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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/07/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 1031/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Daniele Sodani Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA sul reclamo ex art.478 bis.38 c.p.c. avverso il provvedimento emesso dal dott. Gelso del 14.4.2025 e proposto da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
residente a [...], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. C.F._1
Augusto Sinagra (C.F.: - PEC: C.F._2 rg– fax: 068412354) e dall'Avv. Lorenzo Minisci Email_1
(C.F.: – PEC – fax C.F._3 Email_2
06/8412354) elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in Roma, Viale Gorizia, n. 13
- reclamante - Contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) residente in Controparte_1 C.F._4
Fiumicino ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Etruria n. 12 presso lo studio dell'Avv. Tania Rossi (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._5 procura in atti ( Email_3
-resistente –
Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso del 23.12.2024 la sig.ra chiedeva al Tribunale di Civitavecchia, ai Pt_1 sensi degli artt. 473 bis. 38 c.p.c. e 337 quinquies c.c., fermo il regime di affidamento stabilito con provvedimento del 28.8.2023 e l'ammontare del mantenimento a carico del padre, sig. in favore della figlia, di autorizzarla ad iscrivere la minore, CP_1 Per_1 nata a [...] il [...], presso un Istituto Scolastico di scuola media in Roma piuttosto che in Fregene, territorialmente competente in ragione della residenza della minore presso l'abitazione paterna in Via del Buttero n. 12.
1 La istante esponeva di essere ricercatrice di ruolo presso la Controparte_2
con sede a Roma, con affidamento del Corso ufficiale di insegnamento di diritto
[...] dell'Unione europea;
di risiedere a Fregene e di dover percorrere notevoli distanze per motivi di lavoro;
che i genitori della ricorrente risiedevano in località Infernetto, nel Comune di Roma, in Via Stenico, n. 40, ed erano molto anziani e ambedue bisognevoli di cure e, ove necessario, di pronta assistenza;
che la figlia minore avrebbe concluso il Per_1 ciclo scolastico elementare quinquennale presso la Scuola “Marchiafava”, con sede in località Maccarese, nel mese di giugno 2025. Precisava, quindi, di avere intenzione di prendere in locazione un'abitazione a Roma, in Via Gabriella Degli Esposti n. 83, che distava dalla sede di lavoro cinque minuti, con canone mensile di locazione di 750,00 euro e di voler iscrivere la figlia al primo anno delle Scuole medie presso l'Istituto Scolastico Comprensivo sito in Via Boccea,n. 590 aggiungendo che il resistente, invece, non aveva mai svolto né svolgeva alcuna attività lavorativa e quindi non aveva impegni giornalieri e orari di alcun genere da rispettare e possedeva due autovetture recandosi giornalmente a Roma per dedicarsi ad attività di affittacamere. Il sig. in data 31.1.2025 depositava analogo ricorso avente ad oggetto l'iscrizione CP_1 scolastica della minore presso un Istituto di scuola secondaria di primo grado in Fregene. Il Tribunale Adito, con decreto del 6.02.2025, autorizzava ciascuno dei genitori alla iscrizione con riserva presso l'istituto scolastico di propria scelta e, riuniti i giudizi, con provvedimento del 14.4.2025 rigettava la domanda della e, accolta quella del sig. Pt_1
autorizzava il predetto ad iscrivere la figlia presso la locale scuola media di CP_1 Per_1
Fregene. Avverso la predetta decisione, la interponeva opposizione ex art. 473 Parte_2 bis.38, ultimo comma, c.p.c. deducendo: A. che le condizioni di salute dei propri genitori non erano mai state contestate dalla controparte da cui la superfluità di prova specifica, che comunque, all'occorrenza, forniva;
