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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 658/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott. Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 19/8/2021 da (P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 esa dagli av el Foro di Verona e RI Aversa del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Mestre, Corso del Popolo n. 39, int. 2, Parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3 lata-CONTUMACE
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 118/2021 resa dal Tribunale di Verona in data 24.02.2021 e non notificata.
In punto: retribuzione.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In riforma della sentenza n. 118/2021 del Tribunale di Verona, sezione Lavoro, pronunciata e pubblicata in data 24/02/2021 − respingere tutte le domande svolte dalle parti ricorrenti nei confronti della convenuta;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ridurre la condanna nel minor importo ritenuto di giustizia;
− con rifusione di spese e dei compensi per l'attività difensiva, oltre al rimborso del 15% per spese generali, Cpa ed Iva, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…).
Per parte appellata: contumace.
*
1 Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona accoglieva i ricorsi dei lavoratori , Controparte_3 Parte_2
, disponendo in loro favore il pagamento delle somme
[...] rispettivamente pari ad € 2.297,67, € 1.863,49 ed € 1.915,68, da parte della società Parte_3
. Nello specifico, il giudice di prime cure riconosceva la sussistenza, tra le parti, di un risalente uso aziendale (sin dall'anno 1999) in base al quale venivano corrisposti ai dipendenti dei buoni pasto del valore di € 3,07 per ciascun giorno di presenza sul lavoro;
questi ultimi, infatti, non erano più oggetto di corresponsione dall'1.4.2015, in ragione di difficoltà economiche, esplicitate da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in cui versava la società.
A seguito di contestazione sindacale, in data 6.6.2017 ribadiva Parte_1
l'impossibilità di ripristinare il benefit e precisava l'estraneità del medesimo al nuovo gruppo societario, in quanto nel 2014 la aveva Parte_4 acquisito il 39% di in aggiunta a ciò la nuova società controllante Parte_1 non seguiva l'uso aziendale di corrispondere i buoni pasto ai propri dipendenti e, in ogni caso, permanevano le difficoltà economiche che avevano determinato la sospensione dell'erogazione.
1.2. Riconosciuta la natura di uso aziendale della corresponsione, il primo giudice sottolineava come la decisione di sospenderne l'erogazione - comunicata con lettera da in data 3.3.2015 - non potesse avvenire Parte_1 per iniziativa e volontà unilaterale della parte datoriale, non riconoscendo nella riunione intercorsa con i lavoratori occupati presso la sede di Campagnola di Zevio alcuna forma di accordo o consenso in tale direzione;
il primo giudice, infatti, riconosceva la natura informativa dell'assemblea mediante specifici richiami alle testimonianze di alcuni lavoratori. Pertanto, l'azienda avrebbe esclusivamente provveduto a comunicare le difficoltà economiche in cui versava e la conseguente necessità di sospendere (non sopprimere o revocare) il benefit oggetto di causa.
In aggiunta a ciò, il giudice di prime cure precisava come fosse stata allegata soltanto in giudizio la modifica dell'organizzazione aziendale, conseguente all'acquisizione da parte di – peraltro non ritenuta sufficiente a Parte_4 giustificare il mancato ripristino della corresponsione -, mentre al momento
2 della sospensione (1.4.2015) venivano richiamate esclusivamente ragioni di carattere economico.
1.3. In conclusione, il Tribunale precisava come <l'eliminazione o modifica in senso peggiorativo di un uso aziendale richiede in ogni caso il consenso dei lavoratori salvo il caso che modifiche nella organizzazione del lavoro determino il venir meno del presupposto fattuale che aveva in origine giustificato la formazione dell'uso aziendale. Il che non è nel caso in esame>>.
Pertanto, il giudice dichiarava l'illegittimità della sospensione dell'erogazione dei buoni pasto e condannava la società al pagamento del quantum indicato dai lavoratori, vista la mancata contestazione in merito.
Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello con atto Parte_1 depositato in data 19/8/2021.
2.1. Preliminarmente, la società ricostruiva la nozione di uso aziendale, evidenziando la sua riconducibilità alla nozione di uso negoziale ex art. 1340 c.c., idoneo a integrare il contratto individuale di lavoro e a derogare – in senso migliorativo – la disciplina della contrattazione collettiva.
In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, che riconduce l'uso aziendale a una dimensione collettiva, la sua revoca sarebbe possibile anche con un successivo contratto collettivo o con una decisione unilaterale del datore, sebbene in soli due casi specifici, ovvero il disconoscimento del trattamento di miglior favore ai nuovi lavoratori, da assumere o da assegnare alla categoria alla quale quel trattamento è applicato,
o qualora sia intervenuta una modifica dell'organizzazione di lavoro, che abbia fatto venir meno il presupposto stesso del trattamento che era stato introdotto con l'uso aziendale.
La peculiarità dell'uso aziendale rispetto alla contrattazione collettiva emergerebbe, quindi, dalla spontaneità e dalla reiterazione della condotta da parte del datore di lavoro, da cui deriverebbe la possibilità di deroga dell'uso anche mediante accordo individuale.
2.2 Con il primo motivo d'impugnazione, la evidenziava l'erroneità Parte_1 della valutazione, effettuata dal primo giudice, della condotta tenuta dai lavoratori durante la riunione del 3.3.2015 in cui era stata comunicata la sospensione dell'erogazione dei buoni pasto.
3 In particolare, richiamando le testimonianze acquisite in primo grado, la società metteva in luce la partecipazione alla riunione di tutti i lavoratori che, pur essendo stati interpellati, non avevano manifestato dissenso né durante l'assemblea, né durante i mesi successivi, vista la sola rivendicazione, intervenuta dopo tre anni, per opera di sei dipendenti;
pertanto, ne sarebbe derivata l'implicita accettazione di tutto il personale occupato.
Pertanto, la società contestava la natura informativa della riunione, riconosciuta dal primo giudice, in quanto la medesima natura non escluderebbe il carattere interlocutorio della stessa e la possibilità, per i lavoratori, di esprimere il proprio dissenso.
2.3 Con il secondo motivo di censura, l'appellante sottolineava il diritto del datore di lavoro di recedere unilateralmente dagli usi aziendali, conseguente all'inesistenza di vincoli obbligatori perpetui, riconosciuta dalla giurisprudenza nei confronti di qualsiasi obbligazione priva di termine finale, compresi i contratti collettivi;
non avrebbe, infatti, alcun fondamento l'eventuale preclusione, nei confronti del datore di lavoro, della facoltà di recedere dal vincolo obbligatorio. Pertanto, il recesso ordinario andrebbe riconosciuto come la normale causa estintiva di rapporti obbligatori privi di scadenza. A supporto, richiamava sentenze di legittimità, di merito e dottrina.
3. In data 22.5.2022 l'appellante depositava rinuncia agli atti nei confronti della sola parte , mentre non si sono costituite le sig.re Controparte_3
e . Controparte_1 Controparte_2
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 2/2/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 14/12/2023, al 13/6/2024 e, infine, al 26/6/2025, in cui è stata trattata e decisa.
*
5. Deve, prima di ogni altra cosa, darsi atto della rinuncia agli atti da parte dell'appellante con riferimento all'appello proposto in danno di CP_3
con il quale sarebbe intervenuto, nelle more del giudizio, accordo
[...] transattivo.
Da qui la pronuncia, di cui al dispositivo letto in udienza, di estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra ed Parte_1 il CP_3
4 6. Con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra e le Parte_1 restanti parti appellate, l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
7. Posto che nel caso di specie non vi è alcuna contestazione sul fatto che si versi in ipotesi di uso aziendale, occorre dare atto dei più recenti arresti della Corte di legittimità in tema di consolidamento degli usi aziendali e, soprattutto, dei modi e presupposti la cui sussistenza consente al datore di lavoro di svincolarsi dalla forza cogente dell'uso.
7.1. La Corte di Cassazione, invero trattando dell'uso di ritenere non assorbibile l'eventuale superminimo riconosciuto ai lavoratori e, tuttavia, esprimendo principii estendibili al caso di specie, ha infatti avuto modo, anche di recente, di affermare che <condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. E' stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016). […] Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine
5 predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di
“disdettare” l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro>> (cass. civ. 12477/2025).
7.2. Alla luce dei suddetti principii, che la Corte condivide e rispetto ai quali non ha ragione di discostarsi, ben possibile è affermare la revocabilità dell'uso
6 aziendale (nel senso di recedibilità dallo stesso da parte del datore di lavoro) in presenza di una valida ragione correlata ed opposta a quella sulla quale si fondava il sorgere dell'uso e sempre che la facoltà di recesso sia esercitata in coerenza e nel rispetto dei principii di correttezza e buona fede che vigenti, come noto, anche in fase di esecuzione del contratto di lavoro.
Principii quelli sopra che valgono per l'ipotesi di recesso e, quindi, anche in ipotesi, qui ricorrente, di temporanea sospensione degli effetti dell'uso.
8. Detto quanto sopra e brevemente rilevato come certamente – come ben emerso in sede di istruttoria orale - alcun accordo funzionale alla sospensione dell'erogazione dei buoni pasto sia intervenuto tra il datore di lavoro ed i dipendenti, occorre rilevare come – la cui rinnovata composizione Parte_1 societaria è del tutto irrilevante al pari delle differenti usanze del gruppo societario di cui sarebbe parte – ha a suo tempo motivato la sospensione di cui si discute con ragioni di carattere economico.
Ora, simili ragioni possono certamente, in via di pura logica, essere poste alla base della scelta aziendale di assegnare ai dipendenti, nel loro complesso, il beneficio del buono pasto. È certamente in ragione di un buon andamento aziendale che ha ritenuto di poter assegnare ai lavoratori un, Parte_1 seppur modesto, beneficio economico sin dall'anno 1999.
Deve poi essere messo in evidenza come certamente l'istruttoria testimoniale abbia consentito di appurare sia la veridicità delle segnalate difficoltà economiche sia il fatto che l'azienda le abbia rese note, con anticipo, a motivazione della sospensione dell'erogazione del buono pasto.
Sotto tale ultimo profilo gli stessi odierni appellati ne hanno dato atto in ricorso introduttivo di primo grado.
Quanto alla veridicità delle addotte difficoltà tutti i testi escussi lo hanno ricordato tanto che uno di questi ha apertamente affermato che sarebbe stato meglio perdere il buono pasto piuttosto che il posto di lavoro.
La circostanza della sussistenza di difficoltà economiche, e questo è fatto assorbente, non risulta in ogni caso contestata neppure in primo grado di giudizio ed inoltre lo stesso fatto che rimostranze provenienti dal Sindacato siano giunte solo dall'anno 2017 – due anni dopo la sospensione dell'aprile 2015 – dà conto, quantomeno, del fatto che vi era piena consapevolezza della situazione nella quale versava Parte_1
7 8.1. Posto quanto sopra, reputa il Collegio potersi affermare sia la sussistenza di un valido motivo di recesso/sospensione sia l'esercizio di tale facoltà in termini del tutto compatibili con il rispetto dei principii di correttezza e buona fede avendo dato anticipata comunicazione delle proprie Parte_1 intenzioni tanto ai lavoratori quanto alle organizzazioni sindacali ed avendole sottoposte a discussione in sede assembleare.
Ora, a fronte della sospensione di cui si discute – invero non avendo
[...] dichiarato di voler definitivamente svincolarsi dall'uso aziendale – non Pt_1 risulta, poiché la parte appellata non lo ha provato né tantomeno allegato (persino in primo grado), che la situazione che ha determinato la temporanea non erogazione del buono pasto sia mutata così da consentire la riespansione dell'uso sospeso.
Entro il suddetto contesto, reputa quindi il Collegio potersi accogliere l'appello e rigettata la domanda proposta dai lavoratori in primo grado di giudizio .
8.2. In assenza di domanda non può essere disposta la restituzione, anche per quanto attiene alle spese di giudizio peraltro non fatte oggetto di autonomo capo di impugnazione, di quanto eventualmente pagato da in Parte_1 esecuzione della sentenza appellata.
9. Quanto alle spese di lite, visto in consolidamento della giurisprudenza sopra citata nel corso del presente giudizio, le stesse ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra l'appellante e l'appellato dichiara, ai sensi dell'art. 306 cpc., Controparte_3
l'estinzione del giudizio, nulla per le spese;
- in relazione al rapporto processuale intercorrente tra l'appellante e gli appellati e , in accoglimento Controparte_1 Controparte_2 dell'appello ed in riforma integrale della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta in primo grado dalle parti appellate;
- integralmente compensa tra le parti le spese di lite.
