Sentenza 29 ottobre 2024
Decreto cautelare 7 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 22 maggio 2025
Parere definitivo 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4480 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04480/2025REG.PROV.COLL.
N. 00007/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2025, proposto da Autorita' di regolazione per l’energia reti e ambiente-AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
LT Claims s.p.a- già LT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Luigi Braschi, Ariel Dello Strologo e Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni -, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Carria e Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 3550 del 9 dicembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LT Claims s.p.a., ER – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni;
Visto il ricorso incidentale di LT Claims s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Giorgio Santini e gli avvocati Franco Viola, su delega dell’avvocato Francesco Luigi Braschi, Fabio Baglivo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente-AR chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui ha accolto il ricorso proposto da LT s.p.a. (ora LT Claims s.p.a.) avverso il silenzio serbato da AR e da ER sull’istanza presentata dalla società in data 29 aprile 2024 per la restituzione degli importi pagati a titolo di ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento per il periodo luglio 2012 – settembre 2014.
2. Con l’istanza sopra indicata LT- premesso che con delibera n. 333/2016 AR ha incaricato ER di provvedere al ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento per il periodo luglio 2012-settembre 2014 e che il Consiglio di Stato ha annullato, con plurime sentenze (sez. VI n.ri 5625, 5700, 6505, 6504 e 6498 del 2021), la delibera in questione e i relativi atti attuativi- ha chiesto ad AR e ER: a) di prendere atto dell’annullamento della delibera n. 333/2016 anche con riferimento alla posizione della società; b) per l’effetto, di disporre la restituzione e/o il riaccredito dell’importo complessivo di euro 392.872,65 indebitamente richiesto e liquidato in applicazione della delibera in questione.
3. Con ricorso di primo grado LT ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da AR e ER sull’istanza presentata e la condanna delle stesse alla restituzione degli importi versati.
4. Il T.a.r. per la Lombardia, sezione prima, con sentenza n. 3550 del 9 dicembre 2024:
a) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da AR, rilevando che la ricorrente non ha chiesto il riesame in autotutela degli effetti della delibera n. 333/2016, ma ha fondato la propria istanza su un fatto sopravvenuto, costituito dall’annullamento della delibera ad opera della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5625 del 2021, confermata, anche a seguito di ricorso per revocazione, con sentenze della seconda sezione n. 1433 del 2022, n. 5700, n. 6505, n. 6504 e n. 6498 del 2021 (capo 2);
b) ha accolto la domanda relativa all’illegittimità del silenzio in quanto AR ha l’obbligo di provvedere, chiarendo i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato (capi 3 e 3.1 e 5);
c) ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo di restituzione delle somme pagate dalla società in esecuzione della delibera n. 333/2016 (capi 4 e 4.1).
5. AR ha interposto appello, notificato in data 2 gennaio 2025 e corredato da istanza cautelare, con cui ha impugnato i capi della sentenza in relazione ai quali è risultata soccombente, articolando i seguenti motivi di gravame:
1. Insussistenza dell’obbligo a provvedere. Contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., l’istanza della ricorrente è ictu oculi una dichiarata istanza di riesame in autotutela e nessun obbligo a provvedere sussiste in capo all’amministrazione. I giudicati del Consiglio di Stato, sez.VI, n. 5625/2021, n. 5700/2021, n. 6505/2021, n. 6504/2021 e n. 6498/2021, citati dalla sentenza appellata non costituiscono “un fatto sopravvenuto” che possa far sorgere un obbligo a provvedere perché non hanno annullato la delibera n. 333/2016 e non hanno portata generale;
2. Sull’insussistenza dell’obbligo di chiarire i limiti del giudicato come obbligo a provvedere . Ultrapetizione. La sentenza è viziata da ultrapetizione laddove ha affermato che il contenuto dell’obbligo non consisterebbe nel soddisfare la pretesa sostanziale dell’appellata, ma in quello di “chiarire i limiti soggettivi e oggettivi del giudicato”. Non è compito dell’Autorità, infatti, chiarire gli effetti del giudicato n. 5625/2021, né ciò può integrare un obbligo a provvedere; in ogni caso l’istanza di autotutela del 29 aprile 2024 non chiedeva affatto di chiarire i limiti soggettivi e oggettivi del giudicato, ma avanzava una precisa pretesa sostanziale, ovvero la restituzione dei corrispettivi di sbilanciamento pagati in applicazione della disciplina standard della delibera n. 333/2016, mai impugnata;
3. Inammissibilità del ricorso per silenzio per “elusione” dei termini di impugnazione . La sentenza appellata è errata anche laddove finisce per rimettere inammissibilmente nei termini la controparte, che non ha mai impugnato la delibera n. 333/2016.
6. Si è costituita in giudizio l’appellata LT che ha interposto appello incidentale, notificato in data 17 gennaio 2025, avverso i capi n. 4 e 4.1 della sentenza –afferenti all’inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione degli importi pagati- articolando il seguente motivo di gravame:
I . Erroneità della sentenza, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà. Omessa pronuncia. Violazione artt. 31, 112, 114 e 117 c.p.a.. Violazione art. 2, legge n. 241/1990. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione . La sentenza ha erroneamente qualificato la domanda azionata da LT che è finalizzata ad ottenere non l’accertamento di un astratto obbligo di provvedere dell’Amministrazione, ma la restituzione degli importi non più dovuti per effetto dell’annullamento della delibera n. 333/2016 in attuazione della quale erano stati versati. L’attività richiesta ad AR e a ER ha, quindi, natura sostanzialmente vincolata con la conseguente sussistenza dei presupposti di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a. Non è neppure condivisibile la tesi del T.a.r. per cui l’azione di LT per l’accertamento della pretesa sostanziale avrebbe dovuto essere proposta con il rito dell’ottemperanza, poiché la società non è legittimata ad esperire tale azione, non essendo mai stata parte in giudizio.
7. Si è costituita in giudizio ER s.p.a. che ha insistito per l’accoglimento dell’appello principale e per la reiezione dell’appello incidentale.
8. Con decreto n. 14 del 7 gennaio 2025 è stata respinta l’istanza di AR di adozione di misure cautelari monocratiche.
9. Nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 il collegio ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare comunicata dall’appellante principale.
10. In vista dell’udienza di trattazione tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica, diffusamente argomentando a sostegno delle proprie difese.
11. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. E’ fondato l’appello principale di AR mentre deve essere respinto l’appello incidentale di LT.
13. L’istanza del 29 aprile 2024, sebbene denominata “istanza di annullamento in autotutela”, non è volta a sollecitare in alcun modo l’attività provvedimentale dell’amministrazione, né con l’annullamento in autotutela della delibera n. 333/2016 o dei provvedimenti attuativi adottati, in esecuzione della medesima, nei confronti della società né con l’adozione di un nuovo provvedimento teso ad estendere alla ricorrente gli effetti del giudicato demolitorio.
14. Con essa la società ha: a) invitato AR e ER a prendere atto dell’annullamento giurisdizionale della delibera n. 333/2016; b) chiesto la restituzione dell’importo di euro 392.872,65; c) costituito in mora entrambe ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c.
15. Dal tenore letterale della richiesta è evidente come essa non abbia ad oggetto un “ obbligo di provvedere ”, bensì un “ obbligo di pagare ”, sul presupposto che nessun provvedimento-nemmeno di natura vincolata- sia più necessario, stante l’intervenuto annullamento giurisdizionale della delibera.
16. L’unica attività richiesta all’amministrazione è, in definitiva, quella di restituzione degli importi versati: l’istanza va, di conseguenza, qualificata come domanda di ripetizione di un (asserito) indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
17. Siffatta prospettazione è confermata dalla stessa LT la quale, sia con ricorso di primo grado (pag. 9) che con l’appello incidentale (pag. 5), ha rimarcato come la propria richiesta non attenga ad un astratto obbligo di provvedere, bensì alla restituzione di somme non dovute: una pretesa, quindi, a contenuto meramente patrimoniale, insuscettibile di essere azionata con il rito del silenzio.
18. La pretesa vantata dalla società si risolve in un mero credito restitutorio il quale, come evidenziato da ER (memoria del 24 aprile 2025)- supera decisamente i limiti del rimedio giurisdizionale avverso il silenzio attivato in primo grado e riproposto mediante l’appello incidentale.
19. Per pacifica giurisprudenza, infatti, l’azione contro il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile esclusivamente a tutela di situazioni giuridiche aventi la consistenza di interesse legittimo, a fronte di obblighi di provvedere che implichino l’esercizio di una potestà autoritativa, e non a tutela di diritti di credito o di pretese meramente patrimoniali (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 4860 del 2024, sez. IV n. 5037 del 2021, sez. II n. 9049 del 2022).
20. Ne discende che il potere del giudice di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, previsto dall’art. 31 comma 3 c.p.a., può essere fondatamente invocato solo allorché il privato lamenti la mancata adozione di un provvedimento di natura vincolata e non il mancato adempimento di un’obbligazione restitutoria di natura pecuniaria, come nel caso di specie.
21. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, deve essere accolto l’appello principale di AR, mentre deve essere respinto l’appello incidentale di LT e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado (r.g. n. 2087 del 2024) per insussistenza dell’obbligo di provvedere di AR e ER.
22. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
-accoglie l’appello principale;
-respinge l’appello incidentale;
-per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado (r.g. n. 2087 del 2024).
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO