Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/04/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, alla pubblica udienza svolta in data 23 aprile
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6204/2024
TRA
, C.F. , in proprio e n.q. di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell' C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_1
Messina, presso lo studio legale dell'Avv. Maria, Grazia Castelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CO ZI
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Cui è riunita la controversia iscritta al n. R.G. 6205/2024
TRA
, C.F. , in proprio e n.q. di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell' C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_1
Messina, presso lo studio legale dell'Avv. Maria, Grazia Castelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CO ZI
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Cui è riunita la controversia iscritta al n. R.G. 6206/2024
TRA
, C.F. , in proprio e n.q. di legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell' C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_2 P.IVA_1
Messina, presso lo studio legale dell'Avv. Maria, Grazia Castelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CO ZI
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso le ordinanze – Ingiunzione n. OI-002137295 e OI-002144652, con cui era stato intimato il pagamento di € 6.034,44 quale sanzione amministrativa per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, notificate in data 23 ottobre 2024 sia all' sia al legale rappresentante quale obbligato in solido. Pt_2
Rilevava la mancata e/o irregolare notificazione delle contestazioni e delle conseguenziali violazioni (Avviso di accertamento), con violazione dell'art. 14 L. 689/81.
Rilevava, inoltre, l'assoluta carenza di motivazione dell'Ordinanza ingiunzione.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative comminate, il cui computo del termine iniziava a decorrere dal giorno in cui era stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 28 L. 689/81.
Osservava che anche nel caso in cui la notifica dell'avviso di accertamento si fosse perfezionata, comunque risultava essere ormai decorso il termine prescrizionale, considerandosi il termine prescrizionale massimo che era previsto in sede penale, prima della depenalizzazione dei reati trasformati in illecito amministrativo. Eccepiva l'intervenuta decadenza da parte dell'Ente Previdenziale del diritto a riscuotere le somme ex art. 14 L. 689.
Deduceva la sproporzione delle sanzioni rispetto all'importo non versato. CP_ Rilevava, altresì, la violazione della Circolare n. 32 del 25/02/20.
Chiedeva, pertanto, che preliminarmente venisse sospesa l'efficacia esecutiva delle Ordinanze
Ingiunzione opposte, anche inaudita altera parte, per le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte;
chiedeva, poi, di ritenere e dichiarare nulla ovvero illegittima le ordinanza – ingiunzione opposte e, per l'effetto, di revocare e/o annullare il predetto atto, con ogni sua consequenziale statuizione di legge, dichiarando comunque non dovute o prescritte le somme indicate nella sanzione amministrativa comminata dall' ; in caso di pagamento delle CP_1
CP_ superiori somme nelle more del giudizio da parte della istante, a seguito di eventuale procedura esecutiva intrapresa dalla controparte, chiedeva di ordinare la restituzione delle stesse somme pagate con interessi e rivalutazione come per legge;
in via subordinata e residuale, chiedeva eventualmente di dichiarare sproporzionata la sanzione amministrativa comminata e per l'effetto di disporne la riduzione al minimo previsto dalla legge;
chiedeva infine di emettere ogni altra e conducente statuizione di legge;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che a controparte in data 23 ottobre 2024 erano CP_1 state notificate varie ordinanze ingiunzioni per l'illecito di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 ss.mm., rispettivamente con riguardo agli anni 2018,
2019 e 2021 e che il pur avendo ricevuto tutte le ordinanze nella medesima data, Pt_1
aveva depositato un distinto ricorso contro le ordinanze relative a ciascuno dei tre anni indicati.
Osservava che nei tre ricorsi, sostanzialmente identici, era tra l'altro eccepita la violazione del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981.
Rappresentava che la materia del contendere era cessata, giacché i provvedimenti indicati nei ricorsi depositati dall'opponente erano stati annullati in autotutela.
Chiedeva che vista l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra i giudizi Rg nn. 6204, 6205
e 6206/2024 venisse disposta la riunione degli stessi.
Rileva che la parte opponente avrebbe potuto e dovuto depositare un unico ricorso per opporsi alle ordinanze notificate il 23 ottobre 2024, osservando che non vi era altra finalità della proposizione di tre distinti giudizi che quella di ottenere una pluralità di pronunce di condanna dell' convenuto al pagamento di spese e competenze di lite. CP_1 Osservava che il contegno processuale di controparte concretizzava una classica ipotesi di abuso del processo secondo quanto delineato dalla Suprema Corte di Cassazione che richiamava.
Rappresentava che in fattispecie analoghe a quelle odierne, in caso di accertata violazione del cit. art. 14, molti Uffici Giudiziari si stavano orientando nel senso della compensazione delle spese.
Chiedeva, pertanto, che previa riunione dei giudizi RG nn. 6204, 6205 e 6206/2024 venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3.- Con separato ricorso depositato in data 21 novembre 2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-002230030, con cui era stato intimato il pagamento di € 4.052,70 quale sanzione amministrativa per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, notificata in data 23 ottobre 2024 sia all' sia al Pt_2
legale rappresentante quale obbligato in solido e formulava le medesime argomentazioni e domande esposte in precedenza.
4.- L' , costituendosi in giudizio, formulava le medesima argomentazioni e domande CP_1
esposte.
5.- Con ulteriore ricorso depositato in data 21 novembre 2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-002627899, con cui era stato intimato il pagamento di € 6.563,70 quale sanzione amministrativa per presunto omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021, notificata in data 23 ottobre 2024 sia all' sia al legale rappresentante quale obbligato e formulava le medesime Pt_2
argomentazioni e domande esposte in precedenza.
6.- L' , costituendosi in giudizio, formulava le medesima argomentazioni e domande CP_1
esposte.
7.- All'udienza odierna veniva disposta la riunione dei giudizi nn. 6204/2024, 6205/2024 e
6206/2024 R.G., tenuto conto dell'oggetto delle controversie e dell'identità delle parti e, in esito alla discussione, la causa viene decisa.
8.- Per quanto riguarda il merito della controversia, parte ricorrente propone opposizione avverso le ordinanze – ingiunzione n. OI-002137295 e OI-002144652, con cui è stato intimato il pagamento di € 6.034,44 quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018, avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-
002230030, con cui è stato intimato il pagamento di € 4.052,70 quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019 nonché avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-002627899, con cui è stato intimato il pagamento di € 6.563,70 quale sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021.
Dagli atti emerge che l' ha operato l'annullamento in autotutela delle suindicate ordinanze CP_1 ingiunzione con la seguente motivazione “Mancato rispetto del termine di notificazione dell'atto di accertamento della violazione entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/81, così come richiamato con messaggio Hermes n. 004144 del 06/12/2024”.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6.- Per quanto riguarda le spese di lite va rilevato che, a giudizio di questo decidente, non appare configurabile un abuso del processo in quanto i ricorsi sono stati proposti avverso diverse ordinanze relative ad annualità diverse, seppure notificate nella medesima data e, pertanto, in virtù del principio di soccombenza virtuale le spese giudiziali vengono poste a carico dell' CP_1
e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti attesa la semplicità della controversia e tenendo conto della riunione dei giudizi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese giudiziali che si CP_1 liquidano nella somma di € 3973,5 oltre € 129,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 23 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga