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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5370/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Righi Marina Giudice
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 5370/2024, introdotta con ricorso depositato in data 15/11/2024,
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN IA
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AN ND RI
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Decisa come da conclusioni di cui al verbale di udienza del
16/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, la sig.ra ha Parte_1
agito in giudizio per ottenere la separazione personale dal sig.
con il quale ha contratto matrimonio in data Controparte_1
27/07/2002 a RO d'EZ (VI).
Dall'unione sono nati i figli (il 22/02/2003) e (il Per_1 Per_2
13/09/2005).
La ricorrente ha esposto che, dopo una precedente separazione consensuale intervenuta in data 4 marzo 2021 (decreto di omologa del
Tribunale di Treviso n. 4799/2021, RG 5104/2020), i coniugi si erano successivamente riconciliati, riprendendo la convivenza matrimoniale. Tuttavia, il riemergere e il progressivo aggravarsi dei contrasti coniugali l'ha indotta a promuovere il presente giudizio di separazione.
In particolare, la ricorrente ha chiesto:
- l'assegnazione della casa coniugale a sé, per continuare ad abitarvi con i figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
- la previsione dell'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli con un importo complessivo di € 700,00 mensili
(€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'attribuzione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico;
- la ripartizione paritaria tra i coniugi del pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Il sig. si è costituito in giudizio, eccependo che la somma CP_1
richiesta a titolo di mantenimento dei figli non è commisurata alle sue reali possibilità economiche e proponendo, in alternativa, un contributo complessivo di € 450,00 al mese.
Per il resto, ha aderito alle richieste avanzate dall'attrice.
All'udienza del 16/10/2025, le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che fosse pronunciata la separazione alle condizioni concordemente stabilite.
I ricorrenti hanno altresì chiesto che, una volta decorsi i termini di legge, venga pronunciata la sentenza di divorzio.
Nel merito, il Collegio osserva che la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta.
Infatti, risulta che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti introduttivi e nelle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di prima comparizione.
Infine, le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5370/2024: - dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
), n. a nata a [...] il [...], e C.F._1
( ), n. a Bassano del Grappa (VI) il Controparte_1 C.F._2
01/05/1970 - che hanno contratto matrimonio il 27/07/2002 a RO
d'EZ (VI), atto trascritto al n.9, parte I, anno 2002, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune- alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegna la casa familiare sita a Pieve del Grappa (TV) in via
Fornace n. 11, con tutti gli arredi, i corredi e le pertinenze, alla ricorrente per abitarci con i figli che pur essendo maggiorenni non sono economicamente autosufficienti, dando atto che il sig.
si è già trasferito altrove dal mese di giugno;
CP_1
- dispone che il sig. concorra nel mantenimento dei Controparte_1
due figli e mediante versamento alla madre Per_1 Persona_3
dell'importo complessivo di € 450,00= (euro quattrocentocinquanta/00=) mensili, ovvero € 225/00= (euro duecentoventicinque/00=) per ciascun figlio, da versarsi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese sul c/c intestato alla madre noto al marito;
la somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con prima rivalutazione dall'anno successivo alla pubblicazione delle sentenza di separazione;
- dispone che i genitori concorrano nelle spese straordinarie per i due figli e nella misura del 50% (cinquanta Per_1 Persona_3
per cento) ciascuno, da individuarsi, determinarsi e conteggiarsi secondo il Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, con trasmissione delle pezze giustificative all'altro genitore entro la fine del mese di effettuazione della spesa e con obbligo di rimborso all'altro genitore entro il giorno
10 del mese successivo;
- stabilisce che il c.d. “AUU” - Assegno Unico Universale - sia riconosciuto per intero alla madre, come avviene già ora;
- dà atto che i figli concorderanno autonomamente con il padre le modalità di frequentazione dello stesso, compatibilmente con le esigenze sociali, scolastiche / universitarie e sportive dei medesimi, previa comunicazione alla madre da effettuarsi almeno 24
ore prima;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RO
d'EZ (VI), di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5370/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Righi Marina Giudice
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 5370/2024, introdotta con ricorso depositato in data 15/11/2024,
da
( ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN IA
ricorrente
contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AN ND RI
resistente
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Decisa come da conclusioni di cui al verbale di udienza del
16/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, la sig.ra ha Parte_1
agito in giudizio per ottenere la separazione personale dal sig.
con il quale ha contratto matrimonio in data Controparte_1
27/07/2002 a RO d'EZ (VI).
Dall'unione sono nati i figli (il 22/02/2003) e (il Per_1 Per_2
13/09/2005).
La ricorrente ha esposto che, dopo una precedente separazione consensuale intervenuta in data 4 marzo 2021 (decreto di omologa del
Tribunale di Treviso n. 4799/2021, RG 5104/2020), i coniugi si erano successivamente riconciliati, riprendendo la convivenza matrimoniale. Tuttavia, il riemergere e il progressivo aggravarsi dei contrasti coniugali l'ha indotta a promuovere il presente giudizio di separazione.
In particolare, la ricorrente ha chiesto:
- l'assegnazione della casa coniugale a sé, per continuare ad abitarvi con i figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
- la previsione dell'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli con un importo complessivo di € 700,00 mensili
(€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'attribuzione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico;
- la ripartizione paritaria tra i coniugi del pagamento della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
Il sig. si è costituito in giudizio, eccependo che la somma CP_1
richiesta a titolo di mantenimento dei figli non è commisurata alle sue reali possibilità economiche e proponendo, in alternativa, un contributo complessivo di € 450,00 al mese.
Per il resto, ha aderito alle richieste avanzate dall'attrice.
All'udienza del 16/10/2025, le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che fosse pronunciata la separazione alle condizioni concordemente stabilite.
I ricorrenti hanno altresì chiesto che, una volta decorsi i termini di legge, venga pronunciata la sentenza di divorzio.
Nel merito, il Collegio osserva che la domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta.
Infatti, risulta che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti introduttivi e nelle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza di prima comparizione.
Infine, le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5370/2024: - dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
), n. a nata a [...] il [...], e C.F._1
( ), n. a Bassano del Grappa (VI) il Controparte_1 C.F._2
01/05/1970 - che hanno contratto matrimonio il 27/07/2002 a RO
d'EZ (VI), atto trascritto al n.9, parte I, anno 2002, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune- alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegna la casa familiare sita a Pieve del Grappa (TV) in via
Fornace n. 11, con tutti gli arredi, i corredi e le pertinenze, alla ricorrente per abitarci con i figli che pur essendo maggiorenni non sono economicamente autosufficienti, dando atto che il sig.
si è già trasferito altrove dal mese di giugno;
CP_1
- dispone che il sig. concorra nel mantenimento dei Controparte_1
due figli e mediante versamento alla madre Per_1 Persona_3
dell'importo complessivo di € 450,00= (euro quattrocentocinquanta/00=) mensili, ovvero € 225/00= (euro duecentoventicinque/00=) per ciascun figlio, da versarsi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese sul c/c intestato alla madre noto al marito;
la somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con prima rivalutazione dall'anno successivo alla pubblicazione delle sentenza di separazione;
- dispone che i genitori concorrano nelle spese straordinarie per i due figli e nella misura del 50% (cinquanta Per_1 Persona_3
per cento) ciascuno, da individuarsi, determinarsi e conteggiarsi secondo il Protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, con trasmissione delle pezze giustificative all'altro genitore entro la fine del mese di effettuazione della spesa e con obbligo di rimborso all'altro genitore entro il giorno
10 del mese successivo;
- stabilisce che il c.d. “AUU” - Assegno Unico Universale - sia riconosciuto per intero alla madre, come avviene già ora;
- dà atto che i figli concorderanno autonomamente con il padre le modalità di frequentazione dello stesso, compatibilmente con le esigenze sociali, scolastiche / universitarie e sportive dei medesimi, previa comunicazione alla madre da effettuarsi almeno 24
ore prima;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di RO
d'EZ (VI), di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Susanna Menegazzi