Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 08/05/2026, n. 8538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8538 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04198/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4198 del 2026, proposto da
AR AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 396-P, notificato in data 29.01.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. PE CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con atto di gravame ritualmente proposto, il ricorrente avversava il provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio oppostogli dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e motivato in ragione dell’asserita assenza di adeguati mezzi economici di sostentamento in relazione al periodo di soggiorno richiesto, inferiori a quelli minimi previsti dalla tabella “A” allegata dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000 e dalla circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno accademico 2025/2026, nonché della prognosi negativa in ordine all’intenzione del ricorrente di lasciare il territorio nazionale e far rientro nel paese di origine prima della data di scadenza del visto richiesto;
- in via di fatto, parte ricorrente esponeva di aver chiesto, ed ottenuto, la preimmatricolazione, per l’anno accademico 2025/2026, presso l’Università degli Studi di Napoli “ FE II ” ma che tuttavia, con l’atto in questa sede impugnato, l’autorità diplomatico-consolare negava il visto di ingresso in Italia;
- in diritto, egli avanzava le seguenti doglianze:
1) violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990;
2) violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento avversato; diversamente da quanto rilevato dall’amministrazione resistente, sosteneva egli di essere in possesso di mezzi economici di sostentamento (offertigli dal proprio sponsor ) per un importo pari ad euro 10.786,00, ampiamente superiore alle soglie stabilite dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca per l’anno accademico a cui la richiesta è riferita, con conseguente deduzione di difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto gravato, nonché di irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità;
- si concludeva il ricorso con la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si costituiva in giudizio eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legalizzazione della procura alle liti e, nel merito, contestando la fondatezza del gravame;
- alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, fissata per la discussione collegiale dell’incidente cautelare, previo avviso alle parti comparse ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto che :
- la disamina dell’eccezione pregiudiziale in rito possa essere pretermessa in ragione della palese infondatezza del gravame proposto;
- come noto, alla luce degli insegnamenti pretori sviluppati sul punto (cfr., ex multis , Cos. St., sez. IV, n. 6276/2023), si trae che:
i ) la discrezionalità amministrativa in subiecta materia è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo , per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche;
ii ) in riferimento ai beni giuridici protetti dalla norma, l'interesse del richiedente di entrare nel territorio della Repubblica deve essere contemperato con l’esigenza di prevenire il rischio migratorio;
iii ) lo scopo effettivo del viaggio e l'attuale condizione economica del richiedente rivestono particolare rilievo e debbono, dunque, essere debitamente comprovati dall'interessato;
- nel caso di specie l’autorità diplomatico-consolare, con motivazione immune dalle dedotte censure di difetto di istruttoria, irragionevolezza e sproporzionalità, ha ritenuto, dall’esame della documentazione allegata (peraltro, ben più vasta di quella versata dal ricorrente agli atti del presente giudizio, e, comunque, caratterizzata da carenze circa la composizione del nucleo familiare del ricorrente il quale dal 2023, anno in cui ha conseguito il diploma di scuola media superiore, non risulta avere mai lavorato. Significative, poi, sono le incongruenze riscontrate circa la situazione reddituale del padre dell’esponente), che le disponibilità economiche messe a disposizione dalla famiglia della parte non fossero sufficienti a coprire i costi del soggiorno e della frequenza in Italia del corso di studi universitari prescelto, sì da poter formulare un giudizio prognostico, anch’esso immune da palesi irragionevolezze, in ordine al c.d. rischio migratorio e, di conseguenza, al pericolo che, una volta decorso il termine di efficacia del titolo di ingresso, il ricorrente non faccia rientro nel paese di origine;
- del tutto priva di fondamento è poi la censura con cui è stata lamentata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 posto che detta norma non è applicabile ai fatti di causa per come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a ), n. 2 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 187/2024, con il quale è stato introdotto, all’art. 4 del d.lgs. n. 268/1998, il comma 7- bis , che dispone “ L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso ”.
Tale norma, come previsto dal comma 2 dell’art. 1 del d.l. cit., trova applicazione “ dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023 ” e, quindi, di certo con riferimento alla presente fattispecie, in cui l’istanza risulta presentata il 16 ottobre 2025 ed il provvedimento sfavorevole emanato il 13 gennaio 2026;
- in conclusione, quindi, il gravame proposto dev’essere respinto;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell’amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese a carico della parte soccombente ed in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo IL, Presidente
PE CH, Primo Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| PE CH | Michelangelo IL |
IL SEGRETARIO