8 Venezia, 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Gaetano Campo Giudice dott. Paolo Talamo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 19/8/2021 da (P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 esa dagli av el Foro di Verona e RI Aversa del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Mestre, Corso del Popolo n. 39, int. 2, Parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3 lata-CONTUMACE
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Oggetto: appello avverso la sentenza n. 118/2021 resa dal Tribunale di Verona in data 24.02.2021 e non notificata.
In punto: retribuzione.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: In riforma della sentenza n. 118/2021 del Tribunale di Verona, sezione Lavoro, pronunciata e pubblicata in data 24/02/2021 − respingere tutte le domande svolte dalle parti ricorrenti nei confronti della convenuta;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ridurre la condanna nel minor importo ritenuto di giustizia;
− con rifusione di spese e dei compensi per l'attività difensiva, oltre al rimborso del 15% per spese generali, Cpa ed Iva, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria (…).
Per parte appellata: contumace.
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1 Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Verona accoglieva i ricorsi dei lavoratori , Controparte_3 Parte_2
, disponendo in loro favore il pagamento delle somme
[...] rispettivamente pari ad € 2.297,67, € 1.863,49 ed € 1.915,68, da parte della società Parte_3
. Nello specifico, il giudice di prime cure riconosceva la sussistenza, tra le parti, di un risalente uso aziendale (sin dall'anno 1999) in base al quale venivano corrisposti ai dipendenti dei buoni pasto del valore di € 3,07 per ciascun giorno di presenza sul lavoro;
questi ultimi, infatti, non erano più oggetto di corresponsione dall'1.4.2015, in ragione di difficoltà economiche, esplicitate da parte del datore di lavoro ai dipendenti, in cui versava la società.
A seguito di contestazione sindacale, in data 6.6.2017 ribadiva Parte_1
l'impossibilità di ripristinare il benefit e precisava l'estraneità del medesimo al nuovo gruppo societario, in quanto nel 2014 la aveva Parte_4 acquisito il 39% di in aggiunta a ciò la nuova società controllante Parte_1 non seguiva l'uso aziendale di corrispondere i buoni pasto ai propri dipendenti e, in ogni caso, permanevano le difficoltà economiche che avevano determinato la sospensione dell'erogazione.
1.2. Riconosciuta la natura di uso aziendale della corresponsione, il primo giudice sottolineava come la decisione di sospenderne l'erogazione - comunicata con lettera da in data 3.3.2015 - non potesse avvenire Parte_1 per iniziativa e volontà unilaterale della parte datoriale, non riconoscendo nella riunione intercorsa con i lavoratori occupati presso la sede di Campagnola di Zevio alcuna forma di accordo o consenso in tale direzione;
il primo giudice, infatti, riconosceva la natura informativa dell'assemblea mediante specifici richiami alle testimonianze di alcuni lavoratori. Pertanto, l'azienda avrebbe esclusivamente provveduto a comunicare le difficoltà economiche in cui versava e la conseguente necessità di sospendere (non sopprimere o revocare) il benefit oggetto di causa.
In aggiunta a ciò, il giudice di prime cure precisava come fosse stata allegata soltanto in giudizio la modifica dell'organizzazione aziendale, conseguente all'acquisizione da parte di – peraltro non ritenuta sufficiente a Parte_4 giustificare il mancato ripristino della corresponsione -, mentre al momento
2 della sospensione (1.4.2015) venivano richiamate esclusivamente ragioni di carattere economico.
1.3. In conclusione, il Tribunale precisava come <l'eliminazione o modifica in senso peggiorativo di un uso aziendale richiede in ogni caso il consenso dei lavoratori salvo il caso che modifiche nella organizzazione del lavoro determino il venir meno del presupposto fattuale che aveva in origine giustificato la formazione dell'uso aziendale. Il che non è nel caso in esame>>.
Pertanto, il giudice dichiarava l'illegittimità della sospensione dell'erogazione dei buoni pasto e condannava la società al pagamento del quantum indicato dai lavoratori, vista la mancata contestazione in merito.
Le spese di lite seguivano soccombenza, ai sensi dell'articolo 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva due motivi d'appello con atto Parte_1 depositato in data 19/8/2021.
2.1. Preliminarmente, la società ricostruiva la nozione di uso aziendale, evidenziando la sua riconducibilità alla nozione di uso negoziale ex art. 1340 c.c., idoneo a integrare il contratto individuale di lavoro e a derogare – in senso migliorativo – la disciplina della contrattazione collettiva.
In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, che riconduce l'uso aziendale a una dimensione collettiva, la sua revoca sarebbe possibile anche con un successivo contratto collettivo o con una decisione unilaterale del datore, sebbene in soli due casi specifici, ovvero il disconoscimento del trattamento di miglior favore ai nuovi lavoratori, da assumere o da assegnare alla categoria alla quale quel trattamento è applicato,
o qualora sia intervenuta una modifica dell'organizzazione di lavoro, che abbia fatto venir meno il presupposto stesso del trattamento che era stato introdotto con l'uso aziendale.
La peculiarità dell'uso aziendale rispetto alla contrattazione collettiva emergerebbe, quindi, dalla spontaneità e dalla reiterazione della condotta da parte del datore di lavoro, da cui deriverebbe la possibilità di deroga dell'uso anche mediante accordo individuale.
2.2 Con il primo motivo d'impugnazione, la evidenziava l'erroneità Parte_1 della valutazione, effettuata dal primo giudice, della condotta tenuta dai lavoratori durante la riunione del 3.3.2015 in cui era stata comunicata la sospensione dell'erogazione dei buoni pasto.
3 In particolare, richiamando le testimonianze acquisite in primo grado, la società metteva in luce la partecipazione alla riunione di tutti i lavoratori che, pur essendo stati interpellati, non avevano manifestato dissenso né durante l'assemblea, né durante i mesi successivi, vista la sola rivendicazione, intervenuta dopo tre anni, per opera di sei dipendenti;
pertanto, ne sarebbe derivata l'implicita accettazione di tutto il personale occupato.
Pertanto, la società contestava la natura informativa della riunione, riconosciuta dal primo giudice, in quanto la medesima natura non escluderebbe il carattere interlocutorio della stessa e la possibilità, per i lavoratori, di esprimere il proprio dissenso.
2.3 Con il secondo motivo di censura, l'appellante sottolineava il diritto del datore di lavoro di recedere unilateralmente dagli usi aziendali, conseguente all'inesistenza di vincoli obbligatori perpetui, riconosciuta dalla giurisprudenza nei confronti di qualsiasi obbligazione priva di termine finale, compresi i contratti collettivi;
non avrebbe, infatti, alcun fondamento l'eventuale preclusione, nei confronti del datore di lavoro, della facoltà di recedere dal vincolo obbligatorio. Pertanto, il recesso ordinario andrebbe riconosciuto come la normale causa estintiva di rapporti obbligatori privi di scadenza. A supporto, richiamava sentenze di legittimità, di merito e dottrina.
3. In data 22.5.2022 l'appellante depositava rinuncia agli atti nei confronti della sola parte , mentre non si sono costituite le sig.re Controparte_3
e . Controparte_1 Controparte_2
4. La controversia, la cui prima udienza è stata fissata al 2/2/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative al 14/12/2023, al 13/6/2024 e, infine, al 26/6/2025, in cui è stata trattata e decisa.
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5. Deve, prima di ogni altra cosa, darsi atto della rinuncia agli atti da parte dell'appellante con riferimento all'appello proposto in danno di CP_3
con il quale sarebbe intervenuto, nelle more del giudizio, accordo
[...] transattivo.
Da qui la pronuncia, di cui al dispositivo letto in udienza, di estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra ed Parte_1 il CP_3
4 6. Con riferimento al rapporto processuale intercorrente tra e le Parte_1 restanti parti appellate, l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
7. Posto che nel caso di specie non vi è alcuna contestazione sul fatto che si versi in ipotesi di uso aziendale, occorre dare atto dei più recenti arresti della Corte di legittimità in tema di consolidamento degli usi aziendali e, soprattutto, dei modi e presupposti la cui sussistenza consente al datore di lavoro di svincolarsi dalla forza cogente dell'uso.
7.1. La Corte di Cassazione, invero trattando dell'uso di ritenere non assorbibile l'eventuale superminimo riconosciuto ai lavoratori e, tuttavia, esprimendo principii estendibili al caso di specie, ha infatti avuto modo, anche di recente, di affermare che <condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. E' stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016). […] Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine
5 predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di
“disdettare” l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro>> (cass. civ. 12477/2025).
