CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1586/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta (P.I. ), rappresentato e difeso all'avvocato Stefano Amato P.IVA_1
(C.F. ) con studio professionale in M.na di Caulonia (RC) Via A. C.F._2
Rendano n. 4, come da procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato in
Catanzaro, Viale dei Normanni 131, presso e nello studio dell'avvocato Andrea Gareri;
APPELLANTE
E
( ), elettivamente domiciliato in CO (CZ), CP_1 C.F._3
alla via G. D'Annunzio n. 16, presso lo studio legale dell'Avv. Michele Stranieri
( ) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con C.F._4
l'Avv. Vittorio Quercia ( del Foro di Crotone, in virtù di procura stesa C.F._5
in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 10.6.2025 la causa era posta in decisione in data 11.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : << Voglia l'On. Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere: IN CP_2
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, si chiede la riforma integrale della sentenza n. 1154/19 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Dott.ssa Romanò nell'ambito del giudizio (Rep. n. 1630/19, A.C.
N. 4444/2016, Cron. 4768/19), depositata in cancelleria in data 21.06.2019, notificata in pari data,
per tutti i motivi, ed in relazione a tutti i capi della stessa indicati ed elencati nel presente atto, per come già specificati nel presente atto di appello e con richiesta integrale accoglimento di tutte le conclusioni già avanzate nel corso del giudizio di primo grado nel proprio atto di costituzione e risposta ed in tutti i verbali di causa da intendersi riportate e trascritte nel presente atto e che di seguito vengono riportate: “…Voglia l'On.le Tribunale adito così decidere: IN VIA
PRELIMINARE Accertare e dichiarare che in ordine alla causa in oggetto esiste una carenza di legittimatio ad causam attiva del sig. e passiva per quanto concerne il sig. CP_1 [...]
anche nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta, per tutti i motivi già espressi nella Parte_1
narrativa del presente atto, con consequenziale richiesta di estromissione del sig. Parte_1
dall'odierno giudizio, con richiesta di condanna alle spese di lite del sig. SEMPRE IN CP_1
VIA PRELIMINARE E NEL MERITO Per tutte le motivazioni già argomentate in atti, nella denegata quanto improbabile ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimatio ad causam, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. anche Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima ditta, con riferimento alla domanda avanzata dalla parte attrice e,
conseguentemente, dichiarare l'estromissione del sig. dall'odierno giudizio, con Parte_1
richiesta di condanna alle spese di lite. In via del tutto subordinata e NEL MERITO accertare e dichiarare che parte convenuta ha adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti nel contratto del
2.8.11, per tutti i motivi esposti nel presente atto, affrontando dei costi e l'esborso di somme, per come analiticamente descritti nella premessa del presente atto, fermo restando che la realizzazione degli appartamenti prevista nell'accordo del 2.8.11 non è intervenuta per motivi estranei alla volontà o responsabilità della parte convenuta o della Accertare e dichiarare fondata la Controparte_3
domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento in favore del sig.
2 anche in qualità, della somma di Euro 25.831,20, od a quella maggiore e diversa Parte_1
somma che sarà accertata in corso di causa, (oltre relativi interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo), quali costi sostenuti per dare esecuzione agli obblighi assunti con l'atto del 2.8.11
ed alle successive richieste avanzate dalla per la realizzazione dei mini appartamenti;
Parte_2
disporre, conseguentemente ed in via subordinata, la compensazione della somma relativa alla quota versata dal sig. alla cooperativa per la realizzazione del mini appartamento, pari ad Euro CP_1
21.840,00(compreso I.V.A.) con quella maggiore di Euro 25.831,20 dovuta dal medesimo, quale socio della cooperativa, al sig. per le causali indicate nella premessa del presente atto, Parte_1
con obbligo di pagamento in favore di quest'ultimo della somma di Euro 3.991,20, residuata dopo la citata compensazione;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA e maggiorazione come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde. Sempre nel merito si chiede, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata di accertare e dichiarare che: a) la sentenza di primo grado è stata redatta utilizzando un documento, definito “atto di accertamento di spettanza del credito”, che non è mai stato prodotto in giudizio ma solo, in modo del tutto illegittimo ed irrituale, con la memoria di replica unitamente a delle comunicazioni “riservate personali non producibili” via p.e.c. trasmesse dal precedente procuratore avvocato all'avvocato Quercia e, pertanto, non affatto producibili oltre Pt_3
che inutilizzabili per tutti i motivi esposti motivo per il quale il Giudice adito non avrebbe dovuto e potuto utilizzarli ai fini della redazione della sentenza per come fatto con il documento “atto di accertamento di spettanza del credito” motivo per il quale la sentenza dovrà essere annullata;
b) la ricostruzione fattuale non è quella indicata nella sentenza appellata ma quella descritta nell'atto di comparsa di costituzione e risposta per come ricostruita nel presente atto;
c) in capo al sig. CP_1
attore in primo grado non esiste alcuna legittimazione ad agire od ad causam in ordine
[...]
all'azione avanzata nel corso del primo grado di giudizio essendo titolare di tale azione e di ogni rapporto dedotto nei vari contratti stipulati tra la cooperativa e la (alla quale è Controparte_3
succeduto il sig. , poi sostituiti dal contenuto del contratto dell'11.11.15, solo tali Parte_1
soggetti e non i singoli soci ovvero il sig. per tutti i motivi dedotti nella premessa del CP_1
presente atto;
d) nel merito tutte le eccezioni formulate dalla parte appellante nel corso del primo grado di giudizio, con riferimento anche alla carenza di legittimazione attiva ed ad causam del sig.
3 risultano fondate e rilevanti, per tutte le doglianze ed i motivi esposti, ed in relazione CP_1
alle stesse anche la domanda riconvenzionale avanzata nel corso del primo grado di giudizio e ribadita con il presente atto di cui si chiede l'accoglimento; e) si chiede l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate nel corso del primo grado di giudizio per tutti i motivi esposti;
f) tutte le richieste formulate nel corso del primo grado di giudizio e ribadite con il presente atto nonché i relativi motivi di appello proposti dovranno essere accolti in riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado>>;
per : << L'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia: A) CP_1
Rigettare l'appello proposto da in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1
edile omonima, per le motivazioni meglio esposte in precedenza e, al contrario, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1154/2019 del Tribunale Civile di Catanzaro;
B) Conseguentemente
condannare parte appellante alla rifusione delle spese per questa inutile ed infondata impugnazione disponendo la distrazione delle medesime in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, ex art. 93
c.p.c.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna CP_1
dell'Arch. alla restituzione in suo favore della somma di euro 21.840,00, in base Parte_1
all'art. 3 della scrittura privata dell'11.11.2015 stipulata tra la società e Parte_4
di risoluzione concordata del contratto di appalto del 18.06.2010 ed in base all'atto Parte_1
di accertamento del credito del 25.02.2016. Si costituiva in giudizio eccependo il Parte_1
difetto di legittimazione attiva dell'odierno attore, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda attorea. Spiegava altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva che venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di CP_1
euro 25.381,20 o della diversa somma accertata in corso di causa, per i costi sostenuti per dare esecuzione ali obblighi con atto del 2.8.2011 ed alle successive richieste avanzate dalla Parte_2
per la realizzazione dei mini appartamenti”.
4 In data 21.3.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 4444/2016, il Tribunale di
Catanzaro emetteva la sentenza n. 1154/2019, pubblicata il 21.6.2019, con la quale così
provvedeva: “accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in proprio ed Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima impresa, al pagamento in favore di della somma CP_1
di euro 21.840,00 oltre interessi legali dal 2.8.2012 al soddisfo ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
dal dì della domanda giudiziale;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
rigetta la domanda spiegata dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; condanna in proprio e Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima impresa, alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed in complessivi euro 3.500,00 per competenze professionali,
oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti dell'attore”.
Con atto di citazione e contestuale istanza di inibitoria della sentenza impugnata in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepiva “l'illegittima produzione documentale di parte appellata e della valutazione della stessa ai fini della emissione della sentenza. Relativamente ai capoversi 8,9,10) della richiamata sentenza (pagg. 4-5), errata ricostruzione dei fatti. Manifesta
erroneità ed illogicità della motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. Violazione degli artt. 153
c.p.c., 183 c.p.c. comma VI° nn. 1-2-3, nonché dell'art. 190 c.p.c. Violazione degli art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.”;
- con il secondo motivo d'appello rilevava” la carenza di legittimazione ad agire e ad causam della parte appellata nonché sulla carenza di legittimazione passiva della parte appellante rispetto alla domanda attorea. Relativamente ai capoversi nn. 3-4-5-6-7-8-9-10-15-18) della richiamata sentenza (Pagg. 2-3-4-5-6-7), errata ricostruzione dei fatti ed interpretazione dei contratti e relativa volontà contrattuale. Errata valutazione ed omessa valutazione delle prove documentali,
nonché delle altre prove richieste, errata interpretazione delle risultanze istruttorie ex art. 115 c.p.c.
e 116 c.p.c. Violazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e 1362 c.c., art. 2519 c.c. e 112 c.p.c.
Manifesta erroneità ed illogicità della motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c.”;
- con il terzo motivo di appello lamentava “Relativamente ai capoversi 11-12-13-14-19)
5 della richiamata sentenza (Pagg. 5-6-7), errata ricostruzione e valutazione dei fatti e dei relativi documenti allegati nonché della relativa qualificazione giuridica. Omessa valutazione e rigetto delle richieste istruttorie avanzate violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa valutazione delle prove ex art. 115 e 116 c.p.c. Manifesta erroneità ed illogicità della motivazione e/o mancanza della stessa,
violazione dell'art. 132 c.p.c. Impugnazione e richiesta di revoca dell'ordinanza dell'11.6.18 con la quale vengono rigettate le richieste di prova avanzate”.
Infine, parte appellante rilevava l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale avanzata nel primo grado di giudizio sulla base di un'errata valutazione dei fatti oggetto del contendere con conseguente rigetto delle relative richieste istruttorie avanzate. Nello
specifico, il lamentava che l'errata ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure Pt_1
sarebbe dipesa oltre che “da una errata qualificazione dei documenti posti a base della causa che non trovano alcun tipo di riscontro probatorio” anche dal rigetto immotivato “in aperta violazione dell'art. 112 e 132 c.p.c.” delle richieste istruttorie (consulenza e prove testimoniali)
considerate, a suo dire, “strettamente necessarie alla precisa quantificazione delle somme richieste con la domanda riconvenzionale pur supportata già da specifica e idonea documentazione attestante sia le attività tecniche che le lavorazioni eseguite dalla ditta RA in relazione alla realizzazione dei mini locali”.
In data 17.1.2020 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con CP_1
condanna alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione l'appellante insisteva nella richiesta di inibitoria della sentenza nonché nelle richieste istruttorie e la Corte si riservava.
A scioglimento della riserva, la Corte accoglieva la richiesta di inibitoria e disponeva consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti: <<
1. dica il consulente, esaminati gli atti di causa e tenuto conto del progetto originario, quali e quante siano le opere che l'appaltatore ha dovuto intraprendere in vista della realizzazione dei mini-locali>>;
<<
2. dica il consulente, in relazione alle opere di cui ha verificato l'esistenza, quali spese e quali costi l'appaltatore ha dovuto sopportare per il ponteggio, per il rinforzo strutturale dell'immobile sia con riguardo al costo del ferro impiegato che del cemento, nonché per la realizzazione
6 e demolizione dei pilatri relativi al quarto piano, indicando separatamente ogni voce>>;
<<
3. dica il consulente quale sia la quota di tali oneri economici gravante sull'appellato
CP_1
Depositata la consulenza tecnica in data 20.6.2022, dopo alcuni rinvii, all'udienza del
10.6.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza dell'11.7.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello proposto da deve essere parzialmente accolto Parte_1
nei termini che seguono.
Ritiene questa Corte che i primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, siano infondati per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Per quanto concerne il primo motivo di appello, relativo alla specifica contestazione circa “l'illegittima produzione documentale di parte appellata e sulla valutazione della stessa ai fini della emissione della sentenza” occorre rilevare che il Giudice di primo grado nella sua motivazione ha espressamente fatto riferimento all'accordo del 2.8.2011, all'appendice negoziale del 25.2.2015, alla risoluzione dell'11.11.2015 e , quindi, l'atto di accertamento di spettanza del credito citato dall'odierno appellante non è stato, in ogni caso, dirimente per la decisione per come emerge dalla lettura della stessa sentenza impugnata.
Per quanto attiene, poi, al secondo motivo di appello con cui l'appellante eccepisce la carenza di legittimazione ad agire e ad causam del nonché la carenza di legittimazione CP_1
passiva della stessa parte appellante rispetto alla domanda attorea e all'errata ricostruzione dei fatti ed interpretazione dei contratti e della relativa volontà contrattuale occorre osservare che correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione.
Ed infatti, dalla lettura degli atti di causa, nello specifico dalla scrittura privata
7 dell'11.11.2015 che richiama quella del 2.8.2011, si evince, chiaramente, come il CP_1
avesse facoltà di agire direttamente nei confronti del per la restituzione dell'importo Pt_1
versato per il mini appartamento mai realizzato, così come risulta chiara la consapevolezza di quest'ultimo che la restituzione di tali importi fosse questione da trattare con ciascuno dei sei soci sulla base degli stessi atti di causa.
Per quel che concerne, infine, le ulteriori doglianze di parte appellante in merito all'erroneo rigetto, con la decisione gravata, della domanda riconvenzionale dispiegata in prime cure sulla base di un'errata valutazione dei fatti oggetto del contendere con conseguente rigetto delle richieste istruttorie, questa Corte ritiene, invece, che la stessa va accolta nei termini che seguono.
Ebbene, dagli atti dell'11.11.2015 e 25.2.2015 emerge che i costi dei maggiori oneri erano conosciuti dall'appaltatore e che lo stesso vi aveva, comunque, rinunciato.
Ed infatti, in risposta al quesito specifico n. 2 “Il C.T.U. voglia chiarire se i costi in previsione della sopraelevazione del quarto piano fossero già stato affrontati dalla TT RA e,
pertanto, ad essa perfettamente noti alla data del 25 febbraio 2015, quando fu sottoscritta la scrittura privata (registrata) tra la e la TT RA, contenente le espresse rinunce (scrittura Parte_2
privata nuovamente depositata in data 10 marzo 2021)” il consulente risponde in maniera affermativa specificando che “con riferimento alla esecuzione di tutte le opere strutturali del fabbricato in quanto la loro ultimazione, alla data del 30-12-2013, è sancita dalla Relazione a strutture ultimate, resa ai sensi dell'art.65 del D.P.R. 380/2011, dal Direttore dei Lavori e depositata presso il
Settore Tecnico Regionale in data 01-02-2016 prot. 28380 e dal successivo Collaudo Statico n.46050
del 15-02-2016”.
Ed ancora, dalla consulenza emerge, altresì, che il fermo del cantiere non è imputabile alla cooperativa e, quindi, ai soci.
Difatti, in risposta al quesito posto dall'avv. Quercia per parte appellata, “Il C.T.U.
voglia verificare i giorni di fermo del Cantiere non imputabili alla in riferimento anche Parte_2
alla sospensione ed all'invito a riprendere i lavori da parte del Direttore dei Lavori, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal ponteggio per l'edificazione del solo piano quarto, se eventualmente dovuti, e tenendo conto che il ponteggio è servito per l'edificazione dei tre piani non
8 oggetto di controversia, visto che il ponteggio non era certamente servito per l'ipotetica edificazione del solo 4° piano” , il consulente chiarisce di non poter rispondere al quesito in quanto “non esiste, né nei fascicoli giudiziari, né in atti pubblici, alcun documento che sancisca sospensioni e/o riprese dei lavori”.
Tuttavia, il consulente in risposta al quesito n. 3 <<
3. dica il consulente quale sia la quota di tali oneri economici gravante sull'appellato > rileva che gli unici oneri maggiori che CP_1
possono essere imputati pro quota ai soci e, quindi, al sono così calcolati “la quota CP_1
degli oneri economici gravanti sul è pari ad € 43.593:9 = € 4.843,66”. CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue, quindi, che - così come evidenziato dal consulente - la quota gravante sul è pari ad euro 4.843,66 e, quindi, la domanda CP_1
riconvenzionale avanzata dal può trovare accoglimento nei termini sopra descritti. Pt_1
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto limitatamente alla domanda riconvenzionale spiegata nel primo grado di giudizio e per come sopra meglio esplicitato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catanzaro n. 1154/2019, depositata in cancelleria in data 21.6.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e condanna Parte_1 CP_1
al pagamento di euro 4.843,66;
[...]
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
9
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1586/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ), in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta (P.I. ), rappresentato e difeso all'avvocato Stefano Amato P.IVA_1
(C.F. ) con studio professionale in M.na di Caulonia (RC) Via A. C.F._2
Rendano n. 4, come da procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato in
Catanzaro, Viale dei Normanni 131, presso e nello studio dell'avvocato Andrea Gareri;
APPELLANTE
E
( ), elettivamente domiciliato in CO (CZ), CP_1 C.F._3
alla via G. D'Annunzio n. 16, presso lo studio legale dell'Avv. Michele Stranieri
( ) che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con C.F._4
l'Avv. Vittorio Quercia ( del Foro di Crotone, in virtù di procura stesa C.F._5
in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 10.6.2025 la causa era posta in decisione in data 11.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : << Voglia l'On. Corte di Appello, contrariis reiectis, così provvedere: IN CP_2
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, si chiede la riforma integrale della sentenza n. 1154/19 emessa dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Dott.ssa Romanò nell'ambito del giudizio (Rep. n. 1630/19, A.C.
N. 4444/2016, Cron. 4768/19), depositata in cancelleria in data 21.06.2019, notificata in pari data,
per tutti i motivi, ed in relazione a tutti i capi della stessa indicati ed elencati nel presente atto, per come già specificati nel presente atto di appello e con richiesta integrale accoglimento di tutte le conclusioni già avanzate nel corso del giudizio di primo grado nel proprio atto di costituzione e risposta ed in tutti i verbali di causa da intendersi riportate e trascritte nel presente atto e che di seguito vengono riportate: “…Voglia l'On.le Tribunale adito così decidere: IN VIA
PRELIMINARE Accertare e dichiarare che in ordine alla causa in oggetto esiste una carenza di legittimatio ad causam attiva del sig. e passiva per quanto concerne il sig. CP_1 [...]
anche nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta, per tutti i motivi già espressi nella Parte_1
narrativa del presente atto, con consequenziale richiesta di estromissione del sig. Parte_1
dall'odierno giudizio, con richiesta di condanna alle spese di lite del sig. SEMPRE IN CP_1
VIA PRELIMINARE E NEL MERITO Per tutte le motivazioni già argomentate in atti, nella denegata quanto improbabile ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimatio ad causam, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. anche Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima ditta, con riferimento alla domanda avanzata dalla parte attrice e,
conseguentemente, dichiarare l'estromissione del sig. dall'odierno giudizio, con Parte_1
richiesta di condanna alle spese di lite. In via del tutto subordinata e NEL MERITO accertare e dichiarare che parte convenuta ha adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti nel contratto del
2.8.11, per tutti i motivi esposti nel presente atto, affrontando dei costi e l'esborso di somme, per come analiticamente descritti nella premessa del presente atto, fermo restando che la realizzazione degli appartamenti prevista nell'accordo del 2.8.11 non è intervenuta per motivi estranei alla volontà o responsabilità della parte convenuta o della Accertare e dichiarare fondata la Controparte_3
domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare parte attrice al pagamento in favore del sig.
2 anche in qualità, della somma di Euro 25.831,20, od a quella maggiore e diversa Parte_1
somma che sarà accertata in corso di causa, (oltre relativi interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo), quali costi sostenuti per dare esecuzione agli obblighi assunti con l'atto del 2.8.11
ed alle successive richieste avanzate dalla per la realizzazione dei mini appartamenti;
Parte_2
disporre, conseguentemente ed in via subordinata, la compensazione della somma relativa alla quota versata dal sig. alla cooperativa per la realizzazione del mini appartamento, pari ad Euro CP_1
21.840,00(compreso I.V.A.) con quella maggiore di Euro 25.831,20 dovuta dal medesimo, quale socio della cooperativa, al sig. per le causali indicate nella premessa del presente atto, Parte_1
con obbligo di pagamento in favore di quest'ultimo della somma di Euro 3.991,20, residuata dopo la citata compensazione;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA e maggiorazione come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde. Sempre nel merito si chiede, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata di accertare e dichiarare che: a) la sentenza di primo grado è stata redatta utilizzando un documento, definito “atto di accertamento di spettanza del credito”, che non è mai stato prodotto in giudizio ma solo, in modo del tutto illegittimo ed irrituale, con la memoria di replica unitamente a delle comunicazioni “riservate personali non producibili” via p.e.c. trasmesse dal precedente procuratore avvocato all'avvocato Quercia e, pertanto, non affatto producibili oltre Pt_3
che inutilizzabili per tutti i motivi esposti motivo per il quale il Giudice adito non avrebbe dovuto e potuto utilizzarli ai fini della redazione della sentenza per come fatto con il documento “atto di accertamento di spettanza del credito” motivo per il quale la sentenza dovrà essere annullata;
b) la ricostruzione fattuale non è quella indicata nella sentenza appellata ma quella descritta nell'atto di comparsa di costituzione e risposta per come ricostruita nel presente atto;
c) in capo al sig. CP_1
attore in primo grado non esiste alcuna legittimazione ad agire od ad causam in ordine
[...]
all'azione avanzata nel corso del primo grado di giudizio essendo titolare di tale azione e di ogni rapporto dedotto nei vari contratti stipulati tra la cooperativa e la (alla quale è Controparte_3
succeduto il sig. , poi sostituiti dal contenuto del contratto dell'11.11.15, solo tali Parte_1
soggetti e non i singoli soci ovvero il sig. per tutti i motivi dedotti nella premessa del CP_1
presente atto;
d) nel merito tutte le eccezioni formulate dalla parte appellante nel corso del primo grado di giudizio, con riferimento anche alla carenza di legittimazione attiva ed ad causam del sig.
3 risultano fondate e rilevanti, per tutte le doglianze ed i motivi esposti, ed in relazione CP_1
alle stesse anche la domanda riconvenzionale avanzata nel corso del primo grado di giudizio e ribadita con il presente atto di cui si chiede l'accoglimento; e) si chiede l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate nel corso del primo grado di giudizio per tutti i motivi esposti;
f) tutte le richieste formulate nel corso del primo grado di giudizio e ribadite con il presente atto nonché i relativi motivi di appello proposti dovranno essere accolti in riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado>>;
per : << L'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, voglia: A) CP_1
Rigettare l'appello proposto da in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa Parte_1
edile omonima, per le motivazioni meglio esposte in precedenza e, al contrario, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1154/2019 del Tribunale Civile di Catanzaro;
B) Conseguentemente
condannare parte appellante alla rifusione delle spese per questa inutile ed infondata impugnazione disponendo la distrazione delle medesime in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari, ex art. 93
c.p.c.>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna CP_1
dell'Arch. alla restituzione in suo favore della somma di euro 21.840,00, in base Parte_1
all'art. 3 della scrittura privata dell'11.11.2015 stipulata tra la società e Parte_4
di risoluzione concordata del contratto di appalto del 18.06.2010 ed in base all'atto Parte_1
di accertamento del credito del 25.02.2016. Si costituiva in giudizio eccependo il Parte_1
difetto di legittimazione attiva dell'odierno attore, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito della domanda attorea. Spiegava altresì domanda riconvenzionale con la quale chiedeva che venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di CP_1
euro 25.381,20 o della diversa somma accertata in corso di causa, per i costi sostenuti per dare esecuzione ali obblighi con atto del 2.8.2011 ed alle successive richieste avanzate dalla Parte_2
per la realizzazione dei mini appartamenti”.
4 In data 21.3.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 4444/2016, il Tribunale di
Catanzaro emetteva la sentenza n. 1154/2019, pubblicata il 21.6.2019, con la quale così
provvedeva: “accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in proprio ed Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima impresa, al pagamento in favore di della somma CP_1
di euro 21.840,00 oltre interessi legali dal 2.8.2012 al soddisfo ed interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
dal dì della domanda giudiziale;
rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
rigetta la domanda spiegata dall'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; condanna in proprio e Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima impresa, alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed in complessivi euro 3.500,00 per competenze professionali,
oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti dell'attore”.
Con atto di citazione e contestuale istanza di inibitoria della sentenza impugnata in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepiva “l'illegittima produzione documentale di parte appellata e della valutazione della stessa ai fini della emissione della sentenza. Relativamente ai capoversi 8,9,10) della richiamata sentenza (pagg. 4-5), errata ricostruzione dei fatti. Manifesta
erroneità ed illogicità della motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c. Violazione degli artt. 153
c.p.c., 183 c.p.c. comma VI° nn. 1-2-3, nonché dell'art. 190 c.p.c. Violazione degli art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.”;
- con il secondo motivo d'appello rilevava” la carenza di legittimazione ad agire e ad causam della parte appellata nonché sulla carenza di legittimazione passiva della parte appellante rispetto alla domanda attorea. Relativamente ai capoversi nn. 3-4-5-6-7-8-9-10-15-18) della richiamata sentenza (Pagg. 2-3-4-5-6-7), errata ricostruzione dei fatti ed interpretazione dei contratti e relativa volontà contrattuale. Errata valutazione ed omessa valutazione delle prove documentali,
nonché delle altre prove richieste, errata interpretazione delle risultanze istruttorie ex art. 115 c.p.c.
e 116 c.p.c. Violazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e 1362 c.c., art. 2519 c.c. e 112 c.p.c.
Manifesta erroneità ed illogicità della motivazione e violazione dell'art. 132 c.p.c.”;
- con il terzo motivo di appello lamentava “Relativamente ai capoversi 11-12-13-14-19)
5 della richiamata sentenza (Pagg. 5-6-7), errata ricostruzione e valutazione dei fatti e dei relativi documenti allegati nonché della relativa qualificazione giuridica. Omessa valutazione e rigetto delle richieste istruttorie avanzate violazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa valutazione delle prove ex art. 115 e 116 c.p.c. Manifesta erroneità ed illogicità della motivazione e/o mancanza della stessa,
violazione dell'art. 132 c.p.c. Impugnazione e richiesta di revoca dell'ordinanza dell'11.6.18 con la quale vengono rigettate le richieste di prova avanzate”.
Infine, parte appellante rilevava l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale avanzata nel primo grado di giudizio sulla base di un'errata valutazione dei fatti oggetto del contendere con conseguente rigetto delle relative richieste istruttorie avanzate. Nello
specifico, il lamentava che l'errata ricostruzione effettuata dal Giudice di prime cure Pt_1
sarebbe dipesa oltre che “da una errata qualificazione dei documenti posti a base della causa che non trovano alcun tipo di riscontro probatorio” anche dal rigetto immotivato “in aperta violazione dell'art. 112 e 132 c.p.c.” delle richieste istruttorie (consulenza e prove testimoniali)
considerate, a suo dire, “strettamente necessarie alla precisa quantificazione delle somme richieste con la domanda riconvenzionale pur supportata già da specifica e idonea documentazione attestante sia le attività tecniche che le lavorazioni eseguite dalla ditta RA in relazione alla realizzazione dei mini locali”.
In data 17.1.2020 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con CP_1
condanna alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione l'appellante insisteva nella richiesta di inibitoria della sentenza nonché nelle richieste istruttorie e la Corte si riservava.
A scioglimento della riserva, la Corte accoglieva la richiesta di inibitoria e disponeva consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti: <<
1. dica il consulente, esaminati gli atti di causa e tenuto conto del progetto originario, quali e quante siano le opere che l'appaltatore ha dovuto intraprendere in vista della realizzazione dei mini-locali>>;
<<
2. dica il consulente, in relazione alle opere di cui ha verificato l'esistenza, quali spese e quali costi l'appaltatore ha dovuto sopportare per il ponteggio, per il rinforzo strutturale dell'immobile sia con riguardo al costo del ferro impiegato che del cemento, nonché per la realizzazione
6 e demolizione dei pilatri relativi al quarto piano, indicando separatamente ogni voce>>;
<<
3. dica il consulente quale sia la quota di tali oneri economici gravante sull'appellato
CP_1
Depositata la consulenza tecnica in data 20.6.2022, dopo alcuni rinvii, all'udienza del
10.6.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte si riservava.
Con l'ordinanza dell'11.7.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello proposto da deve essere parzialmente accolto Parte_1
nei termini che seguono.
Ritiene questa Corte che i primi due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente, siano infondati per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Per quanto concerne il primo motivo di appello, relativo alla specifica contestazione circa “l'illegittima produzione documentale di parte appellata e sulla valutazione della stessa ai fini della emissione della sentenza” occorre rilevare che il Giudice di primo grado nella sua motivazione ha espressamente fatto riferimento all'accordo del 2.8.2011, all'appendice negoziale del 25.2.2015, alla risoluzione dell'11.11.2015 e , quindi, l'atto di accertamento di spettanza del credito citato dall'odierno appellante non è stato, in ogni caso, dirimente per la decisione per come emerge dalla lettura della stessa sentenza impugnata.
Per quanto attiene, poi, al secondo motivo di appello con cui l'appellante eccepisce la carenza di legittimazione ad agire e ad causam del nonché la carenza di legittimazione CP_1
passiva della stessa parte appellante rispetto alla domanda attorea e all'errata ricostruzione dei fatti ed interpretazione dei contratti e della relativa volontà contrattuale occorre osservare che correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione.
Ed infatti, dalla lettura degli atti di causa, nello specifico dalla scrittura privata
7 dell'11.11.2015 che richiama quella del 2.8.2011, si evince, chiaramente, come il CP_1
avesse facoltà di agire direttamente nei confronti del per la restituzione dell'importo Pt_1
versato per il mini appartamento mai realizzato, così come risulta chiara la consapevolezza di quest'ultimo che la restituzione di tali importi fosse questione da trattare con ciascuno dei sei soci sulla base degli stessi atti di causa.
Per quel che concerne, infine, le ulteriori doglianze di parte appellante in merito all'erroneo rigetto, con la decisione gravata, della domanda riconvenzionale dispiegata in prime cure sulla base di un'errata valutazione dei fatti oggetto del contendere con conseguente rigetto delle richieste istruttorie, questa Corte ritiene, invece, che la stessa va accolta nei termini che seguono.
Ebbene, dagli atti dell'11.11.2015 e 25.2.2015 emerge che i costi dei maggiori oneri erano conosciuti dall'appaltatore e che lo stesso vi aveva, comunque, rinunciato.
Ed infatti, in risposta al quesito specifico n. 2 “Il C.T.U. voglia chiarire se i costi in previsione della sopraelevazione del quarto piano fossero già stato affrontati dalla TT RA e,
pertanto, ad essa perfettamente noti alla data del 25 febbraio 2015, quando fu sottoscritta la scrittura privata (registrata) tra la e la TT RA, contenente le espresse rinunce (scrittura Parte_2
privata nuovamente depositata in data 10 marzo 2021)” il consulente risponde in maniera affermativa specificando che “con riferimento alla esecuzione di tutte le opere strutturali del fabbricato in quanto la loro ultimazione, alla data del 30-12-2013, è sancita dalla Relazione a strutture ultimate, resa ai sensi dell'art.65 del D.P.R. 380/2011, dal Direttore dei Lavori e depositata presso il
Settore Tecnico Regionale in data 01-02-2016 prot. 28380 e dal successivo Collaudo Statico n.46050
del 15-02-2016”.
Ed ancora, dalla consulenza emerge, altresì, che il fermo del cantiere non è imputabile alla cooperativa e, quindi, ai soci.
Difatti, in risposta al quesito posto dall'avv. Quercia per parte appellata, “Il C.T.U.
voglia verificare i giorni di fermo del Cantiere non imputabili alla in riferimento anche Parte_2
alla sospensione ed all'invito a riprendere i lavori da parte del Direttore dei Lavori, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal ponteggio per l'edificazione del solo piano quarto, se eventualmente dovuti, e tenendo conto che il ponteggio è servito per l'edificazione dei tre piani non
8 oggetto di controversia, visto che il ponteggio non era certamente servito per l'ipotetica edificazione del solo 4° piano” , il consulente chiarisce di non poter rispondere al quesito in quanto “non esiste, né nei fascicoli giudiziari, né in atti pubblici, alcun documento che sancisca sospensioni e/o riprese dei lavori”.
Tuttavia, il consulente in risposta al quesito n. 3 <<
3. dica il consulente quale sia la quota di tali oneri economici gravante sull'appellato > rileva che gli unici oneri maggiori che CP_1
possono essere imputati pro quota ai soci e, quindi, al sono così calcolati “la quota CP_1
degli oneri economici gravanti sul è pari ad € 43.593:9 = € 4.843,66”. CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue, quindi, che - così come evidenziato dal consulente - la quota gravante sul è pari ad euro 4.843,66 e, quindi, la domanda CP_1
riconvenzionale avanzata dal può trovare accoglimento nei termini sopra descritti. Pt_1
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto limitatamente alla domanda riconvenzionale spiegata nel primo grado di giudizio e per come sopra meglio esplicitato, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni trattate e dell'esito del giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Catanzaro n. 1154/2019, depositata in cancelleria in data 21.6.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e condanna Parte_1 CP_1
al pagamento di euro 4.843,66;
[...]
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
9