TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 17/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 2421/2021 la Giudice RI NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'avv.ta Parte_1 C.F._1
NE AR AZ attore e
(C.F. ), assistito e difeso dalle avv.te CP_1 C.F._2
SC LE e GR UL convenuto e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv.to RIPA GIOVANNI terzo chiamato
Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 novembre 2021, parte attrice ha convenuto in giudizio il dott. deducendo una presunta CP_3
responsabilità professionale in qualità di consulente tecnico di parte nel giudizio risarcitorio instaurato a seguito di un sinistro stradale occorso nel
2013.
Esponeva l'attore di essersi affidato al convenuto per la valutazione medico-legale del danno biologico, che veniva stimato nella misura del
20%, comprendendo anche una riduzione del visus. Nel corso del successivo giudizio risarcitorio, tuttavia, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale riconosceva un danno permanente pari al 3%, escludendo il danno visivo sulla base di accertamenti specialistici di natura oggettiva. L'attore lamentava che il dott. non avesse CP_3
contestato tali conclusioni, ritenendo che tale condotta avesse inciso negativamente sull'esito del giudizio e chiedendo, per tale ragione, il risarcimento del danno, quantificato in euro 53.931,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando integralmente le domande avversarie e chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice Controparte_2
Si costituiva altresì la terza chiamata, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla valutazione della condotta professionale del dott. . All'esito, CP_3
la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
pag. 2/6 La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Occorre anzitutto precisare che il presente giudizio non ha ad oggetto la rivalutazione del danno biologico derivante dal sinistro stradale del 2013, già esaminato in un distinto procedimento, bensì l'accertamento dell'eventuale responsabilità professionale del consulente tecnico di parte. In tale ambito, la prestazione del CTP integra un'obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché il cliente che ne lamenti l'operato deve dimostrare non solo l'erroneità della prestazione, ma anche la colpa del professionista, l'esistenza di un danno concreto e il nesso causale tra la condotta censurata e il pregiudizio allegato.
Nel caso di specie, tali elementi non risultano provati.
Dalla documentazione in atti emerge che il dott. ha redatto la CP_3
propria consulenza sulla base delle informazioni cliniche e anamnestiche fornite dal paziente e della documentazione sanitaria disponibile all'epoca del conferimento dell'incarico, comprensiva di una recente visita oculistica. In tale contesto, non risultavano elementi tali da imporre ulteriori approfondimenti specialistici o da indurre il professionista a dubitare della veridicità delle dichiarazioni del paziente. La valutazione medico-legale effettuata dal convenuto deve pertanto ritenersi corretta e coerente con le conoscenze scientifiche e le regole professionali vigenti al momento.
Il fatto che, in sede di consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio risarcitorio, siano stati eseguiti accertamenti di livello superiore, giungendo a conclusioni differenti in ordine alla sussistenza del danno visivo, non consente di affermare, ex post, l'erroneità colposa della consulenza di pag. 3/6 parte. Tali accertamenti, infatti, sono stati disposti proprio in ragione della necessità di verificare in modo oggettivo la condizione lamentata dall'attore e hanno fornito elementi nuovi e più affidabili rispetto a quelli disponibili in precedenza.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata formulazione di osservazioni critiche alla CTU svolta nel giudizio presupposto. La consulenza d'ufficio si fondava su esami specialistici di elevata attendibilità scientifica, idonei a escludere la perdita del visus lamentata dall'attore. In tale situazione, il comportamento del CTP, che prenda atto delle risultanze peritali, senza proporre controdeduzioni prive di fondamento tecnico, non solo non integra una condotta negligente, ma risulta conforme ai doveri di correttezza, perizia e rispetto delle regole deontologiche che governano l'attività del professionista.
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio confermano pienamente tale ricostruzione. Il CTU ha chiarito che il dott. ha operato correttamente sulla base dei CP_3
dati disponibili al momento dell'incarico e che, alla luce degli esami specialistici successivamente eseguiti, non disponeva di alcun elemento tecnico-scientifico idoneo a sostenere una valutazione alternativa. Ne deriva che l'adesione alle conclusioni della CTU del giudizio risarcitorio non può essere considerata fonte di responsabilità professionale.
Deve inoltre rilevarsi come la domanda risarcitoria proposta dall'attore risulti intrinsecamente incongrua. Il danno richiesto viene infatti parametrato a un presunto danno biologico derivante dal sinistro stradale,
e non a un pregiudizio specificamente riconducibile alla condotta pag. 4/6 professionale del consulente. Nessuna prova è stata fornita in ordine a spese inutilmente sostenute, a una perdita di chance processuale o ad altri danni patrimoniali o non patrimoniali causalmente connessi all'operato del dott. Difetta, pertanto, sia la prova del danno, sia quella CP_3
del nesso causale.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi qualsiasi responsabilità professionale in capo al convenuto. Ne consegue il rigetto anche della domanda di condanna per lite temeraria, non emergendo alcuna condotta abusiva o colposa del dott. . CP_3
Il rigetto della domanda principale comporta, infine, l'assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della vertenza, prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio,
1. rigetta integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti del dott. CP_3
2. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di Controparte_2
3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata, che liquida in € 10.000,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
pag. 5/6 Cremona 17/12/2025. la Giudice
RI NI
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Cremona
PRIMA SEZIONE
R.G. 2421/2021 la Giudice RI NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'avv.ta Parte_1 C.F._1
NE AR AZ attore e
(C.F. ), assistito e difeso dalle avv.te CP_1 C.F._2
SC LE e GR UL convenuto e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 P.IVA_1
dall'avv.to RIPA GIOVANNI terzo chiamato
Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 novembre 2021, parte attrice ha convenuto in giudizio il dott. deducendo una presunta CP_3
responsabilità professionale in qualità di consulente tecnico di parte nel giudizio risarcitorio instaurato a seguito di un sinistro stradale occorso nel
2013.
Esponeva l'attore di essersi affidato al convenuto per la valutazione medico-legale del danno biologico, che veniva stimato nella misura del
20%, comprendendo anche una riduzione del visus. Nel corso del successivo giudizio risarcitorio, tuttavia, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale riconosceva un danno permanente pari al 3%, escludendo il danno visivo sulla base di accertamenti specialistici di natura oggettiva. L'attore lamentava che il dott. non avesse CP_3
contestato tali conclusioni, ritenendo che tale condotta avesse inciso negativamente sull'esito del giudizio e chiedendo, per tale ragione, il risarcimento del danno, quantificato in euro 53.931,00.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando integralmente le domande avversarie e chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice Controparte_2
Si costituiva altresì la terza chiamata, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla valutazione della condotta professionale del dott. . All'esito, CP_3
la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
pag. 2/6 La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento.
Occorre anzitutto precisare che il presente giudizio non ha ad oggetto la rivalutazione del danno biologico derivante dal sinistro stradale del 2013, già esaminato in un distinto procedimento, bensì l'accertamento dell'eventuale responsabilità professionale del consulente tecnico di parte. In tale ambito, la prestazione del CTP integra un'obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché il cliente che ne lamenti l'operato deve dimostrare non solo l'erroneità della prestazione, ma anche la colpa del professionista, l'esistenza di un danno concreto e il nesso causale tra la condotta censurata e il pregiudizio allegato.
Nel caso di specie, tali elementi non risultano provati.
Dalla documentazione in atti emerge che il dott. ha redatto la CP_3
propria consulenza sulla base delle informazioni cliniche e anamnestiche fornite dal paziente e della documentazione sanitaria disponibile all'epoca del conferimento dell'incarico, comprensiva di una recente visita oculistica. In tale contesto, non risultavano elementi tali da imporre ulteriori approfondimenti specialistici o da indurre il professionista a dubitare della veridicità delle dichiarazioni del paziente. La valutazione medico-legale effettuata dal convenuto deve pertanto ritenersi corretta e coerente con le conoscenze scientifiche e le regole professionali vigenti al momento.
Il fatto che, in sede di consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio risarcitorio, siano stati eseguiti accertamenti di livello superiore, giungendo a conclusioni differenti in ordine alla sussistenza del danno visivo, non consente di affermare, ex post, l'erroneità colposa della consulenza di pag. 3/6 parte. Tali accertamenti, infatti, sono stati disposti proprio in ragione della necessità di verificare in modo oggettivo la condizione lamentata dall'attore e hanno fornito elementi nuovi e più affidabili rispetto a quelli disponibili in precedenza.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata formulazione di osservazioni critiche alla CTU svolta nel giudizio presupposto. La consulenza d'ufficio si fondava su esami specialistici di elevata attendibilità scientifica, idonei a escludere la perdita del visus lamentata dall'attore. In tale situazione, il comportamento del CTP, che prenda atto delle risultanze peritali, senza proporre controdeduzioni prive di fondamento tecnico, non solo non integra una condotta negligente, ma risulta conforme ai doveri di correttezza, perizia e rispetto delle regole deontologiche che governano l'attività del professionista.
Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio confermano pienamente tale ricostruzione. Il CTU ha chiarito che il dott. ha operato correttamente sulla base dei CP_3
dati disponibili al momento dell'incarico e che, alla luce degli esami specialistici successivamente eseguiti, non disponeva di alcun elemento tecnico-scientifico idoneo a sostenere una valutazione alternativa. Ne deriva che l'adesione alle conclusioni della CTU del giudizio risarcitorio non può essere considerata fonte di responsabilità professionale.
Deve inoltre rilevarsi come la domanda risarcitoria proposta dall'attore risulti intrinsecamente incongrua. Il danno richiesto viene infatti parametrato a un presunto danno biologico derivante dal sinistro stradale,
e non a un pregiudizio specificamente riconducibile alla condotta pag. 4/6 professionale del consulente. Nessuna prova è stata fornita in ordine a spese inutilmente sostenute, a una perdita di chance processuale o ad altri danni patrimoniali o non patrimoniali causalmente connessi all'operato del dott. Difetta, pertanto, sia la prova del danno, sia quella CP_3
del nesso causale.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi qualsiasi responsabilità professionale in capo al convenuto. Ne consegue il rigetto anche della domanda di condanna per lite temeraria, non emergendo alcuna condotta abusiva o colposa del dott. . CP_3
Il rigetto della domanda principale comporta, infine, l'assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia assicuratrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della vertenza, prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio,
1. rigetta integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti del dott. CP_3
2. dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di Controparte_2
3. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata, che liquida in € 10.000,00 ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
pag. 5/6 Cremona 17/12/2025. la Giudice
RI NI
pag. 6/6