B. che il proprio impegno lavorativo giornaliero presso l'Università degli Studi (UNICUSANO) con sede in Roma in Via Don Carlo Gnocchi n. 3 non era contestato, e comunque lo documentava. Rappresentava la reclamante che nel decreto del Tribunale del 10 agosto 2023, al punto 5, si disponeva quanto segue: “i genitori si impegnano a non trasferire la minore facendole cambiare scuola almeno fino al termine del ciclo scolastico elementare” e, dunque, i genitori medesimi avevano preso in considerazione – nulla eccependo lo – la CP_1 possibilità del trasferimento di abitazione e di scuola della minore. La reclamante censurava le conclusioni del giudice della prima fase che, a suo dire:
1. aveva acriticamente recepito le misurazioni fornite dallo quanto alla distanza da CP_1
Fregene alla nuova abitazione della opponente e da Fregene all'Infernetto ove risiedevano i genitori della senza considerare che la maggiore o minore distanza e tempo Pt_1 dipende dal percorso che si sceglie e le diverse condizioni delle strade, del traffico abituale nei diversi percorsi e senza al riguardo disporre opportuno accertamento tecnico d'ufficio;
2. non aveva tenuto conto del stesse affermazioni dello da cui emergeva che non era CP_1 vero che la minore svolgeva attività extrascolastiche in Fregene e che la detta nel tempo libero frequentava i compagni di scuola;
3. aveva recepito acriticamente le indimostrate deduzioni dello fondando la CP_1 decisione su una fotografia che non era idonea a provare che la minore fosse “inserita nel contesto di Fregene e frequenta altri bambini per attività scolastiche ed extrascolastiche che, in ragione del trasferimento a Roma, dovrebbero essere modificate con possibile
2 pregiudizio per la figlia”;
4. non aveva considerato che il passaggio della minore dalla scuola elementare alla scuola media (e cioè in altro Istituto di istruzione) avrebbe comportato inevitabilmente nuovi e diversi compagni di scuola, nuove e diverse amicizie;
5. aveva fondato la propria decisione sul “pregiudizio economico” che avrebbe subito lo dovendo percorrere lunghe distanze per frequentare la figlia”, senza tener conto CP_1 che le medesime distanze le doveva continuare a percorrere la che svolgeva una Pt_1 impegnativa attività lavorativa e non lo , disoccupato per scelta esistenziale di vita CP_1
e che quotidianamente si recava a Roma da Fregene per accudire alla sua attività di affittacamere. Si costituiva il sig. che, eccepita la tardività della avversa produzione CP_1 documentale, concludeva per il rigetto dell'opposizione che non individuava motivi di censura. Evidenziava come il giudice della prima fase aveva, correttamente, dato prevalenza all'interesse della minore mentre l'istanza della reclamante era a tutela del solo personale ed economico interesse della sig.ra Evidenziava: il pregiudizio per le Pt_1 abitudini e frequentazioni della bambina che venivano volutamente sottostimate dalla controparte;
il conseguente carico economico per il padre che sarebbe derivato dalla diversa collocazione abitativa e scolastica della minore. Ascoltate le parti all'udienza del 18 luglio 2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Il reclamo va respinto. Il giudice della prima fase ha esattamente valutato la non accoglibilità delle richieste della sig. tutte finalizzate alla soluzione di proprie personali esigenze lavorative ed Pt_1 economiche ed affatto giustificate da sopravvenute esigenze della minore né allo stato funzionali ai bisogni della detta. Il punto di partenza della disamina riservata al Collegio non può che essere la attuale situazione di collocamento e di vita della minore che, si badi bene, è quella che le parti hanno concordemente impresso (all'epoca) al nucleo familiare con la scelta, prima, di stabilire la residenza familiare in Fregene, ove si trasferivano da Roma dopo la nascita della minore e, poi, dopo la separazione con l'accordo, solo recepito dal Tribunale nel provvedimento del 28.8.2023, di un affidamento condiviso con collocamento della minore in maniera paritaria alternata (una settimana ciascuno) presso i genitori, entrambi con abitazione in Fiumicino, la sig. in Via Caroglio n.57 e il sig. in Via del Pt_1 CP_1
Butero n.12. Ciò avveniva allorquando la sig.ra già lavorava presso l'università Unicusano. Pt_1
Pertanto la motivazione della richiesta della predetta rispetto alla iscrizione scolastica della minore in Roma, anziché in Fregene, è dichiarata espressamente dalla reclamante :
“spostare la residenza a Roma per essere così vicina alla sua sede di lavoro (e così risparmiando soldi, tempo e salute per gli spostamenti quotidiani da Fregene a Roma e viceversa) ed essere altresì più vicina alla casa dei genitori in caso questi abbisognassero di urgente assistenza”. La nella sostanza, intende prendere in locazione un'abitazione a Roma, in Via Pt_1
Gabriella Degli Esposti n. 83, che dista dalla sede di lavoro cinque minuti (e dunque non richiede l'uso di mezzi di trasporto) ed iscrivere la figlia al primo anno delle Scuole medie presso il diverso Istituto Scolastico Comprensivo sito in Via Boccea, n. 590 prossima alla sede di lavoro e alla nuova abitazione. Nulla che abbia a che vedere con l'interesse della minore:
3 1.di preservare – almeno nella presente fase preadolescenziale – l'ambiente di vita e di frequentazioni che gli stessi genitori le hanno creato scegliendo di risiedere in un piccolo centro piuttosto che a Roma;
2.di facilitare la frequentazione con il padre che, peraltro, per stessa ammissione della sig.ra è il genitore meno vincolato a rigidi orari di lavoro e che, proprio per Pt_1 questo, più facilmente potrebbe essere di supporto della minore per emergenze in orario scolastico e per l'assistenza all'uscita di scuola. Quanto al pendolarismo che pregiudicherebbe la sola sig.ra il Collegio si Pt_1 permette di osservare che era preesistente alla separazione e frutto di una scelta anche della stessa mentre quanto alla pressoché identica distanza tra l'abitazione dei Pt_1 genitori della (in località Infernetto, nel Comune di Roma, in Via Stenico, n. 40) e Pt_1 quella scelta in zona Boccea e quella attuale in Fiumicino la circostanza, facilmente verificabile con nozioni di comune esperienza, appare superflua, atteso che ciò che rileva è l'interesse della minore, non risultando peraltro che la prof. si occupi ella Pt_1 personalmente di prestare una qualche assistenza diretta e continuativa ai propri genitori e di cui, comunque, non vi è prova. Inutile richiamare i principi che la giurisprudenza ha indicato come da valorizzare e che non coincidono più necessariamente con le esigenze del genitore collocatario (tanto più che nel caso che ci occupa in realtà i collocatari sono entrambi) e ben evidenziati nel provvedimento reclamato e perciò condivisibile (come ad es. 1) le motivazioni del trasferimento del genitore collocatario, che si ritiene non debbano coincidere solamente con più remunerative chance lavorative ovvero con un cambio di ambiente sociale;
2) i tempi e le modalità di visita e di frequentazione tra il figlio ed il genitore non collocatario (che dovrebbero essere valutate sia per l'ipotesi di trasferimento del minore unitamente al genitore, sia per l'ipotesi in cui si trasferisca solo quest'ultimo); 3) l'eventuale disponibilità del genitore non collocatario al trasferimento;
4) la salvaguardia delle relazioni del minore con le altre figure importanti della sua vita di relazione, come parenti ed amici;
5) l'impatto del trasferimento e dei suoi effetti sulla psiche del minore, in considerazione del suo bisogno di stabilità ambientale, relazionale, emotiva e psicologica;
6) le caratteristiche dell'ambiente familiare in cui il genitore collocatario vuole trasferirsi rispetto a quelle ove si trova il minore in precedenza al suo trasferimento;
7) l'età dei figli (che, se avanzata, garantisce maggiormente la continuità del rapporto, nonostante la distanza); 8) il desiderio del minore di volersi trasferire (cfr. Trib. Milano, sez. IX, ord. 12 agosto 2014). Per quanto sopra il reclamo va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del sig. che si è dichiarato antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la sig.ra alla refusione in favore del sig. Parte_1 CP_1 delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 per compensi professionali , oltre spese
[...] generali, Iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dell'Avv. Tania Rossi dichiaratasi antistataria.
