Articolo 2 della Legge 7 luglio 1988, n. 274
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 agosto 1988
Art. 2. 1. Nel trasporto aereo internazionale di persone, compiuto da vettori italiani o stranieri, come nel caso che in base al contratto sia previsto soltanto lo scalo in territorio italiano, il vettore potra' beneficiare della limitazione di responsabilita' secondo il regime disposto dalla convenzione, come modificato dal protocollo, a condizione che:
a) avvalendosi della facolta' prevista dall'articolo 22, alinea 1, della convenzione, abbia stabilito nelle sue condizioni generali di trasporto ovvero, per i voli non di linea, sia fissato nelle rispettive autorizzazioni o licenze, a seconda dei casi, un limite di risarcimento per morte o lesione personale almeno pari, per ciascun passeggero, a centomila diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale, convertibili in valuta nazionale, applicando la parita' fissata dallo stesso Fondo monetario internazionale;
b) abbia assicurato la propria responsabilita' civile per il danno da morte o lesione personale del passeggero, in conformita' all'articolo 3.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai vettori italiani anche per i trasporti aerei che non abbiano origine, destinazione o scalo in territorio nazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), e' emanata in attesa della entrata in vigore del protocollo aggiuntivo n. 3, adottato a Montreal il 25 settembre 1975, di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 43 .
Nota all' art. 2:
La legge n. 43/1981 reca: "Ratifica ed esecuzione dei protocolli che modificano la convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975".
Entrata in vigore il 3 agosto 1988
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