7.2. Alla luce dei suddetti principii, che la Corte condivide e rispetto ai quali non ha ragione di discostarsi, ben possibile è affermare la revocabilità dell'uso
6 aziendale (nel senso di recedibilità dallo stesso da parte del datore di lavoro) in presenza di una valida ragione correlata ed opposta a quella sulla quale si fondava il sorgere dell'uso e sempre che la facoltà di recesso sia esercitata in coerenza e nel rispetto dei principii di correttezza e buona fede che vigenti, come noto, anche in fase di esecuzione del contratto di lavoro.
Principii quelli sopra che valgono per l'ipotesi di recesso e, quindi, anche in ipotesi, qui ricorrente, di temporanea sospensione degli effetti dell'uso.
8. Detto quanto sopra e brevemente rilevato come certamente – come ben emerso in sede di istruttoria orale - alcun accordo funzionale alla sospensione dell'erogazione dei buoni pasto sia intervenuto tra il datore di lavoro ed i dipendenti, occorre rilevare come – la cui rinnovata composizione Parte_1 societaria è del tutto irrilevante al pari delle differenti usanze del gruppo societario di cui sarebbe parte – ha a suo tempo motivato la sospensione di cui si discute con ragioni di carattere economico.
Ora, simili ragioni possono certamente, in via di pura logica, essere poste alla base della scelta aziendale di assegnare ai dipendenti, nel loro complesso, il beneficio del buono pasto. È certamente in ragione di un buon andamento aziendale che ha ritenuto di poter assegnare ai lavoratori un, Parte_1 seppur modesto, beneficio economico sin dall'anno 1999.
Deve poi essere messo in evidenza come certamente l'istruttoria testimoniale abbia consentito di appurare sia la veridicità delle segnalate difficoltà economiche sia il fatto che l'azienda le abbia rese note, con anticipo, a motivazione della sospensione dell'erogazione del buono pasto.
Sotto tale ultimo profilo gli stessi odierni appellati ne hanno dato atto in ricorso introduttivo di primo grado.
Quanto alla veridicità delle addotte difficoltà tutti i testi escussi lo hanno ricordato tanto che uno di questi ha apertamente affermato che sarebbe stato meglio perdere il buono pasto piuttosto che il posto di lavoro.
La circostanza della sussistenza di difficoltà economiche, e questo è fatto assorbente, non risulta in ogni caso contestata neppure in primo grado di giudizio ed inoltre lo stesso fatto che rimostranze provenienti dal Sindacato siano giunte solo dall'anno 2017 – due anni dopo la sospensione dell'aprile 2015 – dà conto, quantomeno, del fatto che vi era piena consapevolezza della situazione nella quale versava Parte_1
7 8.1. Posto quanto sopra, reputa il Collegio potersi affermare sia la sussistenza di un valido motivo di recesso/sospensione sia l'esercizio di tale facoltà in termini del tutto compatibili con il rispetto dei principii di correttezza e buona fede avendo dato anticipata comunicazione delle proprie Parte_1 intenzioni tanto ai lavoratori quanto alle organizzazioni sindacali ed avendole sottoposte a discussione in sede assembleare.
Ora, a fronte della sospensione di cui si discute – invero non avendo
[...] dichiarato di voler definitivamente svincolarsi dall'uso aziendale – non Pt_1 risulta, poiché la parte appellata non lo ha provato né tantomeno allegato (persino in primo grado), che la situazione che ha determinato la temporanea non erogazione del buono pasto sia mutata così da consentire la riespansione dell'uso sospeso.
Entro il suddetto contesto, reputa quindi il Collegio potersi accogliere l'appello e rigettata la domanda proposta dai lavoratori in primo grado di giudizio .
8.2. In assenza di domanda non può essere disposta la restituzione, anche per quanto attiene alle spese di giudizio peraltro non fatte oggetto di autonomo capo di impugnazione, di quanto eventualmente pagato da in Parte_1 esecuzione della sentenza appellata.
9. Quanto alle spese di lite, visto in consolidamento della giurisprudenza sopra citata nel corso del presente giudizio, le stesse ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra l'appellante e l'appellato dichiara, ai sensi dell'art. 306 cpc., Controparte_3
l'estinzione del giudizio, nulla per le spese;
- in relazione al rapporto processuale intercorrente tra l'appellante e gli appellati e , in accoglimento Controparte_1 Controparte_2 dell'appello ed in riforma integrale della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta in primo grado dalle parti appellate;
- integralmente compensa tra le parti le spese di lite.
8 Venezia, 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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