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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13817 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16620/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 16620 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2024 e vertente
T R A
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio dell'Avv. Piero Lorusso, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
(C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Controparte_1
BR DI ), in persona del procuratore speciale Avv. , P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Po' n. 12, presso lo , rappresentata e difesa Parte_2 dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 02.02.2022 OPPOSTA
NONCHE'
(P.I. , C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_3 P.IVA_2 di Milano , REA 1260400) in persona dei suoi procuratori speciali, Dott.ri P.IVA_3 CP_4
e elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 28, presso lo studio
[...] Controparte_5 dell'Avv. Marco Nicolosi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. INTERVENUTA R.G. n. 16620/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.07.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
- Con ricorso monitorio, la e per essa quale mandataria la DOBANK S.P.A., Controparte_1 chiedeva: ingiungersi ad il pagamento della somma di € 26.512,06, quale saldo Parte_1 debitore al 12.07.2016 del conto corrente affidato n. 1319/54 (ricodificato n. 400327967), oltre interessi dal 13.07.2016, nonche spese, competenze ed onorari della procedura.
-In data 19.01.2017, il Tribunale adito emetteva decreto ingiuntivo n. 1580/2017, pubblicato il 23.01.2017, con cui ingiungeva ad di pagare alla parte ricorrente: la somma di € Parte_1
26.512,06; gli interessi come da domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 1.305,00 per compenso, € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
^^^^^^
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, deducendo:
- il disconoscimento ex artt. 2712 c.c. e 214 c.p.c. della scrittura privata, nonché della sottoscrizione apposta sul contratto di conto corrente e sulle garanzie fideiussorie;
- l'inesistenza del credito, attesa la mancata certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- l'illegittimità del credito, in ragione dell'indebita applicazione di interessi anatocistici, CMS, giorni valuta e spese di tenuta conto non contrattualmente pattuite;
- la violazione dell'art. 117 TUB, per determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza;
- l'illegittimità e l'invalidità della clausola vessatoria, che riconosceva unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche, anche in assenza di un giustificato motivo, trattandosi di contratto bancario concluso con un consumatore;
- la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., attesa l'inosservanza dei principi di buona fede e correttezza, nonché l'abuso del diritto da parte della Banca;
- la violazione dell'art. 1815 c.c., attesa l'indebita corresponsione di interessi usurari;
Premesso ciò, l'opponente chiedeva:
“- accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 1580/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.01.2017, per mancanza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. e dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c; Nel Merito
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 1580/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.01.2017;
- rigettare tutte le domande di pagamento della domanda dell'opposta, dichiarare che il contratto e le fideiussioni instaurate tra l'opponente e la opposta sono da ritenersi a titolo R.G. n. 16620/2017
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gratuito per violazione di norme imperative e di ordine pubblico e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari nonché anatocistici sono nulle con conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto per interessi usurari, anatocistici e spese;
dichiarare nullo ed inefficace il contratto bancario intercorso inter partes e le garanzie personali prestate dagli opponenti perché afferenti a interessi usurari ed anatocistici quindi nulli ex lege e perchè con oggetto indeterminato e indeterminabile;
in accoglimento dell'eccezione di compensazione, condannare la a restituire le CP_6 differenze non dovute e riconducibili all'usura ex art. 644 comma 3 c.p., all'usura ex art. 2 L. n. 108/1996, all'anatocismo ed alle spese non dovute;
- accogliere l'eccezione di compensazione con il credito vantato nei confronti dell'opposta, condannare la alla restituzione di ogni corrispettivo addebitato salvo le imposte di CP_6 legge”.
In via istruttoria: chiedeva ammettersi CTU contabile;
chiedeva ordinarsi alla Banca il deposito di tutta la documentazione afferente i rapporti intercorsi con l'opponente; disconosceva le firme apposte sul contratto di apertura di conto corrente affidato.
^^^^^^
Si costitutiva l' e per essa quale mandataria la doBank S.p.A., deducendo: CP_1
- la genericità e l'inconferenza delle allegazioni avversarie;
- la prova del credito, data dalla documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, nonché dagli estratti conto e dalle liste movimenti depositati in sede di opposizione;
- l'insussistenza dell'usura originaria e l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
- la legittimità dell'anatocismo, in ragione della pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori;
- la pattuizione contrattuale delle condizioni economiche;
- la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate antecedentemente al decennio precedente l'atto di citazione in opposizione;
- la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ex art. 648 c.p.c..
Premesso ciò, l'opposta così concludeva:
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettare in toto l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In via istruttoria: si opponeva alla richiesta di CTU e proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme apposte sul contratto di conto corrente.
Con ordinanza riservata del 16.04.2018, il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando all'udienza del 27/11/2018 per la prosecuzione.
Con ordinanza del 29.01.2019, il Tribunale disponeva ctu contabile, nominando il dott. Persona_1
[...] R.G. n. 16620/2017
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In data 13.01.2020 il Consulente Tecnico d'Ufficio depositava l'elaborato peritale.
Con ordinanza del 22.11.2021 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, disponendo l'integrazione della consulenza tecnica, affinché il perito considerasse l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.
Con comparsa di costituzione del 07.02.2022, la interveniva nel giudizio ex Controparte_3 art. 111 c.p.c., deducendo che: in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto del 15.06.2021, la aveva acquistato da e da tutti i crediti Controparte_3 Controparte_1 Parte_3 elencati nel suddetto contratto;
di tale cessione era stato pubblicato avviso nella G.U. Parte II n. 78 del 3.07.2021; tra i crediti ceduti, rientrava quello per cui era causa;
la cessione produceva gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c.; la cessionaria attuale titolare del credito, Controparte_3 intendeva subentrare nel giudizio alla cedente, aderendo alle difese di quest'ultima; qualora la cessionaria fosse stata condannata alla ripetizione in favore dell'opponente, la Controparte_1 avrebbe dovuto manlevarla. Premesso ciò, l'intervenuta chiedeva: “- In via principale: rigettare in toto l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: condannare l'opponente al pagamento della diversa somma di giustizia;
- in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di qualsivoglia condanna alla restituzione di somme in favore del correntista, dichiarare Controparte_1 tenuta a manlevare la cessionaria per le ragioni esposte in narrativa. Con Controparte_3 vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge”.
In data 27.07.2022 il Consulente Tecnico depositava l'elaborato peritale integrativo.
In data 29.03.2024 la precisava le proprie conclusioni, chiedendo: “In via preliminare: Controparte_1
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito: - rigettare l'opposizione proposta dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel corso del giudizio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannare l'attore opponente al pagamento in favore della cessionaria del credito della somma che risulta all'esito del giudizio;
In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dall'opponente, ferma la tardività ed inammissibilità delle osservazioni tecniche di parte attrice alla ctu integrativa e richiamate tutte le osservazioni critiche svolte dalla alla prima ctu contabile. Con vittoria di spese e compensi del CP_6 presente giudizio, oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
All'udienza del 06.12.2022: l'opponente eccepiva l'inammissibilità e chiedeva lo stralcio della seconda ctu;
l'opposta rilevava che essa era stata predisposta in base ai quesiti giudiziali;
eccepiva la tardività e l'inammissibilità delle avverse osservazioni;
insisteva nell'accoglimento delle osservazioni del proprio consulente, chiedendo che fosse considerata solo l'ipotesi n. 1; chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni;
l'intervenuta si associava alle richieste dell'opposta.
Nelle note scritte per l'udienza del 09.07.2024, la e per essa, la CP_7 Controparte_3
deduceva che: con atto del 21.12.2022, era stata stipulata la scissione parziale di
[...] [...] Part
con attribuzione del ramo alla la scissione era stata pubblicata Controparte_3 CP_7 nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 7 del 17.01.2023; pertanto, la era subentrata nella CP_7 titolarità del credito azionato;
con atto notarile del 17.02.2023, aveva conferito CP_7 mandato a Premesso ciò, la e per essa la Controparte_3 CP_7 Controparte_3 precisava le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione ex art 111 c.p.c., chiedendo:
[...]
“rigettare in toto l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: condannare R.G. n. 16620/2017
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l'opponente al pagamento della diversa somma di giustizia;
in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di qualsivoglia condanna alla restituzione di somme in favore del correntista, dichiarare tenuta a manlevare la cessionaria per le ragioni Controparte_1 Controparte_3 esposte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge”. Tuttavia, la società non depositava l'atto scissione, né l'avviso di pubblicazione in G.U., né la procura.
All'udienza del 9/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
- Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la doBank S.p.A., quale mandataria della ha Controparte_1 chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 26.512,06, a titolo di saldo del conto corrente affidato n. 1319/54 (ricodificato n. 400327967), intrattenuto da , oltre interessi e spese della procedura. Parte_1
L'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo: il disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione apposta sul contratto di conto corrente e sulle garanzie fideiussorie;
la carenza di prova del credito e il difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; la illegittima applicazione di CMS, interessi anatocistici, usurari e ultralegali, giorni valuta, spese di tenuta conto in assenza di pattuizione, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi e la vessatorietà della relativa clausola;
la violazione dell'art. 117 TUB, per la determinazione degli interessi mediante il rinvio agli usi su piazza;
la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza e l'abuso del diritto, in violazione degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c.
