Articolo 2 della Legge 30 dicembre 1960, n. 1729
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 febbraio 1961
Art. 2.
Con l'anno 1961 non potranno aver piu' luogo presso le Scuole per infermiere e infermieri generici corsi abbreviati, ma soltanto normali corsi ordinari.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1961