del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 11 (Fallimento dell'imprenditore defunto). - L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.
L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e' soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile .».