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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12141 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26044/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Monda P.IVA_1 con cui elettivamente domicilia in alla Via Vincenzo Arangio Ruiz n. 83; Pt_1
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), in proprio e n.q. di Controparte_1 C.F._1 amministratrice di sostegno di (c.f. ), Persona_1 C.F._2
(c.f. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Nicola Alessandro D'Angelo, con cui elettivamente domiciliano in Pt_1 alla Via Generale Giordano Orsini n. 42;
- OPPOSTA - Oggetto: opposizioni ex art. 615 c.p.c. ai precetti notificati il 12.11.2024
Conclusioni: all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 si è opposta agli atti di precetto notificati, l'uno, ad istanza di
[...]
, in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di Controparte_1
, per l'importo complessivo di € 202.657,51, di cui € 200.000,00 per Persona_1 sorta capitale oltre interessi ed € 1797,00 per spese processuali liquidate in sentenza, oltre onorari ed accessori dell'atto di precetto e, l'altro, ad istanza di
[...]
per l'importo complessivo di € 102.657,51, di cui € 100.000,00 per sorta Parte_2 capitale oltre interessi ed € 1797,00 per competenze liquidate in sentenza, oltre onorari ed accessori dell'atto di precetto. Con lo strumento di reazione azionato l'opponente ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa: 1) Accertato che i creditori precettanti Sigg.ri in proprio e nella qualità e Sig. Controparte_1 Parte_2 non hanno detratto, in sede di precetto, le somme percepite quali eredi del defunto
[...]
dall'INAIL, (Pratica n°3659/2019 – RC – Caso n°516902909) in ragione Persona_2 dell'infortunio sul lavoro che ne ha cagionato la morte e le rendite quali superstiti dichiari l'erroneità del precetto per la voce relativa alla sorta capitale “provvisionale” e per l'effetto dichiari la conseguente nullità del precetto e il diritto ad agire in executivis per mancanza dei presupposti di legge;
2) Accertato che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Prima Sez. penale, Giudice Dott. Alfredo Morra, n. 4614/24 depositata il 23.09.2024, emessa all'esito del giudizio recante R.G.N.R n°5332/2019”, nella parte motiva (pagina 57 penultimo capoverso) ha statuito: “Gli imputati vanno poi condannati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili sopramenzionate, non sussistendo giusti motivi per la compensazione, totale o parziale. Nella fattispecie in esame, tenuto conto di tutti i parametri previsti dall'art. 12 D.M. n. 55/2014, devono essere applicati i valori minimi. Tenuto conto di tutti i criteri previsti dall'art. 12 D.M. Giustizia n. 55/2014, con particolare riguardo alla concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale delle persone difese e alla difficoltà del procedimento, deve essere liquidata complessivamente, per ciascuna delle due classi di parti civili difese formalmente da due difensori, la somma di € 1.797,00 (Fase di studio della controversia: € 237,00; Fase introduttiva del giudizio: € 284,00; Fase istruttoria e/o dibattimentale: 567,00; Fase decisionale: € 709,00). 3) Accertato che il Tribunale di Napoli Nord nella predetta sentenza, al
P.Q.M.
(pagina 58 2 capoverso) ha così statuito: “Letti gli artt. 538-541 c.p.p. condanna e in solido con la Parte_3 Parte_4
" al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 Persona_1 Controparte_1
e parti civile costituite, danni da Parte_2 CP_2 Controparte_3 liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili, che liquida complessivamente in €. 1.797,00, oltre rimborso spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. 4) Accertato che, l'Avv. Nicola Alessandro D'Angelo (C.F.
), quale difensore in rappresentanza dei precettanti Sigg.ri C.F._4 CP_1
(C.F. ), in proprio e n.q. di A.D.S. del Sig.
[...] C.F._1 Persona_1
(C.F. ), e (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 hanno richiesto, due volte negli atti di precetto oggi impugnati, le spese legali liquidate nella sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Prima Sez. penale, Giudice Dott. Alfredo Morra, n. 4614/24 depositata il 23.09.2024, emessa all'esito del giudizio recante R.G.N.R n°5332/2019”, laddove invece nel predetto titolo in base al quale agiscono le ha riconosciute una sola volta per il gruppo di costituiti parte civile;
5) Dichiarare la conseguente nullità dei precetto e il diritto ad agire in executivis per mancanza dei presupposti di legge o, in via
- 2 - subordinata, per quelle parti illegittimamente richieste al debitore secondo quanto esposto nel corpo del presente atto, e, per l'effetto; 6) Condannare gli opposti Sigg.ri Controparte_1
(C.F. ), in proprio e n.q. di A.D.S. del Sig. (C.F. C.F._1 Persona_1
), e ( al C.F._2 Pt_2 Parte_2 CodiceFiscale_5 pagamento delle spese legali in ossequio ai parametri di cui al D.M. 5572014 e successive modifiche in misura non inferiore ai valori medi come da indirizzo della Suprema Corte a S.U. secondo il valore di scaglione della causa in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il diritto di credito sotteso alle intimazioni rinviene fondamento nella sentenza n. 4614/2024 del Tribunale di Napoli Nord - I Sez. Penale depositata il 23.09.2024 ed emessa all'esito del procedimento recante R.G.N.R. n. 5332/2019, notificata unitamente al precetto, con cui veniva concessa una provvisionale per risarcimento del danno alle odierne parti opposte, costituite parti civili, in conseguenza del sinistro mortale sul lavoro occorso ai danni del congiunto . Persona_2
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'attrice, il precetto sarebbe nullo, illegittimo e/o inefficace, perché intimante il pagamento di un importo eccedente il dovuto. In particolare, l'opponente eccepisce che l'AI - in ragione dell'infortunio mortale occorso sul lavoro - aveva già corrisposto agli opposti un indennizzo sotto forma di rendita e una tantum e che l' ha diritto al rimborso dal datore di CP_4 lavoro, responsabile civile, delle spese e delle prestazioni eseguite ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/65 che, quindi, vanno detratti dal credito precettato. Con un secondo motivo contesta l'illegittima duplicazione dell'importo liquidato per spese processuali sostenendo che la sentenza disponeva “deve essere liquidata complessivamente, per ciascuna delle due classi di parti civili difese formalmente da due difensori, la somma di € 1.797,00”, ragion per cui, a suo dire, detto importo non poteva essere richiesto per l'intero da entrambe le parti civili opposte con due distinti atti di precetto, configurandosi una illegittima duplicazione del credito. Su tali premesse conclude come innanzi.
Alla prima udienza di comparizione del 30 aprile 2025, trattata in modalità scritta, rilevata la natura documentale della lite, il giudizio è stato rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione del 10 dicembre 2025 con i termini dell'art. 189 c.p.c.
Successivamente si sono costituite le parti opposte con un'unica comparsa, resistendo all'azione e deducendone l'infondatezza. Anzitutto, contestano la sussistenza di prova dell'avvenuto pagamento di importi da parte dell'AI e del relativo ammontare. Eccepiscono altresì che la compensatio lucri cum damno opererebbe in ogni caso solo al momento dell'esercizio del diritto di regresso e nei rapporti tra AI e datore di lavoro, non essendo tenuto il beneficiario della prestazione assicurativa ad alcun dovere informativo nei confronti del datore di lavoro di quanto percepito
- 3 - dall'ente previdenziale. Neppure sarebbe configurabile un indebito arricchimento, tenuto conto che la provvisionale costituisce solo un'anticipazione del maggior danno da liquidarsi in sede civile all'esito del quale sarà possibile esercitare il regresso. Tale interpretazione sarebbe suffragata dal provvedimento di rigetto della sospensiva reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 9.05.2025 in seno all'opposizione a precetto spiegata dalla avverso altro atto di precetto Pt_1 notificato da un'altra erede per lo stesso titolo, allegata alla comparsa. Quanto alle spese, escludono profili di abusività ritenendo di rivendicarle in entrambi i precetti in quanto ancora non percepite con riserva di precisazione del credito in sede esecutiva. Su tali premesse richiedono il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza cartolare del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione su conforme richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
La società opponente impugna i precetti notificati dagli eredi di , Persona_2 lavoratore deceduto a seguito di sinistro mortale, costituitisi parti civili nel processo a carico del datore di lavoro e spiccati in virtù della provvisionale per risarcimento danni riconosciuta dalla sentenza n. 4614/2024 del Tribunale di Napoli Nord - I Sez.
Penale depositata il 23.09.2024 resa all'esito del relativo giudizio.
L'attrice prospetta motivi di opposizione all'esecuzione dolendosi, in sostanza, dell'erronea quantificazione dei crediti precettati. Quanto al capitale, deduce che gli intimanti avrebbero dovuto scomputare le somme già erogate dall'AI a titolo di indennizzo derivante dall'evento sinistroso e, quanto alle spese, che le stesse sarebbero state indebitamente duplicate a dispetto di quanto statuito dal titolo che le aveva riconosciute nella somma rivendicata una sola volta complessivamente a ciascuna delle due classi di parti civili.
Le parti opposte, costituitesi tardivamente, hanno dedotto l'infondatezza degli assunti attorei ritenendo che quanto alla posizione di , fratello disabile Persona_1 del lavoratore defunto rappresentato dalla madre , l'opponente Controparte_1 non ha allegato, né provato, alcun versamento da parte dell'AI. Quanto agli altri due eredi parti civili, hanno escluso che potesse trovare fondamento l'eccezione di compensatio lucri cum damno in difetto di esercizio dell'azione di regresso da parte dell'AI, tenuto conto che la provvisionale è peraltro un'anticipazione dell'intero ammontare del danno da liquidarsi in sede civile e che, avendo la stessa riconosciuto importi senza distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, non era possibile operare l'eccepita defalcazione degli importi erogati dall'AI; hanno supportato la prospettazione evidenziando come in nessun caso il danno non
- 4 - patrimoniale spettante iure hereditatis ai congiunti dell'infortunato rientri tra le voci indennizzabili dall'AI, risultando pertanto escluso dalla c.d. compensatio lucri cum damno.
Venendo all'esame della prima doglianza va evidenziato che si è a lungo dibattuto in giurisprudenza circa i rapporti tra indennizzo INAIL — o, più in generale, qualsiasi vantaggio ottenuto dal danneggiato in conseguenza dell'illecito — e risarcimento del danno a cui è obbligato il responsabile civile o il suo assicuratore.
In particolare, si è trattato di stabilire le regole di funzionamento e l'ambito di operatività dell'istituto della compensatio lucri cum damno, quale regola operativa per la stima e la liquidazione del danno. L'esistenza di tale istituto è pacifica in giurisprudenza, che ne ravvisa il fondamento nella funzione riparatoria e ripristinatoria del risarcimento, quale strumento volto a ricondurre il patrimonio del danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato l'illecito. Sicché il danno risarcibile è calcolato tenendo in considerazione tutte le conseguenze prodotte dall'illecito, comprendendovi anche le eventuali conseguenze positive o vantaggiose, in ossequio al cd. principio dell'indifferenza, secondo cui il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, pena un indebito arricchimento del danneggiato, inammissibile per l'ordinamento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono state chiamate a risolvere la questione “se dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore a seguito di infortunio sulle vie del lavoro causato dal fatto illecito di un terzo, vada defalcata la rendita per l'inabilità permanente costituita dall'INAIL”. A giudizio del Supremo Consesso risulta centrale la doverosa indagine circa la ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata a far parte del patrimonio del danneggiato, al fine di verificare in concreto l'operatività della compensatio lucri cum damno.
La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, né della mera applicazione del criterio di accertamento della causalità, applicato sia per il danno che per il vantaggio, dovendosi piuttosto indagare la precipua funzione svolta dell'attribuzione patrimoniale in favore del danneggiato, verificando l'eventuale collegamento funzionale tra quest'ultima e l'obbligazione risarcitoria. A tal fine, rilievo centrale svolge la previsione da parte dell'ordinamento di meccanismi di surroga o rivalsa, capaci, da un lato, di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, dall'altro, di neutralizzare ingiusti vantaggi per l'autore dell'illecito.
Su tali premesse le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio in tema di compensatio lucri cum damno: “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile,
- 5 - quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (sentenza n. 12566/2018).
Orbene, sulla scia di tale principio la stessa Corte ancora di recente ha affermato che
“considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (AI) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello – che di fatto risulta applicato dai giudici di merito – di sottrarre tout court per intero l'indennizzo AI dal credito risarcitorio che sia stato “a monte” calcolato, e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo “poste omogenee” (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo AI le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo AI dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per “poste identiche” e non per poste omogenee“)” (ordinanza n. 30293/2023).
In precedenza, la stessa giurisprudenza di legittimità, per l'ipotesi di sinistro mortale in itinere, aveva affermato che “la c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sè, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno), infatti, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento (…)”, cioè
“l'AI corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita. Tale rendita è parametrata al reddito del de cuius, non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto;
cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze;
cessa quando il figlio che ne fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario. Tali caratteristiche palesano che la rendita di cui si discorre ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale. Ne consegue che le somme erogate dall'AI per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito – sotto qualsiasi forma – in conseguenza dell'infortunio” (sent. n. 26647/2019).
Ne discende che l'eventuale scomputo degli importi corrisposti dall'AI non è precluso dal concreto esercizio dell'azione di regresso, come diversamente sostenuto da parte opposta, restando astrattamente ammissibile alle condizioni di cui innanzi ove operato per poste identiche di danno, dovendosi escludere in ogni caso che quanto erogato dall'ente assistenziale possa essere defalcato dall'ammontare del
- 6 - risarcimento riconosciuto a titolo di danno jure hereditatis non patrimoniale proprio in quanto l'AI non indennizza il pregiudizio non patrimoniale.
Senonché, nella fattispecie in esame la società opponente ha omesso del tutto la produzione del titolo azionato contenente la liquidazione del danno riconosciuta con la provvisionale.
Poiché nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, è onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda e - nello specifico - dell'ammontare del risarcimento del danno liquidato nella provvisionale e della corrispondente causale (danno patrimoniale o non patrimoniale).
La relativa documentazione non è stata versata in atti neppure dai creditori opposti, cosicché risulta inibita a questo Giudice la verifica della natura di danno liquidato e la possibilità di operare, ricorrendone i presupposti, lo scorporo degli importi corrisposti o dovuti dall'AI agli eredi come quantificati in corso di causa, non potendo dirsi all'uopo dirimente e sufficiente la statuizione del dispositivo richiamata nell'atto di citazione “condanna e in solido Parte_3 Parte_4 con la " al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 Persona_1 CP_1
, e parti civile costituite”.
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_3
Il motivo, pertanto, essendo rimasto sul piano della mera allegazione destituita di prova, non può essere accolto e va rigettato.
Va altresì disattesa la seconda eccezione con cui si deduce l'indebita duplicazione delle spese di lite.
Sul punto, sebbene non vi sia stata la produzione della sentenza azionata, non è contestato tra le parti il tenore della decisione riportata nel libello introduttivo di questo giudizio, che nella parte motiva afferma: “Gli imputati vanno poi condannati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili sopramenzionate, non sussistendo giusti motivi per la compensazione, totale o parziale. Nella fattispecie in esame, tenuto conto di tutti i parametri previsti dall'art. 12 D.M. n. 55/2014, devono essere applicati i valori minimi. Tenuto conto di tutti i criteri previsti dall'art. 12 D.M. Giustizia n. 55/2014, con particolare riguardo alla concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale delle persone difese e alla difficoltà del procedimento, deve essere liquidata complessivamente, per ciascuna delle due classi di parti civili difese formalmente da due difensori, la somma di € 1.797,00 (Fase di studio della controversia: € 237,00; Fase introduttiva del giudizio: € 284,00; Fase istruttoria e/o dibattimentale: 567,00; Fase decisionale: € 709,00). Il
P.Q.M.
poi dispone “condanna e Parte_3 [...] in solido con la " (…), oltre alla rifusione delle spese processuali Pt_4 Parte_1
- 7 - sostenute dalle costituite parti civili, che liquida complessivamente in €. 1.797,00, oltre rimborso spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La stessa opposta resiste all'eccezione riferendo che l'eccepita duplicazione sarebbe stata fugata in sede di precisazione del credito.
Tuttavia, proprio l'invocata interpretazione letterale del titolo esclude la fondatezza della doglianza attorea.
È difatti agevole desumere che la liquidazione della somma di € 1.797,00 sia avvenuta
“complessivamente” con riferimento alle diverse fasi computate per la relativa quantificazione, ma l'importo così liquidato sia stato riconosciuto in favore di
“ciascuna delle due classi di parti civili”, peraltro “difese formalmente da due difensori”, risultandone pertanto legittima la sperata rivendicazione da parte dei precettanti opposti.
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (€ 52.001- € 260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria attesa l'avvenuta costituzione successivamente all'udienza di comparizione), nei valori minimi tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate e senza maggiorazione per la difesa di più parti con identica posizione processuale, tenuto conto dell'identità delle difese spiegate nell'interesse delle parti patrocinate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di , e Persona_1 [...]
, iscritta al n. 26044/2024 del R.G., così provvede: Parte_2
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'interesse della parte opposta e con distrazione in favore dell'Avv. Nicola Alessandro D'Angelo dichiaratosi antistatario in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26044/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Monda P.IVA_1 con cui elettivamente domicilia in alla Via Vincenzo Arangio Ruiz n. 83; Pt_1
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ), in proprio e n.q. di Controparte_1 C.F._1 amministratrice di sostegno di (c.f. ), Persona_1 C.F._2
(c.f. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._3 dall'Avv. Nicola Alessandro D'Angelo, con cui elettivamente domiciliano in Pt_1 alla Via Generale Giordano Orsini n. 42;
- OPPOSTA - Oggetto: opposizioni ex art. 615 c.p.c. ai precetti notificati il 12.11.2024
Conclusioni: all'udienza del 10.12.2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 si è opposta agli atti di precetto notificati, l'uno, ad istanza di
[...]
, in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di Controparte_1
, per l'importo complessivo di € 202.657,51, di cui € 200.000,00 per Persona_1 sorta capitale oltre interessi ed € 1797,00 per spese processuali liquidate in sentenza, oltre onorari ed accessori dell'atto di precetto e, l'altro, ad istanza di
[...]
per l'importo complessivo di € 102.657,51, di cui € 100.000,00 per sorta Parte_2 capitale oltre interessi ed € 1797,00 per competenze liquidate in sentenza, oltre onorari ed accessori dell'atto di precetto. Con lo strumento di reazione azionato l'opponente ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa: 1) Accertato che i creditori precettanti Sigg.ri in proprio e nella qualità e Sig. Controparte_1 Parte_2 non hanno detratto, in sede di precetto, le somme percepite quali eredi del defunto
[...]
dall'INAIL, (Pratica n°3659/2019 – RC – Caso n°516902909) in ragione Persona_2 dell'infortunio sul lavoro che ne ha cagionato la morte e le rendite quali superstiti dichiari l'erroneità del precetto per la voce relativa alla sorta capitale “provvisionale” e per l'effetto dichiari la conseguente nullità del precetto e il diritto ad agire in executivis per mancanza dei presupposti di legge;
2) Accertato che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Prima Sez. penale, Giudice Dott. Alfredo Morra, n. 4614/24 depositata il 23.09.2024, emessa all'esito del giudizio recante R.G.N.R n°5332/2019”, nella parte motiva (pagina 57 penultimo capoverso) ha statuito: “Gli imputati vanno poi condannati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili sopramenzionate, non sussistendo giusti motivi per la compensazione, totale o parziale. Nella fattispecie in esame, tenuto conto di tutti i parametri previsti dall'art. 12 D.M. n. 55/2014, devono essere applicati i valori minimi. Tenuto conto di tutti i criteri previsti dall'art. 12 D.M. Giustizia n. 55/2014, con particolare riguardo alla concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale delle persone difese e alla difficoltà del procedimento, deve essere liquidata complessivamente, per ciascuna delle due classi di parti civili difese formalmente da due difensori, la somma di € 1.797,00 (Fase di studio della controversia: € 237,00; Fase introduttiva del giudizio: € 284,00; Fase istruttoria e/o dibattimentale: 567,00; Fase decisionale: € 709,00). 3) Accertato che il Tribunale di Napoli Nord nella predetta sentenza, al
P.Q.M.
(pagina 58 2 capoverso) ha così statuito: “Letti gli artt. 538-541 c.p.p. condanna e in solido con la Parte_3 Parte_4
" al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 Persona_1 Controparte_1
e parti civile costituite, danni da Parte_2 CP_2 Controparte_3 liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili, che liquida complessivamente in €. 1.797,00, oltre rimborso spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. 4) Accertato che, l'Avv. Nicola Alessandro D'Angelo (C.F.
), quale difensore in rappresentanza dei precettanti Sigg.ri C.F._4 CP_1
(C.F. ), in proprio e n.q. di A.D.S. del Sig.
[...] C.F._1 Persona_1
(C.F. ), e (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3 hanno richiesto, due volte negli atti di precetto oggi impugnati, le spese legali liquidate nella sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Prima Sez. penale, Giudice Dott. Alfredo Morra, n. 4614/24 depositata il 23.09.2024, emessa all'esito del giudizio recante R.G.N.R n°5332/2019”, laddove invece nel predetto titolo in base al quale agiscono le ha riconosciute una sola volta per il gruppo di costituiti parte civile;
5) Dichiarare la conseguente nullità dei precetto e il diritto ad agire in executivis per mancanza dei presupposti di legge o, in via
- 2 - subordinata, per quelle parti illegittimamente richieste al debitore secondo quanto esposto nel corpo del presente atto, e, per l'effetto; 6) Condannare gli opposti Sigg.ri Controparte_1
(C.F. ), in proprio e n.q. di A.D.S. del Sig. (C.F. C.F._1 Persona_1
), e ( al C.F._2 Pt_2 Parte_2 CodiceFiscale_5 pagamento delle spese legali in ossequio ai parametri di cui al D.M. 5572014 e successive modifiche in misura non inferiore ai valori medi come da indirizzo della Suprema Corte a S.U. secondo il valore di scaglione della causa in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il diritto di credito sotteso alle intimazioni rinviene fondamento nella sentenza n. 4614/2024 del Tribunale di Napoli Nord - I Sez. Penale depositata il 23.09.2024 ed emessa all'esito del procedimento recante R.G.N.R. n. 5332/2019, notificata unitamente al precetto, con cui veniva concessa una provvisionale per risarcimento del danno alle odierne parti opposte, costituite parti civili, in conseguenza del sinistro mortale sul lavoro occorso ai danni del congiunto . Persona_2
Secondo la prospettazione difensiva fornita dall'attrice, il precetto sarebbe nullo, illegittimo e/o inefficace, perché intimante il pagamento di un importo eccedente il dovuto. In particolare, l'opponente eccepisce che l'AI - in ragione dell'infortunio mortale occorso sul lavoro - aveva già corrisposto agli opposti un indennizzo sotto forma di rendita e una tantum e che l' ha diritto al rimborso dal datore di CP_4 lavoro, responsabile civile, delle spese e delle prestazioni eseguite ex artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/65 che, quindi, vanno detratti dal credito precettato. Con un secondo motivo contesta l'illegittima duplicazione dell'importo liquidato per spese processuali sostenendo che la sentenza disponeva “deve essere liquidata complessivamente, per ciascuna delle due classi di parti civili difese formalmente da due difensori, la somma di € 1.797,00”, ragion per cui, a suo dire, detto importo non poteva essere richiesto per l'intero da entrambe le parti civili opposte con due distinti atti di precetto, configurandosi una illegittima duplicazione del credito. Su tali premesse conclude come innanzi.
Alla prima udienza di comparizione del 30 aprile 2025, trattata in modalità scritta, rilevata la natura documentale della lite, il giudizio è stato rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione del 10 dicembre 2025 con i termini dell'art. 189 c.p.c.
Successivamente si sono costituite le parti opposte con un'unica comparsa, resistendo all'azione e deducendone l'infondatezza. Anzitutto, contestano la sussistenza di prova dell'avvenuto pagamento di importi da parte dell'AI e del relativo ammontare. Eccepiscono altresì che la compensatio lucri cum damno opererebbe in ogni caso solo al momento dell'esercizio del diritto di regresso e nei rapporti tra AI e datore di lavoro, non essendo tenuto il beneficiario della prestazione assicurativa ad alcun dovere informativo nei confronti del datore di lavoro di quanto percepito
- 3 - dall'ente previdenziale. Neppure sarebbe configurabile un indebito arricchimento, tenuto conto che la provvisionale costituisce solo un'anticipazione del maggior danno da liquidarsi in sede civile all'esito del quale sarà possibile esercitare il regresso. Tale interpretazione sarebbe suffragata dal provvedimento di rigetto della sospensiva reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 9.05.2025 in seno all'opposizione a precetto spiegata dalla avverso altro atto di precetto Pt_1 notificato da un'altra erede per lo stesso titolo, allegata alla comparsa. Quanto alle spese, escludono profili di abusività ritenendo di rivendicarle in entrambi i precetti in quanto ancora non percepite con riserva di precisazione del credito in sede esecutiva. Su tali premesse richiedono il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza cartolare del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione su conforme richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
La società opponente impugna i precetti notificati dagli eredi di , Persona_2 lavoratore deceduto a seguito di sinistro mortale, costituitisi parti civili nel processo a carico del datore di lavoro e spiccati in virtù della provvisionale per risarcimento danni riconosciuta dalla sentenza n. 4614/2024 del Tribunale di Napoli Nord - I Sez.
Penale depositata il 23.09.2024 resa all'esito del relativo giudizio.
L'attrice prospetta motivi di opposizione all'esecuzione dolendosi, in sostanza, dell'erronea quantificazione dei crediti precettati. Quanto al capitale, deduce che gli intimanti avrebbero dovuto scomputare le somme già erogate dall'AI a titolo di indennizzo derivante dall'evento sinistroso e, quanto alle spese, che le stesse sarebbero state indebitamente duplicate a dispetto di quanto statuito dal titolo che le aveva riconosciute nella somma rivendicata una sola volta complessivamente a ciascuna delle due classi di parti civili.
Le parti opposte, costituitesi tardivamente, hanno dedotto l'infondatezza degli assunti attorei ritenendo che quanto alla posizione di , fratello disabile Persona_1 del lavoratore defunto rappresentato dalla madre , l'opponente Controparte_1 non ha allegato, né provato, alcun versamento da parte dell'AI. Quanto agli altri due eredi parti civili, hanno escluso che potesse trovare fondamento l'eccezione di compensatio lucri cum damno in difetto di esercizio dell'azione di regresso da parte dell'AI, tenuto conto che la provvisionale è peraltro un'anticipazione dell'intero ammontare del danno da liquidarsi in sede civile e che, avendo la stessa riconosciuto importi senza distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, non era possibile operare l'eccepita defalcazione degli importi erogati dall'AI; hanno supportato la prospettazione evidenziando come in nessun caso il danno non
- 4 - patrimoniale spettante iure hereditatis ai congiunti dell'infortunato rientri tra le voci indennizzabili dall'AI, risultando pertanto escluso dalla c.d. compensatio lucri cum damno.
Venendo all'esame della prima doglianza va evidenziato che si è a lungo dibattuto in giurisprudenza circa i rapporti tra indennizzo INAIL — o, più in generale, qualsiasi vantaggio ottenuto dal danneggiato in conseguenza dell'illecito — e risarcimento del danno a cui è obbligato il responsabile civile o il suo assicuratore.
In particolare, si è trattato di stabilire le regole di funzionamento e l'ambito di operatività dell'istituto della compensatio lucri cum damno, quale regola operativa per la stima e la liquidazione del danno. L'esistenza di tale istituto è pacifica in giurisprudenza, che ne ravvisa il fondamento nella funzione riparatoria e ripristinatoria del risarcimento, quale strumento volto a ricondurre il patrimonio del danneggiato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se non vi fosse stato l'illecito. Sicché il danno risarcibile è calcolato tenendo in considerazione tutte le conseguenze prodotte dall'illecito, comprendendovi anche le eventuali conseguenze positive o vantaggiose, in ossequio al cd. principio dell'indifferenza, secondo cui il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, pena un indebito arricchimento del danneggiato, inammissibile per l'ordinamento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono state chiamate a risolvere la questione “se dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore a seguito di infortunio sulle vie del lavoro causato dal fatto illecito di un terzo, vada defalcata la rendita per l'inabilità permanente costituita dall'INAIL”. A giudizio del Supremo Consesso risulta centrale la doverosa indagine circa la ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata a far parte del patrimonio del danneggiato, al fine di verificare in concreto l'operatività della compensatio lucri cum damno.
La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, né della mera applicazione del criterio di accertamento della causalità, applicato sia per il danno che per il vantaggio, dovendosi piuttosto indagare la precipua funzione svolta dell'attribuzione patrimoniale in favore del danneggiato, verificando l'eventuale collegamento funzionale tra quest'ultima e l'obbligazione risarcitoria. A tal fine, rilievo centrale svolge la previsione da parte dell'ordinamento di meccanismi di surroga o rivalsa, capaci, da un lato, di valorizzare l'indifferenza del risarcimento, dall'altro, di neutralizzare ingiusti vantaggi per l'autore dell'illecito.
Su tali premesse le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio in tema di compensatio lucri cum damno: “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile,
- 5 - quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (sentenza n. 12566/2018).
Orbene, sulla scia di tale principio la stessa Corte ancora di recente ha affermato che
“considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale (AI) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello – che di fatto risulta applicato dai giudici di merito – di sottrarre tout court per intero l'indennizzo AI dal credito risarcitorio che sia stato “a monte” calcolato, e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo “poste omogenee” (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo AI le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo AI dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per “poste identiche” e non per poste omogenee“)” (ordinanza n. 30293/2023).
In precedenza, la stessa giurisprudenza di legittimità, per l'ipotesi di sinistro mortale in itinere, aveva affermato che “la c.d. compensatio lucri cum damno (la quale non costituisce un istituto a sè, ma una regola empirica di corretta aestimatio del danno), infatti, non opera quando il vantaggio conseguito dalla vittima dopo il fatto illecito sia destinato a ristorare pregiudizi ulteriori e diversi da quello di cui ha chiesto il risarcimento (…)”, cioè
“l'AI corrisponde ai congiunti che posseggano i requisiti di legge una rendita. Tale rendita è parametrata al reddito del de cuius, non può superare il 100% della retribuzione del defunto, quale che sia il numero degli aventi diritto;
cessa se il coniuge superstite contrae nuove nozze;
cessa quando il figlio che ne fosse beneficiario raggiunga il ventunesimo anno di età, ovvero il ventiseiesimo se studente universitario. Tali caratteristiche palesano che la rendita di cui si discorre ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavoratore deceduto apportava alla propria famiglia. La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio patrimoniale, e non certo un danno non patrimoniale. Ne consegue che le somme erogate dall'AI per il suddetto titolo non possono essere defalcate dal credito risarcitorio spettante ai congiunti del lavoratore deceduto a titolo di ristoro del danno non patrimoniale patito – sotto qualsiasi forma – in conseguenza dell'infortunio” (sent. n. 26647/2019).
Ne discende che l'eventuale scomputo degli importi corrisposti dall'AI non è precluso dal concreto esercizio dell'azione di regresso, come diversamente sostenuto da parte opposta, restando astrattamente ammissibile alle condizioni di cui innanzi ove operato per poste identiche di danno, dovendosi escludere in ogni caso che quanto erogato dall'ente assistenziale possa essere defalcato dall'ammontare del
- 6 - risarcimento riconosciuto a titolo di danno jure hereditatis non patrimoniale proprio in quanto l'AI non indennizza il pregiudizio non patrimoniale.
Senonché, nella fattispecie in esame la società opponente ha omesso del tutto la produzione del titolo azionato contenente la liquidazione del danno riconosciuta con la provvisionale.
Poiché nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, è onerato della prova dei fatti costitutivi della domanda e - nello specifico - dell'ammontare del risarcimento del danno liquidato nella provvisionale e della corrispondente causale (danno patrimoniale o non patrimoniale).
La relativa documentazione non è stata versata in atti neppure dai creditori opposti, cosicché risulta inibita a questo Giudice la verifica della natura di danno liquidato e la possibilità di operare, ricorrendone i presupposti, lo scorporo degli importi corrisposti o dovuti dall'AI agli eredi come quantificati in corso di causa, non potendo dirsi all'uopo dirimente e sufficiente la statuizione del dispositivo richiamata nell'atto di citazione “condanna e in solido Parte_3 Parte_4 con la " al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 Persona_1 CP_1
, e parti civile costituite”.
[...] Parte_2 CP_2 Controparte_3
Il motivo, pertanto, essendo rimasto sul piano della mera allegazione destituita di prova, non può essere accolto e va rigettato.
Va altresì disattesa la seconda eccezione con cui si deduce l'indebita duplicazione delle spese di lite.
Sul punto, sebbene non vi sia stata la produzione della sentenza azionata, non è contestato tra le parti il tenore della decisione riportata nel libello introduttivo di questo giudizio, che nella parte motiva afferma: “Gli imputati vanno poi condannati al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili sopramenzionate, non sussistendo giusti motivi per la compensazione, totale o parziale. Nella fattispecie in esame, tenuto conto di tutti i parametri previsti dall'art. 12 D.M. n. 55/2014, devono essere applicati i valori minimi. Tenuto conto di tutti i criteri previsti dall'art. 12 D.M. Giustizia n. 55/2014, con particolare riguardo alla concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale delle persone difese e alla difficoltà del procedimento, deve essere liquidata complessivamente, per ciascuna delle due classi di parti civili difese formalmente da due difensori, la somma di € 1.797,00 (Fase di studio della controversia: € 237,00; Fase introduttiva del giudizio: € 284,00; Fase istruttoria e/o dibattimentale: 567,00; Fase decisionale: € 709,00). Il
P.Q.M.
poi dispone “condanna e Parte_3 [...] in solido con la " (…), oltre alla rifusione delle spese processuali Pt_4 Parte_1
- 7 - sostenute dalle costituite parti civili, che liquida complessivamente in €. 1.797,00, oltre rimborso spese, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
La stessa opposta resiste all'eccezione riferendo che l'eccepita duplicazione sarebbe stata fugata in sede di precisazione del credito.
Tuttavia, proprio l'invocata interpretazione letterale del titolo esclude la fondatezza della doglianza attorea.
È difatti agevole desumere che la liquidazione della somma di € 1.797,00 sia avvenuta
“complessivamente” con riferimento alle diverse fasi computate per la relativa quantificazione, ma l'importo così liquidato sia stato riconosciuto in favore di
“ciascuna delle due classi di parti civili”, peraltro “difese formalmente da due difensori”, risultandone pertanto legittima la sperata rivendicazione da parte dei precettanti opposti.
In definitiva l'opposizione va rigettata perché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (€ 52.001- € 260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria attesa l'avvenuta costituzione successivamente all'udienza di comparizione), nei valori minimi tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate e senza maggiorazione per la difesa di più parti con identica posizione processuale, tenuto conto dell'identità delle difese spiegate nell'interesse delle parti patrocinate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di , e Persona_1 [...]
, iscritta al n. 26044/2024 del R.G., così provvede: Parte_2
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'interesse della parte opposta e con distrazione in favore dell'Avv. Nicola Alessandro D'Angelo dichiaratosi antistatario in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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