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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 150/25 RG
Udienza del 20.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Calvi in sost. di e CP_1 Per_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 150/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
IN TO
- parte appellata (contumace):
CP_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Carrara, il TO, quale titolare dell'omonima carrozzeria, ha dedotto: che il 28.3.22 alle 13:30 circa, in Carrara, mentre alla Persona_2 guida della propria autovettura Fiat 550 tg EF 418 RG stava percorrendo il viale XX Settembre, con direzione mare-monti, all'altezza del civico 167 era stata investita dalla Fiat Panda tg GF 529 TY di proprietà del condotta dallo stesso;
che l'autovettura della aveva riportato danni CP_3 Per_2 per € 9.058,27 iva compresa;
che, quali ulteriori voci di danno dovevano essere considerati € 400,00 per fermo tecnico ed € 450,00 iva compresa per spese di assistenza legale stragiudiziale;
che la
Adriatic Ass.ni, quale rappresentante generale per l'Italia della , compagnia Controparte_2 assicuratrice del veicolo del aveva corrisposto unicamente la minor somma di € 4.950,00, CP_3 di cui € 450,00 per spese legali;
che la gli aveva ceduto il credito. Per_2
Il TO ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno.
Contumace il la , non contestato l'an della domanda, ha invece CP_3 Controparte_2 contestato il relativo quantum, sostenendo: - che la riparazione del veicolo era antieconomica;
- che il fermo tecnico non era dovuto;
- che le spese legali stragiudiziali dovevano confluire in quelle del giudizio.
Con sentenza n. 109/24, il Giudice di Pace ha condannato la al pagamento Controparte_2 al TO di € 5.343,23, oltre interessi e rivalutazione.
La ha proposto appello, contestando: - il riconoscimento dell'IVA sul Controparte_2 risarcimento, potendo l'attore portarla in detrazione;
- l'autonoma considerazione delle spese legali stragiudiziali;
- la liquidazione del danno commisurato al costo della riparazione nonostante l'antieconomicità di quest'ultima; - la quantificazione delle spese di riparazione in misura superiore a quella allegata dall'attore; - il riconoscimento quale voce di danno del fermo tecnico.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda del TO.
Ancora contumace il il TO ha per converso sostenuto la correttezza della CP_3 sentenza di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. Premessa.
Non contestato l'an del diritto azionato dal TO, la controversia verte unicamente sul relativo quantum, con riferimento ai profili sopra riferiti, che verranno nel prosieguo analizzati in ordine logico.
2. Sul risarcimento in forma specifica.
L'appellante sostiene che la riparazione del veicolo era antieconomica e che pertanto il risarcimento dovrebbe essere commisurato non al costo di tale riparazione, bensì al valore antesinistro dell'auto.
La censura è infondata.
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha infatti chiarito come, tenuto conto di tutti i costi da considerare, il costo delle riparazioni risultava in realtà inferiore alla somma che avrebbe dovuto essere corrisposta qualora si fosse optato per il riconoscimento del valore antesinistro.
3. Sul costo delle riparazioni.
Il giudice di primo grado ha quantificato il costo delle riparazioni sulla base della stima del ctu, vale a dire riconoscendo la somma di € 9.443,23 iva compresa.
Tale costo era peraltro stato indicato dall'attore (che oltretutto ne era l'autore) in misura inferiore, vale a dire in € 9.058,27 iva compresa.
Sotto questo profilo, è dunque evidente che la sentenza deve essere riformata.
Al di là della clausola di stile della richiesta del danno nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, rimane infatti che il danno allegato dall'attore, sotto il profilo del costo delle riparazioni,
è pari ad € 9.058,27. Non vi è dunque ragione per la quale esso debba essere liquidato in misura superiore a tale allegazione.
4. Sull'iva.
La censura dell'appellante è infondata per due ragioni.
Per un verso in quanto sarebbe stata l'appellante a dover fornire la prova della detraibilità/recuperabilità dell'iva.
Per altro verso in quanto quello in questione è un credito non direttamente del TO, bensì della (poi ceduto al TO), che di certo non aveva alcuna possibilità di Per_2 detrarre/recuperare l'iva.
5. Sul fermo tecnico.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, questa voce di danno non è in re ipsa, non essendo affatto detto che l'indisponibilità dell'auto provochi necessariamente una spesa. Il soggetto privo di auto potrebbe infatti non averne bisogno, servirsi dei mezzi pubblici, far conto sull'aiuto di familiari ed amici, sicuramente subendone un disagio, ma non necessariamente tale da superare la soglia minima di rilevanza necessaria per il riconoscimento del danno non patrimoniale.
Del resto, qualora invece la spesa fosse stata sostenuta, la relativa prova sarebbe del tutto agevole.
Questa voce di danno non può dunque essere riconosciuta.
6. Sulle spese legali stragiudiziali.
Laddove fra le parti non venga raggiunto un accordo, l'assistenza stragiudiziale non rappresenta un'autonoma voce di danno, dovendo invece essere conteggiata nell'ambito delle spese del successivo giudizio. L'assistenza in giudizio comprende infatti anche la fase anteriore alla proposizione della domanda, che, oltre allo studio della controversia, comprende anche, pressoché sempre, anche i contatti con la controparte al fine di verificare la possibilità di raggiunge una soluzione che non implichi il ricorso al giudice.
Neppure questa voce di danno può dunque essere riconosciuta, fermo restando che l'attività in questione dovrà essere presa in considerazione in sede di liquidazione delle spese di lite.
7. Sintesi.
Riconosciuto il danno in € 9.058,27 iva compresa ed avendo la già Controparte_2 corrisposto la somma di € 4.950,00, ne consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, essa deve essere condannata a versare al TO la differenza, pari ad (9.058,27 – 4.950,00 =) 4.108,27 iva compresa, oltre rivalutazione e interessi dal sinistro al saldo.
8: Sulle spese.
Quanto alle spese, considerato che la somma riconosciuta ammonta a più dei 4/5 di quanto richiesto (€ 4.108,27 rispetto ad € 4.958,27), non pare che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione, anche parziale.
Tenuto conto anche delle spese stragiudiziali, esse vanno dunque liquidate, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, in complessivi € 4.000,00 per compenso del difensore ed in € 300,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna l'appellante a versare al TO, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 4.108,27 iva compresa oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna l'appellante ed il a rifondere al TO le spese di lite di entrambi i gradi di CP_3 giudizio, che unitariamente liquida in € 4.000,00 per compenso del difensore ed € 300,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari
Udienza del 20.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Calvi in sost. di e CP_1 Per_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 150/25 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
IN TO
- parte appellata (contumace):
CP_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Carrara, il TO, quale titolare dell'omonima carrozzeria, ha dedotto: che il 28.3.22 alle 13:30 circa, in Carrara, mentre alla Persona_2 guida della propria autovettura Fiat 550 tg EF 418 RG stava percorrendo il viale XX Settembre, con direzione mare-monti, all'altezza del civico 167 era stata investita dalla Fiat Panda tg GF 529 TY di proprietà del condotta dallo stesso;
che l'autovettura della aveva riportato danni CP_3 Per_2 per € 9.058,27 iva compresa;
che, quali ulteriori voci di danno dovevano essere considerati € 400,00 per fermo tecnico ed € 450,00 iva compresa per spese di assistenza legale stragiudiziale;
che la
Adriatic Ass.ni, quale rappresentante generale per l'Italia della , compagnia Controparte_2 assicuratrice del veicolo del aveva corrisposto unicamente la minor somma di € 4.950,00, CP_3 di cui € 450,00 per spese legali;
che la gli aveva ceduto il credito. Per_2
Il TO ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno.
Contumace il la , non contestato l'an della domanda, ha invece CP_3 Controparte_2 contestato il relativo quantum, sostenendo: - che la riparazione del veicolo era antieconomica;
- che il fermo tecnico non era dovuto;
- che le spese legali stragiudiziali dovevano confluire in quelle del giudizio.
Con sentenza n. 109/24, il Giudice di Pace ha condannato la al pagamento Controparte_2 al TO di € 5.343,23, oltre interessi e rivalutazione.
La ha proposto appello, contestando: - il riconoscimento dell'IVA sul Controparte_2 risarcimento, potendo l'attore portarla in detrazione;
- l'autonoma considerazione delle spese legali stragiudiziali;
- la liquidazione del danno commisurato al costo della riparazione nonostante l'antieconomicità di quest'ultima; - la quantificazione delle spese di riparazione in misura superiore a quella allegata dall'attore; - il riconoscimento quale voce di danno del fermo tecnico.
L'appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda del TO.
Ancora contumace il il TO ha per converso sostenuto la correttezza della CP_3 sentenza di primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. Premessa.
Non contestato l'an del diritto azionato dal TO, la controversia verte unicamente sul relativo quantum, con riferimento ai profili sopra riferiti, che verranno nel prosieguo analizzati in ordine logico.
2. Sul risarcimento in forma specifica.
L'appellante sostiene che la riparazione del veicolo era antieconomica e che pertanto il risarcimento dovrebbe essere commisurato non al costo di tale riparazione, bensì al valore antesinistro dell'auto.
La censura è infondata.
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha infatti chiarito come, tenuto conto di tutti i costi da considerare, il costo delle riparazioni risultava in realtà inferiore alla somma che avrebbe dovuto essere corrisposta qualora si fosse optato per il riconoscimento del valore antesinistro.
3. Sul costo delle riparazioni.
Il giudice di primo grado ha quantificato il costo delle riparazioni sulla base della stima del ctu, vale a dire riconoscendo la somma di € 9.443,23 iva compresa.
Tale costo era peraltro stato indicato dall'attore (che oltretutto ne era l'autore) in misura inferiore, vale a dire in € 9.058,27 iva compresa.
Sotto questo profilo, è dunque evidente che la sentenza deve essere riformata.
Al di là della clausola di stile della richiesta del danno nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, rimane infatti che il danno allegato dall'attore, sotto il profilo del costo delle riparazioni,
è pari ad € 9.058,27. Non vi è dunque ragione per la quale esso debba essere liquidato in misura superiore a tale allegazione.
4. Sull'iva.
La censura dell'appellante è infondata per due ragioni.
Per un verso in quanto sarebbe stata l'appellante a dover fornire la prova della detraibilità/recuperabilità dell'iva.
Per altro verso in quanto quello in questione è un credito non direttamente del TO, bensì della (poi ceduto al TO), che di certo non aveva alcuna possibilità di Per_2 detrarre/recuperare l'iva.
5. Sul fermo tecnico.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, questa voce di danno non è in re ipsa, non essendo affatto detto che l'indisponibilità dell'auto provochi necessariamente una spesa. Il soggetto privo di auto potrebbe infatti non averne bisogno, servirsi dei mezzi pubblici, far conto sull'aiuto di familiari ed amici, sicuramente subendone un disagio, ma non necessariamente tale da superare la soglia minima di rilevanza necessaria per il riconoscimento del danno non patrimoniale.
Del resto, qualora invece la spesa fosse stata sostenuta, la relativa prova sarebbe del tutto agevole.
Questa voce di danno non può dunque essere riconosciuta.
6. Sulle spese legali stragiudiziali.
Laddove fra le parti non venga raggiunto un accordo, l'assistenza stragiudiziale non rappresenta un'autonoma voce di danno, dovendo invece essere conteggiata nell'ambito delle spese del successivo giudizio. L'assistenza in giudizio comprende infatti anche la fase anteriore alla proposizione della domanda, che, oltre allo studio della controversia, comprende anche, pressoché sempre, anche i contatti con la controparte al fine di verificare la possibilità di raggiunge una soluzione che non implichi il ricorso al giudice.
Neppure questa voce di danno può dunque essere riconosciuta, fermo restando che l'attività in questione dovrà essere presa in considerazione in sede di liquidazione delle spese di lite.
7. Sintesi.
Riconosciuto il danno in € 9.058,27 iva compresa ed avendo la già Controparte_2 corrisposto la somma di € 4.950,00, ne consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, essa deve essere condannata a versare al TO la differenza, pari ad (9.058,27 – 4.950,00 =) 4.108,27 iva compresa, oltre rivalutazione e interessi dal sinistro al saldo.
8: Sulle spese.
Quanto alle spese, considerato che la somma riconosciuta ammonta a più dei 4/5 di quanto richiesto (€ 4.108,27 rispetto ad € 4.958,27), non pare che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione, anche parziale.
Tenuto conto anche delle spese stragiudiziali, esse vanno dunque liquidate, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, in complessivi € 4.000,00 per compenso del difensore ed in € 300,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna l'appellante a versare al TO, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 4.108,27 iva compresa oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna l'appellante ed il a rifondere al TO le spese di lite di entrambi i gradi di CP_3 giudizio, che unitariamente liquida in € 4.000,00 per compenso del difensore ed € 300,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
MI Fornaciari