di questo Tribunale
n. 1533/2022 di assoluzione degli odierni attori, si dà atto che dall'esame dell'emergenze dibattimentali non ricorre un'apprezzabile reiterazione di condotte di minaccia o di molestia tali da cagionare ansia, paura, timore, suscitati nella vittima e necessari per integrare il reato, che ha carattere abituale, evidenziando una accentuata ostilità tra le parti, che coinvolge anche aspetti economico-patrimoniali.
Inoltre, giova precisare che il Giudice penale non ha argomentato sulla falsa rappresentazione dei fatti oggetto di denunzia, bensì, in sostanza sulla loro irrilevanza penale, ritenendo inattendibili le dichiarazioni delle persone offese proprio alla luce dell'accesa conflittualità e ritenendo insufficienti le altre emergenze probatorie.
In definitiva, non vi è prova che le accuse mosse dai convenuti fossero calunniose, né – del resto – che fossero state dolosamente rappresentante per causare un pregiudizio agli attori.
Va parimenti rigettata la domanda risarcitoria per lesione alla salute, proposta dagli attori, i quali a seguito delle condotte dei convenuti avrebbero patito uno stato d'ansia, trattato per la con terapia farmacologica. Pt_1
Ribadito che la proposizione della querela non può essere considerato un fatto illecito, in ogni caso nessuna prova è stata offerta dagli attori sul fatto che gli stessi sarebbero causa della lesione alla salute subita dall'attrice.
Agli atti vi sono solo delle prescrizione mediche di un farmaco “Sertralina” per la con indicazione di un successivo controllo medico. Pt_1
Dunque, lo stato patologico per cui la segua la cura con il suddetto Pt_1
farmaco sia dipesa dalla condotta dei convenuti non è stato per nulla dimostrato.
Conclusivamente le domande risarcitorie vanno rigettate.
Nessuna statuizione, invece, sulla condanna della al risarcimento CP_2
dei danni a seguito della sentenza resa dal Giudice di pace e passata in giudicato, stante l'assenza di una espressa domanda sul punto e tenuto conto, peraltro, che gli attori hanno agito solo in proprio e non anche nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore , persona offesa del CP_3
fatto di reato di cui alla predetta sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei convenuti come in dispositivo applicando i valori tra i minimi e i medi delle tabelle di cui al dm 55/2014 e ss.mm., avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida in € 4800,00, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44