Civitavecchia 29 luglio 2025 IL PRESIDENTE rel./est. dott.ssa Roberta Nardone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Daniele Sodani Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA sul reclamo ex art.478 bis.38 c.p.c. avverso il provvedimento emesso dal dott. Gelso del 14.4.2025 e proposto da
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
residente a [...], rappresentata e difesa dal Prof. Avv. C.F._1
Augusto Sinagra (C.F.: - PEC: C.F._2 rg– fax: 068412354) e dall'Avv. Lorenzo Minisci Email_1
(C.F.: – PEC – fax C.F._3 Email_2
06/8412354) elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti in Roma, Viale Gorizia, n. 13
- reclamante - Contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ) residente in Controparte_1 C.F._4
Fiumicino ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Etruria n. 12 presso lo studio dell'Avv. Tania Rossi (C.F.: ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._5 procura in atti ( Email_3
-resistente –
Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con ricorso del 23.12.2024 la sig.ra chiedeva al Tribunale di Civitavecchia, ai Pt_1 sensi degli artt. 473 bis. 38 c.p.c. e 337 quinquies c.c., fermo il regime di affidamento stabilito con provvedimento del 28.8.2023 e l'ammontare del mantenimento a carico del padre, sig. in favore della figlia, di autorizzarla ad iscrivere la minore, CP_1 Per_1 nata a [...] il [...], presso un Istituto Scolastico di scuola media in Roma piuttosto che in Fregene, territorialmente competente in ragione della residenza della minore presso l'abitazione paterna in Via del Buttero n. 12.
1 La istante esponeva di essere ricercatrice di ruolo presso la Controparte_2
con sede a Roma, con affidamento del Corso ufficiale di insegnamento di diritto
[...] dell'Unione europea;
di risiedere a Fregene e di dover percorrere notevoli distanze per motivi di lavoro;
che i genitori della ricorrente risiedevano in località Infernetto, nel Comune di Roma, in Via Stenico, n. 40, ed erano molto anziani e ambedue bisognevoli di cure e, ove necessario, di pronta assistenza;
che la figlia minore avrebbe concluso il Per_1 ciclo scolastico elementare quinquennale presso la Scuola “Marchiafava”, con sede in località Maccarese, nel mese di giugno 2025. Precisava, quindi, di avere intenzione di prendere in locazione un'abitazione a Roma, in Via Gabriella Degli Esposti n. 83, che distava dalla sede di lavoro cinque minuti, con canone mensile di locazione di 750,00 euro e di voler iscrivere la figlia al primo anno delle Scuole medie presso l'Istituto Scolastico Comprensivo sito in Via Boccea,n. 590 aggiungendo che il resistente, invece, non aveva mai svolto né svolgeva alcuna attività lavorativa e quindi non aveva impegni giornalieri e orari di alcun genere da rispettare e possedeva due autovetture recandosi giornalmente a Roma per dedicarsi ad attività di affittacamere. Il sig. in data 31.1.2025 depositava analogo ricorso avente ad oggetto l'iscrizione CP_1 scolastica della minore presso un Istituto di scuola secondaria di primo grado in Fregene. Il Tribunale Adito, con decreto del 6.02.2025, autorizzava ciascuno dei genitori alla iscrizione con riserva presso l'istituto scolastico di propria scelta e, riuniti i giudizi, con provvedimento del 14.4.2025 rigettava la domanda della e, accolta quella del sig. Pt_1
autorizzava il predetto ad iscrivere la figlia presso la locale scuola media di CP_1 Per_1
Fregene. Avverso la predetta decisione, la interponeva opposizione ex art. 473 Parte_2 bis.38, ultimo comma, c.p.c. deducendo: A. che le condizioni di salute dei propri genitori non erano mai state contestate dalla controparte da cui la superfluità di prova specifica, che comunque, all'occorrenza, forniva;
B. che il proprio impegno lavorativo giornaliero presso l'Università degli Studi (UNICUSANO) con sede in Roma in Via Don Carlo Gnocchi n. 3 non era contestato, e comunque lo documentava. Rappresentava la reclamante che nel decreto del Tribunale del 10 agosto 2023, al punto 5, si disponeva quanto segue: “i genitori si impegnano a non trasferire la minore facendole cambiare scuola almeno fino al termine del ciclo scolastico elementare” e, dunque, i genitori medesimi avevano preso in considerazione – nulla eccependo lo – la CP_1 possibilità del trasferimento di abitazione e di scuola della minore. La reclamante censurava le conclusioni del giudice della prima fase che, a suo dire:
1. aveva acriticamente recepito le misurazioni fornite dallo quanto alla distanza da CP_1
Fregene alla nuova abitazione della opponente e da Fregene all'Infernetto ove risiedevano i genitori della senza considerare che la maggiore o minore distanza e tempo Pt_1 dipende dal percorso che si sceglie e le diverse condizioni delle strade, del traffico abituale nei diversi percorsi e senza al riguardo disporre opportuno accertamento tecnico d'ufficio;
2. non aveva tenuto conto del stesse affermazioni dello da cui emergeva che non era CP_1 vero che la minore svolgeva attività extrascolastiche in Fregene e che la detta nel tempo libero frequentava i compagni di scuola;
3. aveva recepito acriticamente le indimostrate deduzioni dello fondando la CP_1 decisione su una fotografia che non era idonea a provare che la minore fosse “inserita nel contesto di Fregene e frequenta altri bambini per attività scolastiche ed extrascolastiche che, in ragione del trasferimento a Roma, dovrebbero essere modificate con possibile
2 pregiudizio per la figlia”;
4. non aveva considerato che il passaggio della minore dalla scuola elementare alla scuola media (e cioè in altro Istituto di istruzione) avrebbe comportato inevitabilmente nuovi e diversi compagni di scuola, nuove e diverse amicizie;
5. aveva fondato la propria decisione sul “pregiudizio economico” che avrebbe subito lo dovendo percorrere lunghe distanze per frequentare la figlia”, senza tener conto CP_1 che le medesime distanze le doveva continuare a percorrere la che svolgeva una Pt_1 impegnativa attività lavorativa e non lo , disoccupato per scelta esistenziale di vita CP_1
e che quotidianamente si recava a Roma da Fregene per accudire alla sua attività di affittacamere. Si costituiva il sig. che, eccepita la tardività della avversa produzione CP_1 documentale, concludeva per il rigetto dell'opposizione che non individuava motivi di censura. Evidenziava come il giudice della prima fase aveva, correttamente, dato prevalenza all'interesse della minore mentre l'istanza della reclamante era a tutela del solo personale ed economico interesse della sig.ra Evidenziava: il pregiudizio per le Pt_1 abitudini e frequentazioni della bambina che venivano volutamente sottostimate dalla controparte;
il conseguente carico economico per il padre che sarebbe derivato dalla diversa collocazione abitativa e scolastica della minore. Ascoltate le parti all'udienza del 18 luglio 2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Il reclamo va respinto. Il giudice della prima fase ha esattamente valutato la non accoglibilità delle richieste della sig. tutte finalizzate alla soluzione di proprie personali esigenze lavorative ed Pt_1 economiche ed affatto giustificate da sopravvenute esigenze della minore né allo stato funzionali ai bisogni della detta. Il punto di partenza della disamina riservata al Collegio non può che essere la attuale situazione di collocamento e di vita della minore che, si badi bene, è quella che le parti hanno concordemente impresso (all'epoca) al nucleo familiare con la scelta, prima, di stabilire la residenza familiare in Fregene, ove si trasferivano da Roma dopo la nascita della minore e, poi, dopo la separazione con l'accordo, solo recepito dal Tribunale nel provvedimento del 28.8.2023, di un affidamento condiviso con collocamento della minore in maniera paritaria alternata (una settimana ciascuno) presso i genitori, entrambi con abitazione in Fiumicino, la sig. in Via Caroglio n.57 e il sig. in Via del Pt_1 CP_1
Butero n.12. Ciò avveniva allorquando la sig.ra già lavorava presso l'università Unicusano. Pt_1
Pertanto la motivazione della richiesta della predetta rispetto alla iscrizione scolastica della minore in Roma, anziché in Fregene, è dichiarata espressamente dalla reclamante :
“spostare la residenza a Roma per essere così vicina alla sua sede di lavoro (e così risparmiando soldi, tempo e salute per gli spostamenti quotidiani da Fregene a Roma e viceversa) ed essere altresì più vicina alla casa dei genitori in caso questi abbisognassero di urgente assistenza”. La nella sostanza, intende prendere in locazione un'abitazione a Roma, in Via Pt_1
Gabriella Degli Esposti n. 83, che dista dalla sede di lavoro cinque minuti (e dunque non richiede l'uso di mezzi di trasporto) ed iscrivere la figlia al primo anno delle Scuole medie presso il diverso Istituto Scolastico Comprensivo sito in Via Boccea, n. 590 prossima alla sede di lavoro e alla nuova abitazione. Nulla che abbia a che vedere con l'interesse della minore:
3 1.di preservare – almeno nella presente fase preadolescenziale – l'ambiente di vita e di frequentazioni che gli stessi genitori le hanno creato scegliendo di risiedere in un piccolo centro piuttosto che a Roma;
2.di facilitare la frequentazione con il padre che, peraltro, per stessa ammissione della sig.ra è il genitore meno vincolato a rigidi orari di lavoro e che, proprio per Pt_1 questo, più facilmente potrebbe essere di supporto della minore per emergenze in orario scolastico e per l'assistenza all'uscita di scuola. Quanto al pendolarismo che pregiudicherebbe la sola sig.ra il Collegio si Pt_1 permette di osservare che era preesistente alla separazione e frutto di una scelta anche della stessa mentre quanto alla pressoché identica distanza tra l'abitazione dei Pt_1 genitori della (in località Infernetto, nel Comune di Roma, in Via Stenico, n. 40) e Pt_1 quella scelta in zona Boccea e quella attuale in Fiumicino la circostanza, facilmente verificabile con nozioni di comune esperienza, appare superflua, atteso che ciò che rileva è l'interesse della minore, non risultando peraltro che la prof. si occupi ella Pt_1 personalmente di prestare una qualche assistenza diretta e continuativa ai propri genitori e di cui, comunque, non vi è prova. Inutile richiamare i principi che la giurisprudenza ha indicato come da valorizzare e che non coincidono più necessariamente con le esigenze del genitore collocatario (tanto più che nel caso che ci occupa in realtà i collocatari sono entrambi) e ben evidenziati nel provvedimento reclamato e perciò condivisibile (come ad es. 1) le motivazioni del trasferimento del genitore collocatario, che si ritiene non debbano coincidere solamente con più remunerative chance lavorative ovvero con un cambio di ambiente sociale;
2) i tempi e le modalità di visita e di frequentazione tra il figlio ed il genitore non collocatario (che dovrebbero essere valutate sia per l'ipotesi di trasferimento del minore unitamente al genitore, sia per l'ipotesi in cui si trasferisca solo quest'ultimo); 3) l'eventuale disponibilità del genitore non collocatario al trasferimento;
4) la salvaguardia delle relazioni del minore con le altre figure importanti della sua vita di relazione, come parenti ed amici;
5) l'impatto del trasferimento e dei suoi effetti sulla psiche del minore, in considerazione del suo bisogno di stabilità ambientale, relazionale, emotiva e psicologica;
6) le caratteristiche dell'ambiente familiare in cui il genitore collocatario vuole trasferirsi rispetto a quelle ove si trova il minore in precedenza al suo trasferimento;
7) l'età dei figli (che, se avanzata, garantisce maggiormente la continuità del rapporto, nonostante la distanza); 8) il desiderio del minore di volersi trasferire (cfr. Trib. Milano, sez. IX, ord. 12 agosto 2014). Per quanto sopra il reclamo va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore del sig. che si è dichiarato antistatario. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la sig.ra alla refusione in favore del sig. Parte_1 CP_1 delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 per compensi professionali , oltre spese
[...] generali, Iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dell'Avv. Tania Rossi dichiaratasi antistataria.
Civitavecchia 29 luglio 2025 IL PRESIDENTE rel./est. dott.ssa Roberta Nardone
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