L'opposta ha eccepito: la genericità, infondatezza e inconferenza delle allegazioni avversarie;
la prova del credito;
la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate antecedentemente al decennio R.G. n. 16620/2017
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precedente l'atto di opposizione.
^^^^^^
- Sul disconoscimento
L'opponente ha disconosciuto la scrittura privata, nonché la sottoscrizione apposta sul contratto di conto corrente e sulle garanzie fideiussorie.
Orbene, in tema di disconoscimento, la Suprema Corte ha affermato che “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche
- è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (…). (Cass. Civ., Sez. 2 - , Sent. n. 19850 del 18/07/2024).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.” (Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; anche Cass. Sez.
2- Sentenza n. 27633 del 30/10/2018).
Ebbene, nel caso di specie, premesso che non é specificato quale scrittura privata l'opponente intenda contestare e che non si rinviene in atti alcuna fideiussione, in ogni caso il disconoscimento è del tutto generico e non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
^^^^^^
- Carenza di prova scritta del credito azionato e difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c.
L'opponente ha dedotto che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea e in assenza delle condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.
Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad R.G. n. 16620/2017
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accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, giova ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto.
Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
In ogni caso, la già in sede monitoria ha prodotto documentazione sufficiente per CP_6
l'emissione del decreto ingiuntivo.
Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto relativi al conto corrente per cui é causa, attestanti le movimentazioni del rapporto, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
^^^^^^
- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi R.G. n. 16620/2017
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maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purchè ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purchè espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. R.G. n. 16620/2017
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Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
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- Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. R.G. n. 16620/2017
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Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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- Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n° 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. R.G. n. 16620/2017
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E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. R.G. n. 16620/2017
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- Ius variandi.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione inerente alla vessatorietà della clausola che riconosce alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente le disposizioni economiche, anche in assenza di un giustificato motivo, atteso che la clausola in esame risulta specificamente approvata dal correntista.
Premesso ciò, giova ribadire che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se - al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista - il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
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– L'eccezione di prescrizione
Risulta correttamente formulata e fondata l'eccezione di parziale prescrizione delle rimesse sollevata dalla convenuta. CP_6
Sul punto, giova evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo un precedente contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche R.G. n. 16620/2017
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necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie» (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta dalla CP_6
Infatti, come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, tale fatto estintivo dell'avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel processo dalla mediante la semplice deduzione CP_6 dell'inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell'intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso. Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione, diventa onere del cliente-attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
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Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa. In particolare, il CTU - sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori - ha riscontrato che il rapporto oggetto di analisi è il conto corrente ordinario n. 7116-59 (già n. 131954). La perizia ha riguardato il periodo intercorrente tra il 30.6.1993, allorché il rapporto ha registrato un saldo a debito per il correntista di L. - 13.145.069 (€
- 6.788,86), e il 29.2.2016, data di estinzione per passaggio a crediti risolti scaduti per € - 26.489,62.
Per l'elaborazione dei conteggi, il CTU ha esaminato la documentazione in atti: contratto di conto corrente n. 1319/54, privo di indicazione di data di decorrenza e condizioni economiche;
estratti conto del rapporto di conto corrente dal 30.6.1993 al 29.2.2016.
In risposta ai quesiti in materia di anatocismo, mancata pattuizione del tasso di interesse ha asserito che il primo saldo debitore per il correntista al 30.6.1993 era pari a L. - 13.145.069 (€ - 6.788,86); gli interessi debitori e creditori, le spese, la CMS la commissione DIF, la commissione utilizzi oltre disponibilità fondi e le commissioni CIV risultavano non pattuiti.
In risposta al punto E del quesito, in materia di Commissione Di Massimo Scoperto, il CTU ha verificato che la CMS non é stata mai pattuita e l'ha eliminata dai conteggi. R.G. n. 16620/2017
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In risposta al punto F del quesito, relativo al conteggio finale, l'Ausiliario del Giudice ha ricostruito il saldo del rapporto di conto corrente n. 7116-59 (già n. 131954), elaborando due ipotesi di ricalcolo.
Non avendo tuttavia tenuto conto della prescrizione validamente eccepita dalla banca, si è proceduto ad una integrazione della perizia, in cui il CTU ha proceduto alla verifica della prescrizione delle rimesse solutorie.
Pertanto, l'Ausiliario del Giudice ha ricostruito il saldo del conto corrente ordinario n. 7116- 59 (già n. 131954): A) effettuando la verifica delle rimesse solutorie sino al 23.1.2007, con applicazione del saldo originario banca e del fido riportato sull'estratto conto (da tale conteggio ha rilevato che le competenze addebitate sino al 23.1.07 erano prescritte da rimesse solutorie;
B) elaborando due ipotesi di conteggio: 1) ipotesi 1: ricostruzione del conto corrente a decorrere dal 23.1.2007, con applicazione dei tassi BOT, capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al 31.12.2013, capitalizzazione semplice dal 1.1.2014 ed eliminazione di CMS, commissioni fido e spese;
2) ipotesi 2: ricostruzione del conto corrente a decorrere dal 23.1.2007, con applicazione dei tassi BOT, capitalizzazione semplice degli interessi ed eliminazione di CMS, commisioni fido e spese.
In sintesi, circa il rapporto di c/c n. 7116-59 (già n. 131954), la CTU ha accertato che: in base alla prima ipotesi di ricalcolo, il saldo finale era pari a € 7.457,06 a debito del correntista, anziché di
€ 26.489,62 a debito del correntista, con una differenza in favore del cliente di € 19.032,56; in base alla seconda ipotesi di ricalcolo, il saldo finale era pari a € 7.448,80 a debito del correntista, anziché di € 26.489,62 a debito del correntista, con una differenza in favore del cliente di € 19.040,82.
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- Il conteggio finale.
Questo Tribunale ritiene corretta la seconda ipotesi di ricalcolo riportata nella perizia integrativa, connotata dall'applicazione del regime della capitalizzazione semplice, data la mancanza di pattuizione scritta della capitalizzazione trimestrale degli interessi in presenza di reciprocità.
Correttamente il consulente ha ricostruito il saldo del conto corrente ordinario n. 7116-59 (già n. 131954): A) effettuando la verifica delle rimesse solutorie sino al 23.1.2007, con applicazione del saldo originario banca e del fido riportato sull'estratto conto (da tale conteggio ha rilevato che le competenze addebitate sino al 23.1.07 erano prescritte da rimesse solutorie;
2) ricostruendo il conto corrente a decorrere dal 23.1.2007, con applicazione dei tassi BOT, capitalizzazione semplice degli interessi ed eliminazione di CMS, commissioni fido e spese
In conclusione, all'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo finale del conto corrente n. 7116-59 (già n. 131954) alla data del 29.2.2016 é risultato pari a € 7.448,80 a debito del correntista, con una differenza in favore del correntista di € 19.040,82, rispetto al saldo risultante dall'estratto conto pari a € 26.489,62 a debito del cliente.
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- Sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede
L'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui la sarebbe incorsa nell'inosservanza CP_6 dei doveri di buona fede e correttezza in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché in un abuso R.G. n. 16620/2017
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del diritto, é infondata, atteso che il medesimo non ha adeguatamente provato la addebitabilità alla di condotte in contrasto con gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza Controparte_1 gravanti a suo carico.
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- Conclusioni e spese di lite:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione coltivata da va Parte_1 parzialmente accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio, l'opponente va condannato al pagamento, in favore della cessionaria del credito, della Controparte_3 somma di € 7.448,80 quale saldo debitore del conto corrente n. 7116-59 (già n. 131954).
Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito dell'opponente (seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, in ragione dell'accolto, mentre le spese di consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponente ed opposta), in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione coltivata da , REVOCA il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1580/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 19.01.2017, pubblicato in data 23.01.2017;
b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 7116-59 (già n. 131954) alla data del 29.2.2016 risulta pari a € 7.448,80 a debito del correntista, anziché pari a € 26.489,62 a debito del correntista, con una differenza in favore del cliente di € 19.040,82;
c) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 7.448,80 quale saldo debitore del conto corrente Controparte_3
n. 7116-59 (già n. 131954), oltre interessi convenzionali dalla chiusura del conto al saldo;
d) CONDANNA alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che liquida ai sensi del DM 55/2014 in € 3.500,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
a) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di entrambe le parti (l'opponente e l'opposta), in ragione della metà ciascuna.
Così deciso in Roma, in data 8.10. 2025
Il Giudice R.G. n. 16620/2017
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Dr.ssa Flora Mazzaro
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 16620 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2024 e vertente
T R A
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio dell'Avv. Piero Lorusso, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
(C.F., P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Controparte_1
BR DI ), in persona del procuratore speciale Avv. , P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Po' n. 12, presso lo , rappresentata e difesa Parte_2 dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, giusta procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 02.02.2022 OPPOSTA
NONCHE'
(P.I. , C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_3 P.IVA_2 di Milano , REA 1260400) in persona dei suoi procuratori speciali, Dott.ri P.IVA_3 CP_4
e elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 28, presso lo studio
[...] Controparte_5 dell'Avv. Marco Nicolosi, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. INTERVENUTA R.G. n. 16620/2017
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CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.07.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
- Con ricorso monitorio, la e per essa quale mandataria la DOBANK S.P.A., Controparte_1 chiedeva: ingiungersi ad il pagamento della somma di € 26.512,06, quale saldo Parte_1 debitore al 12.07.2016 del conto corrente affidato n. 1319/54 (ricodificato n. 400327967), oltre interessi dal 13.07.2016, nonche spese, competenze ed onorari della procedura.
-In data 19.01.2017, il Tribunale adito emetteva decreto ingiuntivo n. 1580/2017, pubblicato il 23.01.2017, con cui ingiungeva ad di pagare alla parte ricorrente: la somma di € Parte_1
26.512,06; gli interessi come da domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 1.305,00 per compenso, € 286,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.a. e rimborso delle spese generali come per legge.
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-Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 suddetto decreto ingiuntivo, deducendo:
- il disconoscimento ex artt. 2712 c.c. e 214 c.p.c. della scrittura privata, nonché della sottoscrizione apposta sul contratto di conto corrente e sulle garanzie fideiussorie;
- l'inesistenza del credito, attesa la mancata certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- l'illegittimità del credito, in ragione dell'indebita applicazione di interessi anatocistici, CMS, giorni valuta e spese di tenuta conto non contrattualmente pattuite;
- la violazione dell'art. 117 TUB, per determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza;
- l'illegittimità e l'invalidità della clausola vessatoria, che riconosceva unilateralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche, anche in assenza di un giustificato motivo, trattandosi di contratto bancario concluso con un consumatore;
- la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., attesa l'inosservanza dei principi di buona fede e correttezza, nonché l'abuso del diritto da parte della Banca;
- la violazione dell'art. 1815 c.c., attesa l'indebita corresponsione di interessi usurari;
Premesso ciò, l'opponente chiedeva:
“- accertare e dichiarare la illegittimità, la nullità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto n. 1580/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.01.2017, per mancanza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. e dei requisiti di cui all'art. 634 c.p.c; Nel Merito
- accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 1580/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.01.2017;
- rigettare tutte le domande di pagamento della domanda dell'opposta, dichiarare che il contratto e le fideiussioni instaurate tra l'opponente e la opposta sono da ritenersi a titolo R.G. n. 16620/2017
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gratuito per violazione di norme imperative e di ordine pubblico e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari nonché anatocistici sono nulle con conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto per interessi usurari, anatocistici e spese;
dichiarare nullo ed inefficace il contratto bancario intercorso inter partes e le garanzie personali prestate dagli opponenti perché afferenti a interessi usurari ed anatocistici quindi nulli ex lege e perchè con oggetto indeterminato e indeterminabile;
in accoglimento dell'eccezione di compensazione, condannare la a restituire le CP_6 differenze non dovute e riconducibili all'usura ex art. 644 comma 3 c.p., all'usura ex art. 2 L. n. 108/1996, all'anatocismo ed alle spese non dovute;
- accogliere l'eccezione di compensazione con il credito vantato nei confronti dell'opposta, condannare la alla restituzione di ogni corrispettivo addebitato salvo le imposte di CP_6 legge”.
In via istruttoria: chiedeva ammettersi CTU contabile;
chiedeva ordinarsi alla Banca il deposito di tutta la documentazione afferente i rapporti intercorsi con l'opponente; disconosceva le firme apposte sul contratto di apertura di conto corrente affidato.
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Si costitutiva l' e per essa quale mandataria la doBank S.p.A., deducendo: CP_1
- la genericità e l'inconferenza delle allegazioni avversarie;
- la prova del credito, data dalla documentazione allegata al ricorso per ingiunzione, nonché dagli estratti conto e dalle liste movimenti depositati in sede di opposizione;
- l'insussistenza dell'usura originaria e l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
- la legittimità dell'anatocismo, in ragione della pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori;
- la pattuizione contrattuale delle condizioni economiche;
- la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate antecedentemente al decennio precedente l'atto di citazione in opposizione;
- la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ex art. 648 c.p.c..
Premesso ciò, l'opposta così concludeva:
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rigettare in toto l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In via istruttoria: si opponeva alla richiesta di CTU e proponeva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle firme apposte sul contratto di conto corrente.
Con ordinanza riservata del 16.04.2018, il Tribunale autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando all'udienza del 27/11/2018 per la prosecuzione.
Con ordinanza del 29.01.2019, il Tribunale disponeva ctu contabile, nominando il dott. Persona_1
[...] R.G. n. 16620/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In data 13.01.2020 il Consulente Tecnico d'Ufficio depositava l'elaborato peritale.
Con ordinanza del 22.11.2021 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, disponendo l'integrazione della consulenza tecnica, affinché il perito considerasse l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca.
Con comparsa di costituzione del 07.02.2022, la interveniva nel giudizio ex Controparte_3 art. 111 c.p.c., deducendo che: in forza di contratto di cessione di crediti pro soluto del 15.06.2021, la aveva acquistato da e da tutti i crediti Controparte_3 Controparte_1 Parte_3 elencati nel suddetto contratto;
di tale cessione era stato pubblicato avviso nella G.U. Parte II n. 78 del 3.07.2021; tra i crediti ceduti, rientrava quello per cui era causa;
la cessione produceva gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c.; la cessionaria attuale titolare del credito, Controparte_3 intendeva subentrare nel giudizio alla cedente, aderendo alle difese di quest'ultima; qualora la cessionaria fosse stata condannata alla ripetizione in favore dell'opponente, la Controparte_1 avrebbe dovuto manlevarla. Premesso ciò, l'intervenuta chiedeva: “- In via principale: rigettare in toto l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: condannare l'opponente al pagamento della diversa somma di giustizia;
- in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di qualsivoglia condanna alla restituzione di somme in favore del correntista, dichiarare Controparte_1 tenuta a manlevare la cessionaria per le ragioni esposte in narrativa. Con Controparte_3 vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge”.
In data 27.07.2022 il Consulente Tecnico depositava l'elaborato peritale integrativo.
In data 29.03.2024 la precisava le proprie conclusioni, chiedendo: “In via preliminare: Controparte_1
- dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio;
Nel merito: - rigettare l'opposizione proposta dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel corso del giudizio e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, condannare l'attore opponente al pagamento in favore della cessionaria del credito della somma che risulta all'esito del giudizio;
In via istruttoria: - rigettare tutte le istanze istruttorie formulate dall'opponente, ferma la tardività ed inammissibilità delle osservazioni tecniche di parte attrice alla ctu integrativa e richiamate tutte le osservazioni critiche svolte dalla alla prima ctu contabile. Con vittoria di spese e compensi del CP_6 presente giudizio, oltre IVA, CPA e oneri di legge”.
All'udienza del 06.12.2022: l'opponente eccepiva l'inammissibilità e chiedeva lo stralcio della seconda ctu;
l'opposta rilevava che essa era stata predisposta in base ai quesiti giudiziali;
eccepiva la tardività e l'inammissibilità delle avverse osservazioni;
insisteva nell'accoglimento delle osservazioni del proprio consulente, chiedendo che fosse considerata solo l'ipotesi n. 1; chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni;
l'intervenuta si associava alle richieste dell'opposta.
Nelle note scritte per l'udienza del 09.07.2024, la e per essa, la CP_7 Controparte_3
deduceva che: con atto del 21.12.2022, era stata stipulata la scissione parziale di
[...] [...] Part
con attribuzione del ramo alla la scissione era stata pubblicata Controparte_3 CP_7 nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 7 del 17.01.2023; pertanto, la era subentrata nella CP_7 titolarità del credito azionato;
con atto notarile del 17.02.2023, aveva conferito CP_7 mandato a Premesso ciò, la e per essa la Controparte_3 CP_7 Controparte_3 precisava le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione ex art 111 c.p.c., chiedendo:
[...]
“rigettare in toto l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata: condannare R.G. n. 16620/2017
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l'opponente al pagamento della diversa somma di giustizia;
in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di qualsivoglia condanna alla restituzione di somme in favore del correntista, dichiarare tenuta a manlevare la cessionaria per le ragioni Controparte_1 Controparte_3 esposte in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge”. Tuttavia, la società non depositava l'atto scissione, né l'avviso di pubblicazione in G.U., né la procura.
All'udienza del 9/07/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
- Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la doBank S.p.A., quale mandataria della ha Controparte_1 chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di € 26.512,06, a titolo di saldo del conto corrente affidato n. 1319/54 (ricodificato n. 400327967), intrattenuto da , oltre interessi e spese della procedura. Parte_1
L'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo: il disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione apposta sul contratto di conto corrente e sulle garanzie fideiussorie;
la carenza di prova del credito e il difetto dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.; la illegittima applicazione di CMS, interessi anatocistici, usurari e ultralegali, giorni valuta, spese di tenuta conto in assenza di pattuizione, nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi e la vessatorietà della relativa clausola;
la violazione dell'art. 117 TUB, per la determinazione degli interessi mediante il rinvio agli usi su piazza;
la violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza e l'abuso del diritto, in violazione degli artt. 1175 c.c., 1375 c.c.
L'opposta ha eccepito: la genericità, infondatezza e inconferenza delle allegazioni avversarie;
la prova del credito;
la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate antecedentemente al decennio R.G. n. 16620/2017
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precedente l'atto di opposizione.
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- Sul disconoscimento
L'opponente ha disconosciuto la scrittura privata, nonché la sottoscrizione apposta sul contratto di conto corrente e sulle garanzie fideiussorie.
Orbene, in tema di disconoscimento, la Suprema Corte ha affermato che “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche
- è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (…). (Cass. Civ., Sez. 2 - , Sent. n. 19850 del 18/07/2024).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.” (Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; anche Cass. Sez.
2- Sentenza n. 27633 del 30/10/2018).
Ebbene, nel caso di specie, premesso che non é specificato quale scrittura privata l'opponente intenda contestare e che non si rinviene in atti alcuna fideiussione, in ogni caso il disconoscimento è del tutto generico e non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
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- Carenza di prova scritta del credito azionato e difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c.
L'opponente ha dedotto che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea e in assenza delle condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.
Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione, questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad R.G. n. 16620/2017
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accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, giova ricordare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito
“testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", recita: "la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto.
Quanto affermato è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
In ogni caso, la già in sede monitoria ha prodotto documentazione sufficiente per CP_6
l'emissione del decreto ingiuntivo.
Successivamente, nella presente sede sono stati prodotti gli estratti conto relativi al conto corrente per cui é causa, attestanti le movimentazioni del rapporto, i quali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
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- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi R.G. n. 16620/2017
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maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purchè ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purchè espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016. R.G. n. 16620/2017
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Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
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- Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. R.G. n. 16620/2017
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Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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- Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n° 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. R.G. n. 16620/2017
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E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. R.G. n. 16620/2017
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- Ius variandi.
Va, innanzitutto, respinta l'eccezione inerente alla vessatorietà della clausola che riconosce alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente le disposizioni economiche, anche in assenza di un giustificato motivo, atteso che la clausola in esame risulta specificamente approvata dal correntista.
Premesso ciò, giova ribadire che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se - al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista - il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
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– L'eccezione di prescrizione
Risulta correttamente formulata e fondata l'eccezione di parziale prescrizione delle rimesse sollevata dalla convenuta. CP_6
Sul punto, giova evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo un precedente contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche R.G. n. 16620/2017
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necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie» (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta dalla CP_6
Infatti, come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, tale fatto estintivo dell'avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel processo dalla mediante la semplice deduzione CP_6 dell'inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell'intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso. Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione, diventa onere del cliente-attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
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Alla luce degli orientamenti suesposti e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa. In particolare, il CTU - sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori - ha riscontrato che il rapporto oggetto di analisi è il conto corrente ordinario n. 7116-59 (già n. 131954). La perizia ha riguardato il periodo intercorrente tra il 30.6.1993, allorché il rapporto ha registrato un saldo a debito per il correntista di L. - 13.145.069 (€
- 6.788,86), e il 29.2.2016, data di estinzione per passaggio a crediti risolti scaduti per € - 26.489,62.
Per l'elaborazione dei conteggi, il CTU ha esaminato la documentazione in atti: contratto di conto corrente n. 1319/54, privo di indicazione di data di decorrenza e condizioni economiche;
estratti conto del rapporto di conto corrente dal 30.6.1993 al 29.2.2016.
In risposta ai quesiti in materia di anatocismo, mancata pattuizione del tasso di interesse ha asserito che il primo saldo debitore per il correntista al 30.6.1993 era pari a L. - 13.145.069 (€ - 6.788,86); gli interessi debitori e creditori, le spese, la CMS la commissione DIF, la commissione utilizzi oltre disponibilità fondi e le commissioni CIV risultavano non pattuiti.
In risposta al punto E del quesito, in materia di Commissione Di Massimo Scoperto, il CTU ha verificato che la CMS non é stata mai pattuita e l'ha eliminata dai conteggi. R.G. n. 16620/2017
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In risposta al punto F del quesito, relativo al conteggio finale, l'Ausiliario del Giudice ha ricostruito il saldo del rapporto di conto corrente n. 7116-59 (già n. 131954), elaborando due ipotesi di ricalcolo.
Non avendo tuttavia tenuto conto della prescrizione validamente eccepita dalla banca, si è proceduto ad una integrazione della perizia, in cui il CTU ha proceduto alla verifica della prescrizione delle rimesse solutorie.
Pertanto, l'Ausiliario del Giudice ha ricostruito il saldo del conto corrente ordinario n. 7116- 59 (già n. 131954): A) effettuando la verifica delle rimesse solutorie sino al 23.1.2007, con applicazione del saldo originario banca e del fido riportato sull'estratto conto (da tale conteggio ha rilevato che le competenze addebitate sino al 23.1.07 erano prescritte da rimesse solutorie;
B) elaborando due ipotesi di conteggio: 1) ipotesi 1: ricostruzione del conto corrente a decorrere dal 23.1.2007, con applicazione dei tassi BOT, capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al 31.12.2013, capitalizzazione semplice dal 1.1.2014 ed eliminazione di CMS, commissioni fido e spese;
2) ipotesi 2: ricostruzione del conto corrente a decorrere dal 23.1.2007, con applicazione dei tassi BOT, capitalizzazione semplice degli interessi ed eliminazione di CMS, commisioni fido e spese.
In sintesi, circa il rapporto di c/c n. 7116-59 (già n. 131954), la CTU ha accertato che: in base alla prima ipotesi di ricalcolo, il saldo finale era pari a € 7.457,06 a debito del correntista, anziché di
€ 26.489,62 a debito del correntista, con una differenza in favore del cliente di € 19.032,56; in base alla seconda ipotesi di ricalcolo, il saldo finale era pari a € 7.448,80 a debito del correntista, anziché di € 26.489,62 a debito del correntista, con una differenza in favore del cliente di € 19.040,82.
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- Il conteggio finale.
Questo Tribunale ritiene corretta la seconda ipotesi di ricalcolo riportata nella perizia integrativa, connotata dall'applicazione del regime della capitalizzazione semplice, data la mancanza di pattuizione scritta della capitalizzazione trimestrale degli interessi in presenza di reciprocità.
Correttamente il consulente ha ricostruito il saldo del conto corrente ordinario n. 7116-59 (già n. 131954): A) effettuando la verifica delle rimesse solutorie sino al 23.1.2007, con applicazione del saldo originario banca e del fido riportato sull'estratto conto (da tale conteggio ha rilevato che le competenze addebitate sino al 23.1.07 erano prescritte da rimesse solutorie;
2) ricostruendo il conto corrente a decorrere dal 23.1.2007, con applicazione dei tassi BOT, capitalizzazione semplice degli interessi ed eliminazione di CMS, commissioni fido e spese
In conclusione, all'esito delle rielaborazioni effettuate, il saldo finale del conto corrente n. 7116-59 (già n. 131954) alla data del 29.2.2016 é risultato pari a € 7.448,80 a debito del correntista, con una differenza in favore del correntista di € 19.040,82, rispetto al saldo risultante dall'estratto conto pari a € 26.489,62 a debito del cliente.
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- Sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede
L'eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui la sarebbe incorsa nell'inosservanza CP_6 dei doveri di buona fede e correttezza in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché in un abuso R.G. n. 16620/2017
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del diritto, é infondata, atteso che il medesimo non ha adeguatamente provato la addebitabilità alla di condotte in contrasto con gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza Controparte_1 gravanti a suo carico.
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- Conclusioni e spese di lite:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione coltivata da va Parte_1 parzialmente accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tenuto conto delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio, l'opponente va condannato al pagamento, in favore della cessionaria del credito, della Controparte_3 somma di € 7.448,80 quale saldo debitore del conto corrente n. 7116-59 (già n. 131954).
Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito dell'opponente (seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente, in ragione dell'accolto, mentre le spese di consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti (opponente ed opposta), in ragione della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione coltivata da , REVOCA il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1580/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 19.01.2017, pubblicato in data 23.01.2017;
b) DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 7116-59 (già n. 131954) alla data del 29.2.2016 risulta pari a € 7.448,80 a debito del correntista, anziché pari a € 26.489,62 a debito del correntista, con una differenza in favore del cliente di € 19.040,82;
c) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 7.448,80 quale saldo debitore del conto corrente Controparte_3
n. 7116-59 (già n. 131954), oltre interessi convenzionali dalla chiusura del conto al saldo;
d) CONDANNA alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che liquida ai sensi del DM 55/2014 in € 3.500,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
a) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico di entrambe le parti (l'opponente e l'opposta), in ragione della metà ciascuna.
Così deciso in Roma, in data 8.10. 2025
Il Giudice R.G. n. 16620/2017
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Dr.ssa Flora Mazzaro
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)