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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/07/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 15219/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...]; nata in [...] il Parte_3
03.07.1988; nato in [...] il [...], tutti Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Rosalba (C.F. ) del Foro di C.F._1
Paola (CS), con studio sito in Paola alla via Salita Castello pec:
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 7 ” - Accertare e dichiarare lo “Status” di cittadina italiana dei ricorrenti nata in [...]
Argentina il 25.04.1961, nato in [...] il [...], Parte_4
nata in [...] il [...] e Parte_2 Parte_3
nata in [...] il [...] e per l'effetto, ordinare al , in persona Controparte_1
del Ministro p.t. e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico
Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate e provvedere alle comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
-Con vittoria delle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, e Cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratorie anticipatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1
cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...], il [...] figlio dei cittadini Persona_1
italiani e (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrava in Persona_2 CP_2
Argentina e fino alla sua morte avvenuta in data 23/11/1981 (cfr. doc. in atti n. 7) non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli
Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di
16 anni e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non risulta iscritto alla data di cui sotto il signore o , nato il Persona_1 Persona_3
04/10/1894 in Volvera -Torino-Italia. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2 e 2 bis).
pagina 2 di 7 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_1
esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del Controparte_3
regolarmente citato e non comparso.
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 12 giugno 2015 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo si coniugava con il 19/06/1918 Persona_1 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 3) e da tale unione nasceva a , Circondario San Justo, Provincia Per_4
di Cordoba in Argentina il 12/04/1921 (cfr. Persona_5
doc. in atti n. 4), il quale contraeva matrimonio in Argentina con Persona_6
in data 07/04/1956 (cfr. doc. in atti n. 5) e da tale matrimonio nasceva in
[...]
data 25/04/1961 , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_7
- In data 04/10/1984 contraeva matrimonio in Argentina con Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 8) e da tale unione nascevano: Controparte_5
pagina 3 di 7 - in data 20/09/1986 , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. Parte_2
9);
- in data 14/08/1996 AN Daniel Etcheverry, (cfr. doc. in atti n. 9);
- in data 03/07/1988 , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti Parte_3
n.10);
- in data30/09/1994 , odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. Parte_4
11).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2)la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. pagina 4 di 7 Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato);
l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di Persona_1
nascita e di morte nei quali si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 1). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_1
cittadinanza al figlio nato a , Persona_5 Per_4
pagina 5 di 7 Circondario San Justo, Provincia di Cordoba in Argentina il 12/04/1921 (cfr. doc. in atti n.
4), il quale contraeva matrimonio in Argentina con (cfr. doc. Persona_6
in atti n. 5) e da tale matrimonio nasceva il 25/04/1961 (cfr. doc. in Persona_7
atti n. 6).
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadino italiano “iure Persona_1
sanguinis” perché figlio del cittadino italiano trasmetteva Persona_1
a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Persona_7 Parte_4 [...]
determinando i rapporti di Parte_2 Parte_3
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.I ricorrenti hanno, inoltre, fornito prova dei tentativi di prenotare l'appuntamento sul servizio prenotami del di Cordoba in Argentina e dalla documentazione del Parte_6
servizio prenotami risulta che non vi erano date disponibili per prenotare l'appuntamento (cfr. doc. 12 in atti).
Pertanto, in concreto, deve riconoscersi che l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente sussiste, essendo pacifico e di pubblico domino che presso il Consolato
Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale. Sussiste altresì l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il pagina 6 di 7 quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Persona_7
nata in [...] il [...]; nato in [...] il Parte_4
30/09/1994; nata in [...] il [...]; Parte_2 [...]
nata in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana Parte_3
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12 giugno 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 15219/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...]; nata in [...] il Parte_3
03.07.1988; nato in [...] il [...], tutti Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Rosalba (C.F. ) del Foro di C.F._1
Paola (CS), con studio sito in Paola alla via Salita Castello pec:
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 7 ” - Accertare e dichiarare lo “Status” di cittadina italiana dei ricorrenti nata in [...]
Argentina il 25.04.1961, nato in [...] il [...], Parte_4
nata in [...] il [...] e Parte_2 Parte_3
nata in [...] il [...] e per l'effetto, ordinare al , in persona Controparte_1
del Ministro p.t. e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico
Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate e provvedere alle comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
-Con vittoria delle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, e Cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratorie anticipatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1
cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...], il [...] figlio dei cittadini Persona_1
italiani e (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrava in Persona_2 CP_2
Argentina e fino alla sua morte avvenuta in data 23/11/1981 (cfr. doc. in atti n. 7) non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non
Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli
Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di
16 anni e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non risulta iscritto alla data di cui sotto il signore o , nato il Persona_1 Persona_3
04/10/1894 in Volvera -Torino-Italia. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2 e 2 bis).
pagina 2 di 7 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per Controparte_1
esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del Controparte_3
regolarmente citato e non comparso.
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 12 giugno 2015 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo si coniugava con il 19/06/1918 Persona_1 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 3) e da tale unione nasceva a , Circondario San Justo, Provincia Per_4
di Cordoba in Argentina il 12/04/1921 (cfr. Persona_5
doc. in atti n. 4), il quale contraeva matrimonio in Argentina con Persona_6
in data 07/04/1956 (cfr. doc. in atti n. 5) e da tale matrimonio nasceva in
[...]
data 25/04/1961 , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_7
- In data 04/10/1984 contraeva matrimonio in Argentina con Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 8) e da tale unione nascevano: Controparte_5
pagina 3 di 7 - in data 20/09/1986 , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. Parte_2
9);
- in data 14/08/1996 AN Daniel Etcheverry, (cfr. doc. in atti n. 9);
- in data 03/07/1988 , odierna ricorrente (cfr. doc. in atti Parte_3
n.10);
- in data30/09/1994 , odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. Parte_4
11).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione,
Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2)la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina. pagina 4 di 7 Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato);
l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di Persona_1
nascita e di morte nei quali si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 1). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la Persona_1
cittadinanza al figlio nato a , Persona_5 Per_4
pagina 5 di 7 Circondario San Justo, Provincia di Cordoba in Argentina il 12/04/1921 (cfr. doc. in atti n.
4), il quale contraeva matrimonio in Argentina con (cfr. doc. Persona_6
in atti n. 5) e da tale matrimonio nasceva il 25/04/1961 (cfr. doc. in Persona_7
atti n. 6).
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadino italiano “iure Persona_1
sanguinis” perché figlio del cittadino italiano trasmetteva Persona_1
a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Persona_7 Parte_4 [...]
determinando i rapporti di Parte_2 Parte_3
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.I ricorrenti hanno, inoltre, fornito prova dei tentativi di prenotare l'appuntamento sul servizio prenotami del di Cordoba in Argentina e dalla documentazione del Parte_6
servizio prenotami risulta che non vi erano date disponibili per prenotare l'appuntamento (cfr. doc. 12 in atti).
Pertanto, in concreto, deve riconoscersi che l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente sussiste, essendo pacifico e di pubblico domino che presso il Consolato
Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale. Sussiste altresì l'interesse del ricorrente ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il pagina 6 di 7 quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Persona_7
nata in [...] il [...]; nato in [...] il Parte_4
30/09/1994; nata in [...] il [...]; Parte_2 [...]
nata in [...] il [...] il diritto alla cittadinanza italiana Parte_3
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12 giugno 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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