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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/09/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
6746/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. EA RL Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nata a [...] il [...], C.F. con l'avv. Sonego Parte_1 C.F._1 Alberto
e
, nato a [...] il [...] C.F. con l'avv. Vicinanza CP_1 C.F._2 Giuseppina con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto, ovvero: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 02.06.1985, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Conegliano dell'Anno 1985, al n. 40, Serie A, Parte 2; ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conegliano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le seguenti condizioni:
- La casa coniugale sita in Conegliano (TV), in Via Lamarmora n. 26 di proprietà del marito, rimarrà assegnata al Sig.
ove quest'ultimo continuerà ad abitare;
CP_1
- I sigg.ri e si danno reciprocamente atto di aver proceduto al trasferimento degli immobili alla figlia CP_1 Pt_1 ; Persona_1 - Il sig. verserà a favore di a titolo di mantenimento, la somma pari ad € 100,00 CP_1 Parte_1 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
- Il ricavato dei titoli azionari presenti presso Banca Unicredit spa cointestati ai coniugi una volta giunti a naturale scadenza sarà ripartito nella misura di metà a ciascuno dei coniugi;
- Le parti dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza. per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- a seguito di istanza di trattazione scritta, in data 14/1/2025 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi con modalità cartolari. Successivamente la separazione personale è stata pronunciata dallo stesso Tribunale con sentenza di separazione passata in giudicato il 24/1/2025;
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dall' udienza di prima comparizione e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Conegliano il 2/6/1985, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 40, Serie A, Parte 2, anno 1985, fra
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. e , nato a Parte_1 C.F._1 CP_1 Vittorio Veneto il 23/11/1956 C.F. C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Conegliano di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Treviso, 23/09/2025
Il Presidente est.
Dott. EA RL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. EA RL Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nata a [...] il [...], C.F. con l'avv. Sonego Parte_1 C.F._1 Alberto
e
, nato a [...] il [...] C.F. con l'avv. Vicinanza CP_1 C.F._2 Giuseppina con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto, ovvero: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 02.06.1985, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Conegliano dell'Anno 1985, al n. 40, Serie A, Parte 2; ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conegliano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le seguenti condizioni:
- La casa coniugale sita in Conegliano (TV), in Via Lamarmora n. 26 di proprietà del marito, rimarrà assegnata al Sig.
ove quest'ultimo continuerà ad abitare;
CP_1
- I sigg.ri e si danno reciprocamente atto di aver proceduto al trasferimento degli immobili alla figlia CP_1 Pt_1 ; Persona_1 - Il sig. verserà a favore di a titolo di mantenimento, la somma pari ad € 100,00 CP_1 Parte_1 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
- Il ricavato dei titoli azionari presenti presso Banca Unicredit spa cointestati ai coniugi una volta giunti a naturale scadenza sarà ripartito nella misura di metà a ciascuno dei coniugi;
- Le parti dichiarano di rinunciare fin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza. per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- a seguito di istanza di trattazione scritta, in data 14/1/2025 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi con modalità cartolari. Successivamente la separazione personale è stata pronunciata dallo stesso Tribunale con sentenza di separazione passata in giudicato il 24/1/2025;
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dall' udienza di prima comparizione e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Conegliano il 2/6/1985, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 40, Serie A, Parte 2, anno 1985, fra
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. e , nato a Parte_1 C.F._1 CP_1 Vittorio Veneto il 23/11/1956 C.F. C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Conegliano di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Treviso, 23/09/2025
Il Presidente est.
Dott